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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs 150/2011, 281 decies e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'opposizione n.: N. R.G. 599/2025 r.g. vertente fra:
(cf: ), avvocato, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RI;
PARTE OPPONENTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
ENZE;
(cf: , non costituita;
Controparte_2 P.IVA_2
PARTE OPPOSTA
*
Oggi 12/11/2025, alle ore 12,42, dinanzi al Presidente ff della 3^ Sezione Civile Carlo Breggia
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Simona Petrelli, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte opponente, l'Avv. Raffaella Navarri Per parte opposta, nessuno compare
Preliminarmente, nulla opponendo le parti, viene dichiarata la contumacia dell' . Controparte_2
L'avv. Navarri insiste nell'opposizione si riporta ai propri scritti difensivi e dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 599/2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Presidente f.f. della sezione, ha emesso, ai sensi degli artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs
150/2011, 281 decies e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 iscritta al n. r.g. 599/2025 promossa da:
(cf: ), avvocato, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RI;
PARTE OPPONENTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
ENZE;
(cf: , contumace;
Controparte_2 P.IVA_2
PARTE OPPOSTA
avverso il decreto emesso dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze del 30.1/27.2.2025 nel processo nn. 8/2024 RG Assise 12692/2022 RGNR.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte opponente:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte.
Con vittoria di spese ed onorari”
Per la parte opposta: Si conclude, pertanto, per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
Vinte le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. L'Avv. icorre in opposizione avverso il decreto indicato in epigrafe, Parte_1 lamentando la quantificazione erronea del compenso.
1.1 L'Avv. ha difeso la parte civile ammessa al patrocinio Pt_1 Persona_1 gratuito a spese dello Stato (per decreto emesso dal GIP del Tribunale di Firenze l'8.2.2023
- RG GP n. 17/2023), dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze nel procedimento penale n. 12692/2022 RGNR e n. 8/2024 RG Assise.
1.2 L'Avv. ha chiesto alla Corte d'Assise d'Appello la liquidazione dei Pt_1 compensi a lui spettanti, determinandoli in quelli medi previsti dalla tabella allegata al D.M.
55/2014, § 15, ossia: € 756,00 fase 1 (studio) ed € 2.835,00 fase 4 (fase decisionale), in tutto
€ 3.591,00, ridotta ex lege di un terzo (art. 106 bis d.P.R. 115/2002) a € 2.394,00, oltre accessori.
La Corte d'Assise, invece, applicando il Protocollo fra il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati e la Corte d'Appello di Firenze approvato il 25.7.2016, ha liquidato la minor somma di € 780,00, di cui € 180,00 per la fase di studio ed € 600,00 per la fase decisoria.
1.3 Se ne duole l'Avv. amentando “Violazione e/o errata applicazione degli Pt_1 artt. 82, 83 e 106 DPR 115/2002”, sui rilievi che:
1.3.a Il Protocollo è stato approvato per le cause penali dinanzi alla Corte d'Appello e non dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello, per le quali, dunque, si deve applicare il D.M.
55/2014 (e successive modifiche e integrazioni).
1.3.b Peraltro, la medesima Corte d'Assise d'Appello, nello stesso processo, aveva reputato, nel liquidare i compensi ad altra parte civile ammessa al beneficio ( Persona_2 con l'Avv. Samuele Zucchini), di non poter applicare il Protocollo, appunto perché non riguardante i processi d'assise.
2. Integrato il contraddittorio, mentre l' è restata contumace, Controparte_2 si è costituito il , ritualmente evocato, si è costituito per Controparte_1 resistere.
2.1 Sostiene l'opposto che i valori tabellari medi del D.M. 55/2014 costituiscono il massimo riconoscibile ex art. 82 d.P.R. 115/2002; il che implica che, di norma, si dovranno liquidare al difensore della parte ammessa al beneficio, non già una somma pari al medio tabellare, che costituirebbe il massimo, ma una somma inferiore.
2.2 Aggiunge il che «[…] il protocollo d'intesa approvato dal Consiglio CP_1
Nazionale Forense e recepito variamente dai singoli uffici giudiziari, si osserva che esso non ha valore cogente, con la conseguenza che appare dubbia la stessa ammissibilità di un'opposizione, come quella cui si resiste, fondata sulla mera applicazione del protocollo
[…]»; e che, del resto, i valori recepiti dal Protocollo sono rispettosi delle tariffe del D.M.
55/2014.
