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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/11/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Olimpia Abet - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 433 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2020, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
TO OM presso il quale elettivamente domicilia ricorrente
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Controparte_1
MI AN presso il quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/01/2020 , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Settingiano il 22/09/1990, dalla cui unione Parte_2 nascevano ME (21/12/1990) e (10/10/2000), rappresentava la volontà di Per_1 separarsi in quanto, venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Deducendo la mancata collaborazione del marito al mantenimento della famiglia così concludeva:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con i reciproci obblighi di legge;
2) assegnare la casa coniugale alla signora , di cui è proprietaria esclusiva, Parte_1 che la abiterà coni figli, con tutti i mobili e gli arredi in essa contenuti;
3) nessuna contribuzione da parte di in favore di moglie e figlio maggiorenne Controparte_2 non ancora economicamente autosufficiente, in quanto la ricorrente e il figlio rinunciano all'assegno di mantenimento;
4) stabilire a carico di l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese Controparte_2 straordinarie necessarie per il figlio non economicamente autosufficiente, nonché il 50% di tutte le utenze (luce, acqua e gas) dell'abitazione familiare;
5) autorizzare all'asporto degli effetti personali esistenti nella predetta Controparte_2 abitazione di Settingiano al momento del suo trasferimento che dovrà avvenire entro la fine del corrente anno.
Con riserva di articolare, precisare, integrare le domande e/o le richieste istruttorie anche a seguito delle difese di controparte.”
Celebrata in contumacia del resistente l'udienza presidenziale del 26 gennaio 2021, all'esito veniva emessa l'ordinanza con cui si autorizzavano i coniugi a vivere separati e si assegnava la casa coniugale alla con onore del di corrispondere il 50 % per le spese Pt_1 CP_2 straordinarie in favore del figlio ME, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e il 50 % delle spese per le utenze domestiche.
Con comparsa del 28 maggio 2021, si costituiva in giudizio , il quale, sebbene Controparte_1 aderendo alla domandata pronuncia, contestava le richieste di controparte, in particolare relativamente all'assegnazione della casa coniugale, contestandone il diritto di proprietà.
Deduceva, infatti, che i coniugi congiuntamente decidevano di dividere la casa coniugale, chiudendo a chiave una porta di mezzo, e realizzando due ingressi separati, riservando una parte della stessa al , e così concludeva: CP_2
“Preliminarmente,
2 -Ex art. 709 ultimo comma cpc modifichi e/o revochi i provvedimenti presidenziali del 26.01.21 nella parte in cui assegna la casa coniugale in via esclusiva alla OR . Parte_1
-Per l'effetto Voglia disporre che la casa coniugale sia suddivisa tra entrambi i coniugi, mantenendo l'assegnazione delle quote attuali:
a) Primo piano interamente alla moglie unitamente a parte del piano terra collegato da scala interna;
b) Parte del piano terra con entrata autonoma (ingresso cucina, camera da letto e bagno) al marito.
Voglia comunque dichiarare la separazione personale dei GNi e Controparte_1 [...]
alle seguenti condizioni: Parte_1
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) Suddividere la casa come sopra indicato;
3) Nessuna contribuzione da parte in favore di moglie e figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente;
4) Stabilire a carico di l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese Controparte_1 straordinarie necessarie per il figlio ove non economicamente autosufficiente, nonché Per_1 il 50% di tutte le utenze (luce, acqua e gas) dell'abitazione familiare ove risiedere nella quota di cui sopra anche il GN;
Controparte_1
5) Autorizzare all'asporto degli effetti personali esistenti nella porzione Controparte_1 della predetta abitazione.
Con riserva di articolare, precisare, integrare le domande e/o le richieste istruttorie.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”
Rigettata la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale proposta da parte resistente e istruito il giudizio per il tramite di memorie ex art. 183 co. 6 cpc, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
3 Nelle more il proponeva reclamo all'ordinanza presidenziale dinnanzi la Corte di CP_2
Appello di Catanzaro, la quale all'esito rigettava con decreto del 28/06/2021.
All'esito dell'udienza del 6 dicembre 2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa al Collegio con ordinanza del 10 gennaio 2025, con cui venivano concessi i termini di cui all'art. 190 cpc.
* * *
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sull'assegnazione della casa coniugale domanda l'assegnazione della casa coniugale, mentre il ne chiede la Per_2 CP_2 suddivisione.
Con la propria comparsa di costituzione il produce certificato di famiglia del figlio CP_2
, già dichiarato con ricorso introduttivo maggiorenne ed economicamente CP_1 autosufficiente, dal cui certificato si evince che lo stesso ha costituito una nuova famiglia.
Produce, altresì, certificato di stato di famiglia del figlio , attestante la residenza di Per_1 quest'ultimo in Settingiano alla Via Luther King, n. 2 e non già nella casa coniugale, collocata in contrada Bardaro, n. 4 del medesimo comune, ove la ricorrente dichiarerebbe di vivere con il figlio.
Pertanto, quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale spiegata dalla ricorrente, mette conto evidenziare che, non sussistendo figli minori o maggiorenni non autosufficienti, è ormai venuta meno la ragione che giustificava l'assegnazione della casa coniugale in favore della attesa la costituzione di autonomi nuclei famigliari da parte dei figli della coppia (come Pt_1 risulta dai certificati anagrafici depositati dal resistente).
Va quindi disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Quando alla domanda di divisione dell'immobile formulata dal , nulla può statuirsi in CP_2 proposito, atteso che la domanda esula dall'oggetto di questo giudizio.
4 Attesa la parziale soccombenza delle parti, le spese devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso depositato nei confronti di Parte_1 CP_1
, come indicati in epigrafe, così provvede:
[...]
a) pronunzia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n. 11, parte 2, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1990);
[...]
b) revoca l'assegnazione della casa coniugale;
c) rigetta la richiesta di divisione della casa coniugale avanzata dal , CP_2
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Settingiano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 19/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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