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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 31/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2268 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Via Parte_1
Ugo De Caroli. 62 a Roma, presso lo studio dell'avv. Assunta Parissi che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E nata a [...] il [...], CP_1 resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza presidenziale del 2 aprile 2025 parte ricorrente dichiarava con atto notorio di rinunciare alla presenza in udienza a causa di problemi di salute ed il presidente f.f., esperito senza esito il tentativo di riconciliazione, in considerazione della contumacia della resistente, rimetteva la causa in decisione al Collegio per la sentenza di separazione senza assegnazione dei termini ex art
473 bis. 28 c.p.c. per rinuncia del difensore. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 04.01.2001 contraeva Parte_1 matrimonio civile con in ER (RM), iscritto nel Registro CP_1 degli Atti di Matrimonio del medesimo comune all'anno 2001, Parte I, atto n. 1, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, nonché decorsi i termini di legge, pronunciarsi sentenza di divorzio.
Il ricorrente deduceva:
- che il regime patrimoniale dei coniugi è quello della comunione dei beni;
- che dall'unione non sono nati figli;
- che dopo pochi mesi dalla celebrazione del matrimonio i coniugi si sono lasciati;
- di essersi successivamente trasferito vicino alla sua famiglia nell'immobile sito in ER (RM), Via Alessandro Scarlatti n. 111;
- di essere stato colpito nell'anno 2022 da un grave ictus che lo ha compromesso nelle sue funzioni motorie;
- che stante le sue condizioni di salute è stato costretto a trasferirsi presso la sorella, che se ne prende cura e lo assiste;
- che a causa delle sue condizioni fisiche non lavora, percependo dal
2023 una pensione di invalidità con l'assegno di accompagnamento di € 800,00 mensili;
- di non essere proprietario di alcun bene immobile.
Alla luce delle predette circostanze il ricorrente chiedeva all'intestato
Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi in condizione di autonomia economica, e decorsi i termini di legge, pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni stabilite.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocata, CP_1 la quale rimaneva contumace.
All'udienza presidenziale del 2 aprile 2025 parte ricorrente dichiarava con atto notorio di rinunciare alla presenza in udienza a causa di problemi di salute ed il presidente f.f., esperito senza esito il tentativo di riconciliazione, in 3 considerazione della contumacia della resistente, rimetteva la causa in decisione al Collegio per la sentenza di separazione senza assegnazione dei termini per deposito di comparse conclusionali per rinuncia del difensore
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale tenuto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza presidenziale.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
In mancanza di domande economiche avanzate da parte resistente, che non si è costituita nel presente giudizio rimanendo contumace, il Collegio dichiara le parti economicamente autosufficienti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2268/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] CP_1
(Polonia) il 3/07/1962 e nato a [...] il [...] aventi Parte_1 contratto matrimonio in ER (RM) il 4.01.2001;
2) dichiara entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
3) dispone a cura dell'Ufficiale dello stato civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 30 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore.
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2268 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Via Parte_1
Ugo De Caroli. 62 a Roma, presso lo studio dell'avv. Assunta Parissi che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E nata a [...] il [...], CP_1 resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza presidenziale del 2 aprile 2025 parte ricorrente dichiarava con atto notorio di rinunciare alla presenza in udienza a causa di problemi di salute ed il presidente f.f., esperito senza esito il tentativo di riconciliazione, in considerazione della contumacia della resistente, rimetteva la causa in decisione al Collegio per la sentenza di separazione senza assegnazione dei termini ex art
473 bis. 28 c.p.c. per rinuncia del difensore. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 04.01.2001 contraeva Parte_1 matrimonio civile con in ER (RM), iscritto nel Registro CP_1 degli Atti di Matrimonio del medesimo comune all'anno 2001, Parte I, atto n. 1, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, nonché decorsi i termini di legge, pronunciarsi sentenza di divorzio.
Il ricorrente deduceva:
- che il regime patrimoniale dei coniugi è quello della comunione dei beni;
- che dall'unione non sono nati figli;
- che dopo pochi mesi dalla celebrazione del matrimonio i coniugi si sono lasciati;
- di essersi successivamente trasferito vicino alla sua famiglia nell'immobile sito in ER (RM), Via Alessandro Scarlatti n. 111;
- di essere stato colpito nell'anno 2022 da un grave ictus che lo ha compromesso nelle sue funzioni motorie;
- che stante le sue condizioni di salute è stato costretto a trasferirsi presso la sorella, che se ne prende cura e lo assiste;
- che a causa delle sue condizioni fisiche non lavora, percependo dal
2023 una pensione di invalidità con l'assegno di accompagnamento di € 800,00 mensili;
- di non essere proprietario di alcun bene immobile.
Alla luce delle predette circostanze il ricorrente chiedeva all'intestato
Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi in condizione di autonomia economica, e decorsi i termini di legge, pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni stabilite.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocata, CP_1 la quale rimaneva contumace.
All'udienza presidenziale del 2 aprile 2025 parte ricorrente dichiarava con atto notorio di rinunciare alla presenza in udienza a causa di problemi di salute ed il presidente f.f., esperito senza esito il tentativo di riconciliazione, in 3 considerazione della contumacia della resistente, rimetteva la causa in decisione al Collegio per la sentenza di separazione senza assegnazione dei termini per deposito di comparse conclusionali per rinuncia del difensore
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale tenuto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza presidenziale.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
In mancanza di domande economiche avanzate da parte resistente, che non si è costituita nel presente giudizio rimanendo contumace, il Collegio dichiara le parti economicamente autosufficienti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2268/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] CP_1
(Polonia) il 3/07/1962 e nato a [...] il [...] aventi Parte_1 contratto matrimonio in ER (RM) il 4.01.2001;
2) dichiara entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
3) dispone a cura dell'Ufficiale dello stato civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 30 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore.
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso 4