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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4701/2020 r.g. e vertente
tra
(c.f. , con domicilio digitale eletto presso l'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Ferraù che lo rappresenta e difende per procura in atti, Email_1
ricorrente
e
(c.f. ), in persona del direttore generale pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Messina e ivi elettivamente domiciliata presso la sede del proprio Ufficio legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino Comunale, direttore dell'U.O.C. Servizio Legale, e Cristina
Maria Bruno, Collaboratrice tecnico-professionale, per procura in atti,
resistente
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del Rettore pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
con sede in e ivi elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura dell'Ateneo, CP_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppina Claudia Coniglione e
Vincenzo Reina del ruolo professionale, per procura in atti,
convenuto
oggetto: impiego pubblico privatizzato – retribuzione di posizione e di risultato dirigenti medici.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 17 dicembre 2020 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1
premesso di aver lavorato alle dipendenze dell' fino al 21 febbraio 2020 con qualifica Controparte_3
di ricercatore universitario per il settore S.S.D. MED/40 – Ginecologia e Ostetricia, già docente per le discipline “Sterilità di coppia” e “Tecniche di fecondazione assistita” della Scuola di Specializzazione in
Ginecologia e Ostetricia dell'ateneo, deduceva di essere stato nominato, con deliberazione n. 275 del 22 novembre 2017 e fino al 26 maggio 2019, responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale
P.M.A., istituita presso l' , Controparte_4 in forza della convenzione stipulata tra detta azienda e l'ateneo catanese in data 3 novembre 2016 (con efficacia retroattiva dal 15 giugno 2016); rilevava di aver svolto, nell'ambito di tale struttura, mansioni assistenziali equiparabili a quelle di un dirigente medico alle dipendenze del SSN, occupandosi altresì di coordinare e supervisionare l'attività di tre dirigenti biologi, un medico ginecologo e un infermiere, nonché un complesso di locali, materiali e attrezzature destinati all'attività di PMA e di aver ricevuto dall'
[...]
, in esecuzione degli obblighi convenzionalmente assunti, la retribuzione di posizione aziendale Pt_2
variabile, corrispostagli a decorrere dal giugno 2016 per l'importo mensile di 904 euro, nonché la retribuzione annuale di risultato, seppur per il solo periodo successivo al 2017. Lamentava, pertanto, la mancata corresponsione da parte dell' della quota fissa/unificata della retribuzione di posizione, CP_1
nonché dell'intera retribuzione di risultato dovutagli anche per l'anno 2016, essendo l'attività di P.M.A. iniziata già a decorrere dal 16 giugno di quell'anno, in violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 517/1999 in tema di equiparazione tra personale medico universitario e medici del SSN.
Deduceva, inoltre, di essere stato successivamente nominato, con delibera n. 583 del 30 giugno 2017,
Direttore Scientifico del progetto di ricerca clinica e formazione avviato dall' presso la Parte_2
medesima struttura del centro P.M.A. in forza della convenzione stipulata in data 6 aprile 2017 con la per la durata di 36 mesi (poi cessata in conseguenza del recesso anticipato dell' Controparte_5 CP_1
avvenuto con delibera n. 103 del 27 settembre 2017) e lamentava la mancata corresponsione dei compensi a tale titolo dovutigli, pari a 3.000 euro ex art. 4 della citata convenzione.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il proprio diritto al pagamento degli anzidetti emolumenti, anche ai fini della rideterminazione del TFR e della prestazione pensionistica e, per l'effetto, di condannare l' a corrispondergli la somma di 12.500 euro a titolo di parte fissa della Controparte_1
retribuzione di posizione per ogni anno espletato, 4.900 euro a titolo di retribuzione di risultato per il secondo semestre 2016 e 3.000 euro quale compenso per l'attività di direttore scientifico, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito al soddisfo.
Nella resistenza degli enti convenuti, sostituita l'udienza del 7 gennaio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- In ordine alla preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_3
è sufficiente rilevare che nessuna domanda è stata proposta nei confronti della stessa, evocata
[...]
in giudizio solo quale datrice di lavoro del . Pt_1
3.- Nel merito occorre premettere che a norma dell'art. 6 d.lgs. n. 517/1999 ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie sono riconosciuti, oltre al trattamento economico erogato dall'università “a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca” (comma 1).
La disposizione determina, cioè, il superamento del precedente sistema perequativo basato sulla cd. indennità stabilendo espressamente l'abrogazione delle norme incompatibili e lasciando fermo Per_1
“Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto (…) fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1”; la determinazione dei nuovi trattamenti aggiuntivi non forma, infatti, oggetto di una puntuale ed esaustiva previsione normativa, essendo piuttosto subordinata alla previa adozione di specifici protocolli di intesa tra Regioni e Università.
In particolare, nel caso di specie trova applicazione il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l' , approvato con decreto del 29 gennaio 2015 ed espressamente Parte_3
richiamato all'art. 5 della convenzione del novembre 2016, sottoscritta dall' , Controparte_1
dall' e dall' Parte_4 Controparte_6
per la “realizzazione di un progetto per l'aggiornamento tecnico-scientifico per l'esercizio delle attività sanitarie di procreazione medicalmente assistita di III livello e per le attività connesse di ricerca e cura dell'infertilità di coppia presso il P.O. ”, nell'ambito della quale è stato previsto che Pt_2 Parte_1
– ricercatore presso il S.S.D. Med/40 Ginecologia e ostetricia del dipartimento di Chirurgia
[...]
generale e specialità medico chirurgiche dell' e operante in regime di convenzione Controparte_3
con l' – svolgesse presso il centro P.M.A. dell' “le attività Controparte_7 Controparte_1 sanitarie e le attività connesse di ricerca e di cura dell'infertilità di coppia”.
A norma del richiamato art. 5 l' si è impegnata, infatti, previa verifica del regolare CP_1
svolgimento delle attività, ad erogare mensilmente all'Università quanto dovuto per l'attività assistenziale del personale universitario, in conformità e con le modalità previste dal Protocollo d'intesa approvato con
D.A. del 29 gennaio 2015 e successivi accordi attuativi.
Nel dettaglio, l'art. 14 del menzionato Protocollo dispone che “Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n.
517/1999, richiamato in premessa, il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari
e delle figure equiparate per legge si compone delle seguenti voci: a. trattamento economico universitario,
a carico dell'Università, che è composto dal trattamento tabellare, da classi e scatti, dall'indennità integrativa speciale e dall'eventuale assegno aggiuntivo a tempo pieno;
b. trattamento economico a carico del bilancio aziendale che è composto da: - un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico secondo i criteri stabiliti dal CCNL per il personale della dirigenza del - un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti Pt_5 nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, nei limiti della disponibilità del relativo fondo costituito presso l'Azienda O.U.; - compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (indennità di rischio radiologico, di turno, pronta disponibilità….); - indennità di esclusività del rapporto per quanti abbiano optato per l'attività professionale intramoenia secondo quanto previsto dal CCNL dell'area della dirigenza medica e sanitaria”.
Quanto al trattamento aggiuntivo dovuto in relazione alla tipologia di incarico svolto, l'art. 24 c.c.n.l. del 3 novembre 2005, relativo alla dirigenza medica e veterinaria, interpretando autenticamente l'art. 55
c.c.n.l. 1996 e l'art. 39 c.c.n.l. 2000, ha chiarito che la retribuzione di posizione complessiva dei dirigenti
è composta da una quota stabilita tabellarmente in sede contrattuale – divisa, fino al 30 dicembre 2003, in una parte fissa e in una variabile e ora, invece, unificata ex art. 33 c.c.n.l. - e da un'ulteriore quota, variabile e definita in sede aziendale, collegata all'incarico conferito sulla base della graduatoria delle funzioni. In particolare, la cd. retribuzione di posizione minima contrattuale unificata - definita dalle citate disposizioni e stabilita dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo - viene corrisposta quale mera anticipazione della retribuzione di posizione complessiva definita in sede aziendale, sicché essa, una volta attribuito l'incarico, è destinata ad essere riassorbita nella prima, con l'unica garanzia che il valore dell'incarico non può in ogni caso essere inferiore al minimo contrattuale già percepito.
Ciò posto, nel caso di specie è pacifico, nonché documentalmente provato, che a causa di ritardi
Pt_ nell'avvio dell'attività del centro (essendo stata la attivata in data 6 novembre Parte_6
2017) l'incarico di Responsabile della predetta unità è stato conferito al con decorrenza dal Pt_1
successivo 22 novembre 2017 (data di approvazione della delibera n. 275/2017) al 26 maggio 2019, epoca di originaria scadenza della convenzione, successivamente prorogata, alle medesime condizioni, fino al 20 febbraio 2020, con nuova pattuizione del 14 giugno 2019.
Per quanto qui di interesse, l'art. 5 c.c.n.l. del personale della dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario nazionale del 6 maggio 2010, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2009 la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 20, comma 1, del c.c.n.l. del 17 ottobre 2008, è pari, quanto ai dirigenti destinatari di incarichi di direzione di struttura semplice o di ex moduli funzionali ex d.P.R. n. 384/1990, a 9.110,30 euro annui.
Tale importo è stato nella specie totalmente assorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale corrisposta dall' in favore di per l'incarico di Controparte_1 Parte_1
Responsabile della Unità operativa semplice dipartimentale di P.M.A. nel periodo 21 novembre 2017 - 20 febbraio 2020. E' infatti pacifico l'avvenuto pagamento nei suoi confronti a tale titolo della somma di
904,10 euro mensili, per tredici mensilità, per un totale annuo di 11.753,3 euro, superiore al minimo contrattuale ivi previsto. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non trova invece applicazione alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 91 del nuovo c.c.n.l. dell'area sanità del 19 dicembre 2019, relativo al triennio
2016-2018, posto che a norma della richiamata disposizione i maggiori valori annui lordi ivi ridefiniti – pari, quanto agli incarichi di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale, a 12.500 euro – si applicano solo a decorrere dall'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'accordo e cioè a far data dal 1 gennaio 2020, sicché essi potrebbero riconoscersi in favore del per le sole mensilità Pt_1
di gennaio e febbraio 2020, per una differenza mensile pari a 57,44 euro (961,54 euro – 904,10 euro).
Va, tuttavia, rilevato che dall'esame dei prospetti paga in atti risulta che il ricorrente ha percepito la retribuzione di posizione varabile aziendale, per il medesimo importo di 904,10 euro mensili, anche per le mensilità da giugno 2016 a ottobre 2017 e, dunque, per periodi antecedenti all'effettivo conferimento dell'incarico, ricevendo così somme di gran lunga superiori rispetto a quelle effettivamente dovutegli, con la conseguenza che null'altro può essergli riconosciuto a tale titolo.
L ha poi eccepito che nel periodo antecedente al novembre 2017 il non ha svolto CP_1 Pt_1
alcuna attività assistenziale e sanitaria, essendosi limitato ad espletare mere attività di tipo preparatorio, quali la predisposizione dei locali e delle attrezzature da destinare all'attività di PMA, la quale è stata infatti pacificamente avviata solo a decorrere da tale data.
Nulla è stato allegato e provato dal ricorrente a sostegno della diversa attività svolta, avendo egli prodotto unicamente copia della nota del 25 luglio 2016, con la quale gli veniva trasmesso l'elaborato planimetrico predisposto dal S.C. Tecnico ai fini della presentazione di eventuali osservazioni, nonché della successiva comunicazione del 16 gennaio 2017, di nomina da parte del Direttore Generale dell'
[...]
quale membro della Commissione di valutazione per il reclutamento di un biologo esperto per Pt_2
l'attività del P.M.A.
Non vi è poi prova degli eventuali obiettivi predisposti dall' in relazione al periodo giugno CP_1
2016-novembre 2017, né della valutazione eseguita dagli organismi di cui agli art. 59, comma 1, c.c.n.l.
1996, art. 26 c.c.n.l. 2005 e art. 10 c.c.n.l. del 2008.
In definitiva, le pretese volte alla corresponsione della componente fissa della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, nonché quelle connesse di rideterminazione del TFR e della prestazione pensionistica, vanno respinte.
3.- Va, altresì, disattesa la domanda di corresponsione del compenso per l'attività di direzione scientifica asseritamente svolta da giugno a settembre 2017 in relazione al progetto di ricerca e formazione avviato nell'ambito del centro di P.M.A. dell' , in esecuzione della convenzione stipulata tra Parte_2
l'Azienda e la e approvata dalla prima con delibera n. 275 del 6 aprile 2017. Controparte_5
L'art. 3 della richiamata convenzione prevedeva, infatti, che la avrebbe concorso Controparte_5
con proprie professionalità al coordinamento generale e alla direzione scientifica, nonché a reperimento, tramite bando di evidenza pubblica, del personale necessario allo svolgimento delle attività, a fronte di un mero impegno da parte dell' i mettere a disposizione del progetto la struttura del centro P.M.A. e la Pt_2
strumentazione necessaria.
Ai sensi del successivo art. 4 i costi complessivi per l'intera durata del progetto (36 mesi) venivano stimati, per quanto qui di interesse, in 3.000 euro per il primo anno, 6.000 per il secondo e 12.000 per il terzo, per un totale di 21.000 per la sola direzione scientifica, posti a carico della seppur Controparte_5
con previsione di rimborso da parte dell' , con cadenza trimestrale, “previa documentazione Parte_2 attestante i costi effettivamente sostenuti” (comma. 2).
La medesima previsione è stata ribadita nella successiva delibera del 30 giugno 2017 con la quale l' contrariamente a quanto sostenuto dal , si è limitata a dare atto della richiesta, CP_1 Pt_1
presentata da di autorizzazione alla nomina dello stesso quale direttore scientifico del Controparte_5
progetto, precisando peraltro che avrebbe provveduto al rimborso dei correspettivi convenzionali ivi stabiliti “subordinatamente all'acquisizione dell'attestazione per il corretto svolgimento delle attività previste nel progetto e della correlata dichiarazione di pagabilità delle somme, rilasciata dal Prof.
, nella qualità di Dirigente Responsabile del Centro PMA”. Parte_1
Ne consegue che, anche a prescindere dalle rilevate carenze probatorie circa l'effettiva nomina del ricorrente quale direttore scientifico del progetto, la pretesa diretta alla corresponsione del relativo compenso non poteva essere fatta valere direttamente nei confronti dell' trattandosi di somme che CP_1 quest'ultima, in base alle richiamate disposizioni convenzionali, avrebbe al più dovuto rimborsare alla previa attestazione dei costi da questa effettivamente sostenuti e qui non documentati. Controparte_5
Ogni ulteriore eccezione resta assorbita.
4.- Nei rapporti con l' le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del Controparte_1
D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 5.388 euro, oltre accessori;
attese le ragioni della decisione è giusto invece compensarle per intero in quelli con l' CP_3
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna a Parte_1
rimborsare all' le spese del giudizio, liquidate in 5.388 euro, oltre Controparte_4
spese generali e accessori di legge;
compensa le spese nei rapporti con l' . Parte_4
Messina, 8.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro