Articolo 2 della Legge 10 agosto 1950, n. 658
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 settembre 1950
Art. 2.
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1949-1950, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Entrata in vigore il 19 settembre 1950