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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/07/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1608 /2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Deli Luca Presidente
Marina Righi Giudice rel.
Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1608 /2025 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. NIERI MICHELA giusta mandato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore -
Nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TREVISO C.F. P.IVA_1
- convenuto –
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
- accertata la distrofia di genere del sig. ordinare la rettificazione di sesso Parte_1 anagrafico da maschile a femminile degli atti di stato civile ai sensi dell'art. 454 del codice civile, e
conseguente cambio del nome da a;
Pt_1 Per_1
- ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di Casale sul Sile (TV) di provvedere alla
ordinata rettificazione nell'atto di nascita n. 48, parte1, serie A.
- accertata la distrofia di genere del sig. autorizzarlo all'intervento chirurgico di Parte_1
riconversione del sesso.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha esposto quanto segue.
In data 21 giugno 2023 è stata diagnosticata una “distrofia di genere” come da valutazione
Psicodiagnostica a firma della Dottoressa (doc. 2) Persona_2
In data 20.09.2023 il signor ha iniziato l'Iter di valutazione Psicodiagnostica (psicologica e Pt_1
psichiatrica) per disforia di genere in adolescenti e adulti, presso l'Associazione Con-Te-Sta-Re
Sportello Attivo Transgender
In data 01.08.2023 il sig. si è sottoposto ad una valutazione psichiatrica dalla dott.ssa Pt_1 [...]
la quale nella valutazione psichiatrica sottolineava che: “il soggetto presenta una forte Per_3
permanente identificazione e senso di appartenenza alla sfera femminile, pertanto la connotazione
maschile determina un persistente sentimento di estraneità al riguardo al proprio ruolo sessuale
biologico con impedimento ad una completa integrazione sociale, elementi, ascrivibili ad un Disturbo
dell'identità di tipo M t F (secondo DSM V). Non si rilevano pertanto elementi psicopatologici che
controindichino l'effettuazione delle procedure legate all'avvio della cura ormonale femminilizzante”
(doc. 3) In data 1.11.2023 il ricorrente ha iniziato la terapia ormonale presso Azienda Ospedale- Università
di Padova (doc. 4)
In data 24.02.2024 il ricorrente si è sottoposto ad un'ulteriore visita psichiatrica per la certificazione psichiatrica per diagnosi di distrofia di genere presso il Centro di Riferimento per l'incongruenza di genere presso l'Azienda Ospedale Università di Padova a firma del Dott. , nella Persona_4
quale il medico scrive: “… si auspica la fluida prosecuzione dell'iter legale necessario per l'emissione
della sentenza necessaria alla riassegnazione chirurgica per evitare che eventuali ritardi o
sospensioni possano costituire una turbativa dell'equilibrio psicofisico raggiunto. Si consiglia inoltre
di valutare prioritariamente la riassegnazione anagrafica di sesso considerando la progettualità.”
(doc. 5).
Parte ricorrente ha proposto domanda per la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo
1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 e dell'articolo 31 D.lgs n. 150/2011, affermando di aver intrapreso trattamenti ormonali diretti a trasformare in modo irreversibile il proprio aspetto esteriore.
Sono quindi state rassegnate le seguenti conclusioni:
- accertata la distrofia di genere del sig. ordinare la rettificazione di sesso Parte_1
anagrafico da maschile a femminile degli atti di stato civile ai sensi dell'art. 454 del codice civile, e
conseguente cambio del nome da a;
Pt_1 Per_1
- ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di Casale sul Sile (TV) di provvedere alla
ordinata rettificazione nell'atto di nascita n. 48, parte1, serie A.
- accertata la distrofia di genere del sig. autorizzarlo all'intervento chirurgico di Parte_1
riconversione del sesso.
Parte ricorrente non è coniugata e non ha figli, come si ricava dalla documentazione anagrafica prodotta.
La domanda è stata pertanto correttamente proposta nei confronti del Pubblico Ministero.
Ciò posto, le domande formulate meritano accoglimento. In merito alla non obbligatorietà della preventiva esecuzione dell'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, si richiama la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 221/15, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32,
117, primo comma, Cost., e 8 CEDU in quanto, stabilendo che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere a trattamenti sanitari pericolosi per la salute.
La Corte ha affermato che “tale disposizione costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed
ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del
diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della
persona. Interpretata alla luce dei diritti della persona, la mancanza di un riferimento testuale alle
modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini
dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale
costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale
esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori
costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con
l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque
riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di
genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le
quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento
chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una
tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento
di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta,
quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei
quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un
atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il
trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento
di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere
psicofisico”.
Nello stesso senso la pronuncia della Corte di Cassazione n 15138/2015: “alla stregua di
un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU,
dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente
confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei
registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o
modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di
genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la
serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove
necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha sempre evidenziato una psicosessualità nettamente femminile,
risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminili e manifestando di volersi riconoscere nel nome di “ . Per_1
Parte ricorrente, infatti, ha sempre provato una profonda insofferenza nel riconoscersi nel proprio genere biologico, nonché il desiderio di cambiare la propria identità, ravvisandosi i tratti di una
Disforia di identità di genere.
Da qualche anno, l'odierno IS ha intrapreso un univoco e serio percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali a quelli del sesso femminile, percepito come quello di appartenenza,
avvalendosi pure di sostegno psicoterapeutico, nonché medico.
L'IS ha comunicato a parenti e conoscenti il suo orientamento sessuale, attribuendosi il nome femminile con cui ormai viene chiamata da tutti. Per_1 Al fine di ottenere l'identificazione dell'identità femminile pure in tutti i rapporti e nei luoghi frequentati, l'IS ha avuto la possibilità di essere riconosciuta con il nome di anche Per_1
nell'ambito del proprio percorso di studio.
Ad oggi, dunque, l'IS, sia in famiglia, sia nell'ambito dei sui rapporti amicali e sociali, come sul posto di lavoro, è pacificamente riconosciuto nella sua identità femminile, con il nome di Per_1
Gli accertamenti medico-sanitari in atti confermano il mutamento delle caratteristiche sessuali dell'IS, sia sotto il profilo morfologico, psicologico che sociale.
È pacifico, peraltro, come il Ricorrente abbia portato a termine, in modo definitivo e irreversibile il cambiamento-percorso di transazione, attraverso l'attuata corrispondenza, visibile ictu oculi, dei tratti sommatici con quello del nuovo sesso di appartenenza.
In linea con il dettato costituzionale (artt. 2, 3 e 32 Cost.) è interesse della persona attrice tutelare il proprio diritto all'identità personale e all'integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche.
Da quanto sinora esposto, emerge chiaramente come il processo di cambiamento della parte sia divenuto de facto irreversibile, frutto di una scelta seria, stabile e definitiva. Pertanto, si rende necessario procedere con la rettifica del nome da a e del genere anagrafico da Pt_1 Per_1
maschile a femminile.
Le domande attoree, per tutte queste ragioni, meritano quindi integrale accoglimento.
Nulla in punto spese, non sussistendo profili contenziosi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, visti gli artt. 1 e ss della legge 164/1982 e 31 D.Lgs n.
150/2011, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dispone la rettificazione di attribuzione di sesso di nato a [...] il [...] e Parte_1
residente a [...], C.F. mediante C.F._1
attribuzione del sesso femminile e del prenome “ in sostituzione di quello di “ ”; Per_1 Pt_1 - ordina la contestuale rettificazione dell'Atto di nascita n. 48, P. 1, S. A, anno 2003 Comune di Casale
sul Sile e degli altri atti di stato civile, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
competente la rettifica del genere anagrafico da maschile a femminile e del prenome da a Pt_1
; Per_1
- dispone che i competenti Uffici del Comune di residenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione
civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione procedano all'annotazione della rettifica del sesso e del prenome onde consentire la rettificazione/adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio attestanti e/o titoli attestanti la titolarità di beni immobili o di beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio;
- autorizza ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei Parte_1
propri caratteri sessuali da uomo a donna;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
- nulla per le spese.
Treviso, 15.7.25
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice
Marina Righi