TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/07/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1377/2025 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1377/2025, promossa con ricorso depositato il 07/04/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Alan Breda
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Cristina Franzosi con i seguenti figli minorenni:
, nata a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 07.04.2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
pagina1 di 5 1) la figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso la stessa;
2) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno invece assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3) per quanto concerne il diritto di visita, il padre potrà tenere con sé la figlia la Per_1 giornata del sabato dalle ore 10.00 sino alle ore 20.00;
4) a decorrere dal mese di giugno 2025 si inserirà il pernotto della minore presso il padre, il quale potrà, dunque, tenere con sé la figlia , a settimane alterne, dalla giornata Per_1 del venerdì ore 18.30/19.00 sino al sabato ore 20.00, e dal sabato ore 18.30/19.00 sino alla domenica alle ore 20.00;
5) a decorrere da gennaio 2026 si inserirà anche il secondo pernotto della minore presso il padre, il quale terrà con sé la figlia dal venerdì sera ore 18.00 sino alla domenica Per_1 mattina ore 10.00;
6) qualora il padre e la madre volessero trascorrere un weekend intero con la figlia potranno accordarsi preventivamente tra loro, con temporanea deroga dei diritti di visita sopra descritti;
7) la minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli orari lavorativi degli stessi;
8) per quanto concerne le festività Natalizie (periodo 24 dicembre – 6 Gennaio) i genitori trascorreranno con la figlia, alternativamente di anno in anno, una settimana dal 24.12 al
31.12 e una settimana dall'01.01. al 06.01 ma, in ogni caso, trascorrerà la sera Per_1 della Viglia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre;
9) per le festività pasquali la minore trascorrerà, sempre secondo il regime dell'alternanza, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Sant'Angelo;
10) il padre potrà inoltre tenere con sé la figlia, durante il periodo delle vacanze estive, per un periodo di due settimane all'anno anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno, provvedendo a comunicare alla madre, luogo di villeggiatura e recapito telefonico della struttura ove si recherà con la figlia;
11) trascorrerà con il Sig. la festa del papà e con la Sig.ra la festa Per_1 Pt_1 Pt_2 della mamma;
pagina2 di 5 12) trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della stessa e con il padre il Per_1 giorno del compleanno dello stesso, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli orari lavorativi degli stessi;
13) per tutte le altre ricorrenze quali, a titolo esemplificativo, prima Comunione, santa
Cresima, recite scolastiche, i genitori si impegnano affinchè le stesse possano essere trascorse dalla figlia con entrambi;
14) è tuttavia fatto salvo ogni accordo derogativo da parte dei genitori nell'interesse della minore riguardo ai diritti di visita sopra specificati, anche con riferimento agli impegni lavorativi dei genitori;
15) il padre si impegna a provvedere al mantenimento della figlia versando mensilmente alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma Pt_2 di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. La predetta somma verrà corrisposta a mezzo bonifico sul conto corrente postale intestato alla Sig.ra alle Pt_2 seguenti coordinate: IBAN [...];
16) il padre concorrerà inoltre al pagamento delle spese straordinarie (spese scolastiche, ludico sportive e quelle mediche non coperte dal S.S.N) che si renderanno necessarie per la figlia, nella misura del 50%, delle somme previamente concordate, salva urgenza, e documentate, come da Linee Guida approvate dal Tribunale di Varese che le parti dichiarano di accettare, compatibilmente con l'età della minore e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori :
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base, o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
g) cure mediche urgenti/non dilazionabili;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pagina3 di 5 programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto per la scuola;
g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra-urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) tasse e rette scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) scorporando la quota dovuta per il pasto, avente carattere ordinario;
c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive extra
(oltre quella di cui al punto “c” sopra indicato) e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), sport elitari tipo golf ed equitazione;
d) spese di attività ludiche e ricreative (pitture, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese di conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
17) le parti rilasciano autorizzazione reciproca per la richiesta di rilascio e/o rinnovo di passaporto e di tutti quegli atti o documenti per i quali la legge espressamente prevede il consenso di entrambi.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto pagina4 di 5 della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina5 di 5
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1377/2025, promossa con ricorso depositato il 07/04/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Alan Breda
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Cristina Franzosi con i seguenti figli minorenni:
, nata a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 07.04.2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
pagina1 di 5 1) la figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso la stessa;
2) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno invece assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3) per quanto concerne il diritto di visita, il padre potrà tenere con sé la figlia la Per_1 giornata del sabato dalle ore 10.00 sino alle ore 20.00;
4) a decorrere dal mese di giugno 2025 si inserirà il pernotto della minore presso il padre, il quale potrà, dunque, tenere con sé la figlia , a settimane alterne, dalla giornata Per_1 del venerdì ore 18.30/19.00 sino al sabato ore 20.00, e dal sabato ore 18.30/19.00 sino alla domenica alle ore 20.00;
5) a decorrere da gennaio 2026 si inserirà anche il secondo pernotto della minore presso il padre, il quale terrà con sé la figlia dal venerdì sera ore 18.00 sino alla domenica Per_1 mattina ore 10.00;
6) qualora il padre e la madre volessero trascorrere un weekend intero con la figlia potranno accordarsi preventivamente tra loro, con temporanea deroga dei diritti di visita sopra descritti;
7) la minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli orari lavorativi degli stessi;
8) per quanto concerne le festività Natalizie (periodo 24 dicembre – 6 Gennaio) i genitori trascorreranno con la figlia, alternativamente di anno in anno, una settimana dal 24.12 al
31.12 e una settimana dall'01.01. al 06.01 ma, in ogni caso, trascorrerà la sera Per_1 della Viglia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre;
9) per le festività pasquali la minore trascorrerà, sempre secondo il regime dell'alternanza, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Sant'Angelo;
10) il padre potrà inoltre tenere con sé la figlia, durante il periodo delle vacanze estive, per un periodo di due settimane all'anno anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno, provvedendo a comunicare alla madre, luogo di villeggiatura e recapito telefonico della struttura ove si recherà con la figlia;
11) trascorrerà con il Sig. la festa del papà e con la Sig.ra la festa Per_1 Pt_1 Pt_2 della mamma;
pagina2 di 5 12) trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della stessa e con il padre il Per_1 giorno del compleanno dello stesso, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli orari lavorativi degli stessi;
13) per tutte le altre ricorrenze quali, a titolo esemplificativo, prima Comunione, santa
Cresima, recite scolastiche, i genitori si impegnano affinchè le stesse possano essere trascorse dalla figlia con entrambi;
14) è tuttavia fatto salvo ogni accordo derogativo da parte dei genitori nell'interesse della minore riguardo ai diritti di visita sopra specificati, anche con riferimento agli impegni lavorativi dei genitori;
15) il padre si impegna a provvedere al mantenimento della figlia versando mensilmente alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma Pt_2 di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. La predetta somma verrà corrisposta a mezzo bonifico sul conto corrente postale intestato alla Sig.ra alle Pt_2 seguenti coordinate: IBAN [...];
16) il padre concorrerà inoltre al pagamento delle spese straordinarie (spese scolastiche, ludico sportive e quelle mediche non coperte dal S.S.N) che si renderanno necessarie per la figlia, nella misura del 50%, delle somme previamente concordate, salva urgenza, e documentate, come da Linee Guida approvate dal Tribunale di Varese che le parti dichiarano di accettare, compatibilmente con l'età della minore e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori :
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base, o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
g) cure mediche urgenti/non dilazionabili;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pagina3 di 5 programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto per la scuola;
g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra-urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) tasse e rette scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) scorporando la quota dovuta per il pasto, avente carattere ordinario;
c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive extra
(oltre quella di cui al punto “c” sopra indicato) e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), sport elitari tipo golf ed equitazione;
d) spese di attività ludiche e ricreative (pitture, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese di conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
17) le parti rilasciano autorizzazione reciproca per la richiesta di rilascio e/o rinnovo di passaporto e di tutti quegli atti o documenti per i quali la legge espressamente prevede il consenso di entrambi.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto pagina4 di 5 della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina5 di 5