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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 889/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1194/2022 depositato il 04/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Studio Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3106/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 06/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011S01314/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011S01314/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011S01314/2017 IRPEF-ALIQUOTE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dal Sig. Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento – distinto in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa per l'omessa dichiarazione dell'emolumento di € 98.348,00 (al lordo delle ritenute alla fonte di € 19.760,00) asseritamente corrisposto nel 2012 dalla Cassa di Previdenza del Società_1 , deducendone l'illegittimità per: * inesistenza della notifica;
*decadenza rispetto al termine utile del
31.12.2016; * insussistenza della pretesa in quanto mai percepita, la (ex) C.T.P. di Siracusa, con la sentenza n. 3106/02/2021 - pubblicata in data 6 settembre 2021, ha accolto il ricorso, con la seguente motivazione:
“..E' palese l'assoluta irrilevanza del documento, che è privo di : * intestazione, * data, * firma e – incredibile dictu - anno di imposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (d'ufficio, in mancanza di nota) in € 3.750,00 di cui 250,00 contributo unificato, oltre spese generali cassa e iva.
La condotta dell'A.F. deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 96 co. 3' cpc., applicabile al processo tributario dapprima ai sensi dell'art. 1' co. 2' d.to l.vo 546/1992, oggi ai sensi dell'art. 9 lett. f) d.to l.vo 24.9.2015 n.
156…….Per quanto evidenziato è congrua la liquidazione di € 3.000,00”.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa, rilevando che essa debba essere integralmente riformata perché i giudici di prime cure, con una motivazione inesistente e solo apparente, hanno accolto il ricorso, ritenendo che il documento fornito dall'Ufficio fosse irrilevante in quanto privo d'intestazione. firma ed anno d'imposta.
L'Agenzia appellante ha concluso per l'integrale riforma della decisione impugnata, con richiesta di vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
3.- Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente e odierno appellato con atto di controdeduzioni – in verità assai generico, con cui ha chiesto la conferma della decisione appellata.
4.- All'udienza camerale del 19 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- L'appello agenziale è fondato e, in riforma della decisione impugnata, deve essere accolto.
6.- Va, in primo luogo, rilevato, con riferimento alla costituzione dell'appellato, che le sue controdeduzioni sono inammissibili, in quanto estremamente generiche e dunque tali da non produrre l'effetto devolutivo, con riguardo ai motivi dell'originario ricorso, non scrutinati in primo grado in quanto ritenuti assorbiti.
Al riguardo, va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione,
“nel processo tributario la volontà dell'appellato, che sia risultato totalmente vincitore in prime cure, di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa non solo in modo “specifico” come richiede l'art. 56, d.lgs. n. 546/1992 (cfr. da ultimo Cass.
19/09/2024, n. 25239, secondo cui la riproposizione non può essere affidata a formule di mero stile o di contenuto generico, ad. es. mediante il richiamo al complessivo contenuto degli atti del primo grado;
Cass. sez. 5, n. 18363 del 2025), ma anche tempestivamente, ossia, a pena di decadenza, nell'atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, sicché tale volontà di riproposizione non può essere manifestata in un atto successivo” (cfr. anche Cass. Sez. Trib., ord.za n.
32051/2025).
Ribadita, pertanto, la genericità e, dunque, l'inammissibilità delle controdeduzioni dell'appellato, va affrontato esclusivamente l'appello agenziale.
7.- Esaminati gli atti, si osserva che l'Ufficio finanziario, a seguito della segnalazione effettuata dalla Direzione
Centrale Accertamento, ha proceduto a recuperare a tassazione i compensi che i sostituti d'imposta avevano dichiarato aver corrisposto al sig. Res._1, nell'anno d'imposta 2012, dopo l'esame del Mod. 770 2012 del sostituto d'imposta, Quadri DA e DB ed il quadro dei redditi percepiti dal sostituito, presenti al sistema informativo dell'A.T., per l'anno d'imposta di cui all'avviso d'accertamento impugnato.
Infatti dal confronto dei Quadri Da e DB ed AU dei 770 2012, con i prospetti della segnalazione della Direzione centrale si può constatare l'identicità dei redditi percepiti dal contribuente a titolo di pensione o nel secondo caso quale certificazione di provvigioni incassate nell'anno 2012.
Infatti l'avviso di accertamento n. TY7011S01314-2017, emesso ai sensi dell'art. 41-bis del DPR 29/09/1973,
n. 600, scaturisce da segnalazione effettuata dalla Direzione Centrale Accertamento, sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria, da cui risulta che, all'odierno appellato, i sostituti d'imposta hanno:
- Corrisposto Redditi di lavoro dipendente od assimilati;
- Operato ritenute e trattenuto addizionali;
- Indicato giorni di lavoro dipendente o pensione.
Tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo ai fini dell'IRPEF, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR
22/12/1986, n. 917, quale redditi di lavoro dipendente e assimilati ed ai sensi dell'art. 53, del DPR 22/12/1986,
n. 917 quali redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi che il contribuente ha omesso di dichiarare al Fisco.
Conseguentemente, appare legittima l'emissione dell'avviso di accertamento, oggetto d'impugnativa, salvo il riconoscimento di eventuali detrazioni o deduzioni non calcolate, eventualmente da dimostrare a cura del contribuente, che si è limitato soltanto a sostenere di non aver mai percepito tali somme, né ricevuto la relativa certificazione per l'anno 2012. Sta di fatto che la Cassa di previdenza del Società_1
ha certificato le provvigioni percepite dal contribuente medesimo.
7.1.- Viene definito, “principio consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte” quello secondo cui “se
è vero che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta all'Amministrazione finanziaria … dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata …, è altrettanto vero … che il contribuente, qualora intenda contestare la capacità dimostrativa di quei fatti, oppure sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano”.
Dunque, una volta contestato dall'A.E. il mancato reddito dichiarato, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe sul contribuente l'onere dimostrare l'assoluta mancata percezione di tali somme intimate: prova a tutt'oggi non fornita.
A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 25805/2021 ha sancito che “l'art. 41-bis, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede, nel testo vigente ratione temporis, che «senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili».
Ciò porta a ritenere, afferma la Cassazione che, a differenza degli altri strumenti accertativi di cui dispone l'Amministrazione finanziaria, l'accertamento parziale risulta qualitativamente diverso, poiché esso si vale, come si è affermato (Cass., sez. 5, 18/06/2014, n. 13799), di una sorta di «automatismo governativo». indotto da quelle fonti di conoscenza, per cui l'emissione dell'atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione, senza che si renda necessario dare corso ad ulteriori attività di approfondimento che caratterizzano, invece, gli accertamenti più complessi.
Pertanto, la sentenza risulta essere priva di motivazione, poiché si è basata soltanto sulle affermazioni del ricorrente a giustificazione del reddito non dichiarato ma percepito, sulla base delle considerazioni sopra espresse.
8.- L'appello agenziale deve essere, dunque, accolto e, in integrale riforma della decisione impugnata, deve essere respinto il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
9.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione VII, accoglie l'appello agenziale e, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso introduttivo di primo grado.
Condanna il contribuente appellato al pagamento, in favore dell'Agenzia appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in €. 1.191,20 (millecentonovantuno/20), oltre accessori di legge, per il primo grado , e in €. 1.275,20 (milleduecentosettantacinque/20), oltre accessori di legge, per il grado di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
IO MIRABELLI NO TREBASTONI
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1194/2022 depositato il 04/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Studio Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3106/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 06/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011S01314/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011S01314/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011S01314/2017 IRPEF-ALIQUOTE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dal Sig. Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento – distinto in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa per l'omessa dichiarazione dell'emolumento di € 98.348,00 (al lordo delle ritenute alla fonte di € 19.760,00) asseritamente corrisposto nel 2012 dalla Cassa di Previdenza del Società_1 , deducendone l'illegittimità per: * inesistenza della notifica;
*decadenza rispetto al termine utile del
31.12.2016; * insussistenza della pretesa in quanto mai percepita, la (ex) C.T.P. di Siracusa, con la sentenza n. 3106/02/2021 - pubblicata in data 6 settembre 2021, ha accolto il ricorso, con la seguente motivazione:
“..E' palese l'assoluta irrilevanza del documento, che è privo di : * intestazione, * data, * firma e – incredibile dictu - anno di imposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (d'ufficio, in mancanza di nota) in € 3.750,00 di cui 250,00 contributo unificato, oltre spese generali cassa e iva.
La condotta dell'A.F. deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 96 co. 3' cpc., applicabile al processo tributario dapprima ai sensi dell'art. 1' co. 2' d.to l.vo 546/1992, oggi ai sensi dell'art. 9 lett. f) d.to l.vo 24.9.2015 n.
156…….Per quanto evidenziato è congrua la liquidazione di € 3.000,00”.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa, rilevando che essa debba essere integralmente riformata perché i giudici di prime cure, con una motivazione inesistente e solo apparente, hanno accolto il ricorso, ritenendo che il documento fornito dall'Ufficio fosse irrilevante in quanto privo d'intestazione. firma ed anno d'imposta.
L'Agenzia appellante ha concluso per l'integrale riforma della decisione impugnata, con richiesta di vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
3.- Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente e odierno appellato con atto di controdeduzioni – in verità assai generico, con cui ha chiesto la conferma della decisione appellata.
4.- All'udienza camerale del 19 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- L'appello agenziale è fondato e, in riforma della decisione impugnata, deve essere accolto.
6.- Va, in primo luogo, rilevato, con riferimento alla costituzione dell'appellato, che le sue controdeduzioni sono inammissibili, in quanto estremamente generiche e dunque tali da non produrre l'effetto devolutivo, con riguardo ai motivi dell'originario ricorso, non scrutinati in primo grado in quanto ritenuti assorbiti.
