Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 708
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza dell'Ufficio impositore per notifica tardiva

    La Corte ritiene applicabile la sospensione dei termini di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020, come confermato dalla Cassazione, che comporta uno spostamento in avanti del termine di decadenza. Pertanto, la notifica avvenuta l'8/3/2024 è considerata legittima e tempestiva, dato che il termine è stato posticipato al 25 marzo 2024.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per errata determinazione dei valori imponibili

    La Corte disattende tale eccezione, evidenziando che dall'atto impugnato si evince che il subalterno 7 è menzionato in riferimento a immobili diversi (sub 7 – C02 e sub 7 – C01), escludendo quindi una duplicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 708
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 708
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo