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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12096 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, all'esito della camera di consiglio del 25/11/2025 dà lettura della seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 34725/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Peluso e Parte_1 dall'Avv. st. Francesco Peluso, che agisce d'intesa col primo, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTI CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: contratti a tempo determinato docenti religione cattolica. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli scritti difensivi e nel verbale dell'odierna udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica l'8/10/2025 la ricorrente in epigrafe, premesso di avere svolto servizio in favore dell'Amministrazione Scolastica quale docente per l'insegnamento della Religione Cattolica, presso vari istituti, da ultimo nella città di Roma, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato annuali, fino al 31 agosto, in particolare dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2024/2025, conveniva in giudizio il
[...]
, lamentando la mancata indizione di procedure Controparte_2 concorsuali per il reclutamento di personale docente di religione per lunghi anni, fino alla emanazione del D.M. n. 9/2024 e, per conseguenza, la abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato. Tanto premesso e rappresentato, la ricorrente domandava l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per l'effetto,
3. condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati inatti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32, L.n. 183/2010, ora l'art. 28, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – D.L. 131/2024 (Salva infrazioni) convertito in legge il 06/11/2024), pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604”, oltre refusione delle spese, da distrarsi. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, ometteva di costituirsi in giudizio il , il quale deve Controparte_2 pertanto essere qui dichiarato contumace. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata all'atto introduttivo;
indi, all'odierna udienza, udita la discussione orale di parte ricorrente, era trattenuta in camera di consiglio e decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, poiché la definizione delle questioni di causa investe le norme sul sistema di reclutamento dei docenti di religione, è opportuno premettere breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento. 2.1 La legge n. 824/1930, abrogata dal D.L. n. 112/2008, disciplinava l'insegnamento religioso negli istituti statali e prevedeva, all'art. 5, incarichi annuali da conferire, all'inizio dell'anno scolastico per non più di 18 ore settimanali a persone, con preferenza sacerdoti e religiosi, scelte dal capo dell'istituto, previa intesa con l'ordinario diocesano, con riconoscimento (art. 7) degli stessi diritti e doveri degli altri docenti, in quanto appartenenti al corpo insegnante. Con la legge n. 121/1985, di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18/2/1984 di modifica del Concordato Lateranense dell'11/2/1929, la Repubblica Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della 2 religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, impegnandosi, altresì, ad affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana. Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il d.p.r. n. 751/1985, con il d.p.r. n. 202/1990 ed infine con il d.p.r. n. 175/2012, che hanno dato esecuzione, rispettivamente, alle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale il 14/12/1985, il 13/6/1990 ed il 28/6/2012. Dette intese prevedono tutte, in estrema sintesi, che: a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. Sono, altresì, indicati i titoli necessari per l'insegnamento, ma non le modalità del reclutamento, che restano, quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo. Degli obblighi assunti con le richiamate intese il legislatore ha tenuto conto in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con il D.Lgs. n. 297/1994, che all'art. 309, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2 precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, e al comma 3 ribadisce l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri. Anche le parti collettive hanno considerato la specialità della disciplina dell'insegnamento della religione e, a partire dal CCNL 1994/1997, hanno previsto, all'art. 47, commi 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengano assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 D.Lgs. n. 297/1994, mediante contratto di incarico annuale, che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Tralasciando la disciplina più antica, in estrema sintesi, il sistema immediatamente successivo alla revisione del Concordato prevedeva incarichi necessariamente annuali e non poneva limiti alla reiterazione, impedita solo nel caso di perdita dell'idoneità all'insegnamento religioso. Va osservato come la contrattazione collettiva già prevedesse all'epoca una regola di rinnovo automatico dell'incarico annuale (art. 47, CCNL 3 1994/1997), nel senso che esso era da aversi per «confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge», con previsione espressamente valorizzata da Corte Costituzionale n. 390/1999, per escludere qualsiasi profilo di illegittimità della normativa nel suo insieme, sul rilievo che in tal modo la precarietà del rapporto non sarebbe stata assoluta (cfr. in termini, Cass. n. 1066 del 21/1/2016 e Cass. n. 18698/2022).