3. L'opposizione è fondata.
3.1 In effetti, è documentato (doc. 5 opponente) che nel medesimo processo penale, la
Corte d'Assise d'Appello ha liquidato, al difensore della parte civile , un Persona_2 compenso determinato, in base al D.M. 55/2014, in € 756,00 per la fase 1 ed € 2.336,00 per la fase 4, con decurtazione ex art. 106, in tutto € 2.061,50; e ciò ha fatto espressamente motivando l'impossibilità di utilizzare il Protocollo, in quanto non riferito a processi d'assise.
L'utilizzo da parte della Corte d'Assise d'Appello di due criteri diversi e fra sé non conciliabili, d'altra parte, non risolve di per sé solo la presente opposizione, restando pur sempre aperta l'ipotesi che vi sia stato un errore nell'altro provvedimento, piuttosto che in quello impugnato.
3.2 Deve ritenersi corretta l'esclusione del Protocollo e, dunque, il ricorso alla tariffa del D.M. 55/2014.
I protocolli che vengano elaborati per rendere il più possibile eguali – a parità di attività
- le liquidazioni da effettuarsi in favore dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio gratuito a spese dello Stato non sono vincolanti.
Essi, se violino i parametri minimi stabiliti dal D.M. 55/2014 e succ. mod e int., non possono essere recepiti, altrimenti, anche se non vincolanti, esprimono però criteri meritevoli di adesione, appunto perché si tratta di quantificazioni ampiamente condivise, anche con gli organi rappresentativi degli avvocati, come tali le più idonee a contemperare il giusto compenso del difensore secondo le regola ordinarie e la disciplina del gratuito patrocinio, che, come noto, deve anche farsi carico della tutela di altri equivalenti interessi, quale quello di contenimento della spesa pubblica.
Nondimeno, è difficilmente revocabile in dubbio che il Protocollo, proprio per la sua natura di atto condiviso, può valere nei limiti in cui si riferisca al tipo di attività da liquidare;
e, sotto questo profilo, non può parificarsi, in linea generale, la prestazione difensiva dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello quella dinanzi alla Corte d'Appello, in considerazione della competenza del primo giudice, riservata a reati di particolare gravità.
È stato dunque corretto, sotto questo profilo, il provvedimento di liquidazione in favore della parte civile , non potendosi invece convalidare quello qui impugnato, Persona_2 relativo alla parte civile Persona_1
3.3 L'altro argomento difensivo del , fondato sul rilievo che il parametro CP_1 medio di tariffa costituisce, per la disciplina del patrocinio gratuito, il massimo liquidabile, sì che esso dovrebbe essere confinato a casi particolari, può essere giusto in linea generale, ma non soccorre nel caso concreto.
Nessuno, infatti, mette in dubbio che la difesa della parte civile abbia Persona_1 comportato difficoltà o impegno diversi da quella della parte civile , la cui Persona_2 liquidazione, per quanto consti, non è stata impugnata per l'eccessività dei compensi, del resto rispettosi dei limiti di legge.
Sarebbe dunque incongruo - una volta che, come già motivato, si sia stabilita l'inapplicabilità del Protocollo - diversificare i compensi fra le due posizioni.
3.4 Va dunque riconosciuto all'opponente, in luogo della somma liquidata, la maggior somma di € 2.061,50, oltre accessori, così determinata ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni: € 756,00 fase 1 ed € 2.336,00 fase 4, con decurtazione di un terzo ex art. 106 d.P.R. 115/2002.
4. Le spese del presente giudizio sono a carico del e dell' CP_1 CP_2
, secondo soccombenza.
[...]
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, § 12, valore di causa da determinarsi, secondo il criterio del decisum, sulla differenza fra quanto liquidato dalla Corte d'Assise d'Appello (€ 780,00) e quanto qui riconosciuto (€ 2.061,50), ossia € 1.281,50, oltre accessori di legge (scaglione sino a €
5.200,00). Va esclusa la fase 3, perché in concreto non svolta, né chiesta;
e i parametri medi vanno dimezzati, per la particolare semplicità del caso.
Pertanto: € 268,00 fase 1, € 268,00 fase 2 ed € 425,50 per la fase 4, in tutto € 961,50, oltre accessori di legge, nonché oltre al rimborso delle spese vive per € 125,00 (c.u. e bollo).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1
e dell' avverso il decreto Controparte_1 Controparte_2 emesso dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze del 30.1/27.2.2025 nel processo nn. 8/2024
RG Assise 12692/2022 RGNR, liquida in suo favore, in luogo della somma di € 780,00, la somma di € 2.061,50, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché cap e iva;
2. condanna il e l' , in Controparte_1 Controparte_2 solido, a rimborsare a e spese processuali del presente giudizio, che liquida Parte_1 in complessivi € 1.086,50, di cui € 125,00 per esborsi ed € 961,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 12 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs 150/2011, 281 decies e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'opposizione n.: N. R.G. 599/2025 r.g. vertente fra:
(cf: ), avvocato, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RI;
PARTE OPPONENTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
ENZE;
(cf: , non costituita;
Controparte_2 P.IVA_2
PARTE OPPOSTA
*
Oggi 12/11/2025, alle ore 12,42, dinanzi al Presidente ff della 3^ Sezione Civile Carlo Breggia
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Simona Petrelli, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte opponente, l'Avv. Raffaella Navarri Per parte opposta, nessuno compare
Preliminarmente, nulla opponendo le parti, viene dichiarata la contumacia dell' . Controparte_2
L'avv. Navarri insiste nell'opposizione si riporta ai propri scritti difensivi e dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 599/2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Presidente f.f. della sezione, ha emesso, ai sensi degli artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs
150/2011, 281 decies e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 iscritta al n. r.g. 599/2025 promossa da:
(cf: ), avvocato, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RI;
PARTE OPPONENTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
ENZE;
(cf: , contumace;
Controparte_2 P.IVA_2
PARTE OPPOSTA
avverso il decreto emesso dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze del 30.1/27.2.2025 nel processo nn. 8/2024 RG Assise 12692/2022 RGNR.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte opponente:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte.
Con vittoria di spese ed onorari”
Per la parte opposta: Si conclude, pertanto, per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
Vinte le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. L'Avv. icorre in opposizione avverso il decreto indicato in epigrafe, Parte_1 lamentando la quantificazione erronea del compenso.
1.1 L'Avv. ha difeso la parte civile ammessa al patrocinio Pt_1 Persona_1 gratuito a spese dello Stato (per decreto emesso dal GIP del Tribunale di Firenze l'8.2.2023
- RG GP n. 17/2023), dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze nel procedimento penale n. 12692/2022 RGNR e n. 8/2024 RG Assise.
1.2 L'Avv. ha chiesto alla Corte d'Assise d'Appello la liquidazione dei Pt_1 compensi a lui spettanti, determinandoli in quelli medi previsti dalla tabella allegata al D.M.
55/2014, § 15, ossia: € 756,00 fase 1 (studio) ed € 2.835,00 fase 4 (fase decisionale), in tutto
€ 3.591,00, ridotta ex lege di un terzo (art. 106 bis d.P.R. 115/2002) a € 2.394,00, oltre accessori.
La Corte d'Assise, invece, applicando il Protocollo fra il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati e la Corte d'Appello di Firenze approvato il 25.7.2016, ha liquidato la minor somma di € 780,00, di cui € 180,00 per la fase di studio ed € 600,00 per la fase decisoria.
1.3 Se ne duole l'Avv. amentando “Violazione e/o errata applicazione degli Pt_1 artt. 82, 83 e 106 DPR 115/2002”, sui rilievi che:
1.3.a Il Protocollo è stato approvato per le cause penali dinanzi alla Corte d'Appello e non dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello, per le quali, dunque, si deve applicare il D.M.
55/2014 (e successive modifiche e integrazioni).
1.3.b Peraltro, la medesima Corte d'Assise d'Appello, nello stesso processo, aveva reputato, nel liquidare i compensi ad altra parte civile ammessa al beneficio ( Persona_2 con l'Avv. Samuele Zucchini), di non poter applicare il Protocollo, appunto perché non riguardante i processi d'assise.
2. Integrato il contraddittorio, mentre l' è restata contumace, Controparte_2 si è costituito il , ritualmente evocato, si è costituito per Controparte_1 resistere.
2.1 Sostiene l'opposto che i valori tabellari medi del D.M. 55/2014 costituiscono il massimo riconoscibile ex art. 82 d.P.R. 115/2002; il che implica che, di norma, si dovranno liquidare al difensore della parte ammessa al beneficio, non già una somma pari al medio tabellare, che costituirebbe il massimo, ma una somma inferiore.
2.2 Aggiunge il che «[…] il protocollo d'intesa approvato dal Consiglio CP_1
Nazionale Forense e recepito variamente dai singoli uffici giudiziari, si osserva che esso non ha valore cogente, con la conseguenza che appare dubbia la stessa ammissibilità di un'opposizione, come quella cui si resiste, fondata sulla mera applicazione del protocollo
[…]»; e che, del resto, i valori recepiti dal Protocollo sono rispettosi delle tariffe del D.M.
55/2014.
3. L'opposizione è fondata.
3.1 In effetti, è documentato (doc. 5 opponente) che nel medesimo processo penale, la
Corte d'Assise d'Appello ha liquidato, al difensore della parte civile , un Persona_2 compenso determinato, in base al D.M. 55/2014, in € 756,00 per la fase 1 ed € 2.336,00 per la fase 4, con decurtazione ex art. 106, in tutto € 2.061,50; e ciò ha fatto espressamente motivando l'impossibilità di utilizzare il Protocollo, in quanto non riferito a processi d'assise.
L'utilizzo da parte della Corte d'Assise d'Appello di due criteri diversi e fra sé non conciliabili, d'altra parte, non risolve di per sé solo la presente opposizione, restando pur sempre aperta l'ipotesi che vi sia stato un errore nell'altro provvedimento, piuttosto che in quello impugnato.
3.2 Deve ritenersi corretta l'esclusione del Protocollo e, dunque, il ricorso alla tariffa del D.M. 55/2014.
I protocolli che vengano elaborati per rendere il più possibile eguali – a parità di attività
- le liquidazioni da effettuarsi in favore dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio gratuito a spese dello Stato non sono vincolanti.
Essi, se violino i parametri minimi stabiliti dal D.M. 55/2014 e succ. mod e int., non possono essere recepiti, altrimenti, anche se non vincolanti, esprimono però criteri meritevoli di adesione, appunto perché si tratta di quantificazioni ampiamente condivise, anche con gli organi rappresentativi degli avvocati, come tali le più idonee a contemperare il giusto compenso del difensore secondo le regola ordinarie e la disciplina del gratuito patrocinio, che, come noto, deve anche farsi carico della tutela di altri equivalenti interessi, quale quello di contenimento della spesa pubblica.
Nondimeno, è difficilmente revocabile in dubbio che il Protocollo, proprio per la sua natura di atto condiviso, può valere nei limiti in cui si riferisca al tipo di attività da liquidare;
e, sotto questo profilo, non può parificarsi, in linea generale, la prestazione difensiva dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello quella dinanzi alla Corte d'Appello, in considerazione della competenza del primo giudice, riservata a reati di particolare gravità.
È stato dunque corretto, sotto questo profilo, il provvedimento di liquidazione in favore della parte civile , non potendosi invece convalidare quello qui impugnato, Persona_2 relativo alla parte civile Persona_1
3.3 L'altro argomento difensivo del , fondato sul rilievo che il parametro CP_1 medio di tariffa costituisce, per la disciplina del patrocinio gratuito, il massimo liquidabile, sì che esso dovrebbe essere confinato a casi particolari, può essere giusto in linea generale, ma non soccorre nel caso concreto.
Nessuno, infatti, mette in dubbio che la difesa della parte civile abbia Persona_1 comportato difficoltà o impegno diversi da quella della parte civile , la cui Persona_2 liquidazione, per quanto consti, non è stata impugnata per l'eccessività dei compensi, del resto rispettosi dei limiti di legge.
Sarebbe dunque incongruo - una volta che, come già motivato, si sia stabilita l'inapplicabilità del Protocollo - diversificare i compensi fra le due posizioni.
3.4 Va dunque riconosciuto all'opponente, in luogo della somma liquidata, la maggior somma di € 2.061,50, oltre accessori, così determinata ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni: € 756,00 fase 1 ed € 2.336,00 fase 4, con decurtazione di un terzo ex art. 106 d.P.R. 115/2002.
4. Le spese del presente giudizio sono a carico del e dell' CP_1 CP_2
, secondo soccombenza.
[...]
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, § 12, valore di causa da determinarsi, secondo il criterio del decisum, sulla differenza fra quanto liquidato dalla Corte d'Assise d'Appello (€ 780,00) e quanto qui riconosciuto (€ 2.061,50), ossia € 1.281,50, oltre accessori di legge (scaglione sino a €
5.200,00). Va esclusa la fase 3, perché in concreto non svolta, né chiesta;
e i parametri medi vanno dimezzati, per la particolare semplicità del caso.
Pertanto: € 268,00 fase 1, € 268,00 fase 2 ed € 425,50 per la fase 4, in tutto € 961,50, oltre accessori di legge, nonché oltre al rimborso delle spese vive per € 125,00 (c.u. e bollo).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1
e dell' avverso il decreto Controparte_1 Controparte_2 emesso dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze del 30.1/27.2.2025 nel processo nn. 8/2024
RG Assise 12692/2022 RGNR, liquida in suo favore, in luogo della somma di € 780,00, la somma di € 2.061,50, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché cap e iva;
2. condanna il e l' , in Controparte_1 Controparte_2 solido, a rimborsare a e spese processuali del presente giudizio, che liquida Parte_1 in complessivi € 1.086,50, di cui € 125,00 per esborsi ed € 961,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 12 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.