Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00107/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
FR S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in relazione alla procedura CIG B69A954173, rappresentata e difesa dall’avvocato Vittorina Teofilatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ventotene, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Ciamarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Supereco S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- della delibera di Giunta municipale n. 31/2025 adottata in data 09/04/2025 comunicata in data 11/04/2025 dal Comune di Ventotene a FR con nota prot. 2291;
- della nota in data 28/04/2025 prot. 2618;
- della Determinazione Dirigenziale n. 51 del 17/04/2025;
- della Determinazione Dirigenziale n. 54 del 28/04/2025 e del Disciplinare di gara, del capitolato di appalto, del contratto concluso con Supereco S.r.l. e di ogni atto presupposto e/o consequenziale, compresa la deliberazione di Giunta n. 12 del 6/2/2025:
E per la risoluzione
- del contratto di servizio rep. 159/2019 per grave inadempimento del Comune di Ventotene;
Nonché per il risarcimento
- dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da FR;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FR S.r.l. il 29 settembre 2025, per l’annullamento
- degli stessi atti e provvedimenti, sotto differenti ed ulteriori profili;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FR S.r.l. il 29 dicembre 2025 per l’annullamento
- degli stessi atti e provvedimenti, sotto differenti ed ulteriori profili;
- della delibera di Giunta Municipale del 30 ottobre 2025 e relativi allegati;
- della determinazione dirigenziale 180/2025, recante impegno di spesa per Supereco S.r.l.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ventotene;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa MA TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, notificato il 12 maggio 2025 e depositato il 21 maggio successivo, la FR S.r.l, società partecipata per il 2% dal Comune di Ventotene e per il 98% dal Comune di Formia, premette che:
- il Comune di Ventotene le affidava, in house , il servizio di igiene urbana, in relazione al quale le parti stipulavano il contratto di servizio rep. 159/2019, corredato da capitolato prestazionale;
- con delibera n. 31 del 2025, da intendersi come atto di indirizzo, la Giunta del Comune di Ventotene, ritenuta la sussistenza di gravi inadempimenti al citato contratto, deliberava di « incaricare il Responsabile del servizio di provvedere al più presto a procedere alla risoluzione del contratto di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani in Ventotene per inadempimento della FR S.r.l., con espressa riserva di agire in sede giudiziaria per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Comune per i disservizi procurati dalla FR stessa », nonché di « attivare ogni iniziativa possibile onde attivare detto servizio con altra società da reperire sul mercato, adottando provvisorio disciplinare nelle more di espletamento gara per affidamento del servizio in parola nel quinquennio prossimo, approvando apposito specifico capitolato »;
- con nota prot. 2291/2025 dell’11 aprile 2025 il responsabile dell’Area 3, preso atto della citata delibera della Giunta, contestava a FR alcuni inadempimenti agli obblighi derivati dal contratto, addebitandole, altresì, l’intervenuto sequestro, da parte della Procura di Cassino, del campo sportivo, per non avere avvertito dell’esistenza, nei pressi dello stesso, di una discarica abusiva; contestualmente le comunicava la risoluzione del contratto, con espressa riserva di agire per tutti i danni subiti e subendi, diffidandola a proseguire comunque il servizio, siccome di pubblico interesse;
- replicava a tale missiva, contestando gli addebiti formulati e chiedendo che si tenesse conto delle deduzioni da essa presentate ex art. 10 L. 241/1990;
- successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 51 del 17 aprile 2025, il responsabile dell'Area 3, affermando di avere solo dato avvio alla risoluzione del contratto con FR, indiceva una gara per l'affidamento diretto - al minor prezzo, per sei mesi, mediante la Piattaforma MEPA - del servizio, alle condizioni della Determinazione ed a quelle della delibera di Giunta n. 12 del Comune di Ventotene, nonché di un capitolato d'appalto non allegato alla determinazione;
- con nota del 28 aprile 2025 prot. 2618, lo stesso responsabile dell'Area 3 comunicava di avere aggiudicato il servizio in questione, con Determinazione n. 54/2025, alla società Supereco S.r.l. per l'importo di € 139.850 e di avere contestualmente disposto la risoluzione definitiva del contratto con FR S.r.l.;
- con nota del 29 aprile 2025 FR contestava ulteriormente la sussistenza degli inadempimenti addebitati e formulava istanza di accesso agli atti.
2. Premesso quanto sopra ha proposto il ricorso all’esame, avverso la risoluzione del contratto e l’affidamento del servizio alla controinteressata.
3. Questi i motivi di censura:
I - « violazione dell'art. 97 della Costituzione - illogicità e difetto di istruttoria e motivazione -violazione dell'art. 1, 3, 6 e 10 l. 241/1990 – violazione dell'art. 107 II e III comma TUEL» in quanto il procedimento si sarebbe svolto in termini non lineari; il Comune di Ventotene avrebbe, infatti, in un primo momento, con la missiva dell’11 aprile 2025, comunicato la risoluzione del contratto, e, successivamente, con la Determinazione 51/2025, avrebbe invece dato atto di avere solo avviato la procedura per la risoluzione del contratto per inadempimento provvedendo quindi, con la Determinazione n. 54/2025, ad affidare il medesimo servizio ad altro soggetto; solo con la missiva del 28 aprile 2025 sarebbe stata comunicata alla ricorrente l’adozione del definitivo provvedimento di risoluzione, così che l’espletamento della gara e l’affidamento a Supereco sarebbero avvenuti durante la vigenza del contratto con FR, contrariamente ai principi di logica e il buon senso; inoltre non sarebbero state in alcun modo valorizzate le osservazioni da essa presentate nel corso del procedimento;
II - « violazione dell'art. 97 della Costituzione, contraddittorietà, illogicità – difetto di istruttoria e motivazione – violazione dell'art. 1, 3, 6, 10 l. 241/90 violazione dell'art. 19 del contratto – violazione dell'art. 39 del capitolato prestazionale » in quanto il Comune non avrebbe seguito la procedura prevista dall’art. 19 contratto, la quale prevedeva, prima di addivenire all’eventuale risoluzione, la preliminare applicazione di penali; inoltre, le contestazioni poste a fondamento dell’asserito inadempimento sarebbero in parte superate da un accordo transattivo raggiunto tra le parti a definizione di un precedente contenzioso, con conseguente difetto di istruttoria.
4. La ricorrente ha, quindi, rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati e/o di quelli presupposti e/o consequenziali, la declaratoria di risoluzione del contratto rep. 159/2029 per grave inadempimento del Comune di Ventotene nonché la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, quantificati nella somma di euro 200.000,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta dovuta all'esito dell'istruttoria ovvero determinata in via equitativa, precisando infine di non avere alcun interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale per cui è ricorso.
5. Nel giudizio così instaurato si è costituito il Comune di Ventotene, il quale ha eccepito sia l’inammissibilità del ricorso, per difetto sia di giurisdizione che di interesse, sia la relativa infondatezza; non si è, invece, costituita la pure intimata società Supereco S.r.l.
6. Con motivi aggiunti depositati il 29 settembre 2025 la ricorrente, premettendo di essere venuta in possesso, successivamente all’introduzione del giudizio, di ulteriore documentazione della quale avrebbe tratto ulteriore conferma della discriminazione posta in essere dal Comune di Ventotene nei propri confronti, ha dedotto avverso i provvedimenti già impugnati l’ulteriore censura di «« violazione dell'art. 97 della Costituzione – eccesso e/o sviamento di potere – violazione degli artt. 182 bis e 199 del codice dell'ambiente – violazione dell'art. 14 decreto legislativo 36/2023 ».
A supporto della stessa ha dedotto, in particolare, che dal formulario relativo al conferimento del rifiuto indifferenziato all'impianto TMB della SAF S.p.A. sarebbe emerso come la Supereco risulterebbe mero trasportatore dei rifiuti in questione e che il rifiuto indifferenziato sarebbe conferito al di fuori dell’ATO competente, quella di Latina, vale a dire presso l'ATO Frosinone, presso la quale sarebbe vigente una tariffa di conferimento superiore, ciò che potrebbe costituire fonte di danno erariale.
7. Con ulteriore atto di motivi aggiunti notificato il 15 dicembre 2025 e depositato il 29 dicembre 2025 la ricorrente ha, poi, in parte veicolato nuove ragioni a supporto della dedotta illegittimità dei provvedimenti già impugnati e in parte ha impugnato la delibera della Giunta Comunale di Ventotene del 30 ottobre 2025 con cui è stato approvato un nuovo piano dei servizi di raccolta differenziata comprensivo di allegati (nel quale è prevista l'indizione di una gara per l'affidamento quinquennale del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani) e la determinazione dirigenziale 180/2025 (recante impegno di spesa, in favore di Supereco s.r.l., previo disimpegno di somme già stanziate in proprio favore) affermandone, in primo luogo, l’illegittimità derivata dalla risoluzione contrattuale.
7.1. La ricorrente ha, inoltre, dedotto avverso tali atti l’ulteriore motivo di « eccesso e/o sviamento di potere- illegittimità per violazione dell'art. 97 della costituzione – contraddittorietà - illogicità – difetto di istruttoria e motivazione – violazione dell'art. 1, 3, 6, 10 l. 241/90 - violazione dell'art. 19 del contratto – violazione dell'art. 39 del capitolato prestazionale » affermando che dai documenti visionati emergerebbe la scarsa rilevanza degli inadempimenti contestati a FR S.r.l., tanto che la stazione appaltante si sarebbe determinata a rimuovere dal futuro bando qualsiasi obbligo precedentemente ed in maniera discriminatoria imposto a FR S.r.l. e posto alla base delle contestazioni di inadempimento e della risoluzione del contratto per inadempimento, con conseguente disparità di trattamento rispetto all’attuale aggiudicataria e a quella che verrà individuata a valle del procedimento di affidamento.
8. Per la discussione della causa è stata fissata, a seguito di due rinvii dovuti alla richiesta di parte ricorrente finalizzata alla proposizione di motivi aggiunti, nonché alla trattazione congiunta del ricorso 275/2024, al quale l’odierno ricorso è oggettivamente e soggettivamente collegato, la pubblica udienza del 28 gennaio 2026.
9. In vista di quest’ultima le parti hanno depositato memorie difensive in cui hanno ribadito le proprie opposte posizioni. Il Comune di Ventotene ha, in tal sede, fatto presente che il deposito dei secondi motivi aggiunti non sarebbe avvenuto nel rispetto dei termini ex art. 73 c.p.a., così che dovrebbe essere disposto un ulteriore rinvio della discussione.
10. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
11. In primo luogo rileva il Collegio che i secondi motivi aggiunti devono ritenersi tempestivamente notificati (il 15 dicembre 2025) e depositati (il 29 dicembre 2025) rispetto all’udienza del 28 gennaio 2026, trovando nella specie applicazione, ratione materiae , il rito di cui all’art. 120 c.p.a. il quale prevede, come noto, la dimidiazione dei termini processuali; pertanto non deve farsi luogo al rinvio ipotizzato dal Comune di Ventotene nella propria memoria difensiva.
12. Precisato quanto sopra, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili, in accoglimento delle eccezioni formulate dall’Amministrazione resistente, che il Collegio reputa fondate nei termini che seguono.
12.1. Con riferimento all’impugnazione di tutti gli atti della sequenza procedimentale sfociata nella risoluzione per inadempimento del contratto di servizio disposta dal Comune di Ventotene in danno dell’odierna ricorrente, osserva il Collegio che trattasi di materia che, notoriamente e pacificamente, esula dalla giurisdizione amministrativa per essere attribuita al giudice ordinario.
12.2. Infatti, secondo consolidata, ed univoca, affermazione della giurisprudenza « sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, mentre quelle aventi a oggetto la fase di esecuzione del contratto spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto riguardanti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti, titolari di situazioni giuridiche qualificabili come diritti e obblighi (cfr. Cass. civ., sez. un., 31/01/2017, n. 2482; 3/05/2013, n. 10301; 6/09/2010, n. 19049). Tra queste controversie vanno annoverate quelle aventi a oggetto la risoluzione anticipata del contratto autoritativamente disposta dalla amministrazione committente, a causa dell'inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell'appaltatore. Anche queste, infatti, attengono alla fase esecutiva, implicando la valutazione di un atto avente come effetto tipico lo scioglimento del contratto e, quindi, incidente sul diritto soggettivo dell'appaltatore alla prosecuzione del rapporto, accertamento di spettanza del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., sez. un., 10/01/2019, n. 489; 31/10/2022 n. 32148; in termini, Cons. Stato sez. III, 12/02/2020, n. 1084). Ciò in quanto, una volta intervenuta la stipulazione del contratto, la pubblica amministrazione non potrebbe più spendere alcun potere d'imperio, neppure in via di autotutela » (TAR Lazio, sez. V-ter, 12 settembre 2025, n. 16209; in termini, di recente, anche Cons. di Stato, sez. V, 4 marzo 2025 n. 1850).
È stato, inoltre, in proposito condivisibilmente precisato che « Né rileva l’aspetto formale della manifestazione di volontà dell’amministrazione, atteso che la determina impugnata non ha natura provvedimentale, nonostante il carattere unilaterale (cfr., ex multis, Tar Toscana, Firenze, sez. I, 7 dicembre 2021, n.1625) » (TAR Lazio, II-ter, 17 febbraio 2025 n. 3442).
12.3 Parimenti, e per analoghe ragioni, deve ritenersi estranea alla giurisdizione amministrativa la domanda, pure formulata da parte ricorrente, di declaratoria della risoluzione del contratto per inadempimento del Comune di Ventotene così come la conseguenziale domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente.
13. Il ricorso e i motivi aggiunti sono, invece, altresì inammissibili, ma sotto un ulteriore e differente profilo, quello del difetto di interesse, con riferimento all’impugnazione degli atti inerenti l’affidamento del servizio de quo alla controinteressata Supereco S.r.l., ivi compreso il provvedimento recante il relativo impegno di spesa, nonché gli atti inerenti il futuro affidamento quinquennale del servizio che il Comune intende porre in essere.
13.1. In proposito occorre infatti evidenziare che parte ricorrente afferma a chiare lettere, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, di non avere alcun interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale risolto unilateralmente, in quanto mossa dall’esclusiva finalità di « (…) ottenere l'annullamento degli atti impugnati e la risoluzione del predetto contratto per inadempimento del Comune di Ventotene ».
13.2. Nessuna utilità potrebbe, quindi, essa ritrarre dall’annullamento del provvedimento di affidamento del servizio ad altro soggetto, e del correlato impegno di spesa, così come dalla caducazione degli atti programmatori della futura gara finalizzata all’appalto quinquennale dello stesso; da tali atti, peraltro, la ricorrente sembra, più che altro, evincere una forma di disparità di trattamento perpetrata dal Comune di Ventotene nei propri confronti, e quindi un ulteriore supporto alla tesi secondo cui l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali sarebbe stato posto in essere da quest’ultimo; ciò non può, tuttavia, giustificare una richiesta di annullamento dell’affidamento alla controinteressata, la quale deve essere supportata da un interesse al subentro nell’affidamento medesimo o, quanto meno, da un interesse strumentale alla riedizione della procedura, entrambi nella specie pacificamente esclusi dalla stessa ricorrente.
13.3. Quanto ai profili di eventuale irregolarità dell’affidamento del servizio alla controinteressata deve in questa sede ricordarsi che la giurisdizione amministrativa ha, quanto meno nella materia ad esame, natura soggettiva, e che esulano dalla stessa, qualora non siano, come nel caso di specie, funzionali alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante della parte ricorrente, denunce di eventuali irregolarità gestionali.
14. In conclusione, per le superiori ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sotto i profili indicati.
15. Con riferimento alle domande devolute alla giurisdizione ordinaria devono, infine, ritenersi salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a., qualora il processo venga riassunto avanti il giudice competente entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, nei soli confronti del Comune resistente, non essendosi, invece, costituita in giudizio la società controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Ventotene, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 2.000,00 oltre accessori di legge; nulla con riferimento alla società Supereco S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE SC, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
MA TR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA TR | TE SC |
IL SEGRETARIO