Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/06/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.6.2025 , nella causa iscritta al n. 1971 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Guarino , con lo Parte_1 stesso elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Benevento al Viale Mellusi n. 168;
RICORRENTE
E
in persona del Procuratore della Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Ariano Irpino alla Via F. De Sanctis n. 9/2 Controparte_2 presso lo studio dell'Avv. Francesco Bevere (C.F. ), del Foro di Benevento, C.F._1 ex Ariano Irpino, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla memoria;
, in persona del Capo Controparte_3 dell'Ispettorato p.t., .;
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 2.5.2024 il ricorrente in epigrafe identificato ha impugnato l'intimazione di pagamento n.017 2024900080845 7000, contenente la cartella esattoriale numero
017 2015 000989372200,notificatagli dall' in relazione a sanzioni Controparte_1 dell' . Controparte_3
Il ricorrente ha eccepito la mancata notifica della cartella di pagamento, la decadenza dal potere di riscossione e la prescrizione. Ha inoltre eccepito la nullità per difetto di preventivo contraddittorio e per omessa notifica/comunicazione formale dell'atto prodromico;
l'omessa sottoscrizione ed indicazione del ruolo;
la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa allegazione
l'omessa indicazione degli elementi identificativi;
la violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa.
Si è costituita l' con memoria depositata il 22.7.2024 che ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso .
L' regolarmente citato è rimasto contumace. Controparte_3
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1°
c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01). Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999,
l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni (modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001;
11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte
Cass. 16464/2002).
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Va premesso che parte ricorrente ha già impugnato la cartella di pagamento 017 2015
000989372200 nel giudizio r.g. 2233/2022 definito con sentenza di rigetto.
Con ricorso depositato in data 23.5.2022 la ricorrente in epigrafe identificata chiedeva di annullare l'atto di iscrizione ipotecaria in relazione alla cartella n.0172015000989372200 notificata il
05.03.2016 dell'importo di € 59.624,73 avente ad oggetto “NORME IN MATERIA DI LAVORO -
SANZ. AMM LAV.- ERARIO anno 2015
Alla luce del giudicato formatosi, risultano, pertanto, inammissibili le eccezioni relative alla cartella esattoriale impugnata.
L'unica eccezione ammissibile è quella relativa all'eventuale prescrizione maturata tra la notifica dell'atto di iscrizione ipotecaria e l'atto di intimazione n.017 2024900080845 7000.
Va precisato che non vi è alcuna duplicazione di atti come contestato dal ricorrente in quanto l , in assenza di pagamento della cartella, ha notificato un ulteriore atto di Controparte_4 intimazione avente altresì efficacia interruttiva della prescrizione. Anzi la notifica di atti di intimazione si pone come attività necessaria proprio al fine di impedire il maturarsi della prescrizione.
È noto che, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).
Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta
"actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Tale orientamento è stato da ultimo recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Ai fini del calcolo della prescrizione, occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19. In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3) .
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Alla luce della normativa suesposta devono essere considerati due periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni.
È evidente che nella specie non risulta decorso il termine di prescrizione.
Invero l' ha notificato il giorno 23.11.2028 l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
01720189002817670000, ha notificato successivamente l' iscrizione ipotecaria n.01720191460000072004 e ha notificato il giorno 22/03/2024 l'intimazione di pagamento n.
01720249000808457000.
Ebbene non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la notifica del preavviso di fermo e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio considerato il termine di prescrizione quinquennale aumentato di 311 giorni in virtù della normativa emergenziale.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore dell' . Controparte_1
Nulla per le spese nei confronti dell' stante la contumacia. Controparte_3
P.Q.M.
il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 8.401,00 in Parte_1 favore dell' oltre spese generali Iva e cpa. Controparte_1
3. Nulla per le spese nei confronti dell' . Controparte_3
Benevento, 28.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari