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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 04/02/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 285/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
RUTA GAETANO, OR
BLANDINI JACOPO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2956/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Comune di Milano - Piazza Della Scala 2 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl A Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1069/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
17 e pubblicata il 27/03/2023
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. RE 20220430519022315601737 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. RE 20220430519022315601737 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2706/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1069/2023 del 21.3.2023 (depositata il 27.3.2023) la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sezione 17, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 S.r.l. a socio unico avverso ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Milano in materia di Tari per gli anni di imposta 2014 e 2015.
Oggetto della controversia è il mancato riconoscimento a favore della società della disicplina in materia di definizione agevolata prevista dal decreto legislativo 119/2018, al fine di sanare l'omesso versamento della
Tari con il pagamento della imposta, ma senza la corresponsione di sanzioni ed interessi.
Secondo il Comune appellante, tale disciplina non poteva nella specie trovare applicazione per via del fatto che gli avvisi di accertamento che precedono le ingiuzioni di pagamento oggetto di impugnazione risalgono al 2018, non hanno formato oggetto di impugnazione, e all'epoca la legge sulla definzione agevolata di cui la parte si è avvalsa non era prevista per le pendenze fiscali con gli enti locali. Soltanto infatti nel 2019 era stata infatti deliberata dal Consiglio comunale di Milano la possibilità di estendere ai tributi locali la disciplina sulla adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui al già citato decreto legislativo 119/2018.
Sicchè alla applicazione di tale disciplina sarebbe stato nella specie di ostacolo:
- la circostanza che gli avvisi di accertamento (atti presupposto delle successive ingiunzioni di pagamento) non sarebbero stati impugnati;
- la circostanza che diversamente opinando si dovrebbe fare applicazione retroattiva della norma, tanto più che a quell'epoca non esisteva alcuna lite pendente tra le parti e dunque era carente il presupposto stesso per l'applicazione della norma.
Secondo i giudici di primo grado "... ancorchè approvato nel gennaio 2019 il regolamento previsto dal decreto legge 119/ 2018 abbia efficacia ex tunc, per cui è applicabile anche ai casi dei contribuenti che in conformità alla legge e anticipando un provvedimento poi effettivamente adottato abbiano definito la controversia mediante il pagamento del solo tributo e non delle sanzioni e degli interessi, sanzioni e interessi qui indebitamente richiesti".
La sentenza veniva impugnata dal Comune di Milano. Si costituiva in giudizio la parte privata chiedendo la conferma della sentenza impugnata, segnalando contestualmente la necessità di valutare la tempestività dell'appello e, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, di disporre la riduzione delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune di Milano deve essere respinto nel merito.
Questo collegio intende uniformarsi all'orientamento espresso da altra sezione di questa Corte, intervenuta nella medesima materia con argomentazioni che sono da ritenersi pienamente condivisibili. Si riporta di seguito il contenuto della motivazione della sentenza nr. 2968/2022 del 24.1.2022 (depositata il 13.7.2022), emessa dalla sezione 21 della CTR Lombardia: "La società non ha impugnato l'atto di accertamento in quanto ha riconosciuto il proprio obbligo di pagamento del tributo ed ha provveduto a pagarlo. Nel contempo ha ritenuto di avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 2 commi 1 e 4 dalla legge 119/2018: questi prevedono che gli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore della legge (24.10.2018) non ancora impugnati ma ancora impugnabili possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori entro trenta giorni dalla predetta data. L'atto di accertamento era stato effettivamente notificato entro quella data;
non era stato impugnato dalla società ed era ancora impugnabile. L'eccezione che muove il Comune è che non poteva la ricorrente addivenire a quella definizione agevolata in quanto il Comune non aveva ancora aderito alla previsione normativa. Difatti l'art. 6 comma 16 di quella legge disponeva che ciascun ente territoriale può stabilire entro il 31.3.2019 l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. Il Comune di Milano ha aderito alla legge predetta in data 1.4.2019. Tuttavia non è dato comprendere l'eccezione del Comune: se il contribuente avesse atteso il provvedimento di adesione del Comune già solo per questa ragione non sarebbe stato possibile addivenire alla definizione agevolata, essendo previsti termini ben precisi per la presentazione della domanda. E' evidente che l'adesione del Comune alla legge di definizione agevolata ha nei fatti legittimato l'adesione all'agevolazione presentata necessariamente in momento anteriore alla data del 1.4.19. Nemmeno è fondata l'altra eccezione del Comune di Milano per la quale non poteva ancora qualificarsi come controversia quella in atto tra le parti alla data dell'istanza del ricorrente in quanto questi non aveva ancora provveduto ad impugnare l'avviso di accertamento. E' proprio l'art. 2 comma 1 della legge a prevedere che la definizione agevolata ha ad oggetto gli atti di accertamento non ancora impugnati ma ancora impugnabili: la mancata impugnazione è proprio una condizione di ammissibilità della agevolazione".
La sentenza in questione si riferisce all'anno di imposta 2013, che precede quelli oggetto della presente controversia. L'identità della materia, fatto salvo ovviamente il riferimento ad un diverso anno di imposta, consente di fare richiamo alle ragioni enunciate in questa sentenza. Non vi sono infatti motivi per discostarsene e per dare impulso ad un contrasto senza fondamento tra diverse sezioni della stessa Corte.
E questo anche considerando la irrazionalità di una diversa opzione interpretativa: gli effetti di una disciplina di favore prevista dalla legge finirebbero altrimenti per dipendere da una variabile temporale legata ad un atto dell'ente territoriale (la delibera del Consiglio comunale che, come detto, ha comunque previsto la possibilità di adesione alla disciplina invocata dal contribuente). La peculiarità della questione giustifica comunque la compensazione delle spese di lite, al pari di quanto previsto nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
RUTA GAETANO, OR
BLANDINI JACOPO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2956/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Comune di Milano - Piazza Della Scala 2 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl A Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1069/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
17 e pubblicata il 27/03/2023
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. RE 20220430519022315601737 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. RE 20220430519022315601737 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2706/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1069/2023 del 21.3.2023 (depositata il 27.3.2023) la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sezione 17, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 S.r.l. a socio unico avverso ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Milano in materia di Tari per gli anni di imposta 2014 e 2015.
Oggetto della controversia è il mancato riconoscimento a favore della società della disicplina in materia di definizione agevolata prevista dal decreto legislativo 119/2018, al fine di sanare l'omesso versamento della
Tari con il pagamento della imposta, ma senza la corresponsione di sanzioni ed interessi.
Secondo il Comune appellante, tale disciplina non poteva nella specie trovare applicazione per via del fatto che gli avvisi di accertamento che precedono le ingiuzioni di pagamento oggetto di impugnazione risalgono al 2018, non hanno formato oggetto di impugnazione, e all'epoca la legge sulla definzione agevolata di cui la parte si è avvalsa non era prevista per le pendenze fiscali con gli enti locali. Soltanto infatti nel 2019 era stata infatti deliberata dal Consiglio comunale di Milano la possibilità di estendere ai tributi locali la disciplina sulla adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui al già citato decreto legislativo 119/2018.
Sicchè alla applicazione di tale disciplina sarebbe stato nella specie di ostacolo:
- la circostanza che gli avvisi di accertamento (atti presupposto delle successive ingiunzioni di pagamento) non sarebbero stati impugnati;
- la circostanza che diversamente opinando si dovrebbe fare applicazione retroattiva della norma, tanto più che a quell'epoca non esisteva alcuna lite pendente tra le parti e dunque era carente il presupposto stesso per l'applicazione della norma.
Secondo i giudici di primo grado "... ancorchè approvato nel gennaio 2019 il regolamento previsto dal decreto legge 119/ 2018 abbia efficacia ex tunc, per cui è applicabile anche ai casi dei contribuenti che in conformità alla legge e anticipando un provvedimento poi effettivamente adottato abbiano definito la controversia mediante il pagamento del solo tributo e non delle sanzioni e degli interessi, sanzioni e interessi qui indebitamente richiesti".
La sentenza veniva impugnata dal Comune di Milano. Si costituiva in giudizio la parte privata chiedendo la conferma della sentenza impugnata, segnalando contestualmente la necessità di valutare la tempestività dell'appello e, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, di disporre la riduzione delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune di Milano deve essere respinto nel merito.
Questo collegio intende uniformarsi all'orientamento espresso da altra sezione di questa Corte, intervenuta nella medesima materia con argomentazioni che sono da ritenersi pienamente condivisibili. Si riporta di seguito il contenuto della motivazione della sentenza nr. 2968/2022 del 24.1.2022 (depositata il 13.7.2022), emessa dalla sezione 21 della CTR Lombardia: "La società non ha impugnato l'atto di accertamento in quanto ha riconosciuto il proprio obbligo di pagamento del tributo ed ha provveduto a pagarlo. Nel contempo ha ritenuto di avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 2 commi 1 e 4 dalla legge 119/2018: questi prevedono che gli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore della legge (24.10.2018) non ancora impugnati ma ancora impugnabili possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori entro trenta giorni dalla predetta data. L'atto di accertamento era stato effettivamente notificato entro quella data;
non era stato impugnato dalla società ed era ancora impugnabile. L'eccezione che muove il Comune è che non poteva la ricorrente addivenire a quella definizione agevolata in quanto il Comune non aveva ancora aderito alla previsione normativa. Difatti l'art. 6 comma 16 di quella legge disponeva che ciascun ente territoriale può stabilire entro il 31.3.2019 l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. Il Comune di Milano ha aderito alla legge predetta in data 1.4.2019. Tuttavia non è dato comprendere l'eccezione del Comune: se il contribuente avesse atteso il provvedimento di adesione del Comune già solo per questa ragione non sarebbe stato possibile addivenire alla definizione agevolata, essendo previsti termini ben precisi per la presentazione della domanda. E' evidente che l'adesione del Comune alla legge di definizione agevolata ha nei fatti legittimato l'adesione all'agevolazione presentata necessariamente in momento anteriore alla data del 1.4.19. Nemmeno è fondata l'altra eccezione del Comune di Milano per la quale non poteva ancora qualificarsi come controversia quella in atto tra le parti alla data dell'istanza del ricorrente in quanto questi non aveva ancora provveduto ad impugnare l'avviso di accertamento. E' proprio l'art. 2 comma 1 della legge a prevedere che la definizione agevolata ha ad oggetto gli atti di accertamento non ancora impugnati ma ancora impugnabili: la mancata impugnazione è proprio una condizione di ammissibilità della agevolazione".
La sentenza in questione si riferisce all'anno di imposta 2013, che precede quelli oggetto della presente controversia. L'identità della materia, fatto salvo ovviamente il riferimento ad un diverso anno di imposta, consente di fare richiamo alle ragioni enunciate in questa sentenza. Non vi sono infatti motivi per discostarsene e per dare impulso ad un contrasto senza fondamento tra diverse sezioni della stessa Corte.
E questo anche considerando la irrazionalità di una diversa opzione interpretativa: gli effetti di una disciplina di favore prevista dalla legge finirebbero altrimenti per dipendere da una variabile temporale legata ad un atto dell'ente territoriale (la delibera del Consiglio comunale che, come detto, ha comunque previsto la possibilità di adesione alla disciplina invocata dal contribuente). La peculiarità della questione giustifica comunque la compensazione delle spese di lite, al pari di quanto previsto nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese.