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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/11/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 443/2025 avente ad oggetto il giudizio cumulativo per la separazione giudiziale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maria Stella Chiera, domiciliatario, giusta procura in atti;
ricorrente e
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Andrea Giuseppe Daqua, domiciliatario, giusta procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
CONCLUSIONI: la causa è stata riservata in decisione innanzi al Collegio sulle conclusioni di cui alle note scritte per l'udienza del 20.11.2025 - svoltasi con modalità cartolari:
- per : “- Accertare e dichiarare la giurisdizione italiana per Parte_1 tutti i motivi in atti enucleati, nonché per il grave pregiudizio delle minori, se si dovesse spostare la competenza, e per l'effetto richiedere la cooperazione dello stato tedesco attraverso i servizi sociali per monitoraggio e verifiche in loco delle condizioni di vita delle minori e del nucleo familiare senza trasferire il procedimento, per confermare la presenza di terzi non parenti;
analisi dei rischi psicologici e di alienazione delle minori;
colloqui protetti con le minori. Non si domanda pertanto il trasferimento del procedimento, come previsto dagli artt. 82 e 85 Reg. CE 2201/2003 (Bruxelles II-bis) ma la cooperazione che serve a tutelare il superiore interesse delle minori, senza alterare la giurisdizione italiana;
- Rigettare le eccezioni di incompetenza del Tribunale di Locri anche in vista delle decisioni provvisorie già assunte;
- Rigettare l'eccezione di nullità della notifica per i motivi sopra rappresentati e negli atti introduttivi che si ritengono qui integralmente riportati, Nel merito: - Ordinare alla sig.ra
di cessare ogni condotta alienante e intimidatoria sulle minori CP_1 comprese pubblicazioni sui social e diffide abusive;
- Ammettere ctu psicologica sulle capacità genitoriale della convenuta;
- Ammettere accertamenti fiscali sulle reale condizione lavorativa della convenuta;
- Ammettere tutte le prove allegate che si allegano e che si sono prodotte dall'ultima udienza ad oggi, per comprendere il grave pregiudizio delle minori se la causa venisse spostata di competenza;
- Con riserva di ulteriori azioni civili e penali nei confronti della sig.ra , proseguire CP_1 nella causa”;
- per : “L'avvocato Daqua si riporta a tutte le richieste, Controparte_1 istanze, domande ed eccezioni (anche preliminari) fin qui avanzate nell'interesse della Signora chiedendone l'integrale accoglimento CP_1
Impugna e contesta quanto domandato, richiesto ed eccepito da parte avversa perché infondato in fatto e in diritto chiedendone l'integrale rigetto.”
pag. 2/11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
1- Con ricorso depositato in data 08.5.2025 , premettendo di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
10.8.2013 in Monasterace e che dalla loro unione erano nate il 06.5.2014 due figli gemelle, e ha esposto di lavorare in Persona_1 Per_2
Germania come cuoco (con una retribuzione di 1.700,00 euro mensili) pur continuando a mantenere la residenza in Italia;
che era venuta meno la comunione affettiva e sentimentale, a suo dire, a causa dei contrasti di natura relazionale ed educativa nonché dei comportamenti irriguardosi della la quale, oltre ad essersi resa inadempiente ai doveri coniugali, CP_1
era artefice di un clima di acredine e prepotenza sfociato in azioni di risentimento e ripicca verso il deducente con conseguente compromissione della serenità familiare;
che, per evitare i contrasti era stato costretto ad abbandonare la casa coniugale e a cercare un altro alloggio continuando a versare l'affitto della predetta abitazione, il mantenimento per le figlie e le spese straordinarie;
che in data 04.12.2024 aveva inoltrato un invito alla negoziazione assistita – ricevuta in data 19.12.2024 dalla – al fine di CP_1
addivenire ad una separazione concordata e alla quale quest'ultima aveva prestato adesione solo due mesi dopo l'invito. Ha chiesto pertanto di pronunciare la separazione giudiziale, con successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di vivere già separati, con affido congiunto delle figlie minore e collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione degli incontri padre-figlio come meglio dettagliato nel ricorso in funzione degli impegni lavorativi dei genitori e delle esigenze scolastiche e ludiche delle minori, impegnandosi a versare il mantenimento nella misura di euro 400,00 mensili per entrambe le figlie,
pag. 3/11 oltre al 50% delle spese straordinarie e con attribuzione in via esclusiva dell'assegno unico erogato dall'INPS a favore delle figlie.
I.
2- Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore di quello tedesco avendo quest'ultima trasferito la propria residenza in Germana ma soprattutto in considerazione della circostanza che entrambi i genitori lavorano e vivono stabilmente in Germania unitamente alle figlie minori già da quando quest'ultime avevano due anni di vita;
in via subordinata, ha contestato le avverse difese in ordine alla ricostruzione delle vicende in fatto che avevano preceduto la rottura dell'unione coniugale assumendo che la causa della separazione fosse da attribuire alle condotte del ricorrente violative dei doveri coniugali di fedeltà (per averla a suo dire umiliata in più occasioni a causa delle frequentazioni di case di appuntamento in Germania) e di assistenza (per essersi rifiutato di stare con le figlie nel periodo in cui era stata ricoverata in ospedale per 'orticaria da stress').
Ha concluso chiedendo, nel caso di rigetto della eccezione di difetto di giurisdizione, all'adito Tribunale di: “a) Disporre la separazione dei coniugi con addebito a carico del ricorrente e, subordinatamente al decorso del termine di legge dichiarare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 n. 49 c.p.c. e art. 3 L.
898/1970 tra i coniugi previo accoglimento delle seguenti richieste da parte della resistente: b) Rigettare tutte le altre richieste del ricorrente. c)
Assegnare la casa coniugale in Germania, sita in Maier-Leibnitz Strasse 3,
85748 Garching bei München, alla moglie e alle figlie con obbligo del ricorrente di continuare a pagare il relativo canone mensile. In caso di
pag. 4/11 disdetta eventualmente già formalizzata dal ricorrente con conseguente obbligo a lasciare l'appartamento si chiede che il ricorrente sia obbligato
a pagare il canone di locazione per la nuova casa di residenza di moglie e figlie fino alla concorrenza di un canone pari a quello attuale (Euro
1100,00 circa); d) Disporre che l'immobile sito in Monasterace, via Perri
n. 6, continui a rimanere nella disponibilità della moglie e delle figlie per le vacanze estive. In subordine, la signora potrà liberare e restituire
l'appartamento a condizione che il ricorrente provveda al pagamento dell'affitto estivo che le bambine da sempre trascorrono in Calabria.
Sull'affidamento e collocamento delle figlie: e) Disporre che le figlie
e potranno essere affidate, congiuntamente, ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Diritto di visita del padre: f) Disporre che le figlie stiano con il padre per due weekend al mese con il padre, dal sabato mattina (ore 9,00 circa) alla domenica sera (ore
21,00 circa), oltre ad un pomeriggio infrasettimanale da concordare tra i genitori (con eventuale pernotto) compatibilmente con le esigenze delle ragazze. Nel periodo estivo le minori staranno con il padre per 14 giorni complessivi, suddivisi in due periodi di 7 giorni (luglio e agosto) e le relative date dovranno essere anticipate alla madre entro il 30 maggio. Per quanto riguarda le festività natalizie del corrente anno 2025 le figlie staranno con il padre nel periodo dal 31.12.2025 al 4 gennaio 2026. Per gli anni successivi, ad anni alterni, le figlie passeranno con la madre il
Natale e con il padre il capodanno (e viceversa) con il seguente calendario: NATALE dal 23 dicembre al 27 dicembre e il capodanno dal
30 dicembre al 4 gennaio. In considerazione del fatto che le ragazze durante l'anno scolastico hanno frequenti vacanze scolastiche anche per
pag. 5/11 due settimane consecutive, le figlie staranno una settimana con il padre e
l'altra con la madre. Mantenimento delle figlie: g) Disporre a carico del ricorrente l'obbligo di versare, a favore di ciascuna figlie la soma di Euro
250,00 a titolo di assegno di mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative ecc.ecc.) h) Disporre che l'assegno unico universale INPS sarà percepito integralmente dalla madre. Depositi postali cointestati: Ordinare al ricorrente di dividere con la moglie i buoni fruttiferi cointestati.
Mantenimento della moglie. Disporre a carico del ricorrente l'obbligo di versare a favore della moglie un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 250,00”.
I.
3- Alla prima udienza fissata per il giorno 04.9.2025, stante la mancata comparizione della per motivi lavorativi e in conseguenza della CP_1
pendenza di trattative tra le parti, la causa è stata differita alla successiva udienza del 16.10.2025 – svoltasi da remoto – per consentire la partecipazione a distanza della e comunque consentire alle parti di CP_1
meglio interloquire sulla eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della resistente. All'esito della audizione congiunta delle parti, falliti i tentativi di addivenire ad una soluzione concordata, con ordinanza del 20.10.2025 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e differita la causa alla udienza cartolare del 20.11.2025 per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio sulla eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice tedesco.
Con successiva ordinanza del 21.11.2025 la causa è stata riservata in decisione innanzi al Collegio sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte per la predetta udienza.
pag. 6/11 II.- Così ricostruite in breve le posizioni delle parti, si procede ad esaminare la questione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello tedesco.
II.1.- L'unione in questione presenta elementi di estraneità: i coniugi, cittadini italiani e sposati in Italia, risiedono e vivono da anni in Germania
e precisamente a Garching b. München, ove si sono trasferiti quando le figlie, ancora minorenni, avevano solo due anni. Risulta inoltre incontestato che le minori frequentano la scuola (e attività ludiche) in Germania e che parlano correntemente e scrivono solo in lingua tedesca mentre emerge documentalmente che il contratto di affitto di cui discutono le parti è stato stipulato nel 2016.
Ciò posto, appare, quindi, necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
II.
1- Per dirimere il contrasto tra le parti sulla questione di giurisdizione, occorre prendere le mosse dal complesso di norme racchiuso nel
Regolamento UE 111/2019 (che ha abrogato e sostituito il precedente
Regolamento n. 2201/2003) che, lette in coordinamento con la
Convenzione Aja del 25 ottobre 1980, delinea un articolato sistema di tutela del minore nelle controversie familiari transfrontaliere, imperniato sul principio della residenza abituale quale criterio fondamentale di individuazione della competenza giurisdizionale in materia di provvedimenti riguardanti la prole.
Orbene, rispetto alla domanda di separazione, dovendosi applicare il
Regolamento (CE) n. 1111/2019 (Bruxelles II ter), entrato in vigore ad agosto 2022, che disciplina la giurisdizione internazionale nelle cause di pag. 7/11 divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio nell'Unione
Europea, abrogando e sostituendo il precedente Regolamento (CE) n.
2201/2003 (Bruxelles II bis), in base all'art. 3 del regolamento Bruxelles II ter (che sul punto ripropone il contenuto del precedente regolamento), la competenza giurisdizionale generale in caso di divorzio o separazione personale spetta alternativamente alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova la residenza abituale dei coniugi, oppure a quelle dello Stato membro di cui i coniugi sono cittadini.
Pertanto, nel caso concreto, si applica la regola del foro alternativo, con la possibilità di avviare il procedimento per la definizione dello status davanti all'Autorità giudiziaria italiana alternativamente a quella tedesca.
Non può non rilevarsi che, in uno alla pronuncia sullo status, occorre decidere anche in ordine all'affidamento della prole, al collocamento, alla regolamentazione del diritto di visita e al mantenimento con la conseguenza che in parte qua e in adesione alla giurisprudenza della
Suprema Corte, oltre che comunitaria, deve aversi riguardo alla giurisdizione del luogo di residenza abituale. La Suprema Corte ha affermato, con reiterate pronunce, che “In tema di giurisdizione di provvedimenti de potestate, per stabilire la competenza giurisdizionale, bisogna dare rilievo, per principio generale, al criterio della residenza abituale del minore al momento della domanda”. Si è precisato che “il luogo di abituale residenza del minore corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo essere inteso come il luogo in cui lo stesso, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in detta località della sua quotidiana vita di relazione”. Quel che deve essere considerato è, quindi, il pag. 8/11 luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, ed ai fini del relativo accertamento rilevano una serie di circostanze che vanno valutate in relazione alla peculiarità del caso concreto: la durata, la regolarità e le ragioni del soggiorno, la cittadinanza del minore, la frequenza scolastica e, in generale, le relazioni familiari e sociali (Cass. sez.un. 3555/2017; C.d.G. 2009, 523/07; C.d.G. 2010,
497/10, Cass. sez.un. 28329/2019, 8042/2018, 32359/2018 Cass sez. un.,
19/04/2021).
Da ultimo, le Sezioni unite della Cassazione con sentenza del 31/03/2022,
n.10443 hanno precisato che – “ai fini della corretta individuazione della giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi, cittadini di diversi Stati membri dell'Unione Europea, secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003, per "residenza abituale" della parte ricorrente deve intendersi il luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto unionale, ai fini dell'identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda”. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità già in passato aveva avuto modo di precisare che anche in caso di doppia cittadinanza del minore - a salvaguardia della continuità affettivo-relazionale del minore e al fine di valorizzare la preminenza dell'interesse del minore – sussiste la giurisdizione del giudice del luogo ove il minore stesso ha la sua residenza abituale (Cassazione civile sez. un., 05/06/2017, n.13912).
pag. 9/11 Tuttavia, stante la sussistenza della giurisdizione tedesca su tutte le questioni concernenti i rapporti anche economici con la prole minorenne, ragioni di opportunità inducono a ritenere sussistente la giurisdizione tedesca su tutte le domande, compresa quella di separazione.
E' evidente pertanto che non solo in ordine alle questioni attinenti l'affidamento della prole e la regolamentazione degli incontri padre-figli ma anche per quelle patrimoniali sussista la giurisdizione del giudice tedesco atteso che, per esempio, le parti in sede di atti introduttivi hanno fatto riferimento all'assegno unico per i minori versato dall'INPS mentre – per come chiarito meglio dalle parti in sede di audizione alla udienza del
16.10.2025 – trattandosi di un emolumento con finalità analoghe a quello predisposto dallo Stato italiano (cd. kindergeld) ma di cui questo Giudice non ha contezza se si fonda sui medesimi presupposti;
allo stesso modo si ignora la disciplina tedesca sugli affitti e sugli aiuti nel caso di genitore separato con prole a carico.
Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle domande avanzate dal ricorrente e va affermata la giurisdizione del giudice tedesco, confermandosi in via provvisoria i provvedimenti adottati da questo Giudice con ordinanza del 20.10.2025.
III.- Stante la significativa complessità delle questioni giuridiche dedotte, che hanno implicato la soluzione di problematiche attinenti alla corretta decodificazione della normativa sostanziale e processuale sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite in questa fase, risultando peraltro impregiudicato il merito.
P.Q.M.
pag. 10/11 Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da con ricorso depositato l'08.5.2025 nei Parte_1
confronti di , con l'intervento del Pubblico Controparte_1
Ministero, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano per appartenere la giurisdizione al giudice tedesco;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione civile, in data
21/11/2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati dott. Andrea Amadei
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 443/2025 avente ad oggetto il giudizio cumulativo per la separazione giudiziale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maria Stella Chiera, domiciliatario, giusta procura in atti;
ricorrente e
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Andrea Giuseppe Daqua, domiciliatario, giusta procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
CONCLUSIONI: la causa è stata riservata in decisione innanzi al Collegio sulle conclusioni di cui alle note scritte per l'udienza del 20.11.2025 - svoltasi con modalità cartolari:
- per : “- Accertare e dichiarare la giurisdizione italiana per Parte_1 tutti i motivi in atti enucleati, nonché per il grave pregiudizio delle minori, se si dovesse spostare la competenza, e per l'effetto richiedere la cooperazione dello stato tedesco attraverso i servizi sociali per monitoraggio e verifiche in loco delle condizioni di vita delle minori e del nucleo familiare senza trasferire il procedimento, per confermare la presenza di terzi non parenti;
analisi dei rischi psicologici e di alienazione delle minori;
colloqui protetti con le minori. Non si domanda pertanto il trasferimento del procedimento, come previsto dagli artt. 82 e 85 Reg. CE 2201/2003 (Bruxelles II-bis) ma la cooperazione che serve a tutelare il superiore interesse delle minori, senza alterare la giurisdizione italiana;
- Rigettare le eccezioni di incompetenza del Tribunale di Locri anche in vista delle decisioni provvisorie già assunte;
- Rigettare l'eccezione di nullità della notifica per i motivi sopra rappresentati e negli atti introduttivi che si ritengono qui integralmente riportati, Nel merito: - Ordinare alla sig.ra
di cessare ogni condotta alienante e intimidatoria sulle minori CP_1 comprese pubblicazioni sui social e diffide abusive;
- Ammettere ctu psicologica sulle capacità genitoriale della convenuta;
- Ammettere accertamenti fiscali sulle reale condizione lavorativa della convenuta;
- Ammettere tutte le prove allegate che si allegano e che si sono prodotte dall'ultima udienza ad oggi, per comprendere il grave pregiudizio delle minori se la causa venisse spostata di competenza;
- Con riserva di ulteriori azioni civili e penali nei confronti della sig.ra , proseguire CP_1 nella causa”;
- per : “L'avvocato Daqua si riporta a tutte le richieste, Controparte_1 istanze, domande ed eccezioni (anche preliminari) fin qui avanzate nell'interesse della Signora chiedendone l'integrale accoglimento CP_1
Impugna e contesta quanto domandato, richiesto ed eccepito da parte avversa perché infondato in fatto e in diritto chiedendone l'integrale rigetto.”
pag. 2/11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
1- Con ricorso depositato in data 08.5.2025 , premettendo di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
10.8.2013 in Monasterace e che dalla loro unione erano nate il 06.5.2014 due figli gemelle, e ha esposto di lavorare in Persona_1 Per_2
Germania come cuoco (con una retribuzione di 1.700,00 euro mensili) pur continuando a mantenere la residenza in Italia;
che era venuta meno la comunione affettiva e sentimentale, a suo dire, a causa dei contrasti di natura relazionale ed educativa nonché dei comportamenti irriguardosi della la quale, oltre ad essersi resa inadempiente ai doveri coniugali, CP_1
era artefice di un clima di acredine e prepotenza sfociato in azioni di risentimento e ripicca verso il deducente con conseguente compromissione della serenità familiare;
che, per evitare i contrasti era stato costretto ad abbandonare la casa coniugale e a cercare un altro alloggio continuando a versare l'affitto della predetta abitazione, il mantenimento per le figlie e le spese straordinarie;
che in data 04.12.2024 aveva inoltrato un invito alla negoziazione assistita – ricevuta in data 19.12.2024 dalla – al fine di CP_1
addivenire ad una separazione concordata e alla quale quest'ultima aveva prestato adesione solo due mesi dopo l'invito. Ha chiesto pertanto di pronunciare la separazione giudiziale, con successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di vivere già separati, con affido congiunto delle figlie minore e collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione degli incontri padre-figlio come meglio dettagliato nel ricorso in funzione degli impegni lavorativi dei genitori e delle esigenze scolastiche e ludiche delle minori, impegnandosi a versare il mantenimento nella misura di euro 400,00 mensili per entrambe le figlie,
pag. 3/11 oltre al 50% delle spese straordinarie e con attribuzione in via esclusiva dell'assegno unico erogato dall'INPS a favore delle figlie.
I.
2- Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore di quello tedesco avendo quest'ultima trasferito la propria residenza in Germana ma soprattutto in considerazione della circostanza che entrambi i genitori lavorano e vivono stabilmente in Germania unitamente alle figlie minori già da quando quest'ultime avevano due anni di vita;
in via subordinata, ha contestato le avverse difese in ordine alla ricostruzione delle vicende in fatto che avevano preceduto la rottura dell'unione coniugale assumendo che la causa della separazione fosse da attribuire alle condotte del ricorrente violative dei doveri coniugali di fedeltà (per averla a suo dire umiliata in più occasioni a causa delle frequentazioni di case di appuntamento in Germania) e di assistenza (per essersi rifiutato di stare con le figlie nel periodo in cui era stata ricoverata in ospedale per 'orticaria da stress').
Ha concluso chiedendo, nel caso di rigetto della eccezione di difetto di giurisdizione, all'adito Tribunale di: “a) Disporre la separazione dei coniugi con addebito a carico del ricorrente e, subordinatamente al decorso del termine di legge dichiarare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 n. 49 c.p.c. e art. 3 L.
898/1970 tra i coniugi previo accoglimento delle seguenti richieste da parte della resistente: b) Rigettare tutte le altre richieste del ricorrente. c)
Assegnare la casa coniugale in Germania, sita in Maier-Leibnitz Strasse 3,
85748 Garching bei München, alla moglie e alle figlie con obbligo del ricorrente di continuare a pagare il relativo canone mensile. In caso di
pag. 4/11 disdetta eventualmente già formalizzata dal ricorrente con conseguente obbligo a lasciare l'appartamento si chiede che il ricorrente sia obbligato
a pagare il canone di locazione per la nuova casa di residenza di moglie e figlie fino alla concorrenza di un canone pari a quello attuale (Euro
1100,00 circa); d) Disporre che l'immobile sito in Monasterace, via Perri
n. 6, continui a rimanere nella disponibilità della moglie e delle figlie per le vacanze estive. In subordine, la signora potrà liberare e restituire
l'appartamento a condizione che il ricorrente provveda al pagamento dell'affitto estivo che le bambine da sempre trascorrono in Calabria.
Sull'affidamento e collocamento delle figlie: e) Disporre che le figlie
e potranno essere affidate, congiuntamente, ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Diritto di visita del padre: f) Disporre che le figlie stiano con il padre per due weekend al mese con il padre, dal sabato mattina (ore 9,00 circa) alla domenica sera (ore
21,00 circa), oltre ad un pomeriggio infrasettimanale da concordare tra i genitori (con eventuale pernotto) compatibilmente con le esigenze delle ragazze. Nel periodo estivo le minori staranno con il padre per 14 giorni complessivi, suddivisi in due periodi di 7 giorni (luglio e agosto) e le relative date dovranno essere anticipate alla madre entro il 30 maggio. Per quanto riguarda le festività natalizie del corrente anno 2025 le figlie staranno con il padre nel periodo dal 31.12.2025 al 4 gennaio 2026. Per gli anni successivi, ad anni alterni, le figlie passeranno con la madre il
Natale e con il padre il capodanno (e viceversa) con il seguente calendario: NATALE dal 23 dicembre al 27 dicembre e il capodanno dal
30 dicembre al 4 gennaio. In considerazione del fatto che le ragazze durante l'anno scolastico hanno frequenti vacanze scolastiche anche per
pag. 5/11 due settimane consecutive, le figlie staranno una settimana con il padre e
l'altra con la madre. Mantenimento delle figlie: g) Disporre a carico del ricorrente l'obbligo di versare, a favore di ciascuna figlie la soma di Euro
250,00 a titolo di assegno di mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative ecc.ecc.) h) Disporre che l'assegno unico universale INPS sarà percepito integralmente dalla madre. Depositi postali cointestati: Ordinare al ricorrente di dividere con la moglie i buoni fruttiferi cointestati.
Mantenimento della moglie. Disporre a carico del ricorrente l'obbligo di versare a favore della moglie un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 250,00”.
I.
3- Alla prima udienza fissata per il giorno 04.9.2025, stante la mancata comparizione della per motivi lavorativi e in conseguenza della CP_1
pendenza di trattative tra le parti, la causa è stata differita alla successiva udienza del 16.10.2025 – svoltasi da remoto – per consentire la partecipazione a distanza della e comunque consentire alle parti di CP_1
meglio interloquire sulla eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della resistente. All'esito della audizione congiunta delle parti, falliti i tentativi di addivenire ad una soluzione concordata, con ordinanza del 20.10.2025 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e differita la causa alla udienza cartolare del 20.11.2025 per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio sulla eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice tedesco.
Con successiva ordinanza del 21.11.2025 la causa è stata riservata in decisione innanzi al Collegio sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte per la predetta udienza.
pag. 6/11 II.- Così ricostruite in breve le posizioni delle parti, si procede ad esaminare la questione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello tedesco.
II.1.- L'unione in questione presenta elementi di estraneità: i coniugi, cittadini italiani e sposati in Italia, risiedono e vivono da anni in Germania
e precisamente a Garching b. München, ove si sono trasferiti quando le figlie, ancora minorenni, avevano solo due anni. Risulta inoltre incontestato che le minori frequentano la scuola (e attività ludiche) in Germania e che parlano correntemente e scrivono solo in lingua tedesca mentre emerge documentalmente che il contratto di affitto di cui discutono le parti è stato stipulato nel 2016.
Ciò posto, appare, quindi, necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
II.
1- Per dirimere il contrasto tra le parti sulla questione di giurisdizione, occorre prendere le mosse dal complesso di norme racchiuso nel
Regolamento UE 111/2019 (che ha abrogato e sostituito il precedente
Regolamento n. 2201/2003) che, lette in coordinamento con la
Convenzione Aja del 25 ottobre 1980, delinea un articolato sistema di tutela del minore nelle controversie familiari transfrontaliere, imperniato sul principio della residenza abituale quale criterio fondamentale di individuazione della competenza giurisdizionale in materia di provvedimenti riguardanti la prole.
Orbene, rispetto alla domanda di separazione, dovendosi applicare il
Regolamento (CE) n. 1111/2019 (Bruxelles II ter), entrato in vigore ad agosto 2022, che disciplina la giurisdizione internazionale nelle cause di pag. 7/11 divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio nell'Unione
Europea, abrogando e sostituendo il precedente Regolamento (CE) n.
2201/2003 (Bruxelles II bis), in base all'art. 3 del regolamento Bruxelles II ter (che sul punto ripropone il contenuto del precedente regolamento), la competenza giurisdizionale generale in caso di divorzio o separazione personale spetta alternativamente alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova la residenza abituale dei coniugi, oppure a quelle dello Stato membro di cui i coniugi sono cittadini.
Pertanto, nel caso concreto, si applica la regola del foro alternativo, con la possibilità di avviare il procedimento per la definizione dello status davanti all'Autorità giudiziaria italiana alternativamente a quella tedesca.