3. Quanto, poi, in relazione al tema della reiterazione di contratti a termine dei docenti di religione, l'assetto giuridico si è sostanzialmente consolidato nel senso che:
- il sistema di rispondenza del sistema scolastico al fabbisogno di tali docenti è caratterizzato da una quota di insegnanti di ruolo (70% dell'organico) con contratto a tempo indeterminato ed una quota non di ruolo (30%), sulla base di contratti annuali, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 186/2003;
- per previsione della contrattazione collettiva (art. 47, commi 6 e 7 del CCNL 1994/1997) i contratti annuali, se non mutino le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si rinnovano automaticamente;
- sono da considerare comunque precari non solo i docenti per i quali i mutamenti del fabbisogno realizzino discontinuità nelle assunzioni annuali, ma anche i docenti i cui rapporti annuali a termine nel tempo si siano costantemente rinnovati e ciò per l'assenza, anche rispetto ad essi, di garanzie di stabilità paragonabili a quelle dei docenti di ruolo ed a tempo indeterminato (Cass. 18698/2022 cit.);
- in tale quadro, il superamento dei 36 mesi di durata continuativa o discontinua - così apprezzati sulla base della regola legale di svolgimento dei concorsi ogni triennio (art. 3, comma 2, legge n. 186/2003) ed in coerenza alle determinazioni della Suprema Corte nella sentenza n. 22552/2016, in cui è stato appunto individuato quello di 36 mesi come parametro tendenziale di durata massima delle assunzioni a termine - è stato ritenuto fonte di responsabilità per la P.A. nei termini del c.d. danno eurounitario da precarizzazione;
- da ciò il conseguente diritto alla tutela in base al sistema di tale danno eurounitario (Cass., S.U., n. 5072/2016) ovverosia con presunzione di sussistenza del danno nei limiti del risarcimento secondo i parametri di cui all'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, salva prova di maggiore pregiudizio. Tali principi si sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18698/2022 cit., Cass n. 11169/2023, Cass. n. 11227/2023, Cass. n. 13640/2025) e sono da ritenersi coerenti con le determinazioni della Corte di Giustizia (sentenza 13/1/2022, YT e altri), la quale, pur avendo ritenuto in sé sostanzialmente non in contrasto con la Direttiva il sistema di inquadramento degli insegnanti di religione secondo le quote del 70% e 30 % citate, ha richiesto che sia verificato in concreto se il rinnovo dei contratti a termine con lo stesso docente soddisfi effettivamente esigenze provvisorie, considerando tutte le
4 circostanze del caso, tra cui il numero dei rinnovi per lo svolgimento del medesimo lavoro. 3.1 A ben vedere, infatti, la legge n. 186/2003 dispone che il ruolo degli insegnanti di religione non sia suddiviso scuola per scuola, ma sia determinato solo numericamente, consistendo nel 70% dei posti di insegnamento funzionanti a livello nazionale (c.d. organico di diritto), numero poi suddiviso in regioni e in diocesi. A tali posti di ruolo si accede solo con un concorso per titoli ed esami, che deve essere bandito ogni tre anni (art. 3, comma 2, legge n. 186/2003) e sono gli unici che possono essere ricoperti con incarichi a tempo indeterminato. Il restante 30% dei posti (il c.d. organico di fatto) resta fuori dalla dotazione organica medesima ed è assegnato mediante supplenze annuali senza alcuna limitazione di tempo o limite massimo di contratti reiterabili, data la variabilità in concreto delle cattedre necessarie, che dipende non soltanto dalle oscillazioni nel numero delle classi, ma anche dal variare del numero di alunni che ogni anno scelgono di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Orbene, tale sistema, che consente il ricorso ai contratti a tempo determinato per i posti eccedenti la dotazione organica, per come congegnato, non presenta profili di incompatibilità con l'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, clausola 5, punto 1, secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia europea (cfr. CGUE 26 novembre 2014, e altri). Per_1