Al riguardo, va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione,
“nel processo tributario la volontà dell'appellato, che sia risultato totalmente vincitore in prime cure, di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa non solo in modo “specifico” come richiede l'art. 56, d.lgs. n. 546/1992 (cfr. da ultimo Cass.
19/09/2024, n. 25239, secondo cui la riproposizione non può essere affidata a formule di mero stile o di contenuto generico, ad. es. mediante il richiamo al complessivo contenuto degli atti del primo grado;
Cass. sez. 5, n. 18363 del 2025), ma anche tempestivamente, ossia, a pena di decadenza, nell'atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, sicché tale volontà di riproposizione non può essere manifestata in un atto successivo” (cfr. anche Cass. Sez. Trib., ord.za n.
32051/2025).
Ribadita, pertanto, la genericità e, dunque, l'inammissibilità delle controdeduzioni dell'appellato, va affrontato esclusivamente l'appello agenziale.
7.- Esaminati gli atti, si osserva che l'Ufficio finanziario, a seguito della segnalazione effettuata dalla Direzione
Centrale Accertamento, ha proceduto a recuperare a tassazione i compensi che i sostituti d'imposta avevano dichiarato aver corrisposto al sig. Res._1, nell'anno d'imposta 2012, dopo l'esame del Mod. 770 2012 del sostituto d'imposta, Quadri DA e DB ed il quadro dei redditi percepiti dal sostituito, presenti al sistema informativo dell'A.T., per l'anno d'imposta di cui all'avviso d'accertamento impugnato.
Infatti dal confronto dei Quadri Da e DB ed AU dei 770 2012, con i prospetti della segnalazione della Direzione centrale si può constatare l'identicità dei redditi percepiti dal contribuente a titolo di pensione o nel secondo caso quale certificazione di provvigioni incassate nell'anno 2012.
Infatti l'avviso di accertamento n. TY7011S01314-2017, emesso ai sensi dell'art. 41-bis del DPR 29/09/1973,
n. 600, scaturisce da segnalazione effettuata dalla Direzione Centrale Accertamento, sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria, da cui risulta che, all'odierno appellato, i sostituti d'imposta hanno:
- Corrisposto Redditi di lavoro dipendente od assimilati;
- Operato ritenute e trattenuto addizionali;
- Indicato giorni di lavoro dipendente o pensione.
Tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo ai fini dell'IRPEF, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR
22/12/1986, n. 917, quale redditi di lavoro dipendente e assimilati ed ai sensi dell'art. 53, del DPR 22/12/1986,
n. 917 quali redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi che il contribuente ha omesso di dichiarare al Fisco.
Conseguentemente, appare legittima l'emissione dell'avviso di accertamento, oggetto d'impugnativa, salvo il riconoscimento di eventuali detrazioni o deduzioni non calcolate, eventualmente da dimostrare a cura del contribuente, che si è limitato soltanto a sostenere di non aver mai percepito tali somme, né ricevuto la relativa certificazione per l'anno 2012. Sta di fatto che la Cassa di previdenza del Società_1
ha certificato le provvigioni percepite dal contribuente medesimo.
7.1.- Viene definito, “principio consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte” quello secondo cui “se
è vero che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta all'Amministrazione finanziaria … dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata …, è altrettanto vero … che il contribuente, qualora intenda contestare la capacità dimostrativa di quei fatti, oppure sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano”.
Dunque, una volta contestato dall'A.E. il mancato reddito dichiarato, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe sul contribuente l'onere dimostrare l'assoluta mancata percezione di tali somme intimate: prova a tutt'oggi non fornita.
A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 25805/2021 ha sancito che “l'art. 41-bis, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede, nel testo vigente ratione temporis, che «senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili».
Ciò porta a ritenere, afferma la Cassazione che, a differenza degli altri strumenti accertativi di cui dispone l'Amministrazione finanziaria, l'accertamento parziale risulta qualitativamente diverso, poiché esso si vale, come si è affermato (Cass., sez. 5, 18/06/2014, n. 13799), di una sorta di «automatismo governativo». indotto da quelle fonti di conoscenza, per cui l'emissione dell'atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione, senza che si renda necessario dare corso ad ulteriori attività di approfondimento che caratterizzano, invece, gli accertamenti più complessi.
Pertanto, la sentenza risulta essere priva di motivazione, poiché si è basata soltanto sulle affermazioni del ricorrente a giustificazione del reddito non dichiarato ma percepito, sulla base delle considerazioni sopra espresse.
8.- L'appello agenziale deve essere, dunque, accolto e, in integrale riforma della decisione impugnata, deve essere respinto il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
9.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione VII, accoglie l'appello agenziale e, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso introduttivo di primo grado.
Condanna il contribuente appellato al pagamento, in favore dell'Agenzia appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in €. 1.191,20 (millecentonovantuno/20), oltre accessori di legge, per il primo grado , e in €. 1.275,20 (milleduecentosettantacinque/20), oltre accessori di legge, per il grado di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
IO MIRABELLI NO TREBASTONI