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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4383 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maurizio Scardia, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Maurizio Scardia, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 12 dicembre 2024 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18.10.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio il 26.12.1991 in Squinzano (LE); che dalla loro unione erano nati i figli il 30.4.1992 e il 6.3.1996, entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
che i coniugi avevano fissato la residenza coniugale in
Squinzano, in un'abitazione di proprietà del che la situazione lavorativa ed Pt_1 economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso;
il rapporto coniugale era in crisi a causa di insanabili incompatibilità caratteriali ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, alle condizioni indicate in ricorso. Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in mancanza di prole minorenne.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio il 26.12.1991 in Squinzano (LE), trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 98 Parte II Serie A anno 1991, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
b) nulla per le spese;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.1.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore