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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 01/10/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del Giudice dott. Francesco Ferdinandi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 360 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021,
TRA
e , rappresentata e difesa dall'Avv. Masi Parte_1 Parte_2 opponenti
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Frascino CP_1 opposta
, con l'avv. Frascino CP_2
Intervenuta
Conclusioni : come da verbale del 10.1.25
Motivi della decisione e hanno proposto opposizione avverso il DI 1073/20 con cui Parte_1 Parte_2 sono stati condannati in solido al pagamento di euro 21.875 , oltre accessori , in favore di titolo di rimborso del finanziamento loro erogato. CP_1
A fondamento dell'opposizione hanno eccepito la nullità della clausola relativa al TAEG , per non essere stato in esso incluso il costo dell'assicurazione ; la nullità dell' ammortamento alla francese , non precisandosi se l'ammortamento comportava l'applicazione degli interessi composti o semplici , con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse;
la mancata indicazione del TAE , che nell'ipotesi del regime composto , dando luogo ad una capitalizzazione degli interessi , rappresentava il vero tasso corrispettivo del finanziamento.
Si è costituita , resistendo all'opposizione . CP_1
1 Con sentenza non definitiva è stata decisa la questione della ritualità della mediazione esperita.
E' intervenuta quale cessionaria del credito . CP_3
All'udienza del 10.1.25 la causa è stata trattenuta ( nuovamente) in decisione sulle conclusioni delle parti.
-L'opposizione va rigettata .
-E' infondata la prima ragione di doglianza , giacché la polizza assicurativa stipulata risulta meramente facoltativa , come chiaramente indicato sia nel contratto di finanziamento , sia nella polizza , onde risulta superata la presunzione di collegamento tra la polizza e l'erogazione di finanziamento ritraibile dalla contestualità di entrambi .
-E' infondata la seconda ragione di doglianza relativa all'ammortamento alla francese .
Come ha chiarito la Suprema Corte ( SU 15130/24 ) , l'ammortamento alla francese
“standardizzato tradizionale” ( ed in mancanza di diverse specifiche indicazioni , la clausola contrattuale che fa riferimento a tale modalità di ammortamento , non può che importare , secondo buona fede, il riferimento a tale specifico tipo di ammortamento , quello standardizzato appunto;
per tale terminologia cfr. Cass. cit ) , prevede il pagamento di rate sempre identiche composte da una quota capitale crescente e da una quota di interessi decrescenti , senza che la quota di interessi di ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo;
la capitalizzazione composta che pur caratterizza l'ammortamento alla francese standardizzato , è fenomeno del tutto eterogeneo rispetto all'anatocismo ed il maggior carico di interessi non dipende da un fenomeno di produzione di interessi su interessi , ma dal fatto che in tale modalità di ammortamento la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante in equilibrio finanziario ( cfr. Cass. SU 15130/24 e Cass. 7382/25 ) .
L'ammortamento alla francese standardizzato è stato riconosciuto pienamente legittimo dalla giurisprudenza della Suprema Corte , sia che contempli un tasso fisso ( SU 15130/24 cit.) , sia che contempli un tasso variabile ( Cass. 7382/25 cit. ) ; ed il riferimento , nel contratto in questione , implicito ma ragionevolmente certo in base ad un apprezzamento secondo buona fede , all'ammortamento alla francese “standardizzato” ( che appunto , come si è visto , comporta l'uso della capitalizzazione composta e non di quella semplice ) , esclude che nel contratto si annidino caratteristiche di indeterminatezza.
2 E' bensì vero che nei casi decisi dalla Suprema Corte , nelle sentenze citate , era presente il piano di ammortamento , mentre nell'odierna controversia il piano di ammortamento non risulta in atti .
Tuttavia , sottolineato che le sezioni unite della Corte hanno espressamente avvertito in motivazione di non volersi occupare della questione della mancanza del piano di ammortamento , può osservarsi che una volta che nel contratto di finanziamento sia esplicitato il tasso di interesse , l'importo della rata, il capitale da restituire;
e sia ragionevolmente certo , secondo un apprezzamento di buona fede , in difetto di contrarie espresse previsioni , il riferimento all'ammortamento alla francese “standardizzato” , ricorrono allora sufficienti elementi per affermare la determinatezza o determinabilità della somma da restituire , senza che sia strettamente necessaria l'allegazione del piano di ammortamento , che non costituisce elemento di validità del contratto di mutuo ( cfr. Cass. 12922/20 che ha escluso che il piano di ammortamento rappresenti un requisito di validità del titolo esecutivo;
cfr. altresì Trib. Mantova
n 133/24 ; Trib. Trapani 616/22 ; Trib. Frosinone 1236/24 ; Trib. Frosinone 315/25 ) ; né rileva in alcun modo sotto il profilo considerato , la difficoltà del calcolo ( Cass. 8028/18 ).
-E' infondata infine l'ultima doglianza , giacché l'ammortamento alla francese non comporta alcuna capitalizzazione infrannuale in senso proprio , con conseguente non necessità della sua evidenziazione , onde non appare censurabile la mancata indicazione del TAE ( in tal senso App. Torino 464/20) .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto della mancanza di istruttoria .
PQM
Il Tribunale rigetta l'opposizione ; condanna gli opponenti in solido tra di loro alla refusione delle spese che liquida in euro 3.500 per compensi , in favore dell'opposta e dell'intervenuta con vincolo di solidarietà attiva , oltre accessori come per legge .
Frosinone 24.7.25
Il Giudice
Francesco Ferdinandi
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