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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/09/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2756/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/05/1974 e residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rossi Edoardo e Narducci Carla del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Mandosso Michela del Foro di Vercelli
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 30/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Albugnano (AT) il
22/05/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II -
Serie A, Anno 2010.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio celebrato con rito civile/concordatario in … il …, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. …, Parte I/II - Serie A/C, Anno … alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
pagina 2 di 4 1. DÀ ATTO che i coniugi hanno concordato che il sig. si sarebbe Parte_1 allontanato dall'alloggio coniugale entro quindici giorni dalla sottoscrizione del ricorso, asportando i propri effetti personali ed i seguenti beni: il proprio pc, il tavolino su cui è appoggiato il pc, la televisione (presente nel salone), la macchinetta del caffè, il minipimer, il puff in cabina armadio, la cornice di swaroski, la cyclette, il robot aspirapolvere ed il quadro a mezzo punto regalo della mamma del sig. ; Pt_1
2. DÀ ATTO che, al momento del rilascio dell'immobile, verranno consegnate alla sig.ra le chiavi e verrà rimosso il numero cellulare associato all'antifurto della casa Parte_2 coniugale;
il sig. , inoltre, consegnerà alla sig.ra i codici dell'antifurto, Pt_1 Parte_2 nonché tutti i manuali dei degli impianti della casa (impianto irrigazione, pompa calore ecc.);
3. DÀ ATTO che i coniugi nella volontà di definire con la presente separazione anche i loro rapporti economici e patrimoniali, convengono quanto segue: la sig.ra si Parte_2 impegna ad acquistare dal sig. , per l'importo di € 185.000,00 Parte_1
(centoottantacinquemila/00), la quota del 50% di proprietà dello stesso, relativo all'alloggio coniugale ed annesso box auto siti in Caresanblot (VC), via A. Moro snc così censiti al
Catasto fabbricati del Comune di AN, provincia di Vercelli:
- foglio 9, numero 860, sub 1, cat. A/7, classe 2, consistenza 10 vani, superficie catastale
253 mq, rendita € 1.187,85;
- foglio 9, numero 860, sub 3, cat. C/6, classe 2, consistenza 35mq, superficie catastale
41mq, rendita catastale € 101,23;
4. DÀ ATTO che le parti si impegnano ad effettuare il rogito notarile del suindicato immobile entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sentenza di omologa della separazione, dinanzi ad un Notaio scelto dalla sig.ra la quale si accollerà integralmente le Parte_2 spese e gli oneri notarili e tutte quelle spese annesse, connesse e consequenziali il suindicato trasferimento (ivi compresi la certificazione energetica ed eventuali sanatorie edilizie e/o catastali);
5. DÀ ATTO che il sig. , con quanto gli verrà corrisposto dalla moglie per Parte_1 il trasferimento immobiliare di cui al precedente punto 3) e precisamente € 185.000,00, si impegna ad estinguere il mutuo contratto con BI CA (atto rogito Notaio Per_1
del 4 agosto 2020, repertorio n. 55.078, raccolta n. 16.268) di cui la sig.ra
[...] [...]
è parte fideiubente. L'estinzione del mutuo avverrà nello stesso giorno del rogito Parte_2 notarile di cui al precedente punto, a cui - quindi - parteciperà anche un rappresentante legale della banca. L'importo complessivamente concordato per il trasferimento immobiliare (€ 185.000,00) verrà, pertanto, versato dalla sig.ra a mezzo di due Parte_2 assegni circolari, di cui uno intestato alla BI CA con quanto ancora dovuto per l'estinzione del mutuo ed il secondo, intestato al sig. , con la somma Parte_1 residua. Il signor comunicherà alla sig.ra l'importo di detti due assegni Pt_1 Parte_2 almeno dieci giorni prima della data fissanda per il rogito notarile di cui sopra;
6. DÀ ATTO che verrà richiesta l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa, a norma dell'art. 19 della Legge n. 74/87, della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/99, nonché della Circolare della Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012,
Circolare n. 18 del 29 maggio 2013 e n. 2/E del 21 febbraio 2014;
pagina 3 di 4 7. DÀ ATTO che il sig. provvederà al pagamento delle utenze e delle Parte_1 spese relative alla casa coniugale fino al giorno in cui vi risiederà e che dal giorno successivo all'allontanamento, tutte le spese - anche quelle straordinarie e di proprietà - saranno a carico della sig.ra la quale si impegnerà ad effettuare le volture Parte_2 delle utenze a proprio nome entro dieci giorni dal subentro;
8. DÀ ATTO che il sig. tratterrà per sé le agevolazioni/detrazioni fiscali Parte_1 relative all'impianto fotovoltaico ed all'addolcitore e ciò anche dopo il trasferimento immobiliare di cui ai punti precedenti. Detti beni resteranno di proprietà della sig.ra
Parte_2
9. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno di mantenimento;
10. DÀ ATTO che i coniugi, con l'esatto adempimento di quanto su convenuto, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualunque titolo e/o ragione e/o causa;
11. DÀ ATTO che i sigg.ri e dichiarano che gli accordi Parte_1 Parte_2 relativi alle disposizioni patrimoniali di cui ai punti delle condizioni di separazione che precedono, costituiscono elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 29/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2756/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
30/07/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/05/1974 e residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rossi Edoardo e Narducci Carla del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Mandosso Michela del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (24/09/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 10/04/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 29/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2756/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/05/1974 e residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rossi Edoardo e Narducci Carla del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Mandosso Michela del Foro di Vercelli
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 30/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Albugnano (AT) il
22/05/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II -
Serie A, Anno 2010.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio celebrato con rito civile/concordatario in … il …, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. …, Parte I/II - Serie A/C, Anno … alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
pagina 2 di 4 1. DÀ ATTO che i coniugi hanno concordato che il sig. si sarebbe Parte_1 allontanato dall'alloggio coniugale entro quindici giorni dalla sottoscrizione del ricorso, asportando i propri effetti personali ed i seguenti beni: il proprio pc, il tavolino su cui è appoggiato il pc, la televisione (presente nel salone), la macchinetta del caffè, il minipimer, il puff in cabina armadio, la cornice di swaroski, la cyclette, il robot aspirapolvere ed il quadro a mezzo punto regalo della mamma del sig. ; Pt_1
2. DÀ ATTO che, al momento del rilascio dell'immobile, verranno consegnate alla sig.ra le chiavi e verrà rimosso il numero cellulare associato all'antifurto della casa Parte_2 coniugale;
il sig. , inoltre, consegnerà alla sig.ra i codici dell'antifurto, Pt_1 Parte_2 nonché tutti i manuali dei degli impianti della casa (impianto irrigazione, pompa calore ecc.);
3. DÀ ATTO che i coniugi nella volontà di definire con la presente separazione anche i loro rapporti economici e patrimoniali, convengono quanto segue: la sig.ra si Parte_2 impegna ad acquistare dal sig. , per l'importo di € 185.000,00 Parte_1
(centoottantacinquemila/00), la quota del 50% di proprietà dello stesso, relativo all'alloggio coniugale ed annesso box auto siti in Caresanblot (VC), via A. Moro snc così censiti al
Catasto fabbricati del Comune di AN, provincia di Vercelli:
- foglio 9, numero 860, sub 1, cat. A/7, classe 2, consistenza 10 vani, superficie catastale
253 mq, rendita € 1.187,85;
- foglio 9, numero 860, sub 3, cat. C/6, classe 2, consistenza 35mq, superficie catastale
41mq, rendita catastale € 101,23;
4. DÀ ATTO che le parti si impegnano ad effettuare il rogito notarile del suindicato immobile entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sentenza di omologa della separazione, dinanzi ad un Notaio scelto dalla sig.ra la quale si accollerà integralmente le Parte_2 spese e gli oneri notarili e tutte quelle spese annesse, connesse e consequenziali il suindicato trasferimento (ivi compresi la certificazione energetica ed eventuali sanatorie edilizie e/o catastali);
5. DÀ ATTO che il sig. , con quanto gli verrà corrisposto dalla moglie per Parte_1 il trasferimento immobiliare di cui al precedente punto 3) e precisamente € 185.000,00, si impegna ad estinguere il mutuo contratto con BI CA (atto rogito Notaio Per_1
del 4 agosto 2020, repertorio n. 55.078, raccolta n. 16.268) di cui la sig.ra
[...] [...]
è parte fideiubente. L'estinzione del mutuo avverrà nello stesso giorno del rogito Parte_2 notarile di cui al precedente punto, a cui - quindi - parteciperà anche un rappresentante legale della banca. L'importo complessivamente concordato per il trasferimento immobiliare (€ 185.000,00) verrà, pertanto, versato dalla sig.ra a mezzo di due Parte_2 assegni circolari, di cui uno intestato alla BI CA con quanto ancora dovuto per l'estinzione del mutuo ed il secondo, intestato al sig. , con la somma Parte_1 residua. Il signor comunicherà alla sig.ra l'importo di detti due assegni Pt_1 Parte_2 almeno dieci giorni prima della data fissanda per il rogito notarile di cui sopra;
6. DÀ ATTO che verrà richiesta l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa, a norma dell'art. 19 della Legge n. 74/87, della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/99, nonché della Circolare della Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012,
Circolare n. 18 del 29 maggio 2013 e n. 2/E del 21 febbraio 2014;
pagina 3 di 4 7. DÀ ATTO che il sig. provvederà al pagamento delle utenze e delle Parte_1 spese relative alla casa coniugale fino al giorno in cui vi risiederà e che dal giorno successivo all'allontanamento, tutte le spese - anche quelle straordinarie e di proprietà - saranno a carico della sig.ra la quale si impegnerà ad effettuare le volture Parte_2 delle utenze a proprio nome entro dieci giorni dal subentro;
8. DÀ ATTO che il sig. tratterrà per sé le agevolazioni/detrazioni fiscali Parte_1 relative all'impianto fotovoltaico ed all'addolcitore e ciò anche dopo il trasferimento immobiliare di cui ai punti precedenti. Detti beni resteranno di proprietà della sig.ra
Parte_2
9. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno di mantenimento;
10. DÀ ATTO che i coniugi, con l'esatto adempimento di quanto su convenuto, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualunque titolo e/o ragione e/o causa;
11. DÀ ATTO che i sigg.ri e dichiarano che gli accordi Parte_1 Parte_2 relativi alle disposizioni patrimoniali di cui ai punti delle condizioni di separazione che precedono, costituiscono elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 29/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2756/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
30/07/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/05/1974 e residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rossi Edoardo e Narducci Carla del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Mandosso Michela del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (24/09/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 10/04/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 29/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 2 di 2