CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 441/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220180002661677000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220180002661677000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220180002661677000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220180002661677000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0128020230000173100 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0128020230000173100 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0128020230000173100 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0128020230000173100 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 13.12.2023 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Avellino e depositato il 18.3.2024 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo sul veicolo AUTO 1 tg.Targa_1 n. 01280202300001731000, notificato in data 14.11.2023, per la riscossione della complessiva somma di €522,35 dovuta per TARES e TARI dal
2013 al 2016, sanzioni ed interessi, riportati in una cartella di pagamento – n.01220180002661677000 - asseritamente notificata in data 16.8.2019, invocandone l'annullamento per difetto o invalidità delle notifiche nonché per intervenuta prescrizione dei tributi. Eccepiva altresì l'omessa allegazione degli atti presupposti e concludeva per l'annullamento del preavviso di fermo e della cartella di pagamento, previa sospensiva e con vittoria di spese.
L'opposta Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva per contestare l'avverso dedotto, affermando la rituale notifica della cartella nella data indicata per compiuta giacenza del plico raccomandato e affissione alla casa comunale, come da avvisi esibiti, e la mancata maturazione della prescrizione, anche in considerazione della sospensione emergenziale dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 causa COVID.
Concludeva quindi per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 18.6.2024 la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare. Indi depositava memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso e chiedendo la condanna dell'Agenzia alla restituzione dell'importo versato nelle more.
Alla successiva pubblica udienza del 19.11.2024 la Corte, in composizione monocratica, decideva la controversia nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che il ricorso appare fondato in relazione alla asserita mancanza della notifica della presupposta cartella di pagamento n.01220180002661677000, in quanto l'opposta Agenzia –
Riscossione, nella qualità di emittente e notificatrice degli atti, ha esibito una prova incompleta della asserita notifica, così come evidenziato anche dalla ricorrente nella memoria depositata. Invero è certo che dopo il tentativo di notifica della cartella nei due accessi del 18 e 24 settembre 2018, l'ufficiale postale ha omesso di depositare il piego alla casa comunale, provvedendovi altro soggetto solo dopo undici mesi,
e precisamente in data 26 luglio 2019, come da attestazione della Segreteria generale del Comune di
Avellino. Di tale tardivo deposito, difficilmente collegabile ad un tentativo di notifica risalente ad un anno prima, risulta predisposta lettera raccomandata di avviso, apparentemente spedita in data 6.8.2019 ma mai pervenuta al destinatario, tanto che il relativo avviso di ricevimento è completamente in bianco.
Manca quindi la prova del completamento tempestivo dell'iter procedimentale previsto dall'art.140 del codice di rito sia per la mancata prova della ricezione della raccomandata informativa che per il mancato rispetto dello stesso contesto temporale delle tre formalità (così Cass. 30.5.2002, n.7939). In difetto di tale prova deve quindi dichiararsi la nullità del successivo preavviso di fermo, anche per la maturata prescrizione quinquennale del tributo locale. Non può poi condannarsi la opposta Agenzia alla restituzione dell'importo versato nelle more del processo attesa la natura impugnatoria del giudizio tributario. La peculiarità della vicenda e la modestia dell'importo in contestazione giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 441/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220180002661677000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220180002661677000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220180002661677000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220180002661677000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0128020230000173100 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0128020230000173100 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0128020230000173100 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0128020230000173100 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 13.12.2023 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Avellino e depositato il 18.3.2024 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo sul veicolo AUTO 1 tg.Targa_1 n. 01280202300001731000, notificato in data 14.11.2023, per la riscossione della complessiva somma di €522,35 dovuta per TARES e TARI dal
2013 al 2016, sanzioni ed interessi, riportati in una cartella di pagamento – n.01220180002661677000 - asseritamente notificata in data 16.8.2019, invocandone l'annullamento per difetto o invalidità delle notifiche nonché per intervenuta prescrizione dei tributi. Eccepiva altresì l'omessa allegazione degli atti presupposti e concludeva per l'annullamento del preavviso di fermo e della cartella di pagamento, previa sospensiva e con vittoria di spese.
L'opposta Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva per contestare l'avverso dedotto, affermando la rituale notifica della cartella nella data indicata per compiuta giacenza del plico raccomandato e affissione alla casa comunale, come da avvisi esibiti, e la mancata maturazione della prescrizione, anche in considerazione della sospensione emergenziale dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 causa COVID.
Concludeva quindi per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 18.6.2024 la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare. Indi depositava memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso e chiedendo la condanna dell'Agenzia alla restituzione dell'importo versato nelle more.
Alla successiva pubblica udienza del 19.11.2024 la Corte, in composizione monocratica, decideva la controversia nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che il ricorso appare fondato in relazione alla asserita mancanza della notifica della presupposta cartella di pagamento n.01220180002661677000, in quanto l'opposta Agenzia –
Riscossione, nella qualità di emittente e notificatrice degli atti, ha esibito una prova incompleta della asserita notifica, così come evidenziato anche dalla ricorrente nella memoria depositata. Invero è certo che dopo il tentativo di notifica della cartella nei due accessi del 18 e 24 settembre 2018, l'ufficiale postale ha omesso di depositare il piego alla casa comunale, provvedendovi altro soggetto solo dopo undici mesi,
e precisamente in data 26 luglio 2019, come da attestazione della Segreteria generale del Comune di
Avellino. Di tale tardivo deposito, difficilmente collegabile ad un tentativo di notifica risalente ad un anno prima, risulta predisposta lettera raccomandata di avviso, apparentemente spedita in data 6.8.2019 ma mai pervenuta al destinatario, tanto che il relativo avviso di ricevimento è completamente in bianco.
Manca quindi la prova del completamento tempestivo dell'iter procedimentale previsto dall'art.140 del codice di rito sia per la mancata prova della ricezione della raccomandata informativa che per il mancato rispetto dello stesso contesto temporale delle tre formalità (così Cass. 30.5.2002, n.7939). In difetto di tale prova deve quindi dichiararsi la nullità del successivo preavviso di fermo, anche per la maturata prescrizione quinquennale del tributo locale. Non può poi condannarsi la opposta Agenzia alla restituzione dell'importo versato nelle more del processo attesa la natura impugnatoria del giudizio tributario. La peculiarità della vicenda e la modestia dell'importo in contestazione giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.