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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, RE
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3720/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190038874807506 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21599/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07120190038874807506, notificata in data 4 dicembre 2024, relativa a sanzioni ed interessi per IVA anno d'imposta 2015, deducendone l'illegittimità per una pluralità di motivi, tra cui: difetto di motivazione dell'atto, violazione degli artt. 6 e 7 della L. n. 212/2000, violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, omessa notifica di atti prodromici, intervenuta prescrizione del credito e violazione del beneficium excussionis.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – OS e l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale I di Napoli, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, evidenziando la regolare formazione del ruolo, la tempestiva notifica degli atti presupposti alla società Società_1 s.n.c. di Società_1 e la responsabilità solidale del ricorrente quale socio per i debiti tributari maturati anteriormente al recesso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito della trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
La cartella di pagamento impugnata trae origine da controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. n.
633/1972 relativo all'IVA per l'anno d'imposta 2015, regolarmente iscritto a ruolo e notificato alla società Società_1 s.n.c. di Società_1 con cartella n. 07120190038874807000 in data 20 marzo 2019. La successiva notifica dell'atto al ricorrente è avvenuta quale socio illimitatamente responsabile per debiti sociali sorti anteriormente al recesso.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, i soci di società di persone rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari della società, anche se accertati successivamente, purché riferiti a periodi d'imposta in cui il rapporto sociale era in essere (Cass., sez. V, n. 6070/2013;
Cass., sez. V, n. 9444/2019; Cass., sez. V, n. 23002/2015; Cass., sez. V, n. 15605/2020). Tale responsabilità permane anche in caso di recesso, con riferimento alle obbligazioni tributarie sorte anteriormente allo scioglimento del vincolo sociale.
Non è fondata l'eccezione di difetto di motivazione della cartella. In base alla giurisprudenza di legittimità, la cartella di pagamento che segua un atto impositivo o un controllo automatizzato già portato a conoscenza del contribuente è validamente motivata mediante il richiamo dell'atto presupposto e l'indicazione degli importi dovuti (Cass., Sez. Unite, n. 22281/2022; Cass., sez. V, n. 38116/2022; Cass., sez. V, n. 25329/2014; Cass., sez. V, n. 11722/2016). È stato altresì chiarito che l'obbligo motivazionale non richiede la riproduzione integrale dell'atto presupposto, essendo sufficiente che il contribuente sia posto in condizione di individuare l'an ed il quantum della pretesa tributaria (Cass., sez. V, n. 4516/2012;
Cass., sez. V, n. 19704/2015). Nel caso di specie, la cartella contiene gli elementi essenziali della pretesa tributaria e consente al destinatario un pieno esercizio del diritto di difesa.
Parimenti infondate sono le doglianze in ordine alla dedotta decadenza e all'omessa notifica di atti prodromici, risultando dagli atti che il credito è stato tempestivamente iscritto a ruolo e che la notifica alla società ha validamente interrotto i termini anche nei confronti del socio obbligato in solido.
Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa non può trovare accoglimento in presenza di atti interruttivi ritualmente notificati, come le cartelle e le intimazioni di pagamento prodotte in giudizio. Non sussiste, infine, la violazione del beneficium excussionis di cui all'art. 2304 c.c., atteso che, in materia tributaria, l'Amministrazione finanziaria può agire direttamente nei confronti del socio illimitatamente responsabile una volta accertata l'esistenza del debito sociale, senza necessità di preventiva escussione del patrimonio sociale (Cass., sez. V, n. 28709/2020; Cass., sez. V, n. 14814/2018;
Cass., sez. V, n. 1941/2019).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura interpretativa delle questioni dedotte, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, RE
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3720/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190038874807506 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21599/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07120190038874807506, notificata in data 4 dicembre 2024, relativa a sanzioni ed interessi per IVA anno d'imposta 2015, deducendone l'illegittimità per una pluralità di motivi, tra cui: difetto di motivazione dell'atto, violazione degli artt. 6 e 7 della L. n. 212/2000, violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, omessa notifica di atti prodromici, intervenuta prescrizione del credito e violazione del beneficium excussionis.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – OS e l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale I di Napoli, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, evidenziando la regolare formazione del ruolo, la tempestiva notifica degli atti presupposti alla società Società_1 s.n.c. di Società_1 e la responsabilità solidale del ricorrente quale socio per i debiti tributari maturati anteriormente al recesso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito della trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
La cartella di pagamento impugnata trae origine da controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. n.
633/1972 relativo all'IVA per l'anno d'imposta 2015, regolarmente iscritto a ruolo e notificato alla società Società_1 s.n.c. di Società_1 con cartella n. 07120190038874807000 in data 20 marzo 2019. La successiva notifica dell'atto al ricorrente è avvenuta quale socio illimitatamente responsabile per debiti sociali sorti anteriormente al recesso.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, i soci di società di persone rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari della società, anche se accertati successivamente, purché riferiti a periodi d'imposta in cui il rapporto sociale era in essere (Cass., sez. V, n. 6070/2013;
Cass., sez. V, n. 9444/2019; Cass., sez. V, n. 23002/2015; Cass., sez. V, n. 15605/2020). Tale responsabilità permane anche in caso di recesso, con riferimento alle obbligazioni tributarie sorte anteriormente allo scioglimento del vincolo sociale.
Non è fondata l'eccezione di difetto di motivazione della cartella. In base alla giurisprudenza di legittimità, la cartella di pagamento che segua un atto impositivo o un controllo automatizzato già portato a conoscenza del contribuente è validamente motivata mediante il richiamo dell'atto presupposto e l'indicazione degli importi dovuti (Cass., Sez. Unite, n. 22281/2022; Cass., sez. V, n. 38116/2022; Cass., sez. V, n. 25329/2014; Cass., sez. V, n. 11722/2016). È stato altresì chiarito che l'obbligo motivazionale non richiede la riproduzione integrale dell'atto presupposto, essendo sufficiente che il contribuente sia posto in condizione di individuare l'an ed il quantum della pretesa tributaria (Cass., sez. V, n. 4516/2012;
Cass., sez. V, n. 19704/2015). Nel caso di specie, la cartella contiene gli elementi essenziali della pretesa tributaria e consente al destinatario un pieno esercizio del diritto di difesa.
Parimenti infondate sono le doglianze in ordine alla dedotta decadenza e all'omessa notifica di atti prodromici, risultando dagli atti che il credito è stato tempestivamente iscritto a ruolo e che la notifica alla società ha validamente interrotto i termini anche nei confronti del socio obbligato in solido.
Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa non può trovare accoglimento in presenza di atti interruttivi ritualmente notificati, come le cartelle e le intimazioni di pagamento prodotte in giudizio. Non sussiste, infine, la violazione del beneficium excussionis di cui all'art. 2304 c.c., atteso che, in materia tributaria, l'Amministrazione finanziaria può agire direttamente nei confronti del socio illimitatamente responsabile una volta accertata l'esistenza del debito sociale, senza necessità di preventiva escussione del patrimonio sociale (Cass., sez. V, n. 28709/2020; Cass., sez. V, n. 14814/2018;
Cass., sez. V, n. 1941/2019).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura interpretativa delle questioni dedotte, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali.