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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4440/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4440/2024
Promossa da
Sig. rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1 intimazione sfratto per finita locazione, dall'avv. Concetta Buonocore e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Positano, alla via Pastiniello, 12,
-attore- intimante-
Contro
, rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce Controparte_1
e su foglio separato alla comparsa di costituzione, dall'avv. Josè Maria Lembo e presso il cui studio elett.te domicilia in Minori, alla via C. Carola,
-convenuta intimata-
Oggetto: sfratto finita locazione
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di intimazione sfratto per finita locazione, ritualmente notificato, il sig. premesso che con contratto di locazione ad uso diverso del Parte_1
10/01/2012, regolarmente registrato, locava alla di CP_1 Controparte_1 CP_1
un deposito con annesso bagno di circa 70,00 mq., sito in Positano, alla via
[...]
Corvo 99, per un canone di € 8.400,00 annui da pagarsi in rate mensili di € 700,00 e per una durata di anni sei, con rinnovo tacito, salvo disdetta da comunicare mesi dodici prima della scadenza;
che comunicava formale disdetta del contratto nei modi pagina 1 di 5 e forme previste che, pertanto, è suo interesse conseguire la restituzione dell'immobile, tanto promesso intimava alla “ di CP_1 Controparte_1 CP_1
sfratto per finita locazione in relazione al predetto immobile diffidandola al rilascio libero e vuoto da cose e persone, in perfetto stato di manutenzione e, nel contempo, la citava a comparire innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir convalidare lo sfratto e, in caso di opposizione, emettere ordinanza non impugnabile di rilascio, ex art. 665 c.p.c. con contestuale fissazione a breve della data di rilascio, con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa del 09/06/2024 si costituiva la ” che, in Controparte_1
via preliminare, eccepiva la nullità dell'intimazione, in quanto notificata a mezzo
PEC, in via principale disconosceva, altresì, come sua la firma apposta sulla scrittura privata del 10/01/2012, in via gradata, rappresentava che essendo stato l'immobile utilizzato come locale commerciale per attività comportante contatti diretti con il pubblico non veniva formalizzata l'offerta per l'indennità di avviamento, tanto esposto concludeva per il rigetto della richiesta di convalida dello sfratto, nel merito, per la dichiarazione di nullità del contratto di locazione e per il rigetto di ogni avversa pretesa.
La fase sommaria veniva definita con il diniego della invocata ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.
Con la medesima ordinanza veniva disposto il mutamento di rito, termine per l'attivazione della procedura della mediazione e l'assegnazione di termine, ex art. 426
c.p.c. per il deposito di memorie e documenti integrativi.
Entrambe le parti depositavano note integrative ribadendo le difese e conclusioni rassegnate nei precedenti atti, inoltre parte intimata spiegava domanda riconvenzionale per la condanna al pagamento di un importo non inferiore ad €
24.000, per il ridotto godimento dell'immobile con contestuale richiesta di spostamento di udienza.
In corso di causa parte intimante instava per la nomina di CTU grafologica.
Con istanza congiunta depositata in data 21/01/2025 i difensori, premesso di aver raggiunto un accordo, chiedevano fissazione udienza al fine di far sottoscrivere alle parti il verbale di conciliazione contenente l'accordo raggiunto e la relativa rinuncia al giudizio.
pagina 2 di 5 Fissata l'udienza per l'11/03/2025 le parti personalmente nonché i loro difensori si riportavano all'accordo raggiunto, che sottoscrivevano, con richiesta di rinuncia al giudizio.
Il giudice perso atto di quanto sopra rinviava la causa per la discussione.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Alla luce di quanto in atti, accordo per definizione lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Al riguardo è il caso di ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronuncia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa (Cass. Civ. 2003/12844).
Pertanto, qualora nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti – ed a prescindere dalla formale rinuncia agli atti del giudizio – va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta per carenza dell'interesse ad agire e a contraddire.
Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire, ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e, dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata d'ufficio preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
pagina 3 di 5 In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore, nel riconoscimento dell'avversa pretesa nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo etc.
Tra le varie ipotesi sopra nucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività delle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali- anche se enunciati o risultanti degli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (Cass. S. U. 1048/2000).
Alla stregua delle su esposte considerazioni nella fattispecie in esame le parti, come da accordo in atti, hanno statuito e accordatisi su tutti i punti delle rispettive pretese, anche in merito alle spese di giudizio, e tanto determina la cessazione della materia del contendere perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alle spese, come da accordo, restano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4440/2022 r.g. tra –attore intimante- e Parte_1
– convenuta intimata- ogni altra Controparte_1
istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Dichiarata cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite.
Salerno lì, 15/04/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4440/2024
Promossa da
Sig. rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1 intimazione sfratto per finita locazione, dall'avv. Concetta Buonocore e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Positano, alla via Pastiniello, 12,
-attore- intimante-
Contro
, rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce Controparte_1
e su foglio separato alla comparsa di costituzione, dall'avv. Josè Maria Lembo e presso il cui studio elett.te domicilia in Minori, alla via C. Carola,
-convenuta intimata-
Oggetto: sfratto finita locazione
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di intimazione sfratto per finita locazione, ritualmente notificato, il sig. premesso che con contratto di locazione ad uso diverso del Parte_1
10/01/2012, regolarmente registrato, locava alla di CP_1 Controparte_1 CP_1
un deposito con annesso bagno di circa 70,00 mq., sito in Positano, alla via
[...]
Corvo 99, per un canone di € 8.400,00 annui da pagarsi in rate mensili di € 700,00 e per una durata di anni sei, con rinnovo tacito, salvo disdetta da comunicare mesi dodici prima della scadenza;
che comunicava formale disdetta del contratto nei modi pagina 1 di 5 e forme previste che, pertanto, è suo interesse conseguire la restituzione dell'immobile, tanto promesso intimava alla “ di CP_1 Controparte_1 CP_1
sfratto per finita locazione in relazione al predetto immobile diffidandola al rilascio libero e vuoto da cose e persone, in perfetto stato di manutenzione e, nel contempo, la citava a comparire innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir convalidare lo sfratto e, in caso di opposizione, emettere ordinanza non impugnabile di rilascio, ex art. 665 c.p.c. con contestuale fissazione a breve della data di rilascio, con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa del 09/06/2024 si costituiva la ” che, in Controparte_1
via preliminare, eccepiva la nullità dell'intimazione, in quanto notificata a mezzo
PEC, in via principale disconosceva, altresì, come sua la firma apposta sulla scrittura privata del 10/01/2012, in via gradata, rappresentava che essendo stato l'immobile utilizzato come locale commerciale per attività comportante contatti diretti con il pubblico non veniva formalizzata l'offerta per l'indennità di avviamento, tanto esposto concludeva per il rigetto della richiesta di convalida dello sfratto, nel merito, per la dichiarazione di nullità del contratto di locazione e per il rigetto di ogni avversa pretesa.
La fase sommaria veniva definita con il diniego della invocata ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.
Con la medesima ordinanza veniva disposto il mutamento di rito, termine per l'attivazione della procedura della mediazione e l'assegnazione di termine, ex art. 426
c.p.c. per il deposito di memorie e documenti integrativi.
Entrambe le parti depositavano note integrative ribadendo le difese e conclusioni rassegnate nei precedenti atti, inoltre parte intimata spiegava domanda riconvenzionale per la condanna al pagamento di un importo non inferiore ad €
24.000, per il ridotto godimento dell'immobile con contestuale richiesta di spostamento di udienza.
In corso di causa parte intimante instava per la nomina di CTU grafologica.
Con istanza congiunta depositata in data 21/01/2025 i difensori, premesso di aver raggiunto un accordo, chiedevano fissazione udienza al fine di far sottoscrivere alle parti il verbale di conciliazione contenente l'accordo raggiunto e la relativa rinuncia al giudizio.
pagina 2 di 5 Fissata l'udienza per l'11/03/2025 le parti personalmente nonché i loro difensori si riportavano all'accordo raggiunto, che sottoscrivevano, con richiesta di rinuncia al giudizio.
Il giudice perso atto di quanto sopra rinviava la causa per la discussione.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Alla luce di quanto in atti, accordo per definizione lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Al riguardo è il caso di ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronuncia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa (Cass. Civ. 2003/12844).
Pertanto, qualora nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti – ed a prescindere dalla formale rinuncia agli atti del giudizio – va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta per carenza dell'interesse ad agire e a contraddire.
Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire, ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e, dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata d'ufficio preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
pagina 3 di 5 In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore, nel riconoscimento dell'avversa pretesa nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo etc.
Tra le varie ipotesi sopra nucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività delle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali- anche se enunciati o risultanti degli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (Cass. S. U. 1048/2000).
Alla stregua delle su esposte considerazioni nella fattispecie in esame le parti, come da accordo in atti, hanno statuito e accordatisi su tutti i punti delle rispettive pretese, anche in merito alle spese di giudizio, e tanto determina la cessazione della materia del contendere perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alle spese, come da accordo, restano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4440/2022 r.g. tra –attore intimante- e Parte_1
– convenuta intimata- ogni altra Controparte_1
istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Dichiarata cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite.
Salerno lì, 15/04/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
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