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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/08/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4366/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BISCUOLA BARBARA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Vigevano (PV), Via Mameli 15 contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CRISTINO MATTEO e con CP_1 C.F._2 domicilio eletto in Pavia, Via Ticinello n. 22
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
Entrambe le Parti hanno domandato la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti le prove documentali depositate dalle parti (sentenza n. 673/2023 con cui il Tribunale di Pavia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia) hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da con Parte_1 ricorso depositato il 29/11/2024 e notificato a , così decide: CP_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Sannazzaro Dè Burgondi il 23/10/1994 (atto n. 21, parte II, Serie A, anno 1994); CP_1
2) ordina all'Ufficio dello stato Civile del Comune suddetto di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze previste;
3) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.7.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4366/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BISCUOLA BARBARA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Vigevano (PV), Via Mameli 15 contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CRISTINO MATTEO e con CP_1 C.F._2 domicilio eletto in Pavia, Via Ticinello n. 22
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
Entrambe le Parti hanno domandato la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti le prove documentali depositate dalle parti (sentenza n. 673/2023 con cui il Tribunale di Pavia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia) hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da con Parte_1 ricorso depositato il 29/11/2024 e notificato a , così decide: CP_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Sannazzaro Dè Burgondi il 23/10/1994 (atto n. 21, parte II, Serie A, anno 1994); CP_1
2) ordina all'Ufficio dello stato Civile del Comune suddetto di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze previste;
3) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.7.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)