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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 12399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12399 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma QUARTA SEZIONE neLL composizione monocratica deLL dott.ssa
Miriam Iappelli
ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta)
neLL causa civile di primo grado iscritta al numero 12674 -2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 15.5.25, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
Parte_1
(opponente)
con generalità, residenza, codice fiscale , posta elettronica certificata, C.F._1
come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Reggio Calabria, aLL via F.
Cananzi n. 16, presso lo studio dell'avv. GAFA' EVA, da cui è rappresentato e difeso, giusta delega in atti.
1
(2)
Parte_2
Rappresentata da
CP_1
(opposto)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale
, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con P.IVA_1
domicilio eletto in VIA LG FARAVELLI 22 ROMA, presso lo studio dell'avv. TRIFILO'
FABRIZIO, da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 13.5.25 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto deLL decisione
Con atto di citazione spedito il 16.3.24 ha proposto opposizione avverso Parte_3
l'atto di precetto a lui notificato il 26.2.24 da suLL scorta del Decreto Ingiuntivo Parte_2
n. 565 del 22.6.1984, provvisoriamente esecutivo e munito deLL relativa formula in data 2.8.1984,
debitamente notificato in data 9.7.1984, emesso dal Presidente del Tribunale di Messina ad istanza deLL con il quale veniva ingiunto anche all'odierno opponente il Controparte_2
pagamento di Lire 26.236.995 (Euro 13.550,24), oltre interessi, spese e compensi neLL misura ivi indicata.
2
A sostegno dell'opposizione ha eccepito: la carenza di legittimazione attiva Parte_3
deLL nonché deLL (GIÀ per mancata Parte_2 CP_1 CP_3
dimostrazione deLL titolarità del credito indicato in precetto, difetto di rappresentanza sostanziale e processuale;
l'integrale pagamento del debito e l'insussistenza deLL garanzia fidejussoria;
la prescrizione del presunto credito;
nullità del precetto opposto per assoluta indeterminatezza delle somme pretese.
Nel costituirsi la società e per essa la (nuova Parte_2 CP_1
denominazione assunta da ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando CP_3
puntualmente le deduzioni di parte avversa.
La causa è stata istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza del
15.5.25 previa concessione dei termini massimi ex art. 189 c.p.c..
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Occorre preliminarmente qualificare le doglianze mosse da parte opponente: queLL avente ad oggetto la nullità del precetto per mancata indicazione e determinazione del credito costituisce un'opposizione ex art. 617 c.p.c. poiché attiene aLL regolarità formale dell'atto di precetto;
le restanti integrano, invece, delle opposizioni all'esecuzione poiché implicano l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata di in danno di Parte_2 Parte_3
Ora i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. sono ammissibili ma infondati e, pertanto, non meritano accoglimento.
Ai fini deLL validità del precetto non è infatti richiesta l'analitica quantificazione del credito,
che può essere desunta dal titolo esecutivo, con mera operazione matematica, dal titolo esecutivo.
Anche i motivi di opposizione all'esecuzione non sono meritevoli di tutela.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione attiva di e di Parte_2
risulta comprovato da parte opposta mediante deposito deLL documentazione CP_1
versata in giudizio pedissequamente aLL comparsa di costituzione e risposta che la cessione in
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blocco dei crediti da LL , avvenuta nell'ambito di un'operazione CP_1 Parte_2
di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari, risulta chiaramente neLL
pubblicazione suLL Gazzetta Ufficiale n. 120 del 8.10.2016, parte II.
La cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari
(cfr., di recente, Cass.,19/02/2019, n. 4713).
Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 deLL legge n. 130 del 1999, la pubblicazione deLL
notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare daLL notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ..
L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione deLL
cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia deLL stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso neLL Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere aLL notifica deLL cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass., Sez. VI.I., ordinanza 29 settembre 2020, n. 20495). Il cessionario, che agisca nei confronti del debitore ceduto, è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione,
quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa deLL cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e suLL validità estrinseca e formale deLL cessione (Cass., sez. III, 31 luglio 2012, n.
13691; Cass., sez. II, 9 luglio 2018, n. 19016; Cass., sez. VI-III ordinanza 14 ottobre 2021).
La notifica deLL cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogata da questi ultimi. Segnatamente la notificazione deLL cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il
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cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass.,
29/09/2020, n. 20495; Cass., 17/03/2006, n. 5997).
Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova deLL cessione avvenga con documentazione successiva aLL pubblicazione deLL notizia in Gazzetta Ufficiale,
offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario.
Sono così individuabili distinti profili: il perfezionamento deLL cessione, la prova dello stesso, l'opponibilità di queLL al debitore ceduto (Cass., sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200).
La prova deLL cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova anche indiziario.
In caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti,
contenuta nell'avviso deLL cessione pubblicato daLL società cessionaria neLL Gazzetta Ufficiale,
può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Ora, nel caso in esame, l'avviso pubblicato in G.U. dà notizia deLL cessione deLL cessione dei crediti in blocco tra n data 8 ottobre 2016, nell'ambito CP_1 Parte_2
di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari in già
trasferiti dal ad quest'ultima fusa per incorporazione in Controparte_4 Controparte_5
che ha poi cambiato denominazione in Controparte_6 CP_3
oggi Parte opposta ha, inoltre, prodotto l'elenco dei crediti ceduti, le
[...] Controparte_1
certificazioni notarili datata 17.6.2024 che attestano l'avvenuta cessione tra ora CP_3
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) e Essa è, inoltre, in possesso del titolo esecutivo e di CP_1 Parte_2
copiosa documentazione afferente al credito.
In assenza di altra plausibile ricostruzione offerta da parte opponente, non sussiste alcun dubbio circa la legittimazione attiva di Parte_2
È, infine, irrilevante la mancata iscrizione all'elenco delle Banche e/o degli intermediari finanziari di Controparte_1
La cessione dei crediti bancari e l'attività di cartolarizzazione è disciplinata dall'art. 3 L. n.
130/99, che prevede che possa essere svolta solo daLL società cessionaria o emittente titoli (SPV).
L'immissione di titoli sul mercato e la riscossione deve essere affidata al incaricato deLL CP_7
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, che è un intermediario finanziario (soggetto, diverso dalle banche, cui è consentito di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico). Gli intermediari sono iscritti nell'albo 106 T.U.B.. Con la circolare n.
288 del 3.4.15 la Banca d'Italia ha consentito l'esternalizzazione deLL sola attività di recupero
(titolo III, sez. I, cap. VII, par. 5.1) ovvero la delega tra e (non Controparte_8 Controparte_9
iscritti all'albo 106 T.U.B ma vigilati ex art. 115 T.U.L.P.S.).
Come indicato nell'avviso di cessione pubblicato neLL G.U. n. 120 del 8.10.16 Pt_2 [...]
ha affidato il ruolo di a Parte opposta ha poi provato che Pt_2 Controparte_8 CP_3
quest'ultima con la nuova denominazione di era iscritta all'albo previsto dall'art. CP_1
106 T.U.B. al momento deLL cessione.
Ai fini deLL legittimità deLL riscossione non è significativo il rapporto esistente tra
[...]
e ma esso rileva esclusivamente ai fini deLL legittimazione processuale CP_8 CP_10
(Cass., Sez. III, 18.3.24, n. 7243).
Contrariamente a quanto statuito con ordinanza del 16.12.24, la procura in capo a da parte di – nonostante non vi sia allegazione in atti circa CP_1 Parte_2
l'attuale individuato daLL società veicolo ai sensi dell'art. 106 T.U.B.- deve Controparte_8
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ritenersi valida in ragione deLL citata Circolare n. 288 del 3.4.15 deLL Banca d'Italia, che ha consentito l'esternalizzazione deLL sola attività di recupero, in capo a vigilati ex art. 115
Parte_4
Quanto poi all'ulteriore eccezione di parte opponente circa l'inesistenza del credito posto a fondamento del precetto opposto per intervenuto integrale pagamento e conseguente inesistenza deLL garanzia fideiussoria, va detto che esse non appaiono fondate.
Va evidenziato, infatti, che il Decreto Ingiuntivo n. 564/1984 ingiungeva tra gli altri a
[...]
il pagamento di una sorte capitale di Lire 171.922.359 mentre il Decreto Ingiuntivo n. Pt_3
565-1984 ingiungeva il pagamento deLL sorte di Lire 26.236.955. entrambi i decreti sono stati emessi dal Presidente del Tribunale di Messina il 22.6.84 e depositati l'indomani.
Il pagamento di Lire 100.000.000 cui fa riferimento la quietanza del 30.6.87 << da portare a deconto dell'esposizione debitoria nascente dal Decreto Ingiuntivo del Presidente del Tribunale di
Messina del 22.6.24>> non contiene l'espressa menzione del numero di registro del Decreto
Ingiuntivo. La successiva quietanza di Lire 30.000.000 del 17.7.84 analogamente non si riferisce ad alcuno dei decreti ingiuntivi ma afferma espressamente che il pagamento è a stralcio deLL posizione di Parte_3
Ora, in linea generale, occorre ricordare che, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 cod. civ. (Cass.,
sez. II, 27 luglio 2006, n. 17102; Cass., sez. II, 14 gennaio 2020, n. 450).
Nel caso in esame ha dichiarato che il pagamento effettuato dovrebbe Parte_3
essere imputato al D.I. n. 565-84. Tuttavia a fronte di tale affermazione il creditore ha depositato un ricorso in opposizione depositato nel procedimento R.G.E. n. 269-85 instaurato presso il Tribunale
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di Messina in cui il debitore ha riconosciuto che il pagamento di Lire 110.000.000 è stato effettuato
<>.
Tale circostanza è coerente anche con l'entità del credito indicato nel D.I. n. 564-84.
Infine, con riferimento all'eccezione di prescrizione, va detto che anch'essa appare infondata.
Va rammentato che l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento –
o dall'atto di intervento del creditore - si protrae, agli effetti dell'art. 2945, secondo comma, cod.
civ., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino aLL chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo (si pensi aLL perdita del bene vincolato o all'impossibilità di ottenerne ricavato utile), mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, terzo comma,
cod. civ. (Cass., sez. III, 9 maggio 2019, n. 12239-19; Cass., sez. III, 9 luglio 2020, n. 14602; Cass.,
sez. III, 24 luglio 2024, n. 20614).
L'effetto interruttivo deLL prescrizione attribuito aLL proposizione deLL domanda giudiziale opera anche nei confronti dei condebitori solidali anche se rimasti estranei al giudizio (Cass., Sez.
III, 17 luglio 2014, n. 16408; Cass., sez. III, ordinanza 19 aprile 2018, n. 9638).
Nel caso in esame iscritta al n.269\1985 R.G.E. Trib. Messina, estinta per antieconomicità
ex art. 164 bis c.p.c. disp att. con ordinanza del G.E. del 18.7.2023. E' evidente che trattasi di causa non imputabile al creditore e, quindi, la decorrenza deLL prescrizione deve considerarsi sospesa sino al 18.7.23.
In definitiva l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori medi dello scaglione fino ad €
260.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, neLL composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Rigetta l'opposizione;
• Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_3 Parte_2
che liquida in € 5.810,00, oltre spese generali Cpa ed Iva se dovuta.
[...]
Così deciso in Roma il 10/09/2025
Il Giudice
Miriam Iappelli
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