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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1382/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250010104286 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'avviso di accertamento IMU anno 2020 indicato in epigrafe (avviso n. 447101250010104286 del 09/09/2025 emesso da SO PA per conto del comune di Vibo Valentia - importo Euro 190,00), deducendo il difetto di legittimazione passiva e, comunque, l'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione in giudizio del Comune di Vibo Valentia, pur ritualmente citato.
Vi era costituzione in giudizio di SO PA che evidenziava di aver tempestivamente provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato;
depositava in giudizio copia del provvedimento adottato ed invocava una declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente evidenziava di concordare con la richiesta di CMC ma insisteva nella condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio in virtù del principio della c.d.
"soccombenza virtuale".
La causa veniva, quindi, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
SO PA depositava in giudizio copia di un provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, adottato sulla scorta delle argomentazioni difensive del contribuente.
La situazione giuridica intercorrente tra le parti, pertanto, non risulta più disciplinata dall'originario avviso di accertamento che veniva annullato in autotutela.
Al riguardo, deve osservarsi che l'Amministrazione può, anche una volta che è stato instaurato il giudizio, annullare l'atto impugnato per poi procedere ad un nuovo accertamento con una motivazione diversa;
in tal caso, il processo instaurato avverso l'atto "originario" è da ritenersi estinto, in quanto non vi è più interesse ad agire, stante il venir meno dell'atto impugnato. Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “……Ne segue che nel caso in cui venga impugnato avanti il Giudice tributario un atto di rettifica successivamente annullato in sede di autotutela e sostituito con alto atto di contenuto parzialmente diverso non impugnato, il giudice investito della cognizione del primo atto deve limitarsi a dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare il ricorso senza poter esaminare il rapporto di imposta riconfigurato dall'atto di autotutela che rimane estraneo a tale giudizio in cui l'oggetto devoluto alla cognizione del giudicante, attesa la natura impugnatoria del giudizio tributario, rimane delimitato dai motivi di ricorso proposti avverso l'atto originariamente impugnato e successivamente in tutto od in parte annullato in conseguenza di rettifica o correzione determinata in sede di autotutela (cfr. Corte Cass. 5^ sez.
3.8.2007 n. 17119: oggetto del processo tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio che lo caratterizza, noti è
l'accertamento dell'obbligazione tributaria, da condursi attraverso una diretta ricognizione della disciplina applicabile e dei fatti rilevanti sulla base di essa, a prescindere da quanto risulti nell'atto impugnato, bensì
l'accertamento della legittimità della pretesa tributaria in quanto avanzata con l'atto impugnato e alla stregua dei presupposti di fatto e in diritto in tale atto indicati, con la conseguenza che ove risulti accertato che l'amministrazione, avvedutasi di un errore, abbia emesso un nuovo atto in sostituzione di quello errato (così implicitamente annullando quest'ultimo), deve ritenersi che il processo concernente l'impugnazione dell'atto sostituito non debba proseguire per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia sull'impugnazione di un atto già annullato in sede di autotutela. Vedi Corte Cass. 5^ sez. 19.3.2009 n. 6620).
Pertanto va esente da censura la statuizione del Giudice di appello che sulla evidenziata autonomia dell'avviso di accertamento impugnato dal contribuente rispetto al successivo avviso emesso dalla
Amministrazione finanziaria a rettifica/correzione dell'atto "sub judice" ha confermato la sentenza di prime cure che aveva correttamente statuito limitando la pronuncia all'avviso di accertamento impugnato…” Cass.
21719/2011.
Ancora ”nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse in quanto solo nel primo caso viene meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale tributaria, mentre nel secondo, pur permanendo l'atto impugnato, cessa l'interesse meramente processuale al suo annullamento. Qualora, poi, l'atto impugnato venga meno non per una unilaterale determinazione dell'ufficio, ma per l'adozione di un atto conforme alla pretesa avanzata dal contribuente, la sentenza di cessazione della materia del contendere fa stato in merito alla definitiva realizzazione dell'interesse di quest'ultimo e, una volta passata in giudicato, impedisce all'erario di annullare, in via di autotutela, il provvedimento che aveva determinato la cessazione della "res litigiosa" Cass. 5098/22.
Sussistono i presupposti per una condanna alle spese in virtù del principio della c.d. "soccombenza virtuale" in considerazione dell'insegnamento della Suprema Corte per cui "la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" Cass. 30251/2023.
L'originaria illegittimità dell'atto impugnato giustifica, come detto, la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte:
· dichiara l'intervenuta estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D.Lvo 546/92, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
· pone le spese del giudizio a carico del Comune di Vibo Valentia e SO PA in solido tra loro che liquida, in favore del ricorrente, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre contributo unificato (Euro
30,00) ed accessori come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez. 2 del 3 febbraio 2026.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1382/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250010104286 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'avviso di accertamento IMU anno 2020 indicato in epigrafe (avviso n. 447101250010104286 del 09/09/2025 emesso da SO PA per conto del comune di Vibo Valentia - importo Euro 190,00), deducendo il difetto di legittimazione passiva e, comunque, l'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione in giudizio del Comune di Vibo Valentia, pur ritualmente citato.
Vi era costituzione in giudizio di SO PA che evidenziava di aver tempestivamente provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato;
depositava in giudizio copia del provvedimento adottato ed invocava una declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente evidenziava di concordare con la richiesta di CMC ma insisteva nella condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio in virtù del principio della c.d.
"soccombenza virtuale".
La causa veniva, quindi, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
SO PA depositava in giudizio copia di un provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, adottato sulla scorta delle argomentazioni difensive del contribuente.
La situazione giuridica intercorrente tra le parti, pertanto, non risulta più disciplinata dall'originario avviso di accertamento che veniva annullato in autotutela.
Al riguardo, deve osservarsi che l'Amministrazione può, anche una volta che è stato instaurato il giudizio, annullare l'atto impugnato per poi procedere ad un nuovo accertamento con una motivazione diversa;
in tal caso, il processo instaurato avverso l'atto "originario" è da ritenersi estinto, in quanto non vi è più interesse ad agire, stante il venir meno dell'atto impugnato. Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “……Ne segue che nel caso in cui venga impugnato avanti il Giudice tributario un atto di rettifica successivamente annullato in sede di autotutela e sostituito con alto atto di contenuto parzialmente diverso non impugnato, il giudice investito della cognizione del primo atto deve limitarsi a dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare il ricorso senza poter esaminare il rapporto di imposta riconfigurato dall'atto di autotutela che rimane estraneo a tale giudizio in cui l'oggetto devoluto alla cognizione del giudicante, attesa la natura impugnatoria del giudizio tributario, rimane delimitato dai motivi di ricorso proposti avverso l'atto originariamente impugnato e successivamente in tutto od in parte annullato in conseguenza di rettifica o correzione determinata in sede di autotutela (cfr. Corte Cass. 5^ sez.
3.8.2007 n. 17119: oggetto del processo tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio che lo caratterizza, noti è
l'accertamento dell'obbligazione tributaria, da condursi attraverso una diretta ricognizione della disciplina applicabile e dei fatti rilevanti sulla base di essa, a prescindere da quanto risulti nell'atto impugnato, bensì
l'accertamento della legittimità della pretesa tributaria in quanto avanzata con l'atto impugnato e alla stregua dei presupposti di fatto e in diritto in tale atto indicati, con la conseguenza che ove risulti accertato che l'amministrazione, avvedutasi di un errore, abbia emesso un nuovo atto in sostituzione di quello errato (così implicitamente annullando quest'ultimo), deve ritenersi che il processo concernente l'impugnazione dell'atto sostituito non debba proseguire per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia sull'impugnazione di un atto già annullato in sede di autotutela. Vedi Corte Cass. 5^ sez. 19.3.2009 n. 6620).
Pertanto va esente da censura la statuizione del Giudice di appello che sulla evidenziata autonomia dell'avviso di accertamento impugnato dal contribuente rispetto al successivo avviso emesso dalla
Amministrazione finanziaria a rettifica/correzione dell'atto "sub judice" ha confermato la sentenza di prime cure che aveva correttamente statuito limitando la pronuncia all'avviso di accertamento impugnato…” Cass.
21719/2011.
Ancora ”nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse in quanto solo nel primo caso viene meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale tributaria, mentre nel secondo, pur permanendo l'atto impugnato, cessa l'interesse meramente processuale al suo annullamento. Qualora, poi, l'atto impugnato venga meno non per una unilaterale determinazione dell'ufficio, ma per l'adozione di un atto conforme alla pretesa avanzata dal contribuente, la sentenza di cessazione della materia del contendere fa stato in merito alla definitiva realizzazione dell'interesse di quest'ultimo e, una volta passata in giudicato, impedisce all'erario di annullare, in via di autotutela, il provvedimento che aveva determinato la cessazione della "res litigiosa" Cass. 5098/22.
Sussistono i presupposti per una condanna alle spese in virtù del principio della c.d. "soccombenza virtuale" in considerazione dell'insegnamento della Suprema Corte per cui "la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" Cass. 30251/2023.
L'originaria illegittimità dell'atto impugnato giustifica, come detto, la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte:
· dichiara l'intervenuta estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D.Lvo 546/92, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
· pone le spese del giudizio a carico del Comune di Vibo Valentia e SO PA in solido tra loro che liquida, in favore del ricorrente, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre contributo unificato (Euro
30,00) ed accessori come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez. 2 del 3 febbraio 2026.