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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 827/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6961/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037416188 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037416188 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037416188 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037416188 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5420/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.11.2024 Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 0037416188000, notificata in data 26.07..2024, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 545,88, a titolo di tassa raccolta rifiuti, in riferimento agli anni di imposta 2008, 2010, 2011 e 2012.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per intervenuta prescrizione del credito;
che la prodromica intimazione di pagamento è stata annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale Messina - Sez. 8, con Sentenza
n. 2009/2021 del 25 febbraio 2021.
L'Società_1 s.p.a. è rimasta contumace, mentre l'AdER si è costituita, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a questioni riguardanti l'attività dell'ente impositore.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente fondato.
Rileva questo giudicante che, con sentenza n. 2009/2021, depositata il 25 febbraio 2021, la Commissione tributaria provinciale di Messina, ha annullato l'intimazione n.275019 (a cui di riferisce la cartella di pagamento contestata), del 29.07.2019, notificata il 15.10.2019, concernente la T. I. A. dovuta per gli anni compresi tra il 2008 ed il 2012.
L'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 275019 intervenuto con la predetta sentenza, provoca la caducazione del titolo esecutivo determinando l'illegittimità della pretesa tributaria e degli atti successivi quali l'ulteriore intimazione del 2019 e la qui opposta cartella di pagamento.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna le convenute in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 250,00, oltre accessori comeper legge. Cosi è deciso in Messina li, 22 settembre 2025
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6961/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037416188 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037416188 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037416188 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037416188 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5420/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.11.2024 Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 0037416188000, notificata in data 26.07..2024, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 545,88, a titolo di tassa raccolta rifiuti, in riferimento agli anni di imposta 2008, 2010, 2011 e 2012.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per intervenuta prescrizione del credito;
che la prodromica intimazione di pagamento è stata annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale Messina - Sez. 8, con Sentenza
n. 2009/2021 del 25 febbraio 2021.
L'Società_1 s.p.a. è rimasta contumace, mentre l'AdER si è costituita, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a questioni riguardanti l'attività dell'ente impositore.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente fondato.
Rileva questo giudicante che, con sentenza n. 2009/2021, depositata il 25 febbraio 2021, la Commissione tributaria provinciale di Messina, ha annullato l'intimazione n.275019 (a cui di riferisce la cartella di pagamento contestata), del 29.07.2019, notificata il 15.10.2019, concernente la T. I. A. dovuta per gli anni compresi tra il 2008 ed il 2012.
L'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 275019 intervenuto con la predetta sentenza, provoca la caducazione del titolo esecutivo determinando l'illegittimità della pretesa tributaria e degli atti successivi quali l'ulteriore intimazione del 2019 e la qui opposta cartella di pagamento.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna le convenute in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 250,00, oltre accessori comeper legge. Cosi è deciso in Messina li, 22 settembre 2025