Il sistema si basa, infatti, da un lato, su di una predeterminazione non irragionevole della dotazione organica permanente (il 70% del totale) e sulla copertura della quota residua dei posti attraverso il ricorso a contratti a termine, obiettivamente giustificato dallo specifico regime della materia e dall'alea delle possibili oscillazioni annuali del numero dei posti, dovute alla scelta degli studenti, al momento dell'iscrizione, di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. E, dall'altro lato, dalla prevista effettuazione di selezioni concorsuali con cadenza triennale per la copertura della dotazione organica, sì da consentire effettive chances di immissione in ruolo a coloro che sono impiegati con contratti a termine entro la soglia massima di durata di 36 mesi. In concreto, tuttavia, il meccanismo è stato pacificamente disatteso. Infatti, il , dopo un primo concorso indetto con D.D. 2/2/2004, CP_2 al quale hanno fatto seguito le immissioni in ruolo programmate nell'arco del successivo triennio di validità delle graduatorie, a partire dal 2007 – e fino al 2024 - non ha più ottemperato all'obbligo di bandire i concorsi ed ha continuato a reclutare gli insegnanti di religione cattolica con contratti a tempo determinato, anche per la copertura dei posti vacanti nell'organico. È ragionevole, pertanto, che corrisponda al vero che, mancando i bandi per la copertura dell'organico di diritto, l'iniziale copertura al 70% delle cattedre a tempo indeterminato, nel 2004, si sia nel tempo progressivamente ridotta, poiché, in assenza di bandi di reclutamento, man mano che il personale a tempo
5 indeterminato cessava dal servizio, si riduceva progressivamente la sua percentuale sul totale degli insegnanti impiegati. L'unica giustificazione a sostegno di una normativa che riserva il 30% dei posti ad incarichi precari annuali, a ben vedere, è la necessità di assicurare una certa flessibilità, per adeguare l'organico alla facoltà di scelta delle famiglie di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. Ciò non può, in ogni caso, autorizzare l'abuso dello strumento del contratto a termine, di talché, quando la precarietà, come nel caso in esame, si protragga nel tempo, per la gran parte presso i medesimi istituti scolastici, senza soluzione di continuità, può ritenersi che quelle posizioni lavorative siano diventate stabili, sicché continuare a stipulare per la loro copertura contratti a tempo determinato integra, come detto, un abuso, secondo la definizione datane dalla CGUE. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, pertanto, attesa la mancata indizione dei concorsi triennali, la reiterazione di incarichi di durata annuale, ove protratta per oltre 36 mesi, deve ritenersi volta a soddisfare esigenze permanenti di copertura dell'organico ed integra un abuso rilevante del contratto a tempo determinato sotto il profilo della clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE, secondo i principi affermati in materia di reclutamento del personale scolastico dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 22552/2016 cit. e numerose conformi), alla luce delle pronunce rese dalla Corte di giustizia (sentenza 26/11/2014, e Per_1 altri) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187/2016).
4. Il tema dell'attuale contenzioso si inserisce nel contesto sopra descritto e concerne la qualificazione come abusiva dei reiterati contratti a tempo determinato sottoscritti dalla odierna parte ricorrente, quale docente di religione cattolica, e il suo conseguente diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario. Va, al riguardo, data continuità al consolidato orientamento già espresso dalla Suprema Corte, a mente del quale «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. n. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. n. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato» (cfr. Cass. n. 13640/2025 e, in termini, Cass. n. 18698/2022).
6 5. A questo punto, deve, tuttavia, valutarsi la possibilità di ravvisare, nelle procedure di reclutamento per l'immissione in ruolo regolate dal legislatore con l'art.
1-bis del D.L. n. 126/2019, conv. con mod. in legge n. 159/2019 e poi attuate con D.M. n. 9/2024, misure idonee a sanare l'illecito eurounitario in ipotesi verificatosi verso singoli docenti e qui, in specie, della odierna parte ricorrente. 5.1 L'art.
1-bis citato è stato introdotto dalla legge di conversione del D.L. n. 126/2019 ed esso originariamente prevedeva che fosse bandito, entro l'anno 2020, un concorso per la copertura dei posti vacanti per l'insegnamento della religione cattolica e disponibili negli a.s. 2020/2021 e 2022/2023, con riserva di una quota non superiore al 50% ai docenti che avessero svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive. Il termine per il bando del concorso è stato quindi prorogato dapprima (D.L. n. 183/2020) al 2021, con spostamento delle annate di riferimento al periodo dal 2021/2022 al 2023/2024 e indi (D.L. n. 228/2020) all'anno 2022. Con l'art. 47, comma 9, del D.L. n. 36/2022, conv. con mod. in legge n. 79/2022, la previsione, ancora non attuata, è stato oggetto di una significativa rielaborazione, essendo previsto che il concorso riguardasse la copertura del 50% dei posti (comma 1) e che ad esso si affiancasse una procedura
“straordinaria”, riservata agli insegnanti che avessero svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali (comma 2). A quest'ultima procedura era da destinare il 50% dei posti vacanti e disponibili per gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024//2025 e la norma ha rimesso ad apposito decreto ministeriale la formazione del bando con la previsione, tra l'altro, delle «modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica», nonché delle modalità di «valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito». Il termine di svolgimento delle procedure è stato quindi ulteriormente prorogato al 2023 (D.L. n. 198/2022) ed al 2024 (D.L. n. 132/2023) e le quote sono state modificate nel senso di destinare il 30% dei posti al concorso ed il 70% dei posti alla procedura straordinaria (D.L. n. 75/2023). Infine, con D.M. n. 9/2024 la procedura straordinaria è stata avviata e, successivamente, è stata svolta, ed è pacifico che, alla data di introduzione del presente giudizio, l'odierna parte ricorrente non fosse stata assunta, come agevolmente si evince dalle annotazioni sul suo cedolino stipendiale. 5.2 Tanto premesso, per consolidata giurisprudenza, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di 7 misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive. Ne consegue che - anche alla luce di CGUE 19/3/2020 C-103/18 e C- 429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice chance di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria (Cass. n. 14815/2021 e, in senso conforme, Cass. n. 18698/2022 cit., Cass. n. 35145/2023, Cass. n. 9049/2025). Non sono, pertanto, idonei a sanare l'illecito concorsi riservati, ma destinati a svolgersi “per titoli ed esami” e quindi destinati solo ad offrire «al dipendente precario una mera chance di assunzione» (Cass. 14815/2021 cit.). D'altro canto, già la Corte Costituzionale – sentenza n. 187/2016 – aveva ravvisato misura idonea a elidere l'illecito eurounitario, rispetto alle situazioni più risalenti di precariato, il realizzarsi della stabilizzazione grazie «o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande». Ipotesi, infatti, ravvisata come sussistente nel piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 95 ss. della legge n. 107/2015 e nel mantenimento per i precari della possibilità di accesso ai ruoli «fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento» (comma 109 legge citata). 5.3 Di talché, conclusivamente, la stabilizzazione, per essere sanante dell'illecito eurounitario, non deve essere condizionata da una valutazione di merito del candidato, potendosi soltanto posizionare i candidati secondo mere regole di priorità tra coloro che devono essere immessi in ruolo, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, a tal fine necessari. Nel caso in esame, premesso che la procedura di stabilizzazione avviata nel 2024 non ha ancora portato alla stabilizzazione della odierna parte ricorrente e tenuto conto che essa, in ogni caso, si configura come una procedura selettiva, essendo caratterizzata da una prova orale, dall'esito evidentemente non prevedibile, deve escludersi che sia idonea ad elidere il danno c.d. eurounitario. Non v'è dubbio, pertanto, che nella fattispecie in disamina si configuri un'abusiva reiterazione di contratti a termine per gli anni di precariato sofferti dalla parte ricorrente, che non è sanata dall'avvio della procedura di stabilizzazione introdotta con D.M. n. 9/2024.
6. Ai fini della liquidazione del danno, occorre fare riferimento non più all'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, bensì alla novella di cui all'art. 12 del D.L. n. 131/24, convertito dalla legge n. 166/2024, che ha innovato l'art. 36 d.lgs. n. 165/01, stabilendo che «nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di 8 quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto». Nel caso in esame, avendo parte ricorrente documentato di avere sottoscritto contratti a tempo determinato di durata annuale dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2024/2025, per complessivi 8 anni, si ritiene equo riconoscere un danno pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per ciascun anno di lavoro a tempo determinato, fino alla indizione del bando 2024, tenuto anche conto delle prospettazioni di cui in ricorso, che non hanno evidenziato alcun profilo di danno specifico ulteriore, sicché per complessive 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi fino al saldo effettivo. 6.1 All'importo capitale vanno aggiunti gli interessi legali, come per legge. Invero, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12/3/2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459/2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.
7. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
9
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella contumacia del , qui pronunciata, accerta e Controparte_2 dichiara il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati per l'insegnamento della religione cattolica dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il al pagamento in suo favore di un'indennità Controparte_2 omnicomprensiva pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge. Condanna il alla refusione delle Controparte_2 spese di lite, che liquida in complessivi € 2.108, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.p.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 25 novembre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
10
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, all'esito della camera di consiglio del 25/11/2025 dà lettura della seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 34725/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Peluso e Parte_1 dall'Avv. st. Francesco Peluso, che agisce d'intesa col primo, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTI CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: contratti a tempo determinato docenti religione cattolica. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli scritti difensivi e nel verbale dell'odierna udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica l'8/10/2025 la ricorrente in epigrafe, premesso di avere svolto servizio in favore dell'Amministrazione Scolastica quale docente per l'insegnamento della Religione Cattolica, presso vari istituti, da ultimo nella città di Roma, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato annuali, fino al 31 agosto, in particolare dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2024/2025, conveniva in giudizio il
[...]
, lamentando la mancata indizione di procedure Controparte_2 concorsuali per il reclutamento di personale docente di religione per lunghi anni, fino alla emanazione del D.M. n. 9/2024 e, per conseguenza, la abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato. Tanto premesso e rappresentato, la ricorrente domandava l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per l'effetto,
3. condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati inatti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32, L.n. 183/2010, ora l'art. 28, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – D.L. 131/2024 (Salva infrazioni) convertito in legge il 06/11/2024), pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604”, oltre refusione delle spese, da distrarsi. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, ometteva di costituirsi in giudizio il , il quale deve Controparte_2 pertanto essere qui dichiarato contumace. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata all'atto introduttivo;
indi, all'odierna udienza, udita la discussione orale di parte ricorrente, era trattenuta in camera di consiglio e decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, poiché la definizione delle questioni di causa investe le norme sul sistema di reclutamento dei docenti di religione, è opportuno premettere breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento. 2.1 La legge n. 824/1930, abrogata dal D.L. n. 112/2008, disciplinava l'insegnamento religioso negli istituti statali e prevedeva, all'art. 5, incarichi annuali da conferire, all'inizio dell'anno scolastico per non più di 18 ore settimanali a persone, con preferenza sacerdoti e religiosi, scelte dal capo dell'istituto, previa intesa con l'ordinario diocesano, con riconoscimento (art. 7) degli stessi diritti e doveri degli altri docenti, in quanto appartenenti al corpo insegnante. Con la legge n. 121/1985, di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18/2/1984 di modifica del Concordato Lateranense dell'11/2/1929, la Repubblica Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della 2 religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, impegnandosi, altresì, ad affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana. Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il d.p.r. n. 751/1985, con il d.p.r. n. 202/1990 ed infine con il d.p.r. n. 175/2012, che hanno dato esecuzione, rispettivamente, alle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale il 14/12/1985, il 13/6/1990 ed il 28/6/2012. Dette intese prevedono tutte, in estrema sintesi, che: a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. Sono, altresì, indicati i titoli necessari per l'insegnamento, ma non le modalità del reclutamento, che restano, quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo. Degli obblighi assunti con le richiamate intese il legislatore ha tenuto conto in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con il D.Lgs. n. 297/1994, che all'art. 309, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2 precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, e al comma 3 ribadisce l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri. Anche le parti collettive hanno considerato la specialità della disciplina dell'insegnamento della religione e, a partire dal CCNL 1994/1997, hanno previsto, all'art. 47, commi 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengano assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 D.Lgs. n. 297/1994, mediante contratto di incarico annuale, che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Tralasciando la disciplina più antica, in estrema sintesi, il sistema immediatamente successivo alla revisione del Concordato prevedeva incarichi necessariamente annuali e non poneva limiti alla reiterazione, impedita solo nel caso di perdita dell'idoneità all'insegnamento religioso. Va osservato come la contrattazione collettiva già prevedesse all'epoca una regola di rinnovo automatico dell'incarico annuale (art. 47, CCNL 3 1994/1997), nel senso che esso era da aversi per «confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge», con previsione espressamente valorizzata da Corte Costituzionale n. 390/1999, per escludere qualsiasi profilo di illegittimità della normativa nel suo insieme, sul rilievo che in tal modo la precarietà del rapporto non sarebbe stata assoluta (cfr. in termini, Cass. n. 1066 del 21/1/2016 e Cass. n. 18698/2022).
3. Quanto, poi, in relazione al tema della reiterazione di contratti a termine dei docenti di religione, l'assetto giuridico si è sostanzialmente consolidato nel senso che:
- il sistema di rispondenza del sistema scolastico al fabbisogno di tali docenti è caratterizzato da una quota di insegnanti di ruolo (70% dell'organico) con contratto a tempo indeterminato ed una quota non di ruolo (30%), sulla base di contratti annuali, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 186/2003;
- per previsione della contrattazione collettiva (art. 47, commi 6 e 7 del CCNL 1994/1997) i contratti annuali, se non mutino le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si rinnovano automaticamente;
- sono da considerare comunque precari non solo i docenti per i quali i mutamenti del fabbisogno realizzino discontinuità nelle assunzioni annuali, ma anche i docenti i cui rapporti annuali a termine nel tempo si siano costantemente rinnovati e ciò per l'assenza, anche rispetto ad essi, di garanzie di stabilità paragonabili a quelle dei docenti di ruolo ed a tempo indeterminato (Cass. 18698/2022 cit.);
- in tale quadro, il superamento dei 36 mesi di durata continuativa o discontinua - così apprezzati sulla base della regola legale di svolgimento dei concorsi ogni triennio (art. 3, comma 2, legge n. 186/2003) ed in coerenza alle determinazioni della Suprema Corte nella sentenza n. 22552/2016, in cui è stato appunto individuato quello di 36 mesi come parametro tendenziale di durata massima delle assunzioni a termine - è stato ritenuto fonte di responsabilità per la P.A. nei termini del c.d. danno eurounitario da precarizzazione;
- da ciò il conseguente diritto alla tutela in base al sistema di tale danno eurounitario (Cass., S.U., n. 5072/2016) ovverosia con presunzione di sussistenza del danno nei limiti del risarcimento secondo i parametri di cui all'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, salva prova di maggiore pregiudizio. Tali principi si sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18698/2022 cit., Cass n. 11169/2023, Cass. n. 11227/2023, Cass. n. 13640/2025) e sono da ritenersi coerenti con le determinazioni della Corte di Giustizia (sentenza 13/1/2022, YT e altri), la quale, pur avendo ritenuto in sé sostanzialmente non in contrasto con la Direttiva il sistema di inquadramento degli insegnanti di religione secondo le quote del 70% e 30 % citate, ha richiesto che sia verificato in concreto se il rinnovo dei contratti a termine con lo stesso docente soddisfi effettivamente esigenze provvisorie, considerando tutte le
4 circostanze del caso, tra cui il numero dei rinnovi per lo svolgimento del medesimo lavoro. 3.1 A ben vedere, infatti, la legge n. 186/2003 dispone che il ruolo degli insegnanti di religione non sia suddiviso scuola per scuola, ma sia determinato solo numericamente, consistendo nel 70% dei posti di insegnamento funzionanti a livello nazionale (c.d. organico di diritto), numero poi suddiviso in regioni e in diocesi. A tali posti di ruolo si accede solo con un concorso per titoli ed esami, che deve essere bandito ogni tre anni (art. 3, comma 2, legge n. 186/2003) e sono gli unici che possono essere ricoperti con incarichi a tempo indeterminato. Il restante 30% dei posti (il c.d. organico di fatto) resta fuori dalla dotazione organica medesima ed è assegnato mediante supplenze annuali senza alcuna limitazione di tempo o limite massimo di contratti reiterabili, data la variabilità in concreto delle cattedre necessarie, che dipende non soltanto dalle oscillazioni nel numero delle classi, ma anche dal variare del numero di alunni che ogni anno scelgono di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Orbene, tale sistema, che consente il ricorso ai contratti a tempo determinato per i posti eccedenti la dotazione organica, per come congegnato, non presenta profili di incompatibilità con l'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, clausola 5, punto 1, secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia europea (cfr. CGUE 26 novembre 2014, e altri). Per_1
Il sistema si basa, infatti, da un lato, su di una predeterminazione non irragionevole della dotazione organica permanente (il 70% del totale) e sulla copertura della quota residua dei posti attraverso il ricorso a contratti a termine, obiettivamente giustificato dallo specifico regime della materia e dall'alea delle possibili oscillazioni annuali del numero dei posti, dovute alla scelta degli studenti, al momento dell'iscrizione, di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. E, dall'altro lato, dalla prevista effettuazione di selezioni concorsuali con cadenza triennale per la copertura della dotazione organica, sì da consentire effettive chances di immissione in ruolo a coloro che sono impiegati con contratti a termine entro la soglia massima di durata di 36 mesi. In concreto, tuttavia, il meccanismo è stato pacificamente disatteso. Infatti, il , dopo un primo concorso indetto con D.D. 2/2/2004, CP_2 al quale hanno fatto seguito le immissioni in ruolo programmate nell'arco del successivo triennio di validità delle graduatorie, a partire dal 2007 – e fino al 2024 - non ha più ottemperato all'obbligo di bandire i concorsi ed ha continuato a reclutare gli insegnanti di religione cattolica con contratti a tempo determinato, anche per la copertura dei posti vacanti nell'organico. È ragionevole, pertanto, che corrisponda al vero che, mancando i bandi per la copertura dell'organico di diritto, l'iniziale copertura al 70% delle cattedre a tempo indeterminato, nel 2004, si sia nel tempo progressivamente ridotta, poiché, in assenza di bandi di reclutamento, man mano che il personale a tempo
5 indeterminato cessava dal servizio, si riduceva progressivamente la sua percentuale sul totale degli insegnanti impiegati. L'unica giustificazione a sostegno di una normativa che riserva il 30% dei posti ad incarichi precari annuali, a ben vedere, è la necessità di assicurare una certa flessibilità, per adeguare l'organico alla facoltà di scelta delle famiglie di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. Ciò non può, in ogni caso, autorizzare l'abuso dello strumento del contratto a termine, di talché, quando la precarietà, come nel caso in esame, si protragga nel tempo, per la gran parte presso i medesimi istituti scolastici, senza soluzione di continuità, può ritenersi che quelle posizioni lavorative siano diventate stabili, sicché continuare a stipulare per la loro copertura contratti a tempo determinato integra, come detto, un abuso, secondo la definizione datane dalla CGUE. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, pertanto, attesa la mancata indizione dei concorsi triennali, la reiterazione di incarichi di durata annuale, ove protratta per oltre 36 mesi, deve ritenersi volta a soddisfare esigenze permanenti di copertura dell'organico ed integra un abuso rilevante del contratto a tempo determinato sotto il profilo della clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE, secondo i principi affermati in materia di reclutamento del personale scolastico dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 22552/2016 cit. e numerose conformi), alla luce delle pronunce rese dalla Corte di giustizia (sentenza 26/11/2014, e Per_1 altri) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187/2016).
4. Il tema dell'attuale contenzioso si inserisce nel contesto sopra descritto e concerne la qualificazione come abusiva dei reiterati contratti a tempo determinato sottoscritti dalla odierna parte ricorrente, quale docente di religione cattolica, e il suo conseguente diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario. Va, al riguardo, data continuità al consolidato orientamento già espresso dalla Suprema Corte, a mente del quale «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. n. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. n. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato» (cfr. Cass. n. 13640/2025 e, in termini, Cass. n. 18698/2022).
6 5. A questo punto, deve, tuttavia, valutarsi la possibilità di ravvisare, nelle procedure di reclutamento per l'immissione in ruolo regolate dal legislatore con l'art.
1-bis del D.L. n. 126/2019, conv. con mod. in legge n. 159/2019 e poi attuate con D.M. n. 9/2024, misure idonee a sanare l'illecito eurounitario in ipotesi verificatosi verso singoli docenti e qui, in specie, della odierna parte ricorrente. 5.1 L'art.
1-bis citato è stato introdotto dalla legge di conversione del D.L. n. 126/2019 ed esso originariamente prevedeva che fosse bandito, entro l'anno 2020, un concorso per la copertura dei posti vacanti per l'insegnamento della religione cattolica e disponibili negli a.s. 2020/2021 e 2022/2023, con riserva di una quota non superiore al 50% ai docenti che avessero svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive. Il termine per il bando del concorso è stato quindi prorogato dapprima (D.L. n. 183/2020) al 2021, con spostamento delle annate di riferimento al periodo dal 2021/2022 al 2023/2024 e indi (D.L. n. 228/2020) all'anno 2022. Con l'art. 47, comma 9, del D.L. n. 36/2022, conv. con mod. in legge n. 79/2022, la previsione, ancora non attuata, è stato oggetto di una significativa rielaborazione, essendo previsto che il concorso riguardasse la copertura del 50% dei posti (comma 1) e che ad esso si affiancasse una procedura
“straordinaria”, riservata agli insegnanti che avessero svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali (comma 2). A quest'ultima procedura era da destinare il 50% dei posti vacanti e disponibili per gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024//2025 e la norma ha rimesso ad apposito decreto ministeriale la formazione del bando con la previsione, tra l'altro, delle «modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica», nonché delle modalità di «valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito». Il termine di svolgimento delle procedure è stato quindi ulteriormente prorogato al 2023 (D.L. n. 198/2022) ed al 2024 (D.L. n. 132/2023) e le quote sono state modificate nel senso di destinare il 30% dei posti al concorso ed il 70% dei posti alla procedura straordinaria (D.L. n. 75/2023). Infine, con D.M. n. 9/2024 la procedura straordinaria è stata avviata e, successivamente, è stata svolta, ed è pacifico che, alla data di introduzione del presente giudizio, l'odierna parte ricorrente non fosse stata assunta, come agevolmente si evince dalle annotazioni sul suo cedolino stipendiale. 5.2 Tanto premesso, per consolidata giurisprudenza, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di 7 misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive. Ne consegue che - anche alla luce di CGUE 19/3/2020 C-103/18 e C- 429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice chance di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria (Cass. n. 14815/2021 e, in senso conforme, Cass. n. 18698/2022 cit., Cass. n. 35145/2023, Cass. n. 9049/2025). Non sono, pertanto, idonei a sanare l'illecito concorsi riservati, ma destinati a svolgersi “per titoli ed esami” e quindi destinati solo ad offrire «al dipendente precario una mera chance di assunzione» (Cass. 14815/2021 cit.). D'altro canto, già la Corte Costituzionale – sentenza n. 187/2016 – aveva ravvisato misura idonea a elidere l'illecito eurounitario, rispetto alle situazioni più risalenti di precariato, il realizzarsi della stabilizzazione grazie «o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande». Ipotesi, infatti, ravvisata come sussistente nel piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 95 ss. della legge n. 107/2015 e nel mantenimento per i precari della possibilità di accesso ai ruoli «fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento» (comma 109 legge citata). 5.3 Di talché, conclusivamente, la stabilizzazione, per essere sanante dell'illecito eurounitario, non deve essere condizionata da una valutazione di merito del candidato, potendosi soltanto posizionare i candidati secondo mere regole di priorità tra coloro che devono essere immessi in ruolo, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, a tal fine necessari. Nel caso in esame, premesso che la procedura di stabilizzazione avviata nel 2024 non ha ancora portato alla stabilizzazione della odierna parte ricorrente e tenuto conto che essa, in ogni caso, si configura come una procedura selettiva, essendo caratterizzata da una prova orale, dall'esito evidentemente non prevedibile, deve escludersi che sia idonea ad elidere il danno c.d. eurounitario. Non v'è dubbio, pertanto, che nella fattispecie in disamina si configuri un'abusiva reiterazione di contratti a termine per gli anni di precariato sofferti dalla parte ricorrente, che non è sanata dall'avvio della procedura di stabilizzazione introdotta con D.M. n. 9/2024.
6. Ai fini della liquidazione del danno, occorre fare riferimento non più all'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, bensì alla novella di cui all'art. 12 del D.L. n. 131/24, convertito dalla legge n. 166/2024, che ha innovato l'art. 36 d.lgs. n. 165/01, stabilendo che «nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di 8 quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto». Nel caso in esame, avendo parte ricorrente documentato di avere sottoscritto contratti a tempo determinato di durata annuale dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2024/2025, per complessivi 8 anni, si ritiene equo riconoscere un danno pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per ciascun anno di lavoro a tempo determinato, fino alla indizione del bando 2024, tenuto anche conto delle prospettazioni di cui in ricorso, che non hanno evidenziato alcun profilo di danno specifico ulteriore, sicché per complessive 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi fino al saldo effettivo. 6.1 All'importo capitale vanno aggiunti gli interessi legali, come per legge. Invero, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12/3/2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459/2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.
7. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella contumacia del , qui pronunciata, accerta e Controparte_2 dichiara il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati per l'insegnamento della religione cattolica dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il al pagamento in suo favore di un'indennità Controparte_2 omnicomprensiva pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge. Condanna il alla refusione delle Controparte_2 spese di lite, che liquida in complessivi € 2.108, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.p.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 25 novembre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
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