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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/09/2025, n. 7939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7939 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, , 6^ sezione civile, in persona del giudice unico dr.ssa
Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, N.R.G. 8325/2020, avente ad oggetto: risarcimento danni lesione personale, riservata in decisione all'udienza del
20.05.2025 con concessione dei termini ex. art. 190 c.p.c., promossa da:
C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gennaro Pizza C.F. , in virtù di procura rilasciata su C.F._2 foglio separato in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Sessa Aurunca (Ce), alla Via XXI Luglio n.
133, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_1
attore
e quale Impresa Designata per la Regione Campania Controparte_1 alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada in persona dei l.r.p.t. C.F. rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Gian Tommaso Avati C.F. , giusta procura C.F._3 alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 44, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_2
1 Convenuta
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: come da comparse conclusionali e verbale d'udienza del
20.05.2025.
* * * * * * * * * * * *
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec,
[...]
conveniva in giudizio le quale Impresa Pt_1 Controparte_1
Designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il 10.05.2009, alle ore 21:20 circa, in Napoli, alla
Via Giustiniano.
2) A sostegno delle proprie ragioni, l'istante deduceva:
- che il giorno 10/05/2009, alle ore 21,20 circa, in Napoli alla Via
Giustiniano, allorquando era alla guida del motociclo Honda SH
150 tg. AD 95149 di proprietà di veniva tamponato Controparte_2 da una motocicletta di grossa cilindrata che proveniva da tergo a velocità elevata e che operava manovra di sorpasso al motociclo condotto dal Pt_1
2 - che, successivamente all'impatto, la motocicletta investitrice si allontanava velocemente dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso al che giaceva sulla sede stradale;
Pt_1
- che la responsabilità del sinistro è da ascriversi esclusivamente al conducente della motocicletta “pirata” rimasto non identificato;
- che assistevano all'evento dannoso e Controparte_3 CP_4
entrambi residenti in [...], oltre a numerosi passanti che
[...] erano sul posto;
- che a causa ed in conseguenza del sinistro, il Parte_1
rovinava al suolo riportando gravi lesioni personali, per le quali veniva trasportato presso l'Ospedale “San Paolo” di Napoli laddove gli veniva diagnosticata “frattura tibia e perone sinistro” e veniva sottoposto ad intervento chirurgico;
- che, successivamente, il veniva sottoposto a ripetute Parte_1
visite di controllo, e che, a seguito dell'evento dannoso, riportava
“frattura biossea della gamba sinistra sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi con placche e viti” e che per complessivi
150 giorni non ha potuto attendere alle proprie ordinarie occupazioni;
- che, trattandosi di veicolo pirata, ricorrono i presupposti per richiedere il risarcimento dei danni alle quale Controparte_1
Impresa Designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada secondo le vigenti leggi;
- che, nella indicata qualità, unitamente alla Controparte_1
Consap, veniva regolarmente diffidata ai sensi e per gli effetti del vigente Codice delle Ass.ni private e, nonostante il rispetto di tutte
3 le prescrizioni di legge, non ha mai provveduto al richiesto risarcimento né ha motivato le ragioni del diniego, rendendosi necessario il ricorso alla Giustizia.
3) Incardinata la pendente lite, con numero di R.G. 8325/2020, si costituiva in giudizio, a mezzo comparsa di costituzione e risposta dell'Avv. Gian Tommaso Avati, le quale Controparte_1
Impresa Designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada in persona dei l.r.p.t., la quale impugnava la domanda attorea, in quanto del tutto destituita di fondamento in fatto ed in diritto, nonché inammissibile, improponibile e non provata. In via preliminare, la convenuta compagnia assicurativa eccepiva la prescrizione del diritto azionato da parte attrice, dato il tempo trascorso dal presunto sinistro, per l'inutile decorso del temine biennale di cui all' art. 2947, II comma, c. c.. Nel merito, la difesa dell'odierna convenuta contestava tutte voci di danno richieste dall' attore, concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese ed onorari.
4) Nel corso del giudizio, espletata la prova testimoniale con l'escussione di due testi indotti dall'attore e disposta una consulenza medico-legale sulla persona dell'istante ad opera del Ctu Dott. Parte_1
all'udienza del 20.05.2025, subentrato un nuovo Persona_1
GI, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5) Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto vantato da parte attrice ex. art. 2947, II comma c.c., sollevata in comparsa di costituzione, a pagina 2, dalla compagnia assicurativa convenuta.
4 Invero, parte attrice ha allegato, nella nota di deposito del 14.10.2020, tutti gli atti interruttivi della prescrizione. In particolare, il sinistro per cui è causa si
è verificato il giorno 10.05.2009: la prima lettera di costituzione in mora veniva regolarmente inviata dall'Avv. Giuseppe Romano, all'epoca procuratore dell'attore, e ricevuta dall'odierna convenuta Controparte_1
n.q. di F.G.V.S. il 22.02.2011, e dalla F.G.V.S. il
[...] CP_5
21.02.2011. Successivamente, il procuratore dell'attore Avv. Giuseppe
Romano provvedeva ad inviare altra lettera di costituzione in mora a mezzo raccomandata A/R ricevuta dall'odierna convenuta Controparte_6 di F.G.V.S. in data 04.08.2012 e dalla F.G.V.S. in data CP_5
03.08.2012. La terza lettera di costituzione in mora, sempre a firma dell'Avv.
Giuseppe Romano, veniva ricevuta dall'odierna convenuta Controparte_1
n.q. di F.G.V.S. in data 26.04.2013 e dalla .G.V.S.
[...] CP_5
in data 23.04.2013. La quarta lettera di costituzione in mora, a firma dell'Avv.
Giulio Pastore, veniva ricevuta dall'odierna convenuta Controparte_1
n.q. di F.G.V.S. in data 20.04.2015 e dalla .G.V.S. in data CP_5
20.04.2015
In data 31.12.2015, veniva notificato, a mezzo dell'Avv. Giulio Pastore, atto di citazione alle n.q. di F.G.V.S., innanzi al Gdp di Controparte_1
Napoli, che si concludeva con sentenza n. 31134 del 2019 del Gdp Na, Dott.
di improponibilità della domanda, depositata in cancelleria il Per_2
26.06.2019.
Agli atti, vi sono anche altre 2 lettere di costituzione in mora a nome dell'odierno procuratore dell'istante, Avv. Gennaro Pizza, lettere di costituzione in mora a mezzo raccomandata A/R ricevute regolarmente dall'odierna convenuta n.q. di F.G.V.S. in data Controparte_1
29.06.2017 e 03.12.2019 e dalla .G.V.S. in data 03.07.2017 CP_5
5 e 03.12.2019 infine, in data 23.03.2020 veniva notificato a mezzo pec l'atto di citazione de quo, dando avvio al giudizio per cui è causa.
6) Parimenti, va disattesa l'eccezione di inammissibilità e improponibilità della domanda avversaria sollevata dalla compagnia assicurativa odierna convenuta. La domanda dell'istante è Parte_1 proponibile: in atti vi è la prova documentale dell'avvio dell'azione legale entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla data di invio alla alle in persona del CP_5 Controparte_1
legale rapp.te p.t., quale impresa designata dal F.G.V.S. per la regione
Campania, della richiesta di risarcimento danni a mezzo lettere racc.te con avviso di ricevimento (cfr. lettere di costituzione in mora in atti, inviate a mezzo raccomandate A/R, e ricevute regolarmente dalle n.q. di F.G.V.S. e dalla ). Difatti, Controparte_1 CP_5
nelle richiamate lettera di costituzione in mora sono stati indicati tutti i dati richiesti dalla normativa vigente relativi all'età, alla data di nascita, al codice fiscale, all'attività lavorativa, al certificato di avvenuta guarigione con postumi da valutare in sede medico-legale, nonché alla dichiarazione di non avere diritto ad alcuna prestazione da parte di alcuna assicurazione sociale.
7) Occorre, a questo punto, verificare se la domanda risarcitoria dell'istante sia meritevole o meno di accoglimento. Parte_1
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
Il Tribunale ritiene non provate - sulla base delle deposizioni testimoniali assunte e dei documenti medici agli atti - le circostanze del sinistro così come prospettate nell'atto di citazione.
Invero, il Tribunale, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 6 116 c.p.c., ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dei testi escussi, i quali non hanno superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese, anche alla luce delle contraddizioni della dinamica riferita con la documentazione medica in atti, in particolare con la cartella clinica n. 18255 in atti.
Il primo teste , escusso all'udienza del 18.01.2022, ha Controparte_3
affermato che, al momento del fatto, si trovava sul posto così dichiarando:
“sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto il 10 maggio 2009, verso le ore 21.21, 30 mi trovavo in Napoli, alla via Giustiniano, fuori ad un bar di cui non ricordo il nome a prendere un caffè. Non ero in compagnia di nessuno. All'improvviso ho sentito il forte rombare di una moto di grossa cilindrata che percorreva la detta via a velocità molto sostenuta. La motocicletta aveva una velocità superiore ai 100 km orari. Nella sua corsa sfiorò nella parte sinistra, un motociclo Honda Sh di colore bianco con a bordo una persona. Il conducente della moto sbandò ma riuscì ad evitare la caduta e abbandonò repentinamente i luoghi di causa non contenendone
l'identificazione. L'occupante dello scooter Sh sbalzò in terra dopo un vero
e proprio volo, e urtò con il lato sinistro del corpo in terra. Mi avvicinai e lamentava dolori alla gamba sinistra e alla spalla sinistra. Fu trasportato in ospedale da una macchina di passaggio ai cui occupanti lasciai le mie generalità.”
Alla medesima udienza del 18.01.2022, veniva escusso anche l'altro teste indotto dall'attore: , il quale così dichiarava: “il 10 maggio Controparte_4
2009, ore 21. 21.30 mi trovavo in Napoli, via Giugggiano, quartiere
Fuorigrotta e mi trovavo lì perché ero fidanzato con una ragazza del posto.
All'improvviso ho sentito il forte rombare di una moto di grossa cilindrata che correva ad una velocità di circa 160/170 kmh. Intendo dire che aveva una
7 velocità molto sostenuta. Nella sua corsa colpì il lato posteriore di un Honda
Sh bianco che cadde sul lato sinistro. La motocicletta dopo un breve zig zag riprese la corsa e abbandonò repentinamente i luoghi. Lo scooter era occupato da un ragazzo dell'età apparente di circa 26/27 anni… Ho già reso due volte testimonianza innanzi al giudice di Pace per sinistri stradali. Mi trovavo ad un paio di metri dal puto d'impatto, fermo sul marciapiedi.
Preciso che lo scooter veniva attinto dalla motocicletta che proveniva da tergo e che provava senza successo a superare lo scooter. Non c'era traffico.
C'era un bar nelle vicinanze dell'accaduto. Per effetto dell'urto lo scooter cadde addosso al suo occupante..”.
Dall'analisi delle deposizioni testimoniali, emergo le seguenti criticità circa la posizione dell'attore conducente del motociclo Honda SH Parte_1
150 tg. AD 95149, a seguito del tamponamento del motoveicolo rimasto non identificato. Infatti, il primo teste escusso così riferiva: Controparte_3
“l'occupante dello scooter Sh sbalzò in terra dopo un vero e proprio volo, e urtò con il lato sinistro del corpo in terra. Mi avvicinai e lamentava dolori alla gamba sinistra e alla spalla sinistra”, mentre il secondo teste CP_4
così riferiva: “per effetto dell'urto lo scooter cadde addosso al suo
[...]
occupante”.
Non si comprende, dunque, se a seguito del tamponamento, il Parte_1
conducente del motociclo Honda SH 150 tg. AD 95149 sbalzò in terra dopo un vero e proprio volo, come riferito espressamente dal primo teste escusso o se per effetto dell'urto lo scooter condotto dal cadde addosso Parte_1 al suo occupante, come, invece, riferito dal secondo teste escusso.
Appare d'altronde inverosimile che il abbia potuto fare questo Parte_1
volo e poi rovinare al suolo con lo scooter addosso.
Inoltre, i testi escussi nulla hanno riferito circa la posizione del motociclo
8 Honda SH 150 tg. AD 95149 condotto dal ossia se il Parte_1
conducente procedesse regolarmente al centro della carreggiata o meno;
nulla hanno riferito circa le condizioni della strada.
