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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 708/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4692/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascali - Casa Comunale 95016 Mascali CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1411 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30/05/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro il comune di Mascali, avverso l'avviso di accertamento n. 1411 notificato il 8/3/2024 relativo ad IMU anno
2018. Eccepiva:
che a norma del comma 161 dell'art. 1 L. 296/2006 gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché 1 all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
che nel caso in esame trattandosi dell'anno d'imposta 2018 la consegna o spedizione doveva essere eseguita entro il 31.12.2023. Orbene essendo stato spedito, l'atto, nel 2024, è intervenuta la decadenza dell'Ufficio impositore come prescritto dalla norma sopra citata. Evidenziava che il Comune ha predisposto l'atto in data 20.11.2023 ma lo ha consegnato per la spedizione alla società “Banca_1” solo nel 2024. Dal momento che, entro la fine dell'anno 2023, dovevano essere notificati gli accertamenti
IMU relativi all'anno 2018, (il cui versamento scadeva il 16 dicembre 2018), il comune è decaduto dalla possibilità di accertare l'imposta. Il comune sembrerebbe avere ritenuto prorogata la scadenza per l'emergenza Covid. Sotto questo profilo, deve essere considerato innanzitutto l'art. 157, comma 1 del D.L.
n. 34/2020, che stabilisce: “In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, 2 sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il
31 gennaio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”. Secondo questo primo comma, potrebbe sembrare che operi una proroga dei termini di notifica degli atti di accertamento, che debbono comunque essere emessi entro il 31 dicembre 2020. Tuttavia, il comma 7-bis dell'art. 157 D.L. n. 34/2020 dispone che: “Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali”.
Pertanto, la proroga del termine di notifica, stabilita dal primo comma, non si applica all'IMU e alle altre entrate degli enti territoriali. Secondo alcuni autori vi sarebbe un altro termine eccezionale da prendere in considerazione. Infatti, l'art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020 ha disposto che: Sono sospesi dall'8 marzo al
31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Per quanto riguarda i termini di prescrizione e decadenza, in particolare, la norma specifica è quella dell'art. 67, comma 4, D.L. n. 18/2020: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. A sua volta, l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 stabilisce che: Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 3 l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori
[…] Ebbene, appare evidente che la norma appena citata riguarda soltanto le entrate per le quali è sospeso il termine di versamento. In realtà, il termine per il versamento dell'IMU 2018 era, e rimane, il
16.12.2018 (in caso di pagamento in due rate). Nessuna norma quindi, neppure quella dell'art. 67 D.L. n.
18/2020, ha stabilito una sospensione del termine di versamento dell'IMU 2018, già ampiamente scaduto.
Pertanto, non può ritenersi applicabile al caso in questione la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015; e neppure è applicabile uno spostamento in avanti (fino al
26 marzo 2024) della notifica dell'avviso di accertamento dell'IMU 2018. Il termine, cui debbono soggiacere le amministrazioni per la notifica dell'avviso di accertamento dell'IMU 2018, pertanto, deve ritenersi ancora quello del 31 dicembre 2023; che l'atto impugnato è nullo per errata determinazione dei valori imponibili. In particolare l'avviso è palesemente errato nella determinazione dei valori imponibili. Tali errori fanno si che l'importo versato appaia insufficiente mentre in realtà è esatto. Perché è giusto evidenziare che il contribuente, ha pagato l'importo di € 2.800,00. Il comune duplica – indicandolo 2 volte il subalterno 7 di Indirizzo_1 – generando un'imposta in più di €528,00 rispetto a quella dichiarata e versata di €3.064,00. Pertanto,
l'imposta versata dal ricorrente, pari, come detto, a €2.800 è congrua ed esatta, mentre l'impugnato avviso si palesa errato e pertanto è illegittimo ed infondato.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. Con vittoria di spese e compensi.
Allegava copia dell'avviso impugnato
Il comune resistente non si costituiva.
All'udienza del 16/01/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa impositiva di cui all'atto impugnato è riconducibile ad IMU anno 2018;
che la riscossione dei tributi locali è disciplinata dall'art. 1, comma 161 della L. 296/2006 secondo cui “ Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni
Incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Orbene, nel caso di specie il termine della riscossione, secondo la normativa che precede, sarebbe spirato il 31/12/2023;
che alla riscossione dei tributi locali, si applica la sospensione dei termini di cui all'art. 67, D.L. n.
18/2020, così come affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 29 luglio 2025 n. 21765, con la quale la Corte, ha ribadito che la sospensione di 85 giorni determina uno “spostamento in avanti” del decorso dei predetti termini di decadenza, posticipandone il perfezionamento per un periodo pari alla stessa durata della sospensione. Pertanto, sulla base del precitato orientamento la notifica dell'atto impugnato avvenuta il 8/3/2024 appare legittima e tempestiva, posto che, con la sospensione dei termini di 85 giorni il termine pregiudizievole viene spostato in avanti fino al 25 marzo 2024;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla errata determinazione dei valori imponibili, posto che, così come chiaramente desumibile dall'atto impugnato il subalterno 7 di Indirizzo_1 è menzionato una sola volta, invero al punto 6 dell'atto impugnato si fa riferimento al sub 7 – C02 foglio 26, num 1683 ed al punto 8 si fa riferimento ad un sub 7 – C01, foglio 26 num. 438, per cui non è chi non veda che trattasi di immobili diversi.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del comune di Mascali, che liquida in complessivi euro 200,00. Così deciso in Catania il 16/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATRICO SANTO LOPES
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4692/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascali - Casa Comunale 95016 Mascali CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1411 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30/05/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro il comune di Mascali, avverso l'avviso di accertamento n. 1411 notificato il 8/3/2024 relativo ad IMU anno
2018. Eccepiva:
che a norma del comma 161 dell'art. 1 L. 296/2006 gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché 1 all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
che nel caso in esame trattandosi dell'anno d'imposta 2018 la consegna o spedizione doveva essere eseguita entro il 31.12.2023. Orbene essendo stato spedito, l'atto, nel 2024, è intervenuta la decadenza dell'Ufficio impositore come prescritto dalla norma sopra citata. Evidenziava che il Comune ha predisposto l'atto in data 20.11.2023 ma lo ha consegnato per la spedizione alla società “Banca_1” solo nel 2024. Dal momento che, entro la fine dell'anno 2023, dovevano essere notificati gli accertamenti
IMU relativi all'anno 2018, (il cui versamento scadeva il 16 dicembre 2018), il comune è decaduto dalla possibilità di accertare l'imposta. Il comune sembrerebbe avere ritenuto prorogata la scadenza per l'emergenza Covid. Sotto questo profilo, deve essere considerato innanzitutto l'art. 157, comma 1 del D.L.
n. 34/2020, che stabilisce: “In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, 2 sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il
31 gennaio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”. Secondo questo primo comma, potrebbe sembrare che operi una proroga dei termini di notifica degli atti di accertamento, che debbono comunque essere emessi entro il 31 dicembre 2020. Tuttavia, il comma 7-bis dell'art. 157 D.L. n. 34/2020 dispone che: “Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali”.
Pertanto, la proroga del termine di notifica, stabilita dal primo comma, non si applica all'IMU e alle altre entrate degli enti territoriali. Secondo alcuni autori vi sarebbe un altro termine eccezionale da prendere in considerazione. Infatti, l'art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020 ha disposto che: Sono sospesi dall'8 marzo al
31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Per quanto riguarda i termini di prescrizione e decadenza, in particolare, la norma specifica è quella dell'art. 67, comma 4, D.L. n. 18/2020: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. A sua volta, l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 stabilisce che: Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 3 l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori
[…] Ebbene, appare evidente che la norma appena citata riguarda soltanto le entrate per le quali è sospeso il termine di versamento. In realtà, il termine per il versamento dell'IMU 2018 era, e rimane, il
16.12.2018 (in caso di pagamento in due rate). Nessuna norma quindi, neppure quella dell'art. 67 D.L. n.
18/2020, ha stabilito una sospensione del termine di versamento dell'IMU 2018, già ampiamente scaduto.
Pertanto, non può ritenersi applicabile al caso in questione la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015; e neppure è applicabile uno spostamento in avanti (fino al
26 marzo 2024) della notifica dell'avviso di accertamento dell'IMU 2018. Il termine, cui debbono soggiacere le amministrazioni per la notifica dell'avviso di accertamento dell'IMU 2018, pertanto, deve ritenersi ancora quello del 31 dicembre 2023; che l'atto impugnato è nullo per errata determinazione dei valori imponibili. In particolare l'avviso è palesemente errato nella determinazione dei valori imponibili. Tali errori fanno si che l'importo versato appaia insufficiente mentre in realtà è esatto. Perché è giusto evidenziare che il contribuente, ha pagato l'importo di € 2.800,00. Il comune duplica – indicandolo 2 volte il subalterno 7 di Indirizzo_1 – generando un'imposta in più di €528,00 rispetto a quella dichiarata e versata di €3.064,00. Pertanto,
l'imposta versata dal ricorrente, pari, come detto, a €2.800 è congrua ed esatta, mentre l'impugnato avviso si palesa errato e pertanto è illegittimo ed infondato.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. Con vittoria di spese e compensi.
Allegava copia dell'avviso impugnato
Il comune resistente non si costituiva.
All'udienza del 16/01/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa impositiva di cui all'atto impugnato è riconducibile ad IMU anno 2018;
che la riscossione dei tributi locali è disciplinata dall'art. 1, comma 161 della L. 296/2006 secondo cui “ Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni
Incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Orbene, nel caso di specie il termine della riscossione, secondo la normativa che precede, sarebbe spirato il 31/12/2023;
che alla riscossione dei tributi locali, si applica la sospensione dei termini di cui all'art. 67, D.L. n.
18/2020, così come affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 29 luglio 2025 n. 21765, con la quale la Corte, ha ribadito che la sospensione di 85 giorni determina uno “spostamento in avanti” del decorso dei predetti termini di decadenza, posticipandone il perfezionamento per un periodo pari alla stessa durata della sospensione. Pertanto, sulla base del precitato orientamento la notifica dell'atto impugnato avvenuta il 8/3/2024 appare legittima e tempestiva, posto che, con la sospensione dei termini di 85 giorni il termine pregiudizievole viene spostato in avanti fino al 25 marzo 2024;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla errata determinazione dei valori imponibili, posto che, così come chiaramente desumibile dall'atto impugnato il subalterno 7 di Indirizzo_1 è menzionato una sola volta, invero al punto 6 dell'atto impugnato si fa riferimento al sub 7 – C02 foglio 26, num 1683 ed al punto 8 si fa riferimento ad un sub 7 – C01, foglio 26 num. 438, per cui non è chi non veda che trattasi di immobili diversi.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del comune di Mascali, che liquida in complessivi euro 200,00. Così deciso in Catania il 16/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATRICO SANTO LOPES