Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00733/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00061/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sulla richiesta di appuntamento per la formalizzazione del primo ingresso e la contestuale sottoscrizione del contratto di soggiorno presentata dal ricorrente in data 23 ottobre 2024 a seguito del procedimento avviato per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato a favore del ricorrente medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. EA De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS- arrivato in Italia nel 2024, ha presentato ricorso a questo Tribunale per far accertare l’illegittimità del silenzio della Prefettura di -OMISSIS- – Sportello Unico per l’Immigrazione. In particolare, egli lamenta che l’Amministrazione non ha risposto all’istanza inviata via PEC il 23 ottobre 2024, con la quale chiedeva di essere convocato per formalizzare il primo ingresso e stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, dopo aver ottenuto il nulla osta del 27 marzo 2023 e il relativo visto di ingresso. Inoltre egli chiede che venga accertato l’obbligo della Prefettura di provvedere entro un termine stabilito, con la nomina di un commissario ad acta nel caso in cui l’inerzia dovesse persistere.
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio In data 20 marzo 2026, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è fondato e dev’essere accolto nei termini di seguito esposti.
5. L’art. 22 del d. lgs. n. 286/1998 detta la disciplina per l’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato, individuando nello Sportello Unico per l’Immigrazione, istituito presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di ogni provincia, il responsabile dell’intero procedimento.
Nel caso di specie, il ricorrente si trova in Italia a seguito di rilascio del nulla osta e pertanto, avrebbe dovuto sottoscrivere il contratto di soggiorno entro quindici giorni dalla data di ingresso ai sensi dell’art. 5 bis del d.lgs. n. 286/1998, ma lamenta di non essere stato convocato a tali fini, ancorché abbia presentato espressa domanda a tal fine.
6. Tanto precisato, ritiene il Collegio che ad una richiesta specifica e circostanziata, quale quella di cui si tratta, l’Amministrazione sia tenuta a dare una risposta, sia essa positiva ( se sussistono i requisiti) o negativa (se questi non sussistono o sono medio tempore venuti meno), nel rispetto del principio del clare loqui che deve caratterizzare il rapporto tra l’Amministrazione e i cittadini, tanto più se stranieri e in situazione di difficoltà (se non in possesso di regolare titolo di soggiorno è prevista l’espulsione dal territorio).
Com’è noto, avuto riguardo all’art. 2 della legge 241/1990 ( «Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo» ), neppure la presentazione di un’istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata esonera l’Amministrazione dall’obbligo di fornire un riscontro tramite un provvedimento espresso, essendo in tali ipotesi limite semplicemente attenuato l’onere motivazionale del riscontro stesso.
La consolidata giurisprudenza amministrativa ha osservato che il silenzio inadempimento è ravvisabile non solo quando l’obbligo sia espressamente contemplato da una norma di legge, da un regolamento o da un atto amministrativo, ma anche quando lo stesso sia desumibile dai principi informatori dell’azione amministrativa ovvero quando, in particolari fattispecie, ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 21 febbraio 2023, n. 236).
7. Il Collegio ritiene pertanto che, a fronte di un’istanza quale quella in esame l’Amministrazione sia tenuta, in applicazione dei principi sopra richiamati, a fornire un riscontro espresso, non potendo rimanere inerte.
Ne consegue che deve essere ordinato alla Prefettura di -OMISSIS- – Sportello Unico per l’Immigrazione di provvedere alla definizione del procedimento avviato con l’istanza del 23 ottobre 2024, mediante l’adozione del provvedimento conclusivo, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
8. Confidando nella spontanea esecuzione da parte dell’Amministrazione nei termini sopra indicati, allo stato non è necessario procedere fin d’ora anche alla nomina del commissario ad acta alla quale non di meno si addiverrà, su istanza di parte ricorrente, qualora nel termine assegnato l’amministrazione non abbia adempiuto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vengono di distratte a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Prefettura di -OMISSIS- - Sportello unico per l’immigrazione, di concludere il procedimento conseguente all’istanza presentata dal ricorrente in data 23 ottobre 2024 tramite un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione se antecedente, della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione a favore dell’avvocato Francesco Moccia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RL DO, Presidente
EA De Col, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA De Col | RL DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.