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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/09/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1942/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 1942/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto:
“divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), il primo, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Marasco, C.F._2 la seconda, dall'avv. Antonio Manco, entrambi procuratori domiciliatari;
Ricorrenti Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 3.06.2025. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato il 04.05.2025 e Parte_1 [...] esponevano: - di aver contratto matrimonio in data 12.08.1987 e che Parte_2 dalla loro unione nascevano due figli, (26.06.1988) e (17.01.1998), Per_1 Per_2 quest'ultima non ancora economicamente indipendente;
- che, con sentenza n. 3930/2024 pubblicata in data 20.12.2024, il Tribunale di Lecce dichiarava la separazione personale alle condizioni dagli stessi predisposte;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza. Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effettivi civili del matrimonio, con conferma del contributo di mantenimento posto a carico del Pt_1
e in favore di pari ad € 300,00 mensili, già pattuito in sede di separazione. Per_2
Con decreto del 14.05.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 03.06.2025, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto del ricorso chiedendone l'accoglimento. Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...]. Parte_2
1 La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in Gagliano del Capo il 12.08.1987, è intervenuta separazione personale dichiarata con sentenza n. 3930/2024 pubblicata il 20.12.2024. Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi e a quelli della figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente. Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 04.05.2025, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gagliano del Capo il 12.08.1987 da nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...] (Atto n. 73, Parte_2
Parte II, Serie A, Anno 1987), alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gagliano del Capo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese. Lecce, 10.09.2025 Il Giudice est. La Presidente Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Cinzia MONDATORE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 1942/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto:
“divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), il primo, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Marasco, C.F._2 la seconda, dall'avv. Antonio Manco, entrambi procuratori domiciliatari;
Ricorrenti Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 3.06.2025. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato il 04.05.2025 e Parte_1 [...] esponevano: - di aver contratto matrimonio in data 12.08.1987 e che Parte_2 dalla loro unione nascevano due figli, (26.06.1988) e (17.01.1998), Per_1 Per_2 quest'ultima non ancora economicamente indipendente;
- che, con sentenza n. 3930/2024 pubblicata in data 20.12.2024, il Tribunale di Lecce dichiarava la separazione personale alle condizioni dagli stessi predisposte;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza. Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effettivi civili del matrimonio, con conferma del contributo di mantenimento posto a carico del Pt_1
e in favore di pari ad € 300,00 mensili, già pattuito in sede di separazione. Per_2
Con decreto del 14.05.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 03.06.2025, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto del ricorso chiedendone l'accoglimento. Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...]. Parte_2
1 La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in Gagliano del Capo il 12.08.1987, è intervenuta separazione personale dichiarata con sentenza n. 3930/2024 pubblicata il 20.12.2024. Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi e a quelli della figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente. Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 04.05.2025, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gagliano del Capo il 12.08.1987 da nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...] (Atto n. 73, Parte_2
Parte II, Serie A, Anno 1987), alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gagliano del Capo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese. Lecce, 10.09.2025 Il Giudice est. La Presidente Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Cinzia MONDATORE
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