Criticità e contraddizioni emergono anche circa la velocità tenuta dal motoveicolo investitore. Invero, il primo teste escusso riferisce espressamente: “all'improvviso ho sentito il forte rombare di una moto di grossa cilindrata che percorreva la detta via a velocità molto sostenuta. La motocicletta aveva una velocità superiore ai 100 km orari” mentre, il secondo teste così dichiara: “all'improvviso ho sentito il forte rombare di una moto di grossa cilindrata che correva ad una velocità di circa 160/170 kmh. Intendo dire che aveva una velocità molto sostenuta” orbene, se il conducente del motoveicolo investitore avesse avuto una velocità così eccessiva sicuramente non si sarebbe limitato a “sfiorare” il motociclo condotto dall'odierno istante e le conseguenze lesive del tamponamento sarebbero state sicuramente più gravi;
infatti, il primo teste escusso così riferisce: “nella sua corsa sfiorò nella parte sinistra, un motociclo Honda Sh di colore bianco con a bordo una persona”.
A parte le deposizioni testimoniali contraddittorie dei due testi escussi, non vi sono ulteriori elementi a sostegno della domanda attorea, atteso che non sono intervenute sul posto, al momento del sinistro, le Autorità, né vi è stato l'intervento dell'ambulanza del 118, in quanto l'odierno istante si è recato con mezzi propri al presidio ospedaliero “San Paolo” di Napoli.
È il caso di evidenziare e valorizzare la cartella clinica n. 18255 in atti, allegata da parte attrice con la nota di deposito del 14.10.2020, dalla quale si evince che il riferì ai sanitari di essere stato vittima di un Parte_1
investimento da pedone. Invero, nella parte della cartella clinica relativa all'anamnesi patologica recente si legge: “riferisce incidente stradale -
9 pedone investito da auto”.
Dunque, nella cartella clinica viene descritta una dinamica del sinistro del tutto differente da quella riferita dai testi.
Anche nel referto di pronto soccorso n. 2009/19679 del 10.05.2009 il paziente riferisce genericamente “incidente della strada” senza specificare null' altro, né indicando di essere conducente di motociclo al momento del sinistro e senza indicare le precise modalità di accadimento di tale sinistro, riportando quale diagnosi la frattura della tibia e del perone sinistro senza escoriazioni o altri traumi che sono soliti in caso di caduta da motociclo.
Nel caso di specie, stante l'inattendibilità del narrato dei testimoni escussi, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice, né che le lesioni riportate da siano causalmente ricollegabili Parte_1 alla condotta del conducente del motoveicolo investitore rimasto sconosciuto.
Giova ricordare che il danneggiato che promuova azione di risarcimento dei danni nei confronti del , sul Parte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo sia rimasto sconosciuto senza sua colpa (cfr. Cass. civ., sent. n. 15367 del 13.07.2011).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 10 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Nel caso di specie, la denuncia-querela contro ignoti è stata depositata dall'istante soltanto il 24.07.2009, dopo più di 2 mesi dal Parte_1
sinistro, vanificando di fatto tutti i tentativi di rintracciare il conducente del motoveicolo rimasto sconosciuto anche attraverso l'acquisizione dei filmati delle telecamere presenti sulla strada teatro del sinistro.
Irrilevante risulta l'avvenuto espletamento di una ctu medico-legale sulla persona dell'istante, che si è limitata ad esaminare i certificati medici prodotti, ma nulla ha potuto ricostruire circa l'effettiva dinamica dell'evento che ha causato le lesioni refertate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
8) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento (il valore della presente controversia è nei limiti di €. 52.000,00) liquidando le stesse secondo i valori minimi, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Va posto a carico dell'attore, parte soccombente, anche il pagamento dei compensi al CTU medico-legale, così come liquidati in istruttoria.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, nella causa tra e quale Parte_1 Controparte_1
11 Impresa Designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, così definitivamente provvede:
1- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2- Condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1
giudizio, a favore delle quale Impresa Designata Controparte_1
per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei l.r.p.t., che si liquidano in €. 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3- Pone definitivamente le spese di CTU medico-legale, espletata nel presente giudizio, già liquidate in istruttoria, a carico di parte attrice soccombente.
Napoli, così deciso il 12/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, , 6^ sezione civile, in persona del giudice unico dr.ssa
Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, N.R.G. 8325/2020, avente ad oggetto: risarcimento danni lesione personale, riservata in decisione all'udienza del
20.05.2025 con concessione dei termini ex. art. 190 c.p.c., promossa da:
C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gennaro Pizza C.F. , in virtù di procura rilasciata su C.F._2 foglio separato in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Sessa Aurunca (Ce), alla Via XXI Luglio n.
133, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_1
attore
e quale Impresa Designata per la Regione Campania Controparte_1 alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada in persona dei l.r.p.t. C.F. rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Gian Tommaso Avati C.F. , giusta procura C.F._3 alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 44, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_2
1 Convenuta
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: come da comparse conclusionali e verbale d'udienza del
20.05.2025.
* * * * * * * * * * * *
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec,
[...]
conveniva in giudizio le quale Impresa Pt_1 Controparte_1
Designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il 10.05.2009, alle ore 21:20 circa, in Napoli, alla
Via Giustiniano.
2) A sostegno delle proprie ragioni, l'istante deduceva:
- che il giorno 10/05/2009, alle ore 21,20 circa, in Napoli alla Via
Giustiniano, allorquando era alla guida del motociclo Honda SH
150 tg. AD 95149 di proprietà di veniva tamponato Controparte_2 da una motocicletta di grossa cilindrata che proveniva da tergo a velocità elevata e che operava manovra di sorpasso al motociclo condotto dal Pt_1
2 - che, successivamente all'impatto, la motocicletta investitrice si allontanava velocemente dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso al che giaceva sulla sede stradale;
Pt_1
- che la responsabilità del sinistro è da ascriversi esclusivamente al conducente della motocicletta “pirata” rimasto non identificato;
- che assistevano all'evento dannoso e Controparte_3 CP_4
entrambi residenti in [...], oltre a numerosi passanti che
[...] erano sul posto;
- che a causa ed in conseguenza del sinistro, il Parte_1
rovinava al suolo riportando gravi lesioni personali, per le quali veniva trasportato presso l'Ospedale “San Paolo” di Napoli laddove gli veniva diagnosticata “frattura tibia e perone sinistro” e veniva sottoposto ad intervento chirurgico;
- che, successivamente, il veniva sottoposto a ripetute Parte_1
visite di controllo, e che, a seguito dell'evento dannoso, riportava
“frattura biossea della gamba sinistra sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi con placche e viti” e che per complessivi
150 giorni non ha potuto attendere alle proprie ordinarie occupazioni;
- che, trattandosi di veicolo pirata, ricorrono i presupposti per richiedere il risarcimento dei danni alle quale Controparte_1
Impresa Designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada secondo le vigenti leggi;
- che, nella indicata qualità, unitamente alla Controparte_1
Consap, veniva regolarmente diffidata ai sensi e per gli effetti del vigente Codice delle Ass.ni private e, nonostante il rispetto di tutte
3 le prescrizioni di legge, non ha mai provveduto al richiesto risarcimento né ha motivato le ragioni del diniego, rendendosi necessario il ricorso alla Giustizia.
3) Incardinata la pendente lite, con numero di R.G. 8325/2020, si costituiva in giudizio, a mezzo comparsa di costituzione e risposta dell'Avv. Gian Tommaso Avati, le quale Controparte_1
Impresa Designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada in persona dei l.r.p.t., la quale impugnava la domanda attorea, in quanto del tutto destituita di fondamento in fatto ed in diritto, nonché inammissibile, improponibile e non provata. In via preliminare, la convenuta compagnia assicurativa eccepiva la prescrizione del diritto azionato da parte attrice, dato il tempo trascorso dal presunto sinistro, per l'inutile decorso del temine biennale di cui all' art. 2947, II comma, c. c.. Nel merito, la difesa dell'odierna convenuta contestava tutte voci di danno richieste dall' attore, concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese ed onorari.
4) Nel corso del giudizio, espletata la prova testimoniale con l'escussione di due testi indotti dall'attore e disposta una consulenza medico-legale sulla persona dell'istante ad opera del Ctu Dott. Parte_1
all'udienza del 20.05.2025, subentrato un nuovo Persona_1
GI, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5) Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto vantato da parte attrice ex. art. 2947, II comma c.c., sollevata in comparsa di costituzione, a pagina 2, dalla compagnia assicurativa convenuta.
4 Invero, parte attrice ha allegato, nella nota di deposito del 14.10.2020, tutti gli atti interruttivi della prescrizione. In particolare, il sinistro per cui è causa si
è verificato il giorno 10.05.2009: la prima lettera di costituzione in mora veniva regolarmente inviata dall'Avv. Giuseppe Romano, all'epoca procuratore dell'attore, e ricevuta dall'odierna convenuta Controparte_1
n.q. di F.G.V.S. il 22.02.2011, e dalla F.G.V.S. il
[...] CP_5
21.02.2011. Successivamente, il procuratore dell'attore Avv. Giuseppe
Romano provvedeva ad inviare altra lettera di costituzione in mora a mezzo raccomandata A/R ricevuta dall'odierna convenuta Controparte_6 di F.G.V.S. in data 04.08.2012 e dalla F.G.V.S. in data CP_5
03.08.2012. La terza lettera di costituzione in mora, sempre a firma dell'Avv.
Giuseppe Romano, veniva ricevuta dall'odierna convenuta Controparte_1
n.q. di F.G.V.S. in data 26.04.2013 e dalla .G.V.S.
[...] CP_5
in data 23.04.2013. La quarta lettera di costituzione in mora, a firma dell'Avv.
Giulio Pastore, veniva ricevuta dall'odierna convenuta Controparte_1
n.q. di F.G.V.S. in data 20.04.2015 e dalla .G.V.S. in data CP_5
20.04.2015
In data 31.12.2015, veniva notificato, a mezzo dell'Avv. Giulio Pastore, atto di citazione alle n.q. di F.G.V.S., innanzi al Gdp di Controparte_1
Napoli, che si concludeva con sentenza n. 31134 del 2019 del Gdp Na, Dott.
di improponibilità della domanda, depositata in cancelleria il Per_2
26.06.2019.
Agli atti, vi sono anche altre 2 lettere di costituzione in mora a nome dell'odierno procuratore dell'istante, Avv. Gennaro Pizza, lettere di costituzione in mora a mezzo raccomandata A/R ricevute regolarmente dall'odierna convenuta n.q. di F.G.V.S. in data Controparte_1
29.06.2017 e 03.12.2019 e dalla .G.V.S. in data 03.07.2017 CP_5
5 e 03.12.2019 infine, in data 23.03.2020 veniva notificato a mezzo pec l'atto di citazione de quo, dando avvio al giudizio per cui è causa.
6) Parimenti, va disattesa l'eccezione di inammissibilità e improponibilità della domanda avversaria sollevata dalla compagnia assicurativa odierna convenuta. La domanda dell'istante è Parte_1 proponibile: in atti vi è la prova documentale dell'avvio dell'azione legale entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla data di invio alla alle in persona del CP_5 Controparte_1
legale rapp.te p.t., quale impresa designata dal F.G.V.S. per la regione
Campania, della richiesta di risarcimento danni a mezzo lettere racc.te con avviso di ricevimento (cfr. lettere di costituzione in mora in atti, inviate a mezzo raccomandate A/R, e ricevute regolarmente dalle n.q. di F.G.V.S. e dalla ). Difatti, Controparte_1 CP_5
nelle richiamate lettera di costituzione in mora sono stati indicati tutti i dati richiesti dalla normativa vigente relativi all'età, alla data di nascita, al codice fiscale, all'attività lavorativa, al certificato di avvenuta guarigione con postumi da valutare in sede medico-legale, nonché alla dichiarazione di non avere diritto ad alcuna prestazione da parte di alcuna assicurazione sociale.
7) Occorre, a questo punto, verificare se la domanda risarcitoria dell'istante sia meritevole o meno di accoglimento. Parte_1
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
Il Tribunale ritiene non provate - sulla base delle deposizioni testimoniali assunte e dei documenti medici agli atti - le circostanze del sinistro così come prospettate nell'atto di citazione.