Non può non rilevarsi che, in uno alla pronuncia sullo status, occorre decidere anche in ordine all'affidamento della prole, al collocamento, alla regolamentazione del diritto di visita e al mantenimento con la conseguenza che in parte qua e in adesione alla giurisprudenza della
Suprema Corte, oltre che comunitaria, deve aversi riguardo alla giurisdizione del luogo di residenza abituale. La Suprema Corte ha affermato, con reiterate pronunce, che “In tema di giurisdizione di provvedimenti de potestate, per stabilire la competenza giurisdizionale, bisogna dare rilievo, per principio generale, al criterio della residenza abituale del minore al momento della domanda”. Si è precisato che “il luogo di abituale residenza del minore corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo essere inteso come il luogo in cui lo stesso, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in detta località della sua quotidiana vita di relazione”. Quel che deve essere considerato è, quindi, il pag. 8/11 luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, ed ai fini del relativo accertamento rilevano una serie di circostanze che vanno valutate in relazione alla peculiarità del caso concreto: la durata, la regolarità e le ragioni del soggiorno, la cittadinanza del minore, la frequenza scolastica e, in generale, le relazioni familiari e sociali (Cass. sez.un. 3555/2017; C.d.G. 2009, 523/07; C.d.G. 2010,
497/10, Cass. sez.un. 28329/2019, 8042/2018, 32359/2018 Cass sez. un.,
19/04/2021).
Da ultimo, le Sezioni unite della Cassazione con sentenza del 31/03/2022,
n.10443 hanno precisato che – “ai fini della corretta individuazione della giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi, cittadini di diversi Stati membri dell'Unione Europea, secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003, per "residenza abituale" della parte ricorrente deve intendersi il luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto unionale, ai fini dell'identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda”. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità già in passato aveva avuto modo di precisare che anche in caso di doppia cittadinanza del minore - a salvaguardia della continuità affettivo-relazionale del minore e al fine di valorizzare la preminenza dell'interesse del minore – sussiste la giurisdizione del giudice del luogo ove il minore stesso ha la sua residenza abituale (Cassazione civile sez. un., 05/06/2017, n.13912).
pag. 9/11 Tuttavia, stante la sussistenza della giurisdizione tedesca su tutte le questioni concernenti i rapporti anche economici con la prole minorenne, ragioni di opportunità inducono a ritenere sussistente la giurisdizione tedesca su tutte le domande, compresa quella di separazione.
E' evidente pertanto che non solo in ordine alle questioni attinenti l'affidamento della prole e la regolamentazione degli incontri padre-figli ma anche per quelle patrimoniali sussista la giurisdizione del giudice tedesco atteso che, per esempio, le parti in sede di atti introduttivi hanno fatto riferimento all'assegno unico per i minori versato dall'INPS mentre – per come chiarito meglio dalle parti in sede di audizione alla udienza del
16.10.2025 – trattandosi di un emolumento con finalità analoghe a quello predisposto dallo Stato italiano (cd. kindergeld) ma di cui questo Giudice non ha contezza se si fonda sui medesimi presupposti;
allo stesso modo si ignora la disciplina tedesca sugli affitti e sugli aiuti nel caso di genitore separato con prole a carico.
Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle domande avanzate dal ricorrente e va affermata la giurisdizione del giudice tedesco, confermandosi in via provvisoria i provvedimenti adottati da questo Giudice con ordinanza del 20.10.2025.
III.- Stante la significativa complessità delle questioni giuridiche dedotte, che hanno implicato la soluzione di problematiche attinenti alla corretta decodificazione della normativa sostanziale e processuale sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite in questa fase, risultando peraltro impregiudicato il merito.
P.Q.M.
pag. 10/11 Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da con ricorso depositato l'08.5.2025 nei Parte_1
confronti di , con l'intervento del Pubblico Controparte_1
Ministero, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano per appartenere la giurisdizione al giudice tedesco;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione civile, in data
21/11/2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati dott. Andrea Amadei
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