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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2664/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16495/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 2025 48664 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2826/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
nessuno è comparso per il ricorrente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'atto di pignoramento presso terzi posto in essere dall'Agente della Riscossione per conto del comune di Somma Vesuviana a seguito del mancato pagamento dell'IMU per l'anno di imposta
2020 dichiarando che si trattava del primo atto a mezzo del quale era stato posto a conoscenza dell'esistenza del debito tributario e chiedeva l'annullamento del pignoramento .
All'odierna udienza la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'articolo 21 DPR 546/1992.
Il ricorso non è stato infatti tempestivamente notificato nel termine di sessanta giorni all'indirizzo pec presso cui era domiciliato l'Agente della riscossione e che era chiaramente indicato sull'atto impugnato ovvero procedure.coattivesommavesuviana@pec geset it ma su quello del tutto diverso Email_2 con evidente nullità del procedimento notificatorio .
Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate .
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO. NULLA PER LE SPESE.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16495/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 2025 48664 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2826/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
nessuno è comparso per il ricorrente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'atto di pignoramento presso terzi posto in essere dall'Agente della Riscossione per conto del comune di Somma Vesuviana a seguito del mancato pagamento dell'IMU per l'anno di imposta
2020 dichiarando che si trattava del primo atto a mezzo del quale era stato posto a conoscenza dell'esistenza del debito tributario e chiedeva l'annullamento del pignoramento .
All'odierna udienza la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'articolo 21 DPR 546/1992.
Il ricorso non è stato infatti tempestivamente notificato nel termine di sessanta giorni all'indirizzo pec presso cui era domiciliato l'Agente della riscossione e che era chiaramente indicato sull'atto impugnato ovvero procedure.coattivesommavesuviana@pec geset it ma su quello del tutto diverso Email_2 con evidente nullità del procedimento notificatorio .
Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate .
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO. NULLA PER LE SPESE.