Articolo 3 della Legge 30 ottobre 1954, n. 997
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 novembre 1954
Art. 3.
Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1954-55, e seguenti spese:
1) lire 145.000.000 quale quota dovuta dall'Italia alla Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni unite (U.N.E.S.C.O.);
2) lire 20.000.000 per l'invio dei delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica culturale delle Nazioni unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali inerenti alla nostra partecipazione alla Organizzazione stessa;
3) lire 50.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso di sedi diplomatiche e consolari all'estero;
4) lire 17.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle scuole italiane all'estero e per lavori di completamento ed adattamento agli stabili medesimi;
5) lire 8.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle collettivita' italiane all'estero;
6) lire 16.600.000 per la Delegazione italiana per la cooperazione economica europea in Roma.
Entrata in vigore il 14 novembre 1954