Invero, il Tribunale, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 6 116 c.p.c., ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dei testi escussi, i quali non hanno superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese, anche alla luce delle contraddizioni della dinamica riferita con la documentazione medica in atti, in particolare con la cartella clinica n. 18255 in atti.
Il primo teste , escusso all'udienza del 18.01.2022, ha Controparte_3
affermato che, al momento del fatto, si trovava sul posto così dichiarando:
“sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto il 10 maggio 2009, verso le ore 21.21, 30 mi trovavo in Napoli, alla via Giustiniano, fuori ad un bar di cui non ricordo il nome a prendere un caffè. Non ero in compagnia di nessuno. All'improvviso ho sentito il forte rombare di una moto di grossa cilindrata che percorreva la detta via a velocità molto sostenuta. La motocicletta aveva una velocità superiore ai 100 km orari. Nella sua corsa sfiorò nella parte sinistra, un motociclo Honda Sh di colore bianco con a bordo una persona. Il conducente della moto sbandò ma riuscì ad evitare la caduta e abbandonò repentinamente i luoghi di causa non contenendone
l'identificazione. L'occupante dello scooter Sh sbalzò in terra dopo un vero
e proprio volo, e urtò con il lato sinistro del corpo in terra. Mi avvicinai e lamentava dolori alla gamba sinistra e alla spalla sinistra. Fu trasportato in ospedale da una macchina di passaggio ai cui occupanti lasciai le mie generalità.”
Alla medesima udienza del 18.01.2022, veniva escusso anche l'altro teste indotto dall'attore: , il quale così dichiarava: “il 10 maggio Controparte_4
2009, ore 21. 21.30 mi trovavo in Napoli, via Giugggiano, quartiere
Fuorigrotta e mi trovavo lì perché ero fidanzato con una ragazza del posto.
All'improvviso ho sentito il forte rombare di una moto di grossa cilindrata che correva ad una velocità di circa 160/170 kmh. Intendo dire che aveva una
7 velocità molto sostenuta. Nella sua corsa colpì il lato posteriore di un Honda
Sh bianco che cadde sul lato sinistro. La motocicletta dopo un breve zig zag riprese la corsa e abbandonò repentinamente i luoghi. Lo scooter era occupato da un ragazzo dell'età apparente di circa 26/27 anni… Ho già reso due volte testimonianza innanzi al giudice di Pace per sinistri stradali. Mi trovavo ad un paio di metri dal puto d'impatto, fermo sul marciapiedi.
Preciso che lo scooter veniva attinto dalla motocicletta che proveniva da tergo e che provava senza successo a superare lo scooter. Non c'era traffico.
C'era un bar nelle vicinanze dell'accaduto. Per effetto dell'urto lo scooter cadde addosso al suo occupante..”.
Dall'analisi delle deposizioni testimoniali, emergo le seguenti criticità circa la posizione dell'attore conducente del motociclo Honda SH Parte_1
150 tg. AD 95149, a seguito del tamponamento del motoveicolo rimasto non identificato. Infatti, il primo teste escusso così riferiva: Controparte_3
“l'occupante dello scooter Sh sbalzò in terra dopo un vero e proprio volo, e urtò con il lato sinistro del corpo in terra. Mi avvicinai e lamentava dolori alla gamba sinistra e alla spalla sinistra”, mentre il secondo teste CP_4
così riferiva: “per effetto dell'urto lo scooter cadde addosso al suo
[...]
occupante”.
Non si comprende, dunque, se a seguito del tamponamento, il Parte_1
conducente del motociclo Honda SH 150 tg. AD 95149 sbalzò in terra dopo un vero e proprio volo, come riferito espressamente dal primo teste escusso o se per effetto dell'urto lo scooter condotto dal cadde addosso Parte_1 al suo occupante, come, invece, riferito dal secondo teste escusso.
Appare d'altronde inverosimile che il abbia potuto fare questo Parte_1
volo e poi rovinare al suolo con lo scooter addosso.
Inoltre, i testi escussi nulla hanno riferito circa la posizione del motociclo
8 Honda SH 150 tg. AD 95149 condotto dal ossia se il Parte_1
conducente procedesse regolarmente al centro della carreggiata o meno;
nulla hanno riferito circa le condizioni della strada.
Criticità e contraddizioni emergono anche circa la velocità tenuta dal motoveicolo investitore. Invero, il primo teste escusso riferisce espressamente: “all'improvviso ho sentito il forte rombare di una moto di grossa cilindrata che percorreva la detta via a velocità molto sostenuta. La motocicletta aveva una velocità superiore ai 100 km orari” mentre, il secondo teste così dichiara: “all'improvviso ho sentito il forte rombare di una moto di grossa cilindrata che correva ad una velocità di circa 160/170 kmh. Intendo dire che aveva una velocità molto sostenuta” orbene, se il conducente del motoveicolo investitore avesse avuto una velocità così eccessiva sicuramente non si sarebbe limitato a “sfiorare” il motociclo condotto dall'odierno istante e le conseguenze lesive del tamponamento sarebbero state sicuramente più gravi;
infatti, il primo teste escusso così riferisce: “nella sua corsa sfiorò nella parte sinistra, un motociclo Honda Sh di colore bianco con a bordo una persona”.
A parte le deposizioni testimoniali contraddittorie dei due testi escussi, non vi sono ulteriori elementi a sostegno della domanda attorea, atteso che non sono intervenute sul posto, al momento del sinistro, le Autorità, né vi è stato l'intervento dell'ambulanza del 118, in quanto l'odierno istante si è recato con mezzi propri al presidio ospedaliero “San Paolo” di Napoli.
È il caso di evidenziare e valorizzare la cartella clinica n. 18255 in atti, allegata da parte attrice con la nota di deposito del 14.10.2020, dalla quale si evince che il riferì ai sanitari di essere stato vittima di un Parte_1
investimento da pedone. Invero, nella parte della cartella clinica relativa all'anamnesi patologica recente si legge: “riferisce incidente stradale -
9 pedone investito da auto”.
Dunque, nella cartella clinica viene descritta una dinamica del sinistro del tutto differente da quella riferita dai testi.
Anche nel referto di pronto soccorso n. 2009/19679 del 10.05.2009 il paziente riferisce genericamente “incidente della strada” senza specificare null' altro, né indicando di essere conducente di motociclo al momento del sinistro e senza indicare le precise modalità di accadimento di tale sinistro, riportando quale diagnosi la frattura della tibia e del perone sinistro senza escoriazioni o altri traumi che sono soliti in caso di caduta da motociclo.
Nel caso di specie, stante l'inattendibilità del narrato dei testimoni escussi, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice, né che le lesioni riportate da siano causalmente ricollegabili Parte_1 alla condotta del conducente del motoveicolo investitore rimasto sconosciuto.
Giova ricordare che il danneggiato che promuova azione di risarcimento dei danni nei confronti del , sul Parte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo sia rimasto sconosciuto senza sua colpa (cfr. Cass. civ., sent. n. 15367 del 13.07.2011).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 10 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Nel caso di specie, la denuncia-querela contro ignoti è stata depositata dall'istante soltanto il 24.07.2009, dopo più di 2 mesi dal Parte_1
sinistro, vanificando di fatto tutti i tentativi di rintracciare il conducente del motoveicolo rimasto sconosciuto anche attraverso l'acquisizione dei filmati delle telecamere presenti sulla strada teatro del sinistro.
Irrilevante risulta l'avvenuto espletamento di una ctu medico-legale sulla persona dell'istante, che si è limitata ad esaminare i certificati medici prodotti, ma nulla ha potuto ricostruire circa l'effettiva dinamica dell'evento che ha causato le lesioni refertate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
8) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento (il valore della presente controversia è nei limiti di €. 52.000,00) liquidando le stesse secondo i valori minimi, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Va posto a carico dell'attore, parte soccombente, anche il pagamento dei compensi al CTU medico-legale, così come liquidati in istruttoria.
P.Q.M
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Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, nella causa tra e quale Parte_1 Controparte_1
11 Impresa Designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, così definitivamente provvede:
1- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2- Condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1
giudizio, a favore delle quale Impresa Designata Controparte_1
per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei l.r.p.t., che si liquidano in €. 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3- Pone definitivamente le spese di CTU medico-legale, espletata nel presente giudizio, già liquidate in istruttoria, a carico di parte attrice soccombente.
Napoli, così deciso il 12/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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