Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 04/02/2026, n. 285
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Applicabilità della definizione agevolata D.Lgs. 119/2018

    La Corte ritiene che la disciplina di definizione agevolata abbia efficacia ex tunc e sia applicabile anche ai casi in cui il contribuente, anticipando un provvedimento poi adottato, abbia definito la controversia pagando solo il tributo. La mancata impugnazione dell'atto di accertamento è una condizione di ammissibilità dell'agevolazione, non un ostacolo. L'adesione del Comune alla legge di definizione agevolata, seppur successiva all'istanza del contribuente, legittima retroattivamente l'adesione all'agevolazione presentata in momento anteriore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 04/02/2026, n. 285
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 285
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo