CA
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI FR NE Presidente dott. CO FR DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 582/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
con l'avv. Giacomo Summa Parte_1
APPELLANTE
E
con gli avv. Rossella Sabelli e Rosella Comite Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1376/2024 del Tribunale di Velletri
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 13 luglio 2022 conveniva Parte_1 [...]
davanti al Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro deducendo CP_1 di essere stata dipendente dell'omonima ditta individuale esercente attività di sub-agenzia assicurativa per conto di dal 1° settembre 1992 al 18 maggio 2020, Controparte_2 senza soluzione di continuità e senza regolarizzazione;
che per tutta la durata del rapporto aveva reso la propria prestazione lavorativa in favore della convenuta presso la sede della subagenzia ubicata in Monte Porzio Catone, fino al 2010, in via Umberto I n. 12 e, dal
Pag. 1 di 12 2011, in Piazza Porzio Catone n. 17; di avere sempre svolto le mansioni di impiegata amministrativa (di cui al III Livello del c.c.n.l. Assicurazioni) occupandosi delle seguenti attività:
1. ricevere la clientela e fornire informazione su preventivi e su prodotti assicurativi commercializzati, facendo, se del caso, compilare i moduli prestampati delle polizze assicurative, che la successivamente sottoscriveva;
CP_1
2. curare la gestione degli appuntamenti per la di cui prendeva nota CP_1 sull'agenda dell'agenzia;
3. gestire la corrispondenza dell'agenzia in entrata e in uscita, tramite posta nonché accedendo alle caselle di posta elettronica “ e Email_1
, di cui la convenuta le aveva comunicato le relative Email_2 password di accesso;
4. contattare telefonicamente la clientela per avvisare della prossima scadenza delle polizze assicurative;
5. incassare i premi assicurativi pagati dalla clientela, che provvedeva a depositare in apposito cassetto della scrivania in uso della collocata all'interno CP_1 dell'esercizio commerciale, oppure sul conto corrente bancario dell'Agenzia;
6. provvedere a rilasciare le quietanze di pagamento a seguito degli incassi dei premi assicurativi relativi alle polizze RCA auto;
7. all'occorrenza, compilare il libro giornale registrando gli incassi dei premi giornalieri, indicando il nominativo del cliente, la data dell'incasso, l'importo del premio incassato e la scadenza della relativa polizza. Di dette registrazioni trasmetteva comunicazione via PEC all' di Frascati. Parte_2
8. fornire assistenza per le pratiche relative ai sinistri, coadiuvando la clientela nella compilazione del modulo di Costatazione Amichevole dell'Incidente, provvedendo ad avviare la relativa denuncia, contattando il personale dell' di Frascati (nella persona di ) oppure il relativo Parte_2 Tes_1 call center o ancora la carrozzeria convenzionata con l'assicurazione;
9. effettuare l'apertura e la chiusura dell'esercizio commerciale, mediante le chiavi di cui aveva disponibilità;
Pag. 2 di 12 di essere stata sottoposta al potere direttivo e di controllo di di avere Controparte_1 avuto l'obbligo di osservare l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30
e dalle 16:30 alle 19:30 (per complessive 30 ore settimanali dal 1992 al 2009); nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e il venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e il mercoledì dalle 16:30 alle
19:30 (per complessive 15 ore settimanali dal 2010 al 2020); di essere stata retribuita, dal
1992 al 2000, con la somma mensile di £ 800.000; dal 2001 al 2009 con la somma mensile di € 400,00; dal 2010 al 2020 con la somma mensile di € 300,00.
Argomentando in ordine alla sussistenza dei presupposti della subordinazione, o quantomeno in ordine alla mancanza di un progetto e delle altre presunzioni stabilite dal d.lgs n. 276/2003 nell'ambito del divieto di prestazioni coordinate e continuative, ha lamentato di essere stata retribuita in misura inadeguata e non proporzionata alla quantità
e qualità del lavoro prestato, ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost, tenuto conto delle tabelle salariali del c.c.n.l. di settore ed anche nella denegata ipotesi di riconduzione del rapporto ad un contratto di lavoro autonomo;
ha dedotto, inoltre, di non avere mai percepito le mensilità aggiuntive, né la maggiorazione retributiva per il lavoro festivo svolto, né l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti, né il t.f.r. (pari alla somma di €
38.322,63). In via di subordine, ha richiesto l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2 del d.lgs n. 81/2015 in tema di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Sulla base di tali premesse, ha concluso richiedendo di: “A. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al ricorso, la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ovvero etero organizzato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 81/2015, a tempo indeterminato dal
1 settembre 1992 al 18 maggio 2020, o altre date ritenute di giustizia, tra la Sig.ra
[...]
e la Sig.ra in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 Controparte_1 dell'omonima ditta individuale, per i motivi di cui al ricorso;
B. Ritenuta l'insufficienza della retribuzione/compenso percepito da parte ricorrente nel corso del rapporto in oggetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'inquadramento nel livello III del
CCNL di settore, o in quello superiore o minore di giustizia, ed in ogni caso condannare la Sig.ra in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale al pagamento in favore di parte ricorrente, anche ai sensi del combinato
Pag. 3 di 12 disposto degli artt. 36 Cost e 2099 c.c., ovvero anche ex art. 432 c.p.c. della somma di €
277.356,51 per i titoli di cui al conteggio o nel diverso importo maggiore o minore di giustizia. In via subordinata integrare il compenso dovuto ai sensi dell'art. 61 del d.lgs
276/03 ovvero disporre analoga condanna ovvero al diverso importo di giustizia ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 81/15, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”, vinte le spese, con maggiorazione stante la presenza di collegamenti ipertestuali nell'atto introduttivo del giudizio.
Radicato il contraddittorio, si è costituita deducendo che la ditta Controparte_1 individuale di cui era titolare aveva cessato l'attività, in via di fatto, il 18 maggio 2020 e, formalmente, in data 30 settembre 2020; ha quindi eccepito la mancata allegazione al ricorso della procura e dei conteggi analitici;
la nullità dell'atto introduttivo ai sensi degli artt. 156 e 414 c.p.c.; la prescrizione del credito relativamente al periodo antecedente il mese di novembre 2017. Nel merito, ha sostenuto che, in virtù del rapporto di amicizia tra la propria famiglia e quella della si era determinata ad inserire la ricorrente Parte_1 nella realtà della subagenzia affidandole, occasionalmente, in caso di necessità, il compito di aprire e chiudere i locali senza alcun obbligo di orario e senza che la stessa fosse mai stata soggetta al suo potere direttivo, di controllo e disciplinare. In ogni caso, ha affermato che la non avrebbe potuto eseguire le mansioni dedotte in ricorso in quanto non Parte_1 aveva né i titoli, né le attitudini per svolgere le attività proprie di un'agenzia assicurativa.
Pertanto, anche qualora fosse stata riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la ricorrente avrebbe avuto al più diritto ad essere inquadrata nell'Area
Professionale D Livello 2. In merito alla prova documentale allegata al ricorso, ha evidenziato che le conversazioni trascritte, asseritamente avvenute via whatsapp, erano prive di valore probatorio in quanto non vi era alcuna certezza sulla loro provenienza, e che la stampa del sito web della subagenzia in cui erano riportati gli orari di apertura al pubblico era anch'essa priva della attestazione di provenienza, senza contare che gli orari di apertura erano inseriti direttamente da per cui non provano l'effettivo Controparte_2 orario giornaliero osservato dalla subagenzia.
Istruita anche a mezzo dell'esame di numerosi testimoni, la causa è stata infine decisa con la sentenza n. 1376/2024, depositata il 1° ottobre 2024, che – rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla – ha respinto integramente il ricorso con condanna della CP_1
Pag. 4 di 12 ricorrente al pagamento delle spese processuali ritenendo non emersa all'esito dell'istruttoria una prova sufficiente riguardo all'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
Con atto depositato il 18 marzo 2025 la ha quindi interposto appello avverso la Parte_1 decisione in forza dei motivi riepilogati di seguito.
Con il primo ha censurato la valutazione delle risultanze istruttorie deducendo l'assenza di quel contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni affermato dal primo giudice, che aveva riportato in maniera solo parziale le deposizioni rese. Infatti, i testi introdotti dalla ricorrente avevano riferito di avere frequentato assiduamente l'agenzia e di avere dunque conoscenza diretta dei fatti di causa, mentre quelli introdotti dalla resistente avevano dichiarato di essersi recati presso l'agenzia solo pochissime volte al mese. Pertanto,
l'affermazione secondo la quale i testi avevano avuto una conoscenza dei fatti generica e frammentaria non si attagliava alle deposizioni di quelli attorei, senza considerare che dal
2010 il rapporto si era sviluppato secondo un tempo parziale, ciò che necessariamente presupponeva una minore presenza in ufficio della e che comunque questa era Parte_1 stata vista aprire e chiudere l'agenzia. Ad ogni modo, anche nell'ipotesi della reale sussistenza di un contrasto di tal fatta, il Tribunale avrebbe dovuto ascoltare ulteriormente i testimoni a chiarimento o esaminarne di nuovi.
Con un secondo motivo ha negato che i propri testimoni avessero riferito circostanze de relato actoris, ribadendo che essi avevano conoscenza diretta dei fatti per avere frequentato con assiduità l'agenzia.
Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneità e contraddittorietà della sentenza in riferimento alla disamina della deposizione della teste che aveva invece Tes_2 confermato appieno le allegazioni della ricorrente precisando di avere cognizione diretta dei fatti riferiti. Era risultata, tuttavia, illogicamente svalutata dal primo giudice, che si era concentrato solo sulla riferita frequentazione dell'agenzia a partire dal 2011, trascurando non solo che essa si era solo incrementata da quell'anno e non già era iniziata allora, ma anche tutte le ulteriori dichiarazioni rese, tali da dimostrare la sussistenza della subordinazione, quantomeno per un decennio.
Con il quarto motivo ha dedotto l'erroneità dell'affermata inutilizzabilità della messaggistica whatsapp prodotta agli atti per via della pretesa carenza di prova in ordine
Pag. 5 di 12 alla loro provenienza e autenticità. In particolare, ha stigmatizzato la genericità delle contestazioni avverse e ha evidenziato che la non aveva contestato il contenuto CP_1 dei messaggi, né aveva negato i fatti che essi rappresentavano, chiaramente dimostrativi delle direttive impartite alla riportando ampi stralci di conversazioni. Ha Parte_1 aggiunto che i messaggi vocali inviati dalla stessa appellata provavano la subordinazione, facendosi riferimento alla perdita del lavoro della alla spettanza della Parte_1 liquidazione, alla corresponsione dello stipendio;
ha sostenuto infine che il Tribunale avrebbe ben potuto corroborare tali elementi procedendo all'interrogatorio formale della stessa richiesta restata disattesa. CP_1
Con il quinto motivo, collegato al precedente, si è doluta dell'affermata insufficienza del contenuto dei messaggi in esame ai fini della prova della subordinazione.
Con il sesto motivo ha censurato globalmente la sentenza per avere ritenuto carente la prova della subordinazione richiamando a supporto le dichiarazioni dei testi esaminati, che avevano restituito un quadro dal quale si evinceva con chiarezza sia l'esercizio del potere direttivo da parte della sia la presenza di tutti gli altri elementi sussidiari CP_1 enucleati dalla giurisprudenza, anche rifacendosi alla messaggistica menzionata in precedenza.
Con il settimo motivo ha lamentato l'omesso esame della contestata violazione dei divieti e dei limiti imposti dal d.lgs n. 276/2003 ribadendo l'assenza di un contratto a progetto, con la conseguenza della riconducibilità del rapporto alla subordinazione, quantomeno ai sensi dell'art. 69 del d.lgs citato.
Con l'ottavo motivo ha lamentato omessa pronuncia sulle domande formulate in via subordinata, liquidate dal primo giudice in maniera apodittica, riportandosi a quanto compiutamente argomentato nel ricorso introduttivo sul punto, sia in relazione al combinato disposto degli artt. 1, comma 772, della legge n. 296/2006, dell'art. 63 del d.lgs n. 276/2003 e dell'art. 2225 c.c., sia in relazione alla disciplina di cui all'art. 2 del d.lgs n. 81/2015.
Con il nono motivo si è doluta ancora una volta della mancata ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate, con particolare riferimento all'interrogatorio formale della al mancato esame di ulteriori testimoni tra i numerosi indicati e al mancato esame CP_1
a chiarimento di quelli escussi.
Pag. 6 di 12 Con il decimo motivo ha censurato la propria condanna al pagamento delle spese processuali, rilevando la sussistenza degli estremi per la compensazione, stante la contraddittorietà della prova.
In forza di quanto sopra ha quindi concluso con richiesta di riforma della sentenza impugnata e di accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo, non senza evidenziare che la parte appellata non aveva nemmeno contestato i conteggi elaborati in primo grado, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha chiesto il rigetto CP_1 del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo in parte fondato, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Possono essere esaminati unitariamente i motivi dal primo al terzo e il sesto, in quanto tutti convergenti su di una censura ad ampio raggio della valutazione dell'istruttoria testimoniale operata dal primo giudice.
Ebbene, le censure non colgono il segno in quanto, come condivisibilmente posto in evidenza nella sentenza impugnata, l'articolata istruttoria svolta – costituita dall'esame di sei diversi testimoni che ha impegnato ben quattro successive udienze – ha restituito un quadro probatorio assai contraddittorio e vago, connaturato peraltro alla circostanza che il rapporto dedotto in giudizio si sarebbe sviluppato in un arco temporale quasi trentennale.
Invero, come emerge con chiarezza dalla disamina degli atti e separando le deposizioni dei testi escussi a seconda della parte che li ha introdotti, le dichiarazioni della teste riguardo alle direttive asseritamente impartite dalla sono del tutto Tes_2 CP_1 generiche “Posso dire che le direttive di lavoro nel senso delle decisioni sulle polizze e i preventivi venivano prese dalla Sig.ra ma a volte la ricorrente si interfacciava CP_1 direttamente con l'Agenzia principale di Frascati dove più volte l'ho accompagnata”, come anche quelle in riferimento all'orario di lavoro “Credo che l'orario di lavoro fosse stato stabilito dalla Sig.ra ”; oltretutto, l'orario riferito dalla è stato dedotto CP_1 Tes_2
Pag. 7 di 12 come osservato dalla solo fino all'anno 2009, quindi prima dell'anno 2011, Parte_1 momento dal quale la teste avrebbe per sua stessa affermazione “avuto una frequentazione assidua dell'agenzia”, ciò che risulta del tutto illogico e contraddittorio;
quanto alle mansioni espletate, la riferisce, in contrasto con la deposizione dello Tes_2 stesso marito della che quest'ultima si occupava di tutte le tipologie di Tes_3 Parte_1 polizze “La ricorrente si occupava di predisporre preventivi per le nuove polizze, aprire sinistri. All'inizio predisponendo i documenti a mano e poi nel tempo con l'ausilio del computer”, mentre quello ha dichiarato che la moglie trattava esclusivamente polizze
RCA e che quelle ulteriori erano riservate alla specifica competenza della CP_1
Anche la deposizione della teste risulta del tutto generica e valutativa: infatti, Tes_4 non riferisce nulla in ordine a direttive e all'orario di lavoro, essendosi la teste limitata a dichiarare di “sapere” che la cugina “…ha lavorato presso l'agenzia della Parte_1
dal 1992 al 2020… Sapevo che mia cugina era dipendente della e non la CP_1 CP_1 titolare dell'agenzia… Per quanto a mia conoscenza mia cugina aveva l'obbligo di osservare il predetto orario di lavoro”. Quanto alle mansioni, ha semplicemente riferito:
“si occupava di predisporre i preventivi delle polizze, di avere contatti con i clienti, di incassare i premi e del rilascio delle quietanze”, ciò che non illumina affatto sulle caratteristiche reali del rapporto.
Per parte sua, il teste marito della la cui deposizione dunque è stata Tes_3 Parte_1 condivisibilmente ritenuta meno attendibile rispetto alle altre, erra in primo luogo sull'orario pomeridiano osservato dall'appellante, indicato dalle 16:00 alle 19:00 invece che dalle 16.30 alle 19:30 secondo quanto allegato in ricorso. In ordine alle mansioni, ha dichiarato che la moglie “si è occupata dalla predisposizione del preventivo alla compilazione della polizza e all'incasso del premio. Infatti, si occupava solo della gestione dei clienti che chiedevano assicurazioni RCA mentre la signora curava CP_1 soprattutto clientela delle polizze vita”, in palese contrasto con quanto riferito dalla vale a dire con la teste che la stessa difesa dell'odierna appellante ha inteso Tes_2 valorizzare in modo particolare, il che non può che portare alla conclusione che la prova acquisita non è sufficiente ad affermare la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra le parti.
Pag. 8 di 12 Al quadro già di per sé frammentario e non esaustivo offerto dai testi introdotti dalla ricorrente, si deve infatti aggiungere quanto riferito da quelli introdotti a cura della CP_1 radicalmente sfavorevole alla tesi attorea.
Segnatamente, la teste ha riferito di avere visto la unicamente “…alzare Tes_5 Parte_1
o abbassare la serranda, altre volte mi sono recata presso l'agenzia e mi è capitato di vedere la Sig.ra chiacchierare con anche in presenza della figlia Parte_1 CP_1 minore della Sig.ra Molte altre volte invece la Sig.ra non era Parte_1 Parte_1 presente e c'era solo ”, precisando, in chiusura della deposizione “non ho CP_1 mai visto la Sig.ra svolgere attività lavorativa all'interno dell'agenzia della Parte_1
Sig.ra ”. CP_1
La teste per parte sua, ha negato in radice di avere mai visto la lavorare Tes_6 Parte_1 presso l'agenzia della (“Per quanto a mia conoscenza la Sig.ra non ha CP_1 Parte_1 mai svolto attività di subagente…non ho mai visto la Sig.ra svolgere attività Parte_1 lavorativa nell'agenzia”), riferendo di avere avuto rapporti costanti con quest'ultima in quanto si incontravano quotidianamente presso l'Agenzia generale di ha inoltre Pt_2 dichiarato che nel 2009, quando la si dovette assentare per una grave malattia, era CP_1 stata delegata a sostituirla, senza mai vedere la in agenzia, in un periodo nel Parte_1 quale questa aveva invece addotto di avere lavorato per ben 30 ore settimanali;
ha infine affermato di avere visto la in agenzia, “ma non per motivi di lavoro bensì per Parte_1 salutare la che era un'amica”. CP_1
La teste ha, infine, dichiarato “Per quanto a mia conoscenza la signora Tes_7 Parte_1 non ha mai lavorato in nessuna delle due sedi nel senso che io non l'ho mai vista all'interno. Qualche volta mi è capitato di vederla fuori dall'agenzia. Mediamente mi recavo presso l'agenzia una volta al mese in quanto ero e sono titolare di più polizze in particolare una sulla casa una sulla vita intestata a mio figlio e quella della RC auto. Le prime due hanno scadenza mensile la terza semestrale. Entrambe le sedi erano locali molto piccoli senza bagno arredate con una sola scrivania due sedie una per il cliente
l'altra per la signora e una scaffalatura. È vero che la signora si occupava CP_1 CP_1 di tutte le attività di cui mi viene data lettura (capitolo 15 della memoria)”, così escludendo in radice che la abbia mai lavorato presso l'agenzia assicurativa e Parte_1 tantomeno alle dipendenze della CP_1
Pag. 9 di 12 Né l'odierna appellante ha evidenziato circostanze che possano indurre a ritenere inattendibili, se non addirittura false, le deposizioni appena esaminate, con il che si deve ribadire l'insufficienza della prova testimoniale raccolta a fondare una sentenza che riconosca la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra le parti e ciò senza che sia necessario ritenere che quanto riferito dai testi attorei costituisca conoscenza de relato, attesa comunque l'inadeguatezza degli elementi offerti. Tanto basta anche a respingere la nona doglianza, in quanto l'escussione di ben sei testimoni nel corso di quattro udienze dimostra plasticamente la completezza dell'istruttoria svolta, non avendo la parte il diritto alla sua protrazione fino a che non si ritenga soddisfatta dell'esito, dovendosi tenere conto anche del principio di concentrazione proprio del rito del lavoro e di quella della ragionevole durata del processo, ormai costituzionalizzato.
Quanto appena osservato vale anche in relazione agli ulteriori mezzi di prova indicati dalla vale a dire la messaggistica whatsapp versata agli atti – peraltro Parte_1 decorrente dal dicembre 2014, quindi limitata a soli cinque anni e mezzo di preteso rapporto – e i due messaggi vocali prodotti, oggetto del quarto e del quinto motivo di gravame.
A tale proposito, la ne ha infatti espressamente e formalmente disconosciuto la CP_1 provenienza e la riferibilità a sé, al che l'odierna appellante non si è mai offerta di dimostrare in alcun modo né che la chat, né che le registrazioni, fossero effettivamente riconducibili ad utenze in uso alla stessa mancando anche solo di indicare quali CP_1 fossero i numeri telefonici sui quali tali conversazioni sarebbero ipoteticamente intercorse tra loro.
In maniera corretta, pertanto, il Tribunale non ha tenuto conto di tali elementi, stante la loro ignota provenienza, basando la propria decisione sugli altri dati probatori raccolti in giudizio. Quanto alla considerazione finale compiuta dal primo giudice in ordine all'inidoneità e insufficienza del contenuto di tali messaggi, osserva la Corte che trattasi solo di un'argomentazione ad adiuvandum, che non costituisce la ratio della decisione di tale specifico capo della sentenza, basata invece sull'inutilizzabilità probatoria della messaggistica, risultando dunque irrilevanti sia l'affermazione, sia la censura.
Si deve solo aggiungere a questo punto che, sebbene negli atti di parte della si Parte_1 rinvenga quella che pare essere la trascrizione di un colloquio intercorso tra la e il CP_1
Pag. 10 di 12 – ci si riferisce al contenuto del punto 24 del ricorso introduttivo del giudizio, Tes_3 pedissequamente riportato alla pagina 8 dell'atto di appello – di tale conversazione non si ritrova alcuna traccia neanche nella documentazione allegata, di guisa che non può essere in alcun modo esaminata, alla stregua degli altri elementi appena passati in rassegna.
Non hanno maggiore fondamento le doglianze settima, riguardante l'omesso esame della contestata violazione dei divieti e dei limiti imposti dal d.lgs n. 276/2003, e ottava, concernente il rigetto immotivato delle domande formulate in via subordinata.
Premesso che la scarna motivazione in ordine alle domande subordinate è in effetti insufficiente a giustificare le ragioni del loro rigetto, osserva tuttavia la Corte che nel caso di specie ci si muove al di fuori del perimetro tracciato dal d.lgs n. 276/2003, nel senso che non è stata specificamente allegata la indicazione di alcun progetto, al che consegue che la sua assenza non può essere individuata come elemento tale da far sorgere il diritto alla trasformazione del rapporto. Si consideri, inoltre, che la ha negato in radice CP_1 anche la sola ricorrenza di una relazione di collaborazione e che gli elementi raccolti e in precedenza esaminati non appaiono comunque idonei ad attestare la sussistenza di un rapporto di tal fatta tra le parti, a conferma che la fattispecie all'esame è estranea all'ambito tratteggiato dal d.lgs n. 276/2003 citato. Inoltre, siccome dall'istruttoria svolta non è compiutamente emerso quale fosse l'effettivo impegno orario sostenuto dalla non è possibile ipotizzare già in nuce che i compensi eventualmente percepiti Parte_1 fossero inadeguati rispetto alle attività svolte, ugualmente restate oscure.
Ciò comporta l'impossibilità di configurare anche la residuale ipotesi di cui all'art. 2 del d.lgs n. 81/2015 della “Collaborazione organizzata dal committente” – comunque ipotizzabile solo a partire dal 1° gennaio 2016 – non essendo dimostrato quantomeno il requisito della ricorrenza di una prestazione “le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, se si considera che, come già evidenziato, non è emersa un'inequivoca sottoposizione a direttive ed obblighi di orario.
È invece fondato il decimo e ultimo motivo di impugnazione, vertente sulla statuizione in ordine alle spese processuali. Infatti, la contraddittorietà e incompletezza, per come in precedenza tratteggiata, della prova per testi assunta unitamente alla complessità
Pag. 11 di 12 dell'accertamento dei fatti di causa, siccome protrattisi per un lunghissimo periodo temporale, in uno con l'ambiguità della relazione intercorsa tra le parti, avrebbero dovuto condurre il Tribunale a disporne la compensazione, rientrandosi tra quelle ipotesi eccezionali tipizzate a seguito della nota pronuncia n. 77/2018 della Corte costituzionale.
In forza di tutto quanto esposto fino a questo punto, l'appello può trovare conclusivamente accoglimento solo in relazione alla regolazione delle spese del primo grado del giudizio, meritando la sentenza impugnata di essere riformata sul punto.
In ragione del parziale accoglimento dell'appello, ricorrono sufficienti ragioni per compensare anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 18 marzo 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Velletri n. 1376/2024, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata compensa le spese del primo grado del giudizio;
- compensa le spese del presente grado del giudizio.
Roma, 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO FR DO VI FR NE
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI FR NE Presidente dott. CO FR DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 582/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
con l'avv. Giacomo Summa Parte_1
APPELLANTE
E
con gli avv. Rossella Sabelli e Rosella Comite Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1376/2024 del Tribunale di Velletri
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 13 luglio 2022 conveniva Parte_1 [...]
davanti al Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro deducendo CP_1 di essere stata dipendente dell'omonima ditta individuale esercente attività di sub-agenzia assicurativa per conto di dal 1° settembre 1992 al 18 maggio 2020, Controparte_2 senza soluzione di continuità e senza regolarizzazione;
che per tutta la durata del rapporto aveva reso la propria prestazione lavorativa in favore della convenuta presso la sede della subagenzia ubicata in Monte Porzio Catone, fino al 2010, in via Umberto I n. 12 e, dal
Pag. 1 di 12 2011, in Piazza Porzio Catone n. 17; di avere sempre svolto le mansioni di impiegata amministrativa (di cui al III Livello del c.c.n.l. Assicurazioni) occupandosi delle seguenti attività:
1. ricevere la clientela e fornire informazione su preventivi e su prodotti assicurativi commercializzati, facendo, se del caso, compilare i moduli prestampati delle polizze assicurative, che la successivamente sottoscriveva;
CP_1
2. curare la gestione degli appuntamenti per la di cui prendeva nota CP_1 sull'agenda dell'agenzia;
3. gestire la corrispondenza dell'agenzia in entrata e in uscita, tramite posta nonché accedendo alle caselle di posta elettronica “ e Email_1
, di cui la convenuta le aveva comunicato le relative Email_2 password di accesso;
4. contattare telefonicamente la clientela per avvisare della prossima scadenza delle polizze assicurative;
5. incassare i premi assicurativi pagati dalla clientela, che provvedeva a depositare in apposito cassetto della scrivania in uso della collocata all'interno CP_1 dell'esercizio commerciale, oppure sul conto corrente bancario dell'Agenzia;
6. provvedere a rilasciare le quietanze di pagamento a seguito degli incassi dei premi assicurativi relativi alle polizze RCA auto;
7. all'occorrenza, compilare il libro giornale registrando gli incassi dei premi giornalieri, indicando il nominativo del cliente, la data dell'incasso, l'importo del premio incassato e la scadenza della relativa polizza. Di dette registrazioni trasmetteva comunicazione via PEC all' di Frascati. Parte_2
8. fornire assistenza per le pratiche relative ai sinistri, coadiuvando la clientela nella compilazione del modulo di Costatazione Amichevole dell'Incidente, provvedendo ad avviare la relativa denuncia, contattando il personale dell' di Frascati (nella persona di ) oppure il relativo Parte_2 Tes_1 call center o ancora la carrozzeria convenzionata con l'assicurazione;
9. effettuare l'apertura e la chiusura dell'esercizio commerciale, mediante le chiavi di cui aveva disponibilità;
Pag. 2 di 12 di essere stata sottoposta al potere direttivo e di controllo di di avere Controparte_1 avuto l'obbligo di osservare l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30
e dalle 16:30 alle 19:30 (per complessive 30 ore settimanali dal 1992 al 2009); nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e il venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e il mercoledì dalle 16:30 alle
19:30 (per complessive 15 ore settimanali dal 2010 al 2020); di essere stata retribuita, dal
1992 al 2000, con la somma mensile di £ 800.000; dal 2001 al 2009 con la somma mensile di € 400,00; dal 2010 al 2020 con la somma mensile di € 300,00.
Argomentando in ordine alla sussistenza dei presupposti della subordinazione, o quantomeno in ordine alla mancanza di un progetto e delle altre presunzioni stabilite dal d.lgs n. 276/2003 nell'ambito del divieto di prestazioni coordinate e continuative, ha lamentato di essere stata retribuita in misura inadeguata e non proporzionata alla quantità
e qualità del lavoro prestato, ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost, tenuto conto delle tabelle salariali del c.c.n.l. di settore ed anche nella denegata ipotesi di riconduzione del rapporto ad un contratto di lavoro autonomo;
ha dedotto, inoltre, di non avere mai percepito le mensilità aggiuntive, né la maggiorazione retributiva per il lavoro festivo svolto, né l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti, né il t.f.r. (pari alla somma di €
38.322,63). In via di subordine, ha richiesto l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2 del d.lgs n. 81/2015 in tema di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Sulla base di tali premesse, ha concluso richiedendo di: “A. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al ricorso, la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ovvero etero organizzato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 81/2015, a tempo indeterminato dal
1 settembre 1992 al 18 maggio 2020, o altre date ritenute di giustizia, tra la Sig.ra
[...]
e la Sig.ra in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 Controparte_1 dell'omonima ditta individuale, per i motivi di cui al ricorso;
B. Ritenuta l'insufficienza della retribuzione/compenso percepito da parte ricorrente nel corso del rapporto in oggetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'inquadramento nel livello III del
CCNL di settore, o in quello superiore o minore di giustizia, ed in ogni caso condannare la Sig.ra in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale al pagamento in favore di parte ricorrente, anche ai sensi del combinato
Pag. 3 di 12 disposto degli artt. 36 Cost e 2099 c.c., ovvero anche ex art. 432 c.p.c. della somma di €
277.356,51 per i titoli di cui al conteggio o nel diverso importo maggiore o minore di giustizia. In via subordinata integrare il compenso dovuto ai sensi dell'art. 61 del d.lgs
276/03 ovvero disporre analoga condanna ovvero al diverso importo di giustizia ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 81/15, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”, vinte le spese, con maggiorazione stante la presenza di collegamenti ipertestuali nell'atto introduttivo del giudizio.
Radicato il contraddittorio, si è costituita deducendo che la ditta Controparte_1 individuale di cui era titolare aveva cessato l'attività, in via di fatto, il 18 maggio 2020 e, formalmente, in data 30 settembre 2020; ha quindi eccepito la mancata allegazione al ricorso della procura e dei conteggi analitici;
la nullità dell'atto introduttivo ai sensi degli artt. 156 e 414 c.p.c.; la prescrizione del credito relativamente al periodo antecedente il mese di novembre 2017. Nel merito, ha sostenuto che, in virtù del rapporto di amicizia tra la propria famiglia e quella della si era determinata ad inserire la ricorrente Parte_1 nella realtà della subagenzia affidandole, occasionalmente, in caso di necessità, il compito di aprire e chiudere i locali senza alcun obbligo di orario e senza che la stessa fosse mai stata soggetta al suo potere direttivo, di controllo e disciplinare. In ogni caso, ha affermato che la non avrebbe potuto eseguire le mansioni dedotte in ricorso in quanto non Parte_1 aveva né i titoli, né le attitudini per svolgere le attività proprie di un'agenzia assicurativa.
Pertanto, anche qualora fosse stata riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la ricorrente avrebbe avuto al più diritto ad essere inquadrata nell'Area
Professionale D Livello 2. In merito alla prova documentale allegata al ricorso, ha evidenziato che le conversazioni trascritte, asseritamente avvenute via whatsapp, erano prive di valore probatorio in quanto non vi era alcuna certezza sulla loro provenienza, e che la stampa del sito web della subagenzia in cui erano riportati gli orari di apertura al pubblico era anch'essa priva della attestazione di provenienza, senza contare che gli orari di apertura erano inseriti direttamente da per cui non provano l'effettivo Controparte_2 orario giornaliero osservato dalla subagenzia.
Istruita anche a mezzo dell'esame di numerosi testimoni, la causa è stata infine decisa con la sentenza n. 1376/2024, depositata il 1° ottobre 2024, che – rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla – ha respinto integramente il ricorso con condanna della CP_1
Pag. 4 di 12 ricorrente al pagamento delle spese processuali ritenendo non emersa all'esito dell'istruttoria una prova sufficiente riguardo all'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
Con atto depositato il 18 marzo 2025 la ha quindi interposto appello avverso la Parte_1 decisione in forza dei motivi riepilogati di seguito.
Con il primo ha censurato la valutazione delle risultanze istruttorie deducendo l'assenza di quel contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni affermato dal primo giudice, che aveva riportato in maniera solo parziale le deposizioni rese. Infatti, i testi introdotti dalla ricorrente avevano riferito di avere frequentato assiduamente l'agenzia e di avere dunque conoscenza diretta dei fatti di causa, mentre quelli introdotti dalla resistente avevano dichiarato di essersi recati presso l'agenzia solo pochissime volte al mese. Pertanto,
l'affermazione secondo la quale i testi avevano avuto una conoscenza dei fatti generica e frammentaria non si attagliava alle deposizioni di quelli attorei, senza considerare che dal
2010 il rapporto si era sviluppato secondo un tempo parziale, ciò che necessariamente presupponeva una minore presenza in ufficio della e che comunque questa era Parte_1 stata vista aprire e chiudere l'agenzia. Ad ogni modo, anche nell'ipotesi della reale sussistenza di un contrasto di tal fatta, il Tribunale avrebbe dovuto ascoltare ulteriormente i testimoni a chiarimento o esaminarne di nuovi.
Con un secondo motivo ha negato che i propri testimoni avessero riferito circostanze de relato actoris, ribadendo che essi avevano conoscenza diretta dei fatti per avere frequentato con assiduità l'agenzia.
Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneità e contraddittorietà della sentenza in riferimento alla disamina della deposizione della teste che aveva invece Tes_2 confermato appieno le allegazioni della ricorrente precisando di avere cognizione diretta dei fatti riferiti. Era risultata, tuttavia, illogicamente svalutata dal primo giudice, che si era concentrato solo sulla riferita frequentazione dell'agenzia a partire dal 2011, trascurando non solo che essa si era solo incrementata da quell'anno e non già era iniziata allora, ma anche tutte le ulteriori dichiarazioni rese, tali da dimostrare la sussistenza della subordinazione, quantomeno per un decennio.
Con il quarto motivo ha dedotto l'erroneità dell'affermata inutilizzabilità della messaggistica whatsapp prodotta agli atti per via della pretesa carenza di prova in ordine
Pag. 5 di 12 alla loro provenienza e autenticità. In particolare, ha stigmatizzato la genericità delle contestazioni avverse e ha evidenziato che la non aveva contestato il contenuto CP_1 dei messaggi, né aveva negato i fatti che essi rappresentavano, chiaramente dimostrativi delle direttive impartite alla riportando ampi stralci di conversazioni. Ha Parte_1 aggiunto che i messaggi vocali inviati dalla stessa appellata provavano la subordinazione, facendosi riferimento alla perdita del lavoro della alla spettanza della Parte_1 liquidazione, alla corresponsione dello stipendio;
ha sostenuto infine che il Tribunale avrebbe ben potuto corroborare tali elementi procedendo all'interrogatorio formale della stessa richiesta restata disattesa. CP_1
Con il quinto motivo, collegato al precedente, si è doluta dell'affermata insufficienza del contenuto dei messaggi in esame ai fini della prova della subordinazione.
Con il sesto motivo ha censurato globalmente la sentenza per avere ritenuto carente la prova della subordinazione richiamando a supporto le dichiarazioni dei testi esaminati, che avevano restituito un quadro dal quale si evinceva con chiarezza sia l'esercizio del potere direttivo da parte della sia la presenza di tutti gli altri elementi sussidiari CP_1 enucleati dalla giurisprudenza, anche rifacendosi alla messaggistica menzionata in precedenza.
Con il settimo motivo ha lamentato l'omesso esame della contestata violazione dei divieti e dei limiti imposti dal d.lgs n. 276/2003 ribadendo l'assenza di un contratto a progetto, con la conseguenza della riconducibilità del rapporto alla subordinazione, quantomeno ai sensi dell'art. 69 del d.lgs citato.
Con l'ottavo motivo ha lamentato omessa pronuncia sulle domande formulate in via subordinata, liquidate dal primo giudice in maniera apodittica, riportandosi a quanto compiutamente argomentato nel ricorso introduttivo sul punto, sia in relazione al combinato disposto degli artt. 1, comma 772, della legge n. 296/2006, dell'art. 63 del d.lgs n. 276/2003 e dell'art. 2225 c.c., sia in relazione alla disciplina di cui all'art. 2 del d.lgs n. 81/2015.
Con il nono motivo si è doluta ancora una volta della mancata ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate, con particolare riferimento all'interrogatorio formale della al mancato esame di ulteriori testimoni tra i numerosi indicati e al mancato esame CP_1
a chiarimento di quelli escussi.
Pag. 6 di 12 Con il decimo motivo ha censurato la propria condanna al pagamento delle spese processuali, rilevando la sussistenza degli estremi per la compensazione, stante la contraddittorietà della prova.
In forza di quanto sopra ha quindi concluso con richiesta di riforma della sentenza impugnata e di accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo, non senza evidenziare che la parte appellata non aveva nemmeno contestato i conteggi elaborati in primo grado, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha chiesto il rigetto CP_1 del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo in parte fondato, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Possono essere esaminati unitariamente i motivi dal primo al terzo e il sesto, in quanto tutti convergenti su di una censura ad ampio raggio della valutazione dell'istruttoria testimoniale operata dal primo giudice.
Ebbene, le censure non colgono il segno in quanto, come condivisibilmente posto in evidenza nella sentenza impugnata, l'articolata istruttoria svolta – costituita dall'esame di sei diversi testimoni che ha impegnato ben quattro successive udienze – ha restituito un quadro probatorio assai contraddittorio e vago, connaturato peraltro alla circostanza che il rapporto dedotto in giudizio si sarebbe sviluppato in un arco temporale quasi trentennale.
Invero, come emerge con chiarezza dalla disamina degli atti e separando le deposizioni dei testi escussi a seconda della parte che li ha introdotti, le dichiarazioni della teste riguardo alle direttive asseritamente impartite dalla sono del tutto Tes_2 CP_1 generiche “Posso dire che le direttive di lavoro nel senso delle decisioni sulle polizze e i preventivi venivano prese dalla Sig.ra ma a volte la ricorrente si interfacciava CP_1 direttamente con l'Agenzia principale di Frascati dove più volte l'ho accompagnata”, come anche quelle in riferimento all'orario di lavoro “Credo che l'orario di lavoro fosse stato stabilito dalla Sig.ra ”; oltretutto, l'orario riferito dalla è stato dedotto CP_1 Tes_2
Pag. 7 di 12 come osservato dalla solo fino all'anno 2009, quindi prima dell'anno 2011, Parte_1 momento dal quale la teste avrebbe per sua stessa affermazione “avuto una frequentazione assidua dell'agenzia”, ciò che risulta del tutto illogico e contraddittorio;
quanto alle mansioni espletate, la riferisce, in contrasto con la deposizione dello Tes_2 stesso marito della che quest'ultima si occupava di tutte le tipologie di Tes_3 Parte_1 polizze “La ricorrente si occupava di predisporre preventivi per le nuove polizze, aprire sinistri. All'inizio predisponendo i documenti a mano e poi nel tempo con l'ausilio del computer”, mentre quello ha dichiarato che la moglie trattava esclusivamente polizze
RCA e che quelle ulteriori erano riservate alla specifica competenza della CP_1
Anche la deposizione della teste risulta del tutto generica e valutativa: infatti, Tes_4 non riferisce nulla in ordine a direttive e all'orario di lavoro, essendosi la teste limitata a dichiarare di “sapere” che la cugina “…ha lavorato presso l'agenzia della Parte_1
dal 1992 al 2020… Sapevo che mia cugina era dipendente della e non la CP_1 CP_1 titolare dell'agenzia… Per quanto a mia conoscenza mia cugina aveva l'obbligo di osservare il predetto orario di lavoro”. Quanto alle mansioni, ha semplicemente riferito:
“si occupava di predisporre i preventivi delle polizze, di avere contatti con i clienti, di incassare i premi e del rilascio delle quietanze”, ciò che non illumina affatto sulle caratteristiche reali del rapporto.
Per parte sua, il teste marito della la cui deposizione dunque è stata Tes_3 Parte_1 condivisibilmente ritenuta meno attendibile rispetto alle altre, erra in primo luogo sull'orario pomeridiano osservato dall'appellante, indicato dalle 16:00 alle 19:00 invece che dalle 16.30 alle 19:30 secondo quanto allegato in ricorso. In ordine alle mansioni, ha dichiarato che la moglie “si è occupata dalla predisposizione del preventivo alla compilazione della polizza e all'incasso del premio. Infatti, si occupava solo della gestione dei clienti che chiedevano assicurazioni RCA mentre la signora curava CP_1 soprattutto clientela delle polizze vita”, in palese contrasto con quanto riferito dalla vale a dire con la teste che la stessa difesa dell'odierna appellante ha inteso Tes_2 valorizzare in modo particolare, il che non può che portare alla conclusione che la prova acquisita non è sufficiente ad affermare la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra le parti.
Pag. 8 di 12 Al quadro già di per sé frammentario e non esaustivo offerto dai testi introdotti dalla ricorrente, si deve infatti aggiungere quanto riferito da quelli introdotti a cura della CP_1 radicalmente sfavorevole alla tesi attorea.
Segnatamente, la teste ha riferito di avere visto la unicamente “…alzare Tes_5 Parte_1
o abbassare la serranda, altre volte mi sono recata presso l'agenzia e mi è capitato di vedere la Sig.ra chiacchierare con anche in presenza della figlia Parte_1 CP_1 minore della Sig.ra Molte altre volte invece la Sig.ra non era Parte_1 Parte_1 presente e c'era solo ”, precisando, in chiusura della deposizione “non ho CP_1 mai visto la Sig.ra svolgere attività lavorativa all'interno dell'agenzia della Parte_1
Sig.ra ”. CP_1
La teste per parte sua, ha negato in radice di avere mai visto la lavorare Tes_6 Parte_1 presso l'agenzia della (“Per quanto a mia conoscenza la Sig.ra non ha CP_1 Parte_1 mai svolto attività di subagente…non ho mai visto la Sig.ra svolgere attività Parte_1 lavorativa nell'agenzia”), riferendo di avere avuto rapporti costanti con quest'ultima in quanto si incontravano quotidianamente presso l'Agenzia generale di ha inoltre Pt_2 dichiarato che nel 2009, quando la si dovette assentare per una grave malattia, era CP_1 stata delegata a sostituirla, senza mai vedere la in agenzia, in un periodo nel Parte_1 quale questa aveva invece addotto di avere lavorato per ben 30 ore settimanali;
ha infine affermato di avere visto la in agenzia, “ma non per motivi di lavoro bensì per Parte_1 salutare la che era un'amica”. CP_1
La teste ha, infine, dichiarato “Per quanto a mia conoscenza la signora Tes_7 Parte_1 non ha mai lavorato in nessuna delle due sedi nel senso che io non l'ho mai vista all'interno. Qualche volta mi è capitato di vederla fuori dall'agenzia. Mediamente mi recavo presso l'agenzia una volta al mese in quanto ero e sono titolare di più polizze in particolare una sulla casa una sulla vita intestata a mio figlio e quella della RC auto. Le prime due hanno scadenza mensile la terza semestrale. Entrambe le sedi erano locali molto piccoli senza bagno arredate con una sola scrivania due sedie una per il cliente
l'altra per la signora e una scaffalatura. È vero che la signora si occupava CP_1 CP_1 di tutte le attività di cui mi viene data lettura (capitolo 15 della memoria)”, così escludendo in radice che la abbia mai lavorato presso l'agenzia assicurativa e Parte_1 tantomeno alle dipendenze della CP_1
Pag. 9 di 12 Né l'odierna appellante ha evidenziato circostanze che possano indurre a ritenere inattendibili, se non addirittura false, le deposizioni appena esaminate, con il che si deve ribadire l'insufficienza della prova testimoniale raccolta a fondare una sentenza che riconosca la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra le parti e ciò senza che sia necessario ritenere che quanto riferito dai testi attorei costituisca conoscenza de relato, attesa comunque l'inadeguatezza degli elementi offerti. Tanto basta anche a respingere la nona doglianza, in quanto l'escussione di ben sei testimoni nel corso di quattro udienze dimostra plasticamente la completezza dell'istruttoria svolta, non avendo la parte il diritto alla sua protrazione fino a che non si ritenga soddisfatta dell'esito, dovendosi tenere conto anche del principio di concentrazione proprio del rito del lavoro e di quella della ragionevole durata del processo, ormai costituzionalizzato.
Quanto appena osservato vale anche in relazione agli ulteriori mezzi di prova indicati dalla vale a dire la messaggistica whatsapp versata agli atti – peraltro Parte_1 decorrente dal dicembre 2014, quindi limitata a soli cinque anni e mezzo di preteso rapporto – e i due messaggi vocali prodotti, oggetto del quarto e del quinto motivo di gravame.
A tale proposito, la ne ha infatti espressamente e formalmente disconosciuto la CP_1 provenienza e la riferibilità a sé, al che l'odierna appellante non si è mai offerta di dimostrare in alcun modo né che la chat, né che le registrazioni, fossero effettivamente riconducibili ad utenze in uso alla stessa mancando anche solo di indicare quali CP_1 fossero i numeri telefonici sui quali tali conversazioni sarebbero ipoteticamente intercorse tra loro.
In maniera corretta, pertanto, il Tribunale non ha tenuto conto di tali elementi, stante la loro ignota provenienza, basando la propria decisione sugli altri dati probatori raccolti in giudizio. Quanto alla considerazione finale compiuta dal primo giudice in ordine all'inidoneità e insufficienza del contenuto di tali messaggi, osserva la Corte che trattasi solo di un'argomentazione ad adiuvandum, che non costituisce la ratio della decisione di tale specifico capo della sentenza, basata invece sull'inutilizzabilità probatoria della messaggistica, risultando dunque irrilevanti sia l'affermazione, sia la censura.
Si deve solo aggiungere a questo punto che, sebbene negli atti di parte della si Parte_1 rinvenga quella che pare essere la trascrizione di un colloquio intercorso tra la e il CP_1
Pag. 10 di 12 – ci si riferisce al contenuto del punto 24 del ricorso introduttivo del giudizio, Tes_3 pedissequamente riportato alla pagina 8 dell'atto di appello – di tale conversazione non si ritrova alcuna traccia neanche nella documentazione allegata, di guisa che non può essere in alcun modo esaminata, alla stregua degli altri elementi appena passati in rassegna.
Non hanno maggiore fondamento le doglianze settima, riguardante l'omesso esame della contestata violazione dei divieti e dei limiti imposti dal d.lgs n. 276/2003, e ottava, concernente il rigetto immotivato delle domande formulate in via subordinata.
Premesso che la scarna motivazione in ordine alle domande subordinate è in effetti insufficiente a giustificare le ragioni del loro rigetto, osserva tuttavia la Corte che nel caso di specie ci si muove al di fuori del perimetro tracciato dal d.lgs n. 276/2003, nel senso che non è stata specificamente allegata la indicazione di alcun progetto, al che consegue che la sua assenza non può essere individuata come elemento tale da far sorgere il diritto alla trasformazione del rapporto. Si consideri, inoltre, che la ha negato in radice CP_1 anche la sola ricorrenza di una relazione di collaborazione e che gli elementi raccolti e in precedenza esaminati non appaiono comunque idonei ad attestare la sussistenza di un rapporto di tal fatta tra le parti, a conferma che la fattispecie all'esame è estranea all'ambito tratteggiato dal d.lgs n. 276/2003 citato. Inoltre, siccome dall'istruttoria svolta non è compiutamente emerso quale fosse l'effettivo impegno orario sostenuto dalla non è possibile ipotizzare già in nuce che i compensi eventualmente percepiti Parte_1 fossero inadeguati rispetto alle attività svolte, ugualmente restate oscure.
Ciò comporta l'impossibilità di configurare anche la residuale ipotesi di cui all'art. 2 del d.lgs n. 81/2015 della “Collaborazione organizzata dal committente” – comunque ipotizzabile solo a partire dal 1° gennaio 2016 – non essendo dimostrato quantomeno il requisito della ricorrenza di una prestazione “le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, se si considera che, come già evidenziato, non è emersa un'inequivoca sottoposizione a direttive ed obblighi di orario.
È invece fondato il decimo e ultimo motivo di impugnazione, vertente sulla statuizione in ordine alle spese processuali. Infatti, la contraddittorietà e incompletezza, per come in precedenza tratteggiata, della prova per testi assunta unitamente alla complessità
Pag. 11 di 12 dell'accertamento dei fatti di causa, siccome protrattisi per un lunghissimo periodo temporale, in uno con l'ambiguità della relazione intercorsa tra le parti, avrebbero dovuto condurre il Tribunale a disporne la compensazione, rientrandosi tra quelle ipotesi eccezionali tipizzate a seguito della nota pronuncia n. 77/2018 della Corte costituzionale.
In forza di tutto quanto esposto fino a questo punto, l'appello può trovare conclusivamente accoglimento solo in relazione alla regolazione delle spese del primo grado del giudizio, meritando la sentenza impugnata di essere riformata sul punto.
In ragione del parziale accoglimento dell'appello, ricorrono sufficienti ragioni per compensare anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 18 marzo 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Velletri n. 1376/2024, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata compensa le spese del primo grado del giudizio;
- compensa le spese del presente grado del giudizio.
Roma, 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO FR DO VI FR NE
Pag. 12 di 12