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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2518/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RENI Parte_1 C.F._1
GUIDO ( ) elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RENI C.F._2
GUIDO
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.5.2024 adiva il Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, lamentando, da un lato, l'illegittimità di tre sanzioni disciplinari conservative irrogategli il 3.1.2023, il 14.10.2023 e il 24.10.2023 e, dall'altro, l'illegittimità o, comunque, l'inefficacia del licenziamento intimatogli il 7.12.2023 da di Controparte_2 cui era stato dipendente.
Affermava in particolare che: 1) era stato assunto dalla resistente il 27.10.2022 CP_3 con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni di cuoco pizzaiolo di livello B1 secondo il CCNL Turismo Anpit Cisal applicato al rapporto;
2) il 18.5.2023 era stato destinatario di provvedimento disciplinare della multa di quattro ore, comminato senza previa contestazione di addebito, in violazione dell'art. 7 L. n. 300/70 e dell'art. 319, lettera a), CCNL applicato;
nel merito gli era stato addebitato un ritardo che aveva fatto perdere alla pizzeria una consegna e non aveva consentito la normale funzionalità del locale, il che non era vero poiché era sì arrivato in ritardo ma comunque la merce era stata consegnata;
3) il 14.10.23 la società
pagina 1 di 6 aveva formulato contestazione di addebiti, comunicando contestualmente la sua sospensione dal servizio, rimproverandogli, in modo del tutto generico, che avrebbe “disatteso” non meglio specificate indicazioni del legale rappresentante, con ciò “ostacolando e penalizzando il normale svolgimento delle attività, mancando la produzione del pane” e avrebbe minacciato una collega, senza peraltro fornire alcuna indicazione circa il contenuto delle asserite minacce); 4) nonostante le sue giustificazioni, la società il 20.10.2023 aveva adottato la sanzione della
“sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni a far data dal 14 ottobre 2023”, anch'essa di fatto non preceduta dalla regolare contestazione, visto che con la precedente comunicazione aveva già indicato la sanzione;
inoltre anche in tal caso la contestazione era del tutto generica;
5) il 24.10.2023 si era presentato al lavoro ma era stato brutalmente e ingiustificatamente allontanato dal legale rappresentante della società; 6) lo stesso giorno gli era stata inviata una comunicazione di “sospensione del servizio e dalla retribuzione per tre mesi” dal 24.10.2023, in cui gli era stata contestata la “reiterata insubordinazione, aggravata ancora una volta dai Suoi modi offensivi e minacciosi” con “temporanea interruzione dell'attività commerciale di preparazione e somministrazione alimenti e generato confusione e timori anche nei clienti ed avventori già presenti nei locali, oltre a pregiudicare l'organizzazione aziendale, la serenità del contesto lavorativo e l'efficienza del personale, a cagione dei toni e dell'ingiustificato rifiuto di collaborare ed adempiere alle indicazioni e istruzioni fornite, al punto da rendere necessario l'allontanamento tramite l'intervento degli Agenti di P.S., all'uopo allertati per evitare che la situazione potesse degenerare”. Elementi gravi, precisi e concordanti che, esaminati nella loro complementarietà anche alla luce dei comportamenti già censurati in precedenza, contribuiscono a determinare la definitiva interruzione, con il necessario vincolo di sinallagmaticità, anche il rapporto di fiducia tra le parti intercorso”; 7) il 25.10.2023 aveva rilevato la radicale nullità del provvedimento della sospensione di tre mesi comminata e aveva offerto la prestazione lavorativa e il 23.11.2023 aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale aveva contestato la legittimità, oltre che dei precedenti provvedimenti disciplinari, dell'ultimo consistente nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre mesi dal 24.10.2023, chiedendo la revoca e/o sospensione della sospensione e l'immediata riammissione al lavoro;
8) il 7.12.2023, con decorrenza ed efficacia dalla data della comunicazione, la società l'aveva licenziato del tutto illegittimamente al solo scopo privare di effetti la domanda cautelare, in assenza di giusta causa e in violazione di tutte le norme che regolano l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro;
9) non aveva ricevuto le retribuzioni da settembre 2023 e nulla per la fine del rapporto (ferie e permessi non goduti, tredicesima e relativi ratei, quattordicesima e trattamento di fine rapporto) per un importo complessivo di €. 11.744,44, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso.
Chiedeva quindi che: 1) fosse accertata l'illegittimità e/o la nullità della sanzione disciplinare della multa di quattro ore comminata il 3.1.2023 e fosse condannata la società resistente alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria;
2) fosse accertata l'illegittimità e/o la nullità della sanzione disciplinare della multa di quattro ore comminata al ricorrente con provvedimento del 18.5.2023 e fosse conseguentemente condannata la società convenuta alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria;
3) fosse accertata l'illegittimità e/o la nullità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni dieci comminata in data 14.10.2023 e fosse conseguentemente condannata la società resistente alla restituzione delle somme eventualmente pagina 2 di 6 trattenute a tale titolo, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria;
4) fosse accertata l'illegittimità e/o la nullità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di tre mesi del 24.10.2023 e fosse conseguentemente condannata la società resistente alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo, oltre a interessi e a rivalutazione monetaria;
5) fosse accertata l'illegittimità del licenziamento per asserita giusta causa intimato il 7.12.2023 e fosse conseguentemente dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannata la società resistente al pagamento in favore del ricorrente, ex artt. 3 e 9 D.l.vo n. 23/15, di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo non inferiore a tre e non superiore a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a €. 2.493,23 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento o, in subordine, da quella della domanda;
6) ritenuta l'insussistenza della giusta causa, condannare la resistente al pagamento in favore del CP_3 ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari a 60 giorni di calendario, nell'importo di
€. 4.158,07, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
7) fosse condannata la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 11.744,44 lordi, per differenze retributive, di cui €. 1.788,50 per trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Benché ritualmente evocata in giudizio, restava contumace. Controparte_2
La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza del 18.2.2025 all'esito della discussione, con motivazione riservata.
Le domande del ricorrente sono solo fondate e, come tali, devono essere accolte.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, ogni volta che il lavoratore nella sede giudiziale impugni un provvedimento disciplinare, escludendo la sussistenza di una sua responsabilità tale da giustificare il provvedimento, il giudice deve procedere all'accertamento della complessa fattispecie che tale responsabilità determini, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, tenendo presente che, in linea di principio, grava sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi di detta fattispecie, in quanto fondamento in concreto dell'esercitato potere disciplinare (Cass. civ., sez. lav., n. 15950/04). Analoghe considerazioni possono essere ripetute anche con riferimento al rispetto del procedimento di cui all'art. 7 L. n. 300/70, poiché anch'esso attiene al fondamento legittimo dell'esercizio del potere disciplinare e, quindi, a fronte delle contestazioni del lavoratore è onere del datore di lavoro dare la prova di avere rispettato le regole procedimentali di cui alla citata norma.
Quanto poi al licenziamento per giusta causa, essa deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, e in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare;
anche nel caso in cui la disciplina del contratto collettivo preveda un determinato comportamento quale giusta causa di licenziamento, occorre comunque valutare ex art. 2119 c.c. l'effettiva gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto;
la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto pagina 3 di 6 collettivo non è vincolante, essendo sempre necessario verificare se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore;
il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso e tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c., cosicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ex art. 3 L. n. 604/66 o addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto ex art. 2119 c.c. (Cass. civ. sez. lav., n. 6498/12).
È inoltre consolidato l'orientamento giurisprudenziale per cui il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del lavoratore in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere, ormai consumato. Il relativo giudizio presuppone necessariamente un raffronto fra gli elementi di fatto e le circostanze di tempo, di luogo e di persona che hanno dato luogo alle contestazioni disciplinari. Solo quando vi sia corrispondenza tra tutti detti elementi sussiste l'identità del fatto che integra la preclusione connessa con il principio del ne bis in idem (Cass. civ. sez. lav. n. 27657/18).
Nel caso di specie, con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate il 18.5.2023 e il 20.10.2023 il ricorrente lamenta, fra l'altro, di essere stato destinatario di due distinti provvedimenti disciplinari della multa per quattro ore e della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni, comminati senza previa contestazione di addebito, in violazione dell'art. 7 St. Lav. e dell'art. 319, lettera a), del CCNL applicato e per fatti insussistenti, peraltro nemmeno specificamente formulati.
Le difese sono fondate.
Restando contumace, la società datrice di lavoro non ha dato prova né del rispetto del procedimento di cui all'art. 7 L. n. 300/70 – e segnatamente della preventiva contestazione dei fatti addebitati – né della loro sussistenza, espressamente contestata dal lavoratore.
In assenza di tale prova, stante la loro illegittimità, devono entrambe essere annullate.
Con poi riferimento alla sanzione disciplinare irrogata il 24.10.2023, il ricorrente lamenta di essere stato destinatario della sospensione per tre mesi, anche in tal caso senza preventiva contestazione di addebito e per fatti insussistenti;
contesta che, comunque, la durata della sospensione che non poteva essere superiore a dieci giorni.
Anche in tal caso, restando contumace la società datrice di lavoro non ha dato prova né del rispetto del procedimento di cui all'art. 7 L. n. 300/70 – e segnatamente della preventiva contestazione dei fatti addebitati – né della loro sussistenza, espressamente contestata dal lavoratore. E ciò a tacere del limite di durata massima di dieci giorni stabilita dal medesimo art. 7, evidentemente violato.
Anche in tal caso la sanzione deve essere annullata.
Quanto poi al licenziamento, la società datrice di lavoro ha contestato al ricorrente di avere ripetutamente tenuto condotte offensive e minacciose nei confronti del datore di lavoro, peraltro causando altresì l'interruzione dell'attività della pizzeria. Il ricorrente ha negato la sussistenza dei fatti contestati, ha rilevato che erano già stati oggetto delle precedenti sanzioni pagina 4 di 6 disciplinari e ha contestato la tempestività del licenziamento, intimato oltre il termine di venti giorni ex art. 319, lett. c) del CCNL, decorrente dalla scadenza di quello per proporre eventuali giustificazioni.
A fronte delle contestazioni del ricorrente, dei fatti posto a base del licenziamento la società resistente – restando contumace - non ha dato alcuna prova, come pure era onerata ex art. 5 L. n. 604/66.
Per tale motivo il licenziamento deve ritenersi ingiustificato e, quindi, deve essere annullato, in ciò restando assorbiti gli altri profili di illegittimità svolti.
In conseguenza dell'annullamento, deve essere accertata l'estinzione del rapporto fra le parti e deve essere condannata al pagamento a favore di , a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto (calcolata in €. 2.493,23 dal ricorrente, sulla base delle tabelle allegate al CCNL;
allegati a) e B) e documento n. 2 di parte ricorrente) per quattro mensilità, considerata la durata del rapporto di lavoro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data del licenziamento al saldo.
Deve inoltre essere accolta la domanda relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso poiché, in caso di licenziamento illegittimo, in relazione alla tutela obbligatoria la suddetta indennità è compatibile con la tutela solo risarcitoria visto che si ha interruzione del rapporto (Cass. civ., sez. lav., n. 23710/15).
Al ricorrente è quindi dovuta a tale titolo la somma di €. 4.158,07, determinato il preavviso in due mesi ex art. 239 CCNL (allegati a) e b), documento n. 2 di parte resistente), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data del licenziamento al saldo.
Deve infine essere accolta la domanda di condanna della società resistente al pagamento delle retribuzioni non pagate. Afferma a tal proposito il ricorrente che la società resistente non gli ha pagato le retribuzioni dal mese di settembre 2023 e fino alla fine del rapporto, oltre a tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto. La società resistente, rimasta contumace, non ha dato prova dei pagamenti, prova di cui era onerata, e deve quindi essere condannata al pagamento a favore del ricorrente delle relative differenze retributive, pari a €. 11,744,44, come risulta dalle tabelle allegate al CCNL applicato (allegati a) e b) e documento n. 2 di parte ricorrente) e dai relativi conteggi, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito ritualmente dichiaratosi antistatario.
La pluralità delle questioni trattate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2518/23 R. G. LAV. promossa da
[...]
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza disattesa e respinta, così decide: 1) accerta l'illegittimità della sanzione disciplinare della multa di quattro ore del 18.5.2023, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni del 14.10.2023 e della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre mesi del 24.10.2023;
pagina 5 di 6 2) accerta l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società resistente il 7.12.2023 e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità di importo pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per €. 2.493,23 mensili, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo;
3) condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, della somma di €. 4.158,07, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo;
4) condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di retribuzione, della somma di €. 11.744,44, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
5) condanna la società resistente al pagamento a favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi €. 4.475,00 di cui €. 259,00 per anticipazioni ed €. 4.216,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
6) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 18.2.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2518/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RENI Parte_1 C.F._1
GUIDO ( ) elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RENI C.F._2
GUIDO
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.5.2024 adiva il Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, lamentando, da un lato, l'illegittimità di tre sanzioni disciplinari conservative irrogategli il 3.1.2023, il 14.10.2023 e il 24.10.2023 e, dall'altro, l'illegittimità o, comunque, l'inefficacia del licenziamento intimatogli il 7.12.2023 da di Controparte_2 cui era stato dipendente.
Affermava in particolare che: 1) era stato assunto dalla resistente il 27.10.2022 CP_3 con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni di cuoco pizzaiolo di livello B1 secondo il CCNL Turismo Anpit Cisal applicato al rapporto;
2) il 18.5.2023 era stato destinatario di provvedimento disciplinare della multa di quattro ore, comminato senza previa contestazione di addebito, in violazione dell'art. 7 L. n. 300/70 e dell'art. 319, lettera a), CCNL applicato;
nel merito gli era stato addebitato un ritardo che aveva fatto perdere alla pizzeria una consegna e non aveva consentito la normale funzionalità del locale, il che non era vero poiché era sì arrivato in ritardo ma comunque la merce era stata consegnata;
3) il 14.10.23 la società
pagina 1 di 6 aveva formulato contestazione di addebiti, comunicando contestualmente la sua sospensione dal servizio, rimproverandogli, in modo del tutto generico, che avrebbe “disatteso” non meglio specificate indicazioni del legale rappresentante, con ciò “ostacolando e penalizzando il normale svolgimento delle attività, mancando la produzione del pane” e avrebbe minacciato una collega, senza peraltro fornire alcuna indicazione circa il contenuto delle asserite minacce); 4) nonostante le sue giustificazioni, la società il 20.10.2023 aveva adottato la sanzione della
“sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni a far data dal 14 ottobre 2023”, anch'essa di fatto non preceduta dalla regolare contestazione, visto che con la precedente comunicazione aveva già indicato la sanzione;
inoltre anche in tal caso la contestazione era del tutto generica;
5) il 24.10.2023 si era presentato al lavoro ma era stato brutalmente e ingiustificatamente allontanato dal legale rappresentante della società; 6) lo stesso giorno gli era stata inviata una comunicazione di “sospensione del servizio e dalla retribuzione per tre mesi” dal 24.10.2023, in cui gli era stata contestata la “reiterata insubordinazione, aggravata ancora una volta dai Suoi modi offensivi e minacciosi” con “temporanea interruzione dell'attività commerciale di preparazione e somministrazione alimenti e generato confusione e timori anche nei clienti ed avventori già presenti nei locali, oltre a pregiudicare l'organizzazione aziendale, la serenità del contesto lavorativo e l'efficienza del personale, a cagione dei toni e dell'ingiustificato rifiuto di collaborare ed adempiere alle indicazioni e istruzioni fornite, al punto da rendere necessario l'allontanamento tramite l'intervento degli Agenti di P.S., all'uopo allertati per evitare che la situazione potesse degenerare”. Elementi gravi, precisi e concordanti che, esaminati nella loro complementarietà anche alla luce dei comportamenti già censurati in precedenza, contribuiscono a determinare la definitiva interruzione, con il necessario vincolo di sinallagmaticità, anche il rapporto di fiducia tra le parti intercorso”; 7) il 25.10.2023 aveva rilevato la radicale nullità del provvedimento della sospensione di tre mesi comminata e aveva offerto la prestazione lavorativa e il 23.11.2023 aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale aveva contestato la legittimità, oltre che dei precedenti provvedimenti disciplinari, dell'ultimo consistente nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre mesi dal 24.10.2023, chiedendo la revoca e/o sospensione della sospensione e l'immediata riammissione al lavoro;
8) il 7.12.2023, con decorrenza ed efficacia dalla data della comunicazione, la società l'aveva licenziato del tutto illegittimamente al solo scopo privare di effetti la domanda cautelare, in assenza di giusta causa e in violazione di tutte le norme che regolano l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro;
9) non aveva ricevuto le retribuzioni da settembre 2023 e nulla per la fine del rapporto (ferie e permessi non goduti, tredicesima e relativi ratei, quattordicesima e trattamento di fine rapporto) per un importo complessivo di €. 11.744,44, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso.
Chiedeva quindi che: 1) fosse accertata l'illegittimità e/o la nullità della sanzione disciplinare della multa di quattro ore comminata il 3.1.2023 e fosse condannata la società resistente alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria;
2) fosse accertata l'illegittimità e/o la nullità della sanzione disciplinare della multa di quattro ore comminata al ricorrente con provvedimento del 18.5.2023 e fosse conseguentemente condannata la società convenuta alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria;
3) fosse accertata l'illegittimità e/o la nullità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni dieci comminata in data 14.10.2023 e fosse conseguentemente condannata la società resistente alla restituzione delle somme eventualmente pagina 2 di 6 trattenute a tale titolo, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria;
4) fosse accertata l'illegittimità e/o la nullità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di tre mesi del 24.10.2023 e fosse conseguentemente condannata la società resistente alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo, oltre a interessi e a rivalutazione monetaria;
5) fosse accertata l'illegittimità del licenziamento per asserita giusta causa intimato il 7.12.2023 e fosse conseguentemente dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannata la società resistente al pagamento in favore del ricorrente, ex artt. 3 e 9 D.l.vo n. 23/15, di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo non inferiore a tre e non superiore a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a €. 2.493,23 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento o, in subordine, da quella della domanda;
6) ritenuta l'insussistenza della giusta causa, condannare la resistente al pagamento in favore del CP_3 ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari a 60 giorni di calendario, nell'importo di
€. 4.158,07, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
7) fosse condannata la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 11.744,44 lordi, per differenze retributive, di cui €. 1.788,50 per trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Benché ritualmente evocata in giudizio, restava contumace. Controparte_2
La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza del 18.2.2025 all'esito della discussione, con motivazione riservata.
Le domande del ricorrente sono solo fondate e, come tali, devono essere accolte.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, ogni volta che il lavoratore nella sede giudiziale impugni un provvedimento disciplinare, escludendo la sussistenza di una sua responsabilità tale da giustificare il provvedimento, il giudice deve procedere all'accertamento della complessa fattispecie che tale responsabilità determini, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, tenendo presente che, in linea di principio, grava sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi di detta fattispecie, in quanto fondamento in concreto dell'esercitato potere disciplinare (Cass. civ., sez. lav., n. 15950/04). Analoghe considerazioni possono essere ripetute anche con riferimento al rispetto del procedimento di cui all'art. 7 L. n. 300/70, poiché anch'esso attiene al fondamento legittimo dell'esercizio del potere disciplinare e, quindi, a fronte delle contestazioni del lavoratore è onere del datore di lavoro dare la prova di avere rispettato le regole procedimentali di cui alla citata norma.
Quanto poi al licenziamento per giusta causa, essa deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, e in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare;
anche nel caso in cui la disciplina del contratto collettivo preveda un determinato comportamento quale giusta causa di licenziamento, occorre comunque valutare ex art. 2119 c.c. l'effettiva gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto;
la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto pagina 3 di 6 collettivo non è vincolante, essendo sempre necessario verificare se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore;
il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso e tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c., cosicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ex art. 3 L. n. 604/66 o addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto ex art. 2119 c.c. (Cass. civ. sez. lav., n. 6498/12).
È inoltre consolidato l'orientamento giurisprudenziale per cui il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del lavoratore in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere, ormai consumato. Il relativo giudizio presuppone necessariamente un raffronto fra gli elementi di fatto e le circostanze di tempo, di luogo e di persona che hanno dato luogo alle contestazioni disciplinari. Solo quando vi sia corrispondenza tra tutti detti elementi sussiste l'identità del fatto che integra la preclusione connessa con il principio del ne bis in idem (Cass. civ. sez. lav. n. 27657/18).
Nel caso di specie, con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate il 18.5.2023 e il 20.10.2023 il ricorrente lamenta, fra l'altro, di essere stato destinatario di due distinti provvedimenti disciplinari della multa per quattro ore e della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni, comminati senza previa contestazione di addebito, in violazione dell'art. 7 St. Lav. e dell'art. 319, lettera a), del CCNL applicato e per fatti insussistenti, peraltro nemmeno specificamente formulati.
Le difese sono fondate.
Restando contumace, la società datrice di lavoro non ha dato prova né del rispetto del procedimento di cui all'art. 7 L. n. 300/70 – e segnatamente della preventiva contestazione dei fatti addebitati – né della loro sussistenza, espressamente contestata dal lavoratore.
In assenza di tale prova, stante la loro illegittimità, devono entrambe essere annullate.
Con poi riferimento alla sanzione disciplinare irrogata il 24.10.2023, il ricorrente lamenta di essere stato destinatario della sospensione per tre mesi, anche in tal caso senza preventiva contestazione di addebito e per fatti insussistenti;
contesta che, comunque, la durata della sospensione che non poteva essere superiore a dieci giorni.
Anche in tal caso, restando contumace la società datrice di lavoro non ha dato prova né del rispetto del procedimento di cui all'art. 7 L. n. 300/70 – e segnatamente della preventiva contestazione dei fatti addebitati – né della loro sussistenza, espressamente contestata dal lavoratore. E ciò a tacere del limite di durata massima di dieci giorni stabilita dal medesimo art. 7, evidentemente violato.
Anche in tal caso la sanzione deve essere annullata.
Quanto poi al licenziamento, la società datrice di lavoro ha contestato al ricorrente di avere ripetutamente tenuto condotte offensive e minacciose nei confronti del datore di lavoro, peraltro causando altresì l'interruzione dell'attività della pizzeria. Il ricorrente ha negato la sussistenza dei fatti contestati, ha rilevato che erano già stati oggetto delle precedenti sanzioni pagina 4 di 6 disciplinari e ha contestato la tempestività del licenziamento, intimato oltre il termine di venti giorni ex art. 319, lett. c) del CCNL, decorrente dalla scadenza di quello per proporre eventuali giustificazioni.
A fronte delle contestazioni del ricorrente, dei fatti posto a base del licenziamento la società resistente – restando contumace - non ha dato alcuna prova, come pure era onerata ex art. 5 L. n. 604/66.
Per tale motivo il licenziamento deve ritenersi ingiustificato e, quindi, deve essere annullato, in ciò restando assorbiti gli altri profili di illegittimità svolti.
In conseguenza dell'annullamento, deve essere accertata l'estinzione del rapporto fra le parti e deve essere condannata al pagamento a favore di , a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto (calcolata in €. 2.493,23 dal ricorrente, sulla base delle tabelle allegate al CCNL;
allegati a) e B) e documento n. 2 di parte ricorrente) per quattro mensilità, considerata la durata del rapporto di lavoro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data del licenziamento al saldo.
Deve inoltre essere accolta la domanda relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso poiché, in caso di licenziamento illegittimo, in relazione alla tutela obbligatoria la suddetta indennità è compatibile con la tutela solo risarcitoria visto che si ha interruzione del rapporto (Cass. civ., sez. lav., n. 23710/15).
Al ricorrente è quindi dovuta a tale titolo la somma di €. 4.158,07, determinato il preavviso in due mesi ex art. 239 CCNL (allegati a) e b), documento n. 2 di parte resistente), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data del licenziamento al saldo.
Deve infine essere accolta la domanda di condanna della società resistente al pagamento delle retribuzioni non pagate. Afferma a tal proposito il ricorrente che la società resistente non gli ha pagato le retribuzioni dal mese di settembre 2023 e fino alla fine del rapporto, oltre a tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto. La società resistente, rimasta contumace, non ha dato prova dei pagamenti, prova di cui era onerata, e deve quindi essere condannata al pagamento a favore del ricorrente delle relative differenze retributive, pari a €. 11,744,44, come risulta dalle tabelle allegate al CCNL applicato (allegati a) e b) e documento n. 2 di parte ricorrente) e dai relativi conteggi, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito ritualmente dichiaratosi antistatario.
La pluralità delle questioni trattate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2518/23 R. G. LAV. promossa da
[...]
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza disattesa e respinta, così decide: 1) accerta l'illegittimità della sanzione disciplinare della multa di quattro ore del 18.5.2023, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni del 14.10.2023 e della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre mesi del 24.10.2023;
pagina 5 di 6 2) accerta l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società resistente il 7.12.2023 e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità di importo pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per €. 2.493,23 mensili, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo;
3) condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, della somma di €. 4.158,07, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo;
4) condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di retribuzione, della somma di €. 11.744,44, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
5) condanna la società resistente al pagamento a favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi €. 4.475,00 di cui €. 259,00 per anticipazioni ed €. 4.216,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
6) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 18.2.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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