Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati, per la durata di tre esercizi finanziari consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1956-57.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati, per la durata di tre esercizi finanziari consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1956-57.