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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/12/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice, Gop Dott
RA LE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 3191 / 2024
OGGETTO: Obbligo contributivo alla Gestione Separata – Liberi professionisti.
promosso da: nata a [...] il [...] CF Parte_1 [...]
, elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv Irene Morando che la C.F._1
rappta e difende
ricorrente
Contro
: -, Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato
Sulla prescrizione.
CP_ ha dimostrato tramite la produzione documentale di avere rispettato i termini prescrizionale;
termini peraltro prorogati in virtù della normativa emergenziale Covid di cui al DL 18/2020: nessuna prescrizione pertanto può dirsi maturata
Pagina 1 Nel merito
Per come ormai pacifico e seguito delle due pronunce gemelle della Corte di Cassazione
c (la n 30345 e 30344 del 18.12.2017), sulla questione in oggetto è stato posto un punto fermo.
Ed invero sostiene la Suprema Corte che:
“L'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ha previsto, per quanto qui interessa, che «sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' , e finalizzata CP_1
all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva,
attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni».
La Corte, al riguardo, aveva già affermato che, con la creazione di tale nuova gestione,
istituita a far data dal 1°.1.1996, si è inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati,
dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione (Cass. S.U. n. 3240 del
2010).
Si tratta quindi di una gestione che presenta aspetti diversi rispetto alle altre, quali la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi (ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti): mentre queste ultime sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla natura dell'attività lavorativa svolta dall'iscritto, l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, opera un riferimento eteronomo e supportato esclusivamente dalle disposizioni di carattere fiscale ivi richiamate, di talché
Pagina 2 l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all'unica attività svolta,
oppure complementare a quella apprestata dall'altra gestione a cui l'iscritto è assicurato in relazione all'ulteriore attività lavorativa espletata (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del
2010, cit.).
Ne è conferma l'art. 6, d.m. n. 281/1996, che, nel recare la prima disciplina delle modalità e dei termini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 2, comma
26, I. n. 335/1995, ha espressamente chiarito che «non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria».
E' in questo quadro generale che va esaminata la disposizione di cui all'art. 18, comma
12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), il quale, nell'interpretare l'art. 2, comma
26, I. n. 335/1995, cit., ha previsto che «i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono CP_1
attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali,
ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti», stabilendo altresì che «resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103» (ossia la possibilità che tali enti possano deliberare l'inclusione della categoria di cui sono esponenziali nell'ambito della gestione separata): trattandosi di una disposizione recante interpretazione di un'altra disposizione vigente, essa è infatti sprovvista di una propria autonomia precettiva ed è volta piuttosto a costruire un rapporto tra le proprie previsioni e quelle proprie della disposizione interpretata, tale che
- come accade in genere per le disposizioni aventi carattere interpretativo - le une e le
Pagina 3 altre si saldino, dando luogo ad un precetto normativo unitario (così Corte cost. n. 397
del 1994).
Orbene, tenuto conto del rinvio operato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai decreti legislativi nn. 509/1994 e 103/1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva,
può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è
obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n.
917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.
Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che - come si è detto - collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può
essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del 2010, già cit.)……………………….”
Da tali argomentazioni della Suprema Corte emerge che il versamento alla Cassa di appartenenza, non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata
: la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che CP_1
all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni
(così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010,cit.).
Pagina 4 Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista,
giacché il contributo integrativo, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui la è ente Pt_2
esponenziale (v. in tal senso Corte cost. n. 132 del 1984).
Alle luce delle argomentazioni esposte dalla Suprema Corte pertanto il ricorso non può
trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo, in contradditorio tra le parti ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso
CP_
- condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di che liquida in € 2000,00 oltre iva e cpa se dovute
Ragusa, 10 dicembre 2025
Il Giudice Gop
Dott. RA LE
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice, Gop Dott
RA LE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 3191 / 2024
OGGETTO: Obbligo contributivo alla Gestione Separata – Liberi professionisti.
promosso da: nata a [...] il [...] CF Parte_1 [...]
, elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv Irene Morando che la C.F._1
rappta e difende
ricorrente
Contro
: -, Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato
Sulla prescrizione.
CP_ ha dimostrato tramite la produzione documentale di avere rispettato i termini prescrizionale;
termini peraltro prorogati in virtù della normativa emergenziale Covid di cui al DL 18/2020: nessuna prescrizione pertanto può dirsi maturata
Pagina 1 Nel merito
Per come ormai pacifico e seguito delle due pronunce gemelle della Corte di Cassazione
c (la n 30345 e 30344 del 18.12.2017), sulla questione in oggetto è stato posto un punto fermo.
Ed invero sostiene la Suprema Corte che:
“L'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ha previsto, per quanto qui interessa, che «sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' , e finalizzata CP_1
all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva,
attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni».
La Corte, al riguardo, aveva già affermato che, con la creazione di tale nuova gestione,
istituita a far data dal 1°.1.1996, si è inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati,
dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione (Cass. S.U. n. 3240 del
2010).
Si tratta quindi di una gestione che presenta aspetti diversi rispetto alle altre, quali la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi (ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti): mentre queste ultime sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla natura dell'attività lavorativa svolta dall'iscritto, l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, opera un riferimento eteronomo e supportato esclusivamente dalle disposizioni di carattere fiscale ivi richiamate, di talché
Pagina 2 l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all'unica attività svolta,
oppure complementare a quella apprestata dall'altra gestione a cui l'iscritto è assicurato in relazione all'ulteriore attività lavorativa espletata (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del
2010, cit.).
Ne è conferma l'art. 6, d.m. n. 281/1996, che, nel recare la prima disciplina delle modalità e dei termini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 2, comma
26, I. n. 335/1995, ha espressamente chiarito che «non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria».
E' in questo quadro generale che va esaminata la disposizione di cui all'art. 18, comma
12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), il quale, nell'interpretare l'art. 2, comma
26, I. n. 335/1995, cit., ha previsto che «i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono CP_1
attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali,
ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti», stabilendo altresì che «resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103» (ossia la possibilità che tali enti possano deliberare l'inclusione della categoria di cui sono esponenziali nell'ambito della gestione separata): trattandosi di una disposizione recante interpretazione di un'altra disposizione vigente, essa è infatti sprovvista di una propria autonomia precettiva ed è volta piuttosto a costruire un rapporto tra le proprie previsioni e quelle proprie della disposizione interpretata, tale che
- come accade in genere per le disposizioni aventi carattere interpretativo - le une e le
Pagina 3 altre si saldino, dando luogo ad un precetto normativo unitario (così Corte cost. n. 397
del 1994).
Orbene, tenuto conto del rinvio operato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai decreti legislativi nn. 509/1994 e 103/1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva,
può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è
obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n.
917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.
Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che - come si è detto - collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può
essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del 2010, già cit.)……………………….”
Da tali argomentazioni della Suprema Corte emerge che il versamento alla Cassa di appartenenza, non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata
: la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che CP_1
all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni
(così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010,cit.).
Pagina 4 Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista,
giacché il contributo integrativo, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui la è ente Pt_2
esponenziale (v. in tal senso Corte cost. n. 132 del 1984).
Alle luce delle argomentazioni esposte dalla Suprema Corte pertanto il ricorso non può
trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo, in contradditorio tra le parti ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso
CP_
- condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di che liquida in € 2000,00 oltre iva e cpa se dovute
Ragusa, 10 dicembre 2025
Il Giudice Gop
Dott. RA LE
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