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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5212/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mirabelli, giusta procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Carmela Filice, Umberto Ferrato e Roberto Annovazzi, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/11/2022, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' per sentir CP_2 accertare il proprio diritto alla corresponsione della maggiorazione sociale in misura piena sulla prestazione assistenziale di invalidità civile totale (cat. INVCIV n. 07306638), con decorrenza dal
1/07/2020, nonché per ottenere la declaratoria di insussistenza del debito di euro 3.818,13, asseritamente maturato per indebita percezione della maggiorazione negli anni 2020 e 2021.
La ricorrente ha dedotto di essere titolare, dal 1/12/2015, di pensione di invalidità civile totale con inabilità lavorativa al 100% e di aver maturato, dal luglio 2020, tutti i requisiti previsti dalla legge n.
448/2001, come modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, per beneficiare della maggiorazione sociale in misura piena, pari a euro 651,51 mensili per tredici mensilità.
Con provvedimento del 17/01/2022, l' ha comunicato il ricalcolo della prestazione, CP_2 riconoscendo la maggiorazione solo parzialmente e con decorrenza dal gennaio 2021; contestualmente ha notificato alla ricorrente una richiesta di restituzione di euro 3.818,13 per somme ritenute indebitamente percepite;
previo ricorso amministrativo non accolto, ha dedotto l'erroneità del computo reddituale operato dall' , che avrebbe incluso, tra i redditi rilevanti, un assegno di CP_1 mantenimento di euro 300,00 mensili disposto in sede di divorzio (somma destinata esclusivamente al mantenimento delle figlie maggiorenni che non costituirebbe reddito personale), ha adito l'intestato
Tribunale al fine di sentir dichiarare non dovute le somme pari ad Euro 3.818,13 e, conseguentemente, dichiarare il diritto a percepire la maggiorazione sociale in misura piena sulla prestazione cat.
INVCIV N. 07306638 con la decorrenza di legge (dal 1/07/2020), con condanna dell' al CP_2 pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori di legge.
Costituitosi in giudizio l' , ha contestato le domande della ricorrente, ritenendo la correttezza del CP_2 ricalcolo della prestazione, tenuto conto del reddito complessivo, comprensivo dell'assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, come risultante dalla sentenza di divorzio del 2003, ha altresì eccepito, in ogni caso, che la decorrenza della prestazione non potrebbe essere anteriore alla data della domanda amministrativa, presentata il 25/10/2021.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 38 della legge n. 448/2001, come modificato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 152/2020, la maggiorazione sociale è riconosciuta anche ai soggetti invalidi civili totali a partire dai 18 anni di età, purché in possesso dei requisiti reddituali previsti.
Nel caso di specie, la ricorrente risulta: titolare di pensione di invalidità civile totale, con decorrenza dal 1/12/2015; priva di redditi per gli anni 2020 e 2021, come da certificazione dell'Agenzia delle
Entrate; legalmente divorziata, con assegno di euro 300,00 mensili destinato al mantenimento delle figlie maggiorenni, come da sentenza;
tale somma, non essendo destinata al mantenimento personale della ricorrente, non può essere computata nel reddito personale ai fini della valutazione del diritto alla maggiorazione sociale.
L'interpretazione dell' , che ha incluso tale importo nel reddito della ricorrente, è dunque erronea CP_2
e contraria alla giurisprudenza consolidata (Cass. civ. n. 25300/2013; n. 29977/2020), secondo cui l'assegno destinato al mantenimento dei figli, anche se versato al genitore convivente, non costituisce reddito personale del medesimo.
Inoltre, la decorrenza del diritto alla maggiorazione sociale deve essere fissata al 1° luglio 2020, data di entrata in vigore dell'estensione del beneficio agli invalidi civili totali maggiorenni, come previsto dalla normativa.
La documentazione prodotta dalla ricorrente, in particolare la domanda di prestazione e la certificazione reddituale, conferma l'assenza di redditi significativi per gli anni 2020 e 2021. Il ricalcolo dell' si fonda su un'interpretazione errata della sentenza di divorzio, che attribuisce CP_2
l'assegno mensile di € 300,00 non alla ex coniuge, ma alle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti per il loro mantenimento. Tale somma, pertanto, non può essere considerata reddito personale della ricorrente.
I dati reddituali acquisiti dall' e riportati nella riliquidazione confermano che la ricorrente ha CP_2 dichiarato redditi inferiori alla soglia prevista per la concessione della maggiorazione sociale piena, posto che, per ottenere la maggiorazione, il reddito annuo del richiedente deve risultare inferiore ad euro 8.476,26.
Pertanto, l'inclusione dell'intero assegno di € 300,00 nel reddito personale della ricorrente è ingiustificata e ha determinato un erroneo ricalcolo della prestazione.
Alla luce della documentazione prodotta, risulta provato che la ricorrente possiede tutti i requisiti soggettivi e reddituali per beneficiare della maggiorazione sociale in misura piena, con decorrenza dal 1° luglio 2020.
Ne consegue che il provvedimento dell' , che ha riconosciuto solo parzialmente la maggiorazione CP_2
e ha contestato un indebito di euro 3.818,13, deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuto dalla ricorrente l'indebito di euro 3.818,13;
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire la maggiorazione sociale in misura piena sulla prestazione assistenziale di invalidità civile totale (cat. INVCIV n. 07306638), con decorrenza dal
1/07/2020, con condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati maturati e maturandi, oltre CP_2 interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.865,00 per compensi CP_2 professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mirabelli, giusta procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Carmela Filice, Umberto Ferrato e Roberto Annovazzi, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/11/2022, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' per sentir CP_2 accertare il proprio diritto alla corresponsione della maggiorazione sociale in misura piena sulla prestazione assistenziale di invalidità civile totale (cat. INVCIV n. 07306638), con decorrenza dal
1/07/2020, nonché per ottenere la declaratoria di insussistenza del debito di euro 3.818,13, asseritamente maturato per indebita percezione della maggiorazione negli anni 2020 e 2021.
La ricorrente ha dedotto di essere titolare, dal 1/12/2015, di pensione di invalidità civile totale con inabilità lavorativa al 100% e di aver maturato, dal luglio 2020, tutti i requisiti previsti dalla legge n.
448/2001, come modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, per beneficiare della maggiorazione sociale in misura piena, pari a euro 651,51 mensili per tredici mensilità.
Con provvedimento del 17/01/2022, l' ha comunicato il ricalcolo della prestazione, CP_2 riconoscendo la maggiorazione solo parzialmente e con decorrenza dal gennaio 2021; contestualmente ha notificato alla ricorrente una richiesta di restituzione di euro 3.818,13 per somme ritenute indebitamente percepite;
previo ricorso amministrativo non accolto, ha dedotto l'erroneità del computo reddituale operato dall' , che avrebbe incluso, tra i redditi rilevanti, un assegno di CP_1 mantenimento di euro 300,00 mensili disposto in sede di divorzio (somma destinata esclusivamente al mantenimento delle figlie maggiorenni che non costituirebbe reddito personale), ha adito l'intestato
Tribunale al fine di sentir dichiarare non dovute le somme pari ad Euro 3.818,13 e, conseguentemente, dichiarare il diritto a percepire la maggiorazione sociale in misura piena sulla prestazione cat.
INVCIV N. 07306638 con la decorrenza di legge (dal 1/07/2020), con condanna dell' al CP_2 pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori di legge.
Costituitosi in giudizio l' , ha contestato le domande della ricorrente, ritenendo la correttezza del CP_2 ricalcolo della prestazione, tenuto conto del reddito complessivo, comprensivo dell'assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, come risultante dalla sentenza di divorzio del 2003, ha altresì eccepito, in ogni caso, che la decorrenza della prestazione non potrebbe essere anteriore alla data della domanda amministrativa, presentata il 25/10/2021.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 38 della legge n. 448/2001, come modificato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 152/2020, la maggiorazione sociale è riconosciuta anche ai soggetti invalidi civili totali a partire dai 18 anni di età, purché in possesso dei requisiti reddituali previsti.
Nel caso di specie, la ricorrente risulta: titolare di pensione di invalidità civile totale, con decorrenza dal 1/12/2015; priva di redditi per gli anni 2020 e 2021, come da certificazione dell'Agenzia delle
Entrate; legalmente divorziata, con assegno di euro 300,00 mensili destinato al mantenimento delle figlie maggiorenni, come da sentenza;
tale somma, non essendo destinata al mantenimento personale della ricorrente, non può essere computata nel reddito personale ai fini della valutazione del diritto alla maggiorazione sociale.
L'interpretazione dell' , che ha incluso tale importo nel reddito della ricorrente, è dunque erronea CP_2
e contraria alla giurisprudenza consolidata (Cass. civ. n. 25300/2013; n. 29977/2020), secondo cui l'assegno destinato al mantenimento dei figli, anche se versato al genitore convivente, non costituisce reddito personale del medesimo.
Inoltre, la decorrenza del diritto alla maggiorazione sociale deve essere fissata al 1° luglio 2020, data di entrata in vigore dell'estensione del beneficio agli invalidi civili totali maggiorenni, come previsto dalla normativa.
La documentazione prodotta dalla ricorrente, in particolare la domanda di prestazione e la certificazione reddituale, conferma l'assenza di redditi significativi per gli anni 2020 e 2021. Il ricalcolo dell' si fonda su un'interpretazione errata della sentenza di divorzio, che attribuisce CP_2
l'assegno mensile di € 300,00 non alla ex coniuge, ma alle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti per il loro mantenimento. Tale somma, pertanto, non può essere considerata reddito personale della ricorrente.
I dati reddituali acquisiti dall' e riportati nella riliquidazione confermano che la ricorrente ha CP_2 dichiarato redditi inferiori alla soglia prevista per la concessione della maggiorazione sociale piena, posto che, per ottenere la maggiorazione, il reddito annuo del richiedente deve risultare inferiore ad euro 8.476,26.
Pertanto, l'inclusione dell'intero assegno di € 300,00 nel reddito personale della ricorrente è ingiustificata e ha determinato un erroneo ricalcolo della prestazione.
Alla luce della documentazione prodotta, risulta provato che la ricorrente possiede tutti i requisiti soggettivi e reddituali per beneficiare della maggiorazione sociale in misura piena, con decorrenza dal 1° luglio 2020.
Ne consegue che il provvedimento dell' , che ha riconosciuto solo parzialmente la maggiorazione CP_2
e ha contestato un indebito di euro 3.818,13, deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuto dalla ricorrente l'indebito di euro 3.818,13;
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire la maggiorazione sociale in misura piena sulla prestazione assistenziale di invalidità civile totale (cat. INVCIV n. 07306638), con decorrenza dal
1/07/2020, con condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati maturati e maturandi, oltre CP_2 interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.865,00 per compensi CP_2 professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021