Rigetto
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/11/2025, n. 9169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9169 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09169/2025REG.PROV.COLL.
N. 01722/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1722 del 2023, proposto da
RO CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cotronei, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1358/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cotronei;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 novembre 2025 il Cons. BE EL IE e udito per l’appellante l’avvocato Gaetano Liperoti in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma " Microsoft Teams ".
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora RO CO ha impugnato innanzi al TAR Calabria il provvedimento prot. n. 11491 del 14 luglio 2020, emesso dal Comune di Cotronei, con il quale le è stata rigettata l’istanza di accertamento di conformità in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, per un fabbricato ad uso civile abitazione, realizzato sulle particelle nn. (ex) 650 e 651 del Foglio n. 13.
A sostegno del ricorso, ella ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, oltre all’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Cotronei ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, stante la mancata impugnazione del provvedimento di diniego tacito, formatosi per il decorso del termine di 60 giorni dalla richiesta di permesso di costruire in sanatoria. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’esito dell’espletata verificazione, il TAR Calabria, con sentenza n. 1358/22, ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la signora CO ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; insussistenza della parziale ricadenza dell’immobile in area agricola; difetto di motivazione; 2) violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/01 e dell’art. 51 L.R. n. 19/02; 3) violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata ordinanza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Cotronei ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 5.11.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con i primi due motivi di gravame l’appellante contesta le risultanze della disposta verificazione, che ha accertato il parziale sconfinamento del manufatto in esame in area agricola, all’interno della quale il locale strumento urbanistico esclude la possibilità di nuove costruzioni.
Ad avviso dell’appellante, l’immobile non ricadrebbe “ … neppure parzialmente, in area agricola, e che il contrario non è stato possibile appurarlo mediante la disposta verificazione, attese le criticità di cui sopra ” (atto di appello, p. 12).
L’assunto è infondato.
4. Si riepilogano di seguito i passaggi più significativi della verificazione disposta in primo grado.
“ Al fine di accertare l’esatta ubicazione dell’immobile per cui è causa, nonché lo stato dei luoghi ... la sottoscritta è ricorsa, con l’ausilio di un tecnico rilevatore incaricato dalla stessa, giusti sopralluoghi del 25.08.2021 e 01.12.2021, ad una specifica operazione tecnica denominata “rilievo celerimetrico”, consistente in un rilevamento topografico con l’utilizzo di una Stazione Totale “TopCon GTS-229”. Il rilievo è stato eseguito servendosi di punti cartografici di coordinate catastali note, i c.d. Punti Fiduciali, presenti nei fogli di mappa catastale nn. 12 e 13 del Comune di Cotronei e, al fine di una maggiore precisazione del rilievo, sono stati battuti numerosi punti di dettaglio, relativi a spigoli di fabbricati, al tracciato della sede stradale e a vertici di confine limitrofi all'oggetto del rilievo (Allegato “D2”). I Punti Fiduciali utilizzati, necessari per l’elaborazione dell’intero libretto di campagna (Allegato “D1”) sono: il PF04/0120/D123, il PF07/0130/D123 ed il PF08/0130/D123 (Allegato “D3”), oltre l’utilizzo di un Punto Ausiliario al fine di racchiudere l’oggetto del rilievo all’interno di un poligono fiduciale. Il rilievo celerimetrico è stato elaborato con procedura PreGeo 10.00 secondo la circolare 2/88 e sovrapposto automaticamente alle mappe geo referenziate. È stata effettuata una prima elaborazione con le misurate derivate dalle operazioni di campagna svolte sul luogo e, successivamente alla risultanza dell’elaborazione tramite PreGeo, si è effettuata la sovrapposizione di tali dati sulla mappa catastale aggiornata dell’area oggetto di causa (Allegato “E2”) ed inoltre, tramite Cad, al PRG (Allegato “E3”), al fine di fornire il corretto riscontro a quanto richiesto nell’Ordinanza all’organo verificatore. L’attendibilità di tali punti, visti gli scarti reciproci, ha permesso di effettuare una sovrapposizione sulla mappa catastale sufficientemente attendibile. Per i puntuali aspetti tecnici inerenti al rilievo, si rimanda agli allegati elaborati ed in particolare: - Libretto delle misure (Allegato “D1”); - Grafica dei dati rilevati in campagna in scala 1:3000 (Allegato “D2”); - Rilievo celerimetrico in scala 1:1000 (Allegato “D3”) ”.
Inoltre: “ Al fine di riscontrare quanto disposto al p. 3 dell’Ordinanza, la sottoscritta sulla scorta del rilievo celerimetrico effettuato …ha redatto apposito elaborato grafico in scala 1:500, desunto dalla sovrapposizione del predetto rilievo topografico allo stralcio catastale aggiornato ed alla zonizzazione del P.R.G. … Pertanto, come rappresentato nello stesso elaborato grafico, il fabbricato n. 1, misurato perpendicolarmente alla strada dal suo punto più distante posto a nord, rispondente a quello riportato nella relazione dell’Ufficio Tecnico, risulta ubicato ad una distanza dalla strada pari a circa m 42,90, a differenza di quello accatastato che risulta ad una distanza pari a circa m 34.10. Con riferimento alla destinazione urbanistica, così come evidenziato nello stesso elaborato grafico, si rileva che la maggior parte dell’immobile per cui è causa risulta ubicato in zona omogenea “C” sottozona “C5” destinata ad “Aree residenziali di espansione in atto”, disciplinata dall’art. 24 e 6 delle Norme Tecniche di Attuazione. Una porzione di fabbricato di circa mq 22,20 e la sua area pertinenziale per una superficie complessiva di circa mq 100,00, ricadono in Z.T.O. “E”, sottozona “E1” del PRG, destinata a zone agricole che comprendono in prevalenza oliveti, vigneti e terreni in normale avvicendamento colturale ”.
5. Alla luce di tali accertamenti – il cui contenuto va condiviso anche in questa sede, stante la correttezza del procedimento tecnico, per il quale sono stati utilizzati strumenti e tecniche pacificamente riconosciuti dalla scienza di riferimento – deve pertanto ritenersi acclarato il descritto, parziale sconfinamento del manufatto di proprietà dell’appellante in area agricola, nella quale il vigente strumento urbanistico vieta la realizzazione di nuove costruzioni.
Di contro, non colgono nel segno le contestazioni alla verificazione articolate dall’appellante, le quali si risolvono in una diversa prospettazione degli elementi assunti a fondamento della misurazione (c.d. elementi devianti; diversi accertamenti di spessore, ecc.), aventi natura esclusivamente soggettiva, e come tali inidonei a scalfirne i risultati, che non presentano invece alcun elemento di palese erroneità/illogicità.
Per tali ragioni, in presenza di un’immobile ricadente, seppur in parte, in area agricola, non è possibile addivenire alla chiesta sanatoria, stante l’assenza del requisito della doppia conformità.
6. Per tali ragioni, i primi due motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque disattesi.
7. Con il terzo motivo di gravame, l’appellante deduce che la possibilità di costituzione di un vincolo di inedificabilità su aree confinanti agricole costituirebbe elemento idoneo a ritenere realizzato il requisito della doppia conformità.
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, atteso che, sotto un primo profilo, la possibilità di costituire un vincolo di asservimento non si è giammai tradotta in atti scritti, come tali vincolanti tra le parti, rimanendo pertanto al rango di mera prospettazione teorica.
In secondo luogo, e ad abundantiam , la presentazione di istanza di sanatoria va esaminata nella sua globalità, senza apposizione di termini e/o condizioni, non potendosi operare scissione in funzione della sola quota-parte ricadente in area edificatoria, e addivenire pertanto ad una sanatoria soltanto parziale.
Infine, la mera possibilità – che si ribadisce essere soltanto teorica, non avendo l’appellante in alcun modo formalizzato il suo intento – di addivenire in futuro ad un vincolo di asservimento, conferma l’assunto secondo il quale, al momento dell’esame dell’istanza di sanatoria, pacificamente non sussisteva il requisito della doppia conformità.
8. Per tali ragioni, il terzo motivo di gravame è infondato, e va dunque rigettato.
9. Con l’ultimo motivo di gravame l’appellante lamenta la violazione del principio del contraddittorio, per non avere l’Amministrazione dato riscontro alle osservazioni di parte privata, che aveva tra l’altro già ipotizzato in sede procedimentale la costituzione di un vincolo di inedificabilità.
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, non essendovi alcun obbligo di confutazione analitica delle singole osservazioni di parte, dovendosi ritenere che, in difetto di elementi di contrario avviso, l’Amministrazione le abbia vagliate, escludendone la fondatezza. E in ogni caso, è decisivo – nel senso dell’irrilevanza delle osservazioni di parte appellante – l’impossibilità di ricorrere all’asservimento al fine di ritenere realizzato il requisito della doppia conformità, che va invece escluso, alla stregua delle considerazioni prima espresse.
10. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Cotronei, che si liquidano in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
GI MB, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
BE EL IE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE EL IE | GI MB |
IL SEGRETARIO