CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/11/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1605/2022 RGAC, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito delle note di trattazione depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
12 novembre 2025, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Munno (C.F. C.F._2
- PEC: , elettivamente C.F._3 Email_1 domiciliati presso il di lui studio in Cosenza alla Via Milelli, 19
Appellanti
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, nella qualità di mandataria di (P.I. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Ludini (C.F. – PEC: C.F._4
, elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 16 sexies del Email_2
D. L. 179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I – Il giudizio di primo grado e proposero opposizione ex art. 615 e ss. c.p.c. Parte_2 Parte_1 avverso l'atto di precetto con il quale la – nella dichiarata qualità Controparte_2 di cessionaria del credito in virtù di contratto di cessione dei crediti in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U.B. stipulato in data 25 giugno 2018
– gli aveva intimato il pagamento della somma di euro 94.855,14 oltre gli interessi convenzionali di mora e sino al soddisfo, in virtù di un mutuo fondiario, nr. rep. 34656 e nr. racc. 12485, di originari euro 100.000,00, erogato dalla
[...] nel 2006. Controparte_3
A sostegno dell'opposizione dedussero
(i) l'illegittimità del precetto in quanto asseritamente azionato sulla scorta di titolo non munito di formula esecutiva;
(ii) la carenza di legittimazione attiva di in difetto di Controparte_2 prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria;
(iii) l'assenza di procura della quale mandataria della Controparte_4
Banca creditrice;
(iv) l'inidoneità di un contratto di mutuo condizionato ad assurgere a titolo esecutivo;
(v) la genericità della pretesa cristallizzata nel precetto nonché la probabile applicazione di interessi usurari.
Si costituì la e per essa quale mandataria la Controparte_2 [...]
chiedendo il rigetto della proposta opposizione perché infondata. Controparte_5
Rigettata l'istanza di sospensione, depositate le memorie ex art. 183, comma sesto c.p.c. e precisate le conclusioni, il Tribunale con sentenza definitiva ha respinto l'opposizione, confermando il precetto opposto e condannando gli opponenti alle spese di lite. Nel corpo della motivazione il Tribunale ha ritenuto provata la titolarità del credito in capo alla Banca, sulla base dell'avviso di cessione pubblicato in G.U., e, alla luce della produzione in atti di copia del contratto di mutuo fondiario munito di formula esecutiva, ha affermato che la natura condizionata del contratto non fosse ostativa all'esecutività del contratto stesso.
II - Il giudizio di secondo grado e hanno impugnato la sentenza mediane atto di Parte_2 Parte_1 appello, ritualmente notificato alla controparte in data 31 ottobre 2022, chiedendo di “[…]
a. accertata e dichiarata la non corretta motivazione in ordine alla mancata prova della sussistenza della titolarità attiva del credito in capo a accertare e Controparte_2 dichiarare il difetto di legittimazione attiva ad agire e titolarità del credito della
[...]
CP_2
b. accertata la violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e/o motivazione, da parte del Giudice di primo grado, sull'eccepita irregolarità formale del titolo posto alla base del precetto, non munito di formula esecutiva ai sensi dell'art.475
c.p.c. e sull'omessa menzione nell'atto di precetto delle n. 4 erogazioni “atti di versamento rateale in ammortamento”, comunque prodotti in giudizio privi di formula esecutiva, dichiarare la nullità e/o annullamento della sentenza;
c. accertare e dichiarare la nullità del precetto notificato sulla scorta di un titolo e/o dei titoli esecutivi inesistenti e/o comunque non muniti di formula esecutiva. d. accertare e dichiarare l'inidoneità del mutuo condizionato a costituire titolo esecutivo ex art.474 cpc, con conseguente nullità del precetto e improcedibilità dell'esecuzione promossa nei confronti dei Sigg. e . […]”. Pt_2 Pt_1
– e per essa la mandataria Controparte_2 Controparte_1
(subentrata a giusta procura speciale in atti del 19 giugno 2023) Controparte_4
– si è costituita per resistere al gravame e per chiederne il rigetto.
La Corte, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, con ordinanza del 25 giugno 2024, ha rinviato la causa all'udienza del 26 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni;
indi, tenuto conto del numero di cause assegnate in decisione e della necessità di rispettare il programma di gestione e del carico di ruolo gravante sulla sezione, la Corte ha rinviato la causa all'udienza dell'11 marzo 2026 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, vista la congiunta richiesta avanzata nell'interesse degli appellanti, e , e dell'appellata, Parte_2 Parte_1 Controparte_2
- e per essa quale mandataria - tesa ad ottenere pronuncia di Controparte_1 cessazione della materia del contendere, la Corte, con ordinanza del 6 ottobre 2025, ha disposto l'anticipazione della suddetta udienza a quella del 12 novembre 2025 per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
III – Le valutazioni della Corte
Il giudizio va dichiarato estinto.
Giova preliminarmente ricordare che la giurisprudenza di legittimità, dando seguito ad un principio consolidato, ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 21757/2021; Cass.
Civ. Sez. III, n. 11962/2005). Nel caso di specie, in data 23 settembre 2025 gli appellanti, per il tramite del loro procuratore – premesso di aver raggiunto un accordo transattivo relativamente all'intera posizione oggetto della causa – hanno palesato la volontà di rinunciare agli atti del giudizio chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Egualmente, con le note di trattazione scritta, depositate in data 11 novembre
2025, l'appellata, associandosi alla richiesta degli appellanti, ha concluso per l'estinzione della causa e la compensazione delle spese di lite.
Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Alla luce di quanto sopra, si giustifica la compensazione per intero delle spese legali.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_1
821/2022 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 30 aprile 2022, non notificata, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio;
2. compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso il 18 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1605/2022 RGAC, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito delle note di trattazione depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
12 novembre 2025, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Munno (C.F. C.F._2
- PEC: , elettivamente C.F._3 Email_1 domiciliati presso il di lui studio in Cosenza alla Via Milelli, 19
Appellanti
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, nella qualità di mandataria di (P.I. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Ludini (C.F. – PEC: C.F._4
, elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 16 sexies del Email_2
D. L. 179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I – Il giudizio di primo grado e proposero opposizione ex art. 615 e ss. c.p.c. Parte_2 Parte_1 avverso l'atto di precetto con il quale la – nella dichiarata qualità Controparte_2 di cessionaria del credito in virtù di contratto di cessione dei crediti in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U.B. stipulato in data 25 giugno 2018
– gli aveva intimato il pagamento della somma di euro 94.855,14 oltre gli interessi convenzionali di mora e sino al soddisfo, in virtù di un mutuo fondiario, nr. rep. 34656 e nr. racc. 12485, di originari euro 100.000,00, erogato dalla
[...] nel 2006. Controparte_3
A sostegno dell'opposizione dedussero
(i) l'illegittimità del precetto in quanto asseritamente azionato sulla scorta di titolo non munito di formula esecutiva;
(ii) la carenza di legittimazione attiva di in difetto di Controparte_2 prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria;
(iii) l'assenza di procura della quale mandataria della Controparte_4
Banca creditrice;
(iv) l'inidoneità di un contratto di mutuo condizionato ad assurgere a titolo esecutivo;
(v) la genericità della pretesa cristallizzata nel precetto nonché la probabile applicazione di interessi usurari.
Si costituì la e per essa quale mandataria la Controparte_2 [...]
chiedendo il rigetto della proposta opposizione perché infondata. Controparte_5
Rigettata l'istanza di sospensione, depositate le memorie ex art. 183, comma sesto c.p.c. e precisate le conclusioni, il Tribunale con sentenza definitiva ha respinto l'opposizione, confermando il precetto opposto e condannando gli opponenti alle spese di lite. Nel corpo della motivazione il Tribunale ha ritenuto provata la titolarità del credito in capo alla Banca, sulla base dell'avviso di cessione pubblicato in G.U., e, alla luce della produzione in atti di copia del contratto di mutuo fondiario munito di formula esecutiva, ha affermato che la natura condizionata del contratto non fosse ostativa all'esecutività del contratto stesso.
II - Il giudizio di secondo grado e hanno impugnato la sentenza mediane atto di Parte_2 Parte_1 appello, ritualmente notificato alla controparte in data 31 ottobre 2022, chiedendo di “[…]
a. accertata e dichiarata la non corretta motivazione in ordine alla mancata prova della sussistenza della titolarità attiva del credito in capo a accertare e Controparte_2 dichiarare il difetto di legittimazione attiva ad agire e titolarità del credito della
[...]
CP_2
b. accertata la violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e/o motivazione, da parte del Giudice di primo grado, sull'eccepita irregolarità formale del titolo posto alla base del precetto, non munito di formula esecutiva ai sensi dell'art.475
c.p.c. e sull'omessa menzione nell'atto di precetto delle n. 4 erogazioni “atti di versamento rateale in ammortamento”, comunque prodotti in giudizio privi di formula esecutiva, dichiarare la nullità e/o annullamento della sentenza;
c. accertare e dichiarare la nullità del precetto notificato sulla scorta di un titolo e/o dei titoli esecutivi inesistenti e/o comunque non muniti di formula esecutiva. d. accertare e dichiarare l'inidoneità del mutuo condizionato a costituire titolo esecutivo ex art.474 cpc, con conseguente nullità del precetto e improcedibilità dell'esecuzione promossa nei confronti dei Sigg. e . […]”. Pt_2 Pt_1
– e per essa la mandataria Controparte_2 Controparte_1
(subentrata a giusta procura speciale in atti del 19 giugno 2023) Controparte_4
– si è costituita per resistere al gravame e per chiederne il rigetto.
La Corte, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, con ordinanza del 25 giugno 2024, ha rinviato la causa all'udienza del 26 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni;
indi, tenuto conto del numero di cause assegnate in decisione e della necessità di rispettare il programma di gestione e del carico di ruolo gravante sulla sezione, la Corte ha rinviato la causa all'udienza dell'11 marzo 2026 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, vista la congiunta richiesta avanzata nell'interesse degli appellanti, e , e dell'appellata, Parte_2 Parte_1 Controparte_2
- e per essa quale mandataria - tesa ad ottenere pronuncia di Controparte_1 cessazione della materia del contendere, la Corte, con ordinanza del 6 ottobre 2025, ha disposto l'anticipazione della suddetta udienza a quella del 12 novembre 2025 per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
III – Le valutazioni della Corte
Il giudizio va dichiarato estinto.
Giova preliminarmente ricordare che la giurisprudenza di legittimità, dando seguito ad un principio consolidato, ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 21757/2021; Cass.
Civ. Sez. III, n. 11962/2005). Nel caso di specie, in data 23 settembre 2025 gli appellanti, per il tramite del loro procuratore – premesso di aver raggiunto un accordo transattivo relativamente all'intera posizione oggetto della causa – hanno palesato la volontà di rinunciare agli atti del giudizio chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Egualmente, con le note di trattazione scritta, depositate in data 11 novembre
2025, l'appellata, associandosi alla richiesta degli appellanti, ha concluso per l'estinzione della causa e la compensazione delle spese di lite.
Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Alla luce di quanto sopra, si giustifica la compensazione per intero delle spese legali.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_1
821/2022 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 30 aprile 2022, non notificata, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio;
2. compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso il 18 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano