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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 30/09/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 177/2019 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. SAVI SONIA;
elettivamente domiciliato in VIA CIOCI 97 - MACERATA, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. CP_1 CodiceFiscale_1 assistito e difeso dall'avv. PAGLIARECCI SIMONE;
elettivamente domiciliato in Via Molino Basso 2 Osimo, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo - risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 26.9.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Improcedibile ai sensi dell'art. 75 c.p.p. per effetto suo trasferimento al procedimento dibattimentale penale n. 4424/2018 R.G.N.R. e n. 1794/2020 R.G. Trib. avanti al Tribunale penale di Macerata, in conseguenza della costituzione di parte civile, la domanda di GSM Service
pagina 1 di 4 Par di condanna di al pagamento della somma complessiva di euro 36.000,00 a CP_1 titolo di risarcimento danni conseguenti: al mancato versamento di euro 6.000,00 incassati dal resistente presso un cliente della ricorrente per conto della stessa;
al mancato guadagno di euro
20.000,00 per aver il resistente accordato a tale cliente un preventivo di euro 34.500,00, diverso da quello di euro 54.500,00 trasmesso alla ricorrente, che poi ha eseguito presso il cliente i lavori preventivati;
al danno patrimoniale per inadempimento di obbligazioni contrattuali quantificato in misura non inferiore ad euro 10.000,00.
2 - La domanda di risarcimento danni veniva proposta da in via Parte_1 riconvenzionale rispetto alla domanda principale di opposizione al decreto ingiuntivo n. 37/2019 del 25.1.2019 ottenuto dallo per l'importo di euro 10.214,71 per obbligazioni derivanti dal CP_1 contratto di “collaborazione” così denominato dalle parti;
opposizione cui l'opponente rinunciava all'udienza del 22.04.2024, insistendo tuttavia per la prosecuzione del giudizio ai fini della condanna dell'ingiungente al risarcimento dei danni conseguenti alle ipotesi coincidenti con quelle di cui al capo di imputazione del summenzionato procedimento penale (appropriazione indebita e truffa), precisando il danno nella somma complessiva di euro 26.000,00 (cioè epurandola dall'importo di euro 10.000 come sopra individuato).
3 - La rituale costituzione in prima udienza dibattimentale di parte civile della Parte_1 nel suddetto procedimento penale, nelle more del presente giudizio, ha tuttavia comportato
[...]
l'effetto della rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 75 cpp e quindi l'improcedibilità della domanda, questione prodromica a quella dell'efficacia della pronuncia penale in questa sede civile.
3.1 - Ricorre il caso disciplinato dal primo comma della richiamata disposizione (“1.
L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile”), ricorrendo altresì il caso del secondo comma secondo il quale “2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile”.
3.2 – Evidente la ratio legis sottesa alla disciplina, di evitare da un lato il conflitto di giudicati quando la parte decide di intraprendere entrambe le possibili vie risarcitorie;
e dall'altro di concentrare l'esame di circostanze e fatti giuridici in una sola sede, come evidentissimo dalla pagina 2 di 4 conseguenza legale della rinuncia agli atti del giudizio civile in caso di costituzione in sede penale: corollario logico prima ancora che giuridico è quello della impossibilità di frammentare le domande proponendone alcune in sede civile ed altre in sede penale, come avvenuto nel caso di specie ove in sede penale la domanda risarcitoria è stata limitata al solo danno morale ed in sede civile si intenderebbe coltivare quella del danno materiale;
la frammentazione peraltro incontrerebbe anche il limite giurisprudenzialmente ormai acquisito fin dal 2017 con le note sentenze gemelle delle ss.uu. n. 4090/2017 e n. 4091/2017 secondo le quali il frazionamento del credito è abusivo quando le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo: la violazione del divieto comporta l'improcedibilità della domanda per contrarietà ai principi di correttezza e buona fede ed al principio costituzionale del giusto processo;
principi da ultimo integralmente confermati da Cass. ss.uu. 7299/25.
4 - La domanda di risarcimento del danno è preclusa anche dal giudicato sceso in conseguenza della sentenza dibattimentale irrevocabile di assoluzione (poco importa se ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.) n. 643/2023 del Tribunale penale di Macerata il 27.04.2023, che ha comportato gli ulteriori effetti di cui all'art. 652 cpp in ordine alle domande di restituzioni e di risarcimento del danno promosso dal danneggiato. La norma infatti non limita l'efficacia del giudicato alla sola ipotesi di risarcimento del danno morale poiché l'accertamento in contraddittorio tra le parti risultante dalla sentenza attiene ai fatti oggetto del capo di imputazione e quindi è del tutto irrilevante la che la parte civile abbia poi inteso escludere in sede penale dalla richiesta risarcitoria i danni patrimoniali.
5 - Va comunque considerato che in riferimento ai capi di imputazione “A) del reato p. e p.
dall'art. 56 c.p. e 640 c.p. poiché quale consulente commerciale della ditta Parte_1
con sede a Macerata in Via Arno n. 10, con artifici e raggiri consistiti nel presentare alla predetta
azienda un preventivo (poi trasformato in ordinativo) relativo all'acquisto di una piscina modello
Caraibi da parte del cliente di € 34.500,00 corretto a penna in Persona_1
54.500,00 compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la prefata
[...]
dalla quale avrebbe ottenuto provvigioni maggiori rispetto a quelle dovute” e “ B) del Parte_1
pagina 3 di 4 reato p. e p. dall'art. 646 c.p. e 61 n. 11 c.p. poiché quale consulente della ditta Parte_1
con sede a Macerata in Via Arno n. 10, si appropriava della somma di € 6.000,00 corrisposti a
[...]
titolo di acconto dal cliente per l'acquisto e l'istallazione di Persona_1
una piscina modello Caraibi” omettendo di consegnare alla gli acconti ricevuti” Parte_1
la sentenza n. 643/2023 del 27.4.2023 ha assolto con formula piena -dovendo invece espressamente risultare l'ipotesi dubitativa di cui al secondo comma- l'imputato dai reati a lui ascritti, con formula sul fatto circa l'insussistenza di quanto contestato: per cui la domanda risulta anche infondata nel merito.
6 - Segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio, anche in considerazione della soccombenza virtuale sulla domanda rinunciata di opposizione al decreto ingiuntivo n.
37/2019 del 25.1.2019 liquidate in dispositivo, nonché la ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. per via dell'inutile ulteriore coltivazione del giudizio in sede civile, in importo pari alla metà a quello dei compensi professionali di difesa.
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata – G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dato atto della rinuncia della opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 37/2019 del
25.1.2019, lo dichiara esecutorio;
dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale di
[...] nei confronti di e la condanna a sostenere le spese del giudizio che Parte_1 CP_1 liquida in favore dello in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese CP_1 generali 15%, cap, iva e spese vive documentate;
condanna altresì al Parte_1 pagamento alla parte ricorrente della somma di euro 2.500,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 26/09/2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 177/2019 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. SAVI SONIA;
elettivamente domiciliato in VIA CIOCI 97 - MACERATA, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. CP_1 CodiceFiscale_1 assistito e difeso dall'avv. PAGLIARECCI SIMONE;
elettivamente domiciliato in Via Molino Basso 2 Osimo, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo - risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 26.9.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Improcedibile ai sensi dell'art. 75 c.p.p. per effetto suo trasferimento al procedimento dibattimentale penale n. 4424/2018 R.G.N.R. e n. 1794/2020 R.G. Trib. avanti al Tribunale penale di Macerata, in conseguenza della costituzione di parte civile, la domanda di GSM Service
pagina 1 di 4 Par di condanna di al pagamento della somma complessiva di euro 36.000,00 a CP_1 titolo di risarcimento danni conseguenti: al mancato versamento di euro 6.000,00 incassati dal resistente presso un cliente della ricorrente per conto della stessa;
al mancato guadagno di euro
20.000,00 per aver il resistente accordato a tale cliente un preventivo di euro 34.500,00, diverso da quello di euro 54.500,00 trasmesso alla ricorrente, che poi ha eseguito presso il cliente i lavori preventivati;
al danno patrimoniale per inadempimento di obbligazioni contrattuali quantificato in misura non inferiore ad euro 10.000,00.
2 - La domanda di risarcimento danni veniva proposta da in via Parte_1 riconvenzionale rispetto alla domanda principale di opposizione al decreto ingiuntivo n. 37/2019 del 25.1.2019 ottenuto dallo per l'importo di euro 10.214,71 per obbligazioni derivanti dal CP_1 contratto di “collaborazione” così denominato dalle parti;
opposizione cui l'opponente rinunciava all'udienza del 22.04.2024, insistendo tuttavia per la prosecuzione del giudizio ai fini della condanna dell'ingiungente al risarcimento dei danni conseguenti alle ipotesi coincidenti con quelle di cui al capo di imputazione del summenzionato procedimento penale (appropriazione indebita e truffa), precisando il danno nella somma complessiva di euro 26.000,00 (cioè epurandola dall'importo di euro 10.000 come sopra individuato).
3 - La rituale costituzione in prima udienza dibattimentale di parte civile della Parte_1 nel suddetto procedimento penale, nelle more del presente giudizio, ha tuttavia comportato
[...]
l'effetto della rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 75 cpp e quindi l'improcedibilità della domanda, questione prodromica a quella dell'efficacia della pronuncia penale in questa sede civile.
3.1 - Ricorre il caso disciplinato dal primo comma della richiamata disposizione (“1.
L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile”), ricorrendo altresì il caso del secondo comma secondo il quale “2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile”.
3.2 – Evidente la ratio legis sottesa alla disciplina, di evitare da un lato il conflitto di giudicati quando la parte decide di intraprendere entrambe le possibili vie risarcitorie;
e dall'altro di concentrare l'esame di circostanze e fatti giuridici in una sola sede, come evidentissimo dalla pagina 2 di 4 conseguenza legale della rinuncia agli atti del giudizio civile in caso di costituzione in sede penale: corollario logico prima ancora che giuridico è quello della impossibilità di frammentare le domande proponendone alcune in sede civile ed altre in sede penale, come avvenuto nel caso di specie ove in sede penale la domanda risarcitoria è stata limitata al solo danno morale ed in sede civile si intenderebbe coltivare quella del danno materiale;
la frammentazione peraltro incontrerebbe anche il limite giurisprudenzialmente ormai acquisito fin dal 2017 con le note sentenze gemelle delle ss.uu. n. 4090/2017 e n. 4091/2017 secondo le quali il frazionamento del credito è abusivo quando le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo: la violazione del divieto comporta l'improcedibilità della domanda per contrarietà ai principi di correttezza e buona fede ed al principio costituzionale del giusto processo;
principi da ultimo integralmente confermati da Cass. ss.uu. 7299/25.
4 - La domanda di risarcimento del danno è preclusa anche dal giudicato sceso in conseguenza della sentenza dibattimentale irrevocabile di assoluzione (poco importa se ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.) n. 643/2023 del Tribunale penale di Macerata il 27.04.2023, che ha comportato gli ulteriori effetti di cui all'art. 652 cpp in ordine alle domande di restituzioni e di risarcimento del danno promosso dal danneggiato. La norma infatti non limita l'efficacia del giudicato alla sola ipotesi di risarcimento del danno morale poiché l'accertamento in contraddittorio tra le parti risultante dalla sentenza attiene ai fatti oggetto del capo di imputazione e quindi è del tutto irrilevante la che la parte civile abbia poi inteso escludere in sede penale dalla richiesta risarcitoria i danni patrimoniali.
5 - Va comunque considerato che in riferimento ai capi di imputazione “A) del reato p. e p.
dall'art. 56 c.p. e 640 c.p. poiché quale consulente commerciale della ditta Parte_1
con sede a Macerata in Via Arno n. 10, con artifici e raggiri consistiti nel presentare alla predetta
azienda un preventivo (poi trasformato in ordinativo) relativo all'acquisto di una piscina modello
Caraibi da parte del cliente di € 34.500,00 corretto a penna in Persona_1
54.500,00 compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la prefata
[...]
dalla quale avrebbe ottenuto provvigioni maggiori rispetto a quelle dovute” e “ B) del Parte_1
pagina 3 di 4 reato p. e p. dall'art. 646 c.p. e 61 n. 11 c.p. poiché quale consulente della ditta Parte_1
con sede a Macerata in Via Arno n. 10, si appropriava della somma di € 6.000,00 corrisposti a
[...]
titolo di acconto dal cliente per l'acquisto e l'istallazione di Persona_1
una piscina modello Caraibi” omettendo di consegnare alla gli acconti ricevuti” Parte_1
la sentenza n. 643/2023 del 27.4.2023 ha assolto con formula piena -dovendo invece espressamente risultare l'ipotesi dubitativa di cui al secondo comma- l'imputato dai reati a lui ascritti, con formula sul fatto circa l'insussistenza di quanto contestato: per cui la domanda risulta anche infondata nel merito.
6 - Segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio, anche in considerazione della soccombenza virtuale sulla domanda rinunciata di opposizione al decreto ingiuntivo n.
37/2019 del 25.1.2019 liquidate in dispositivo, nonché la ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. per via dell'inutile ulteriore coltivazione del giudizio in sede civile, in importo pari alla metà a quello dei compensi professionali di difesa.
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata – G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dato atto della rinuncia della opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 37/2019 del
25.1.2019, lo dichiara esecutorio;
dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale di
[...] nei confronti di e la condanna a sostenere le spese del giudizio che Parte_1 CP_1 liquida in favore dello in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese CP_1 generali 15%, cap, iva e spese vive documentate;
condanna altresì al Parte_1 pagamento alla parte ricorrente della somma di euro 2.500,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 26/09/2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
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