TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 6939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6939 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 24.9.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6390/2024 R.G. vertente tra con il patrocinio dell'avv. LEONETTI Parte_1 C.F._1
MASSIMO
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. CANFORA Controparte_1
TERESA
RESISTENTE
Nonché
con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DEODATA CP_2
RESISTENTE
Nonché
CP_3
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.3.2.2024 l'istante in epigrafe proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso atto di intimazione notificato in data 20.2.2023 fondato su 3 cartelle di pagamento e 8 avvisi di addebito e precisamente :
a. cartella di pagamento n. 07120170060114223000, notificata in data 14.02.2018, portata dalla cartella di pagamento sottesa Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per CP_3 omesso versamento anno 2016-2017, euro 455,04. b. cartella di pagamento n. 07120170121771708000, portata dalla cartella di pagamento sottesa
Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2017, euro CP_3
587,26.
c. cartella di pagamento n. 07120190004566905000, portata dalla cartella di pagamento sottesa
Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2018, euro CP_3
553,12.
d. Avviso di addebito n. 37120140000902074000, notificata in data 20.05.2014, portata dalla cartella di pagamento sottesa Contributi I.V.S. Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2013, euro 2.623,43.
e. Avviso di addebito n. 37120140017044046000, notificata in data 07.01.2015, portata dalla cartella di pagamento sottesa Contributi I.V.S. Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2012, euro 225,31.
f. Avviso di addebito n. 37120160001698103000, notificata in data 12.04.2016, portata dalla cartella di pagamento sottesa Contributi I.V.S. Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2015, euro 1.295,23.
g. Avviso di addebito n. 37120160009392132000, notificata in data 08.07.2016, portata dalla cartella di pagamento sottesa Contributi I.V.S. Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2014, euro 139,51.
h. Avviso di addebito n. 37120160009403957000, notificata in data 12.07.2016, portata dalla cartella di pagamento sottesa Contributi I.V.S. Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2012-2013-2014-2015, euro 23.733,68.
i. Avviso di addebito n. 37120160011768379000, notificata in data 07.11.2016, portata dalla cartella di pagamento sottesa Contributi I.V.S. Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2015, euro 2.535,79.
l. Avviso di addebito n. 37120170008315537000, notificata in data 26.09.2017, portata dalla cartella di pagamento sottesa Contributi I.V.S. Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2016, euro 3.787,33.
m. Avviso di addebito n. 37120180003816441000, notificata in data 28.06.2018, portata dalla cartella di pagamento sottesa Contributi I.V.S. Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2017, euro 412,29. Il tutto per un ammontare complessivo di euro
35.207,61 .
L'istante eccepiva che la ditta individuale p.iva denominata P.IVA_1 Controparte_4
era cessata in data 21.01.2017 per cui non erano dovute le somme per le
[...] mensilità e annualità successive alla data di chiusura dell'attività. Eccepiva altresì la decadenza e prescrizione dei crediti portate dalle cartelle di pagamento e avvisi di addebito nonché quelli relativi a sanzioni e interessi.
Si costituivano e che con varie argomentazioni in fatto e in diritto chiedevano CP_5 CP_2 dichiararsi inammissibile l'opposizione perché tardiva ed in ogni caso infondata stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito non opposti notificati , rispettivamente, dal concessionario e dall'ente impositore . CP_2
Non si costituiva l onde la declaratoria di contumcia. CP_3
Concesso termine per note illustrative , autorizzata la trattazione cartolare della causa ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza resa nel termine di legge.
Preliminarmente va dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito crediti nn. 371 2014 0000902074000 e 371 2014 0017044046000 ( lett. d ed e del ricorso)in CP_2 quanto i rispettivi importi risultano oggetto di sgravio da parte dell' ( cfr. prospetto e CP_2 relazione allegata alla memoria difensiva ). CP_2
In ordine a tali poste creditorie atteso il provvedimento di sgravio dell'ente impositore è venuto meno ogni interesse delle parti a coltivare il giudizio oppositorio per cui va dichiarata cessata la materia del contendere .
In ordine a tutte gli altri titoli posti a base dell'intimazione opposte il ricorso è infondato e va disatteso.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti resistenti in ordine alla tardività dell'opposizione così come proposta .
Rileva il giudicante che nel caso di specie , trattandosi di opposizione ex art. 615 c.p.c., non trova applicazione né il termine di gg. 20 previsto ex art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi né quello di gg. 40 disciplinato dall'art. 24 del dlg.vo 46/99 relativo all'opposizione avverso le cartelle di pagamento inerenti vizi di merito relativi alla stessa cartella .
Infatti, nel caso di specie, l'istante ha inteso eccepire la decadenza/prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica degli atti presupposti;
nei limiti suddetti l'opposizione è ammissibile . In tema trova applicazione l'orientamento della Suprema Corte ( tra le tante vedi Cass. n.10584
4.6.2020 secondo cui “… per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o dei fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l'azione generale prevista dell'art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termine di decadenza (…) Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_2 per i crediti di natura previdenziali di detto ” . CP_6 Ciò posto, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito risultano tutti essere regolarmente notificati;
in particolare la cartella n. 071 2017 0060114223000 è stata notificata in data
14.02.2018 ; la n. 071 2017 0121771708000 è stata notificata in data 16.5.2028 ; la n. 071 2019
0004566905000 è stata notificata il 19.8.2019 ; gli avvisi di addebito sono stati notificati dall' CP_2
a mezzo posta con raccomandata a.r. nelle seguenti date : n. 37120160001698103000 in data
12.04.2016, n. 37120160009392132000 in data 08.07.2016, n. 37120160009403957000 in data
12.07.2016, n. 37120160011768379000 in data 07.11.2016, n. 37120170008315537000 in data
26.09.2017, n. 37120180003816441000 in data 28.06.2018 .
In riferimento alla prescrizione va detto che per quanto concerne gli avvisi di addebito n.
37120160001698103000, n. 37120160009392132000 , n. 37120160009403957000 e n.
37120160011768379000 sopra indicati, tutti notificati nel 2016, è intervenuto il primo atto interruttivo della prescrizione rappresentato dall'intimazione di pagamento n. 071 2018 90398147
24/000 notificata in data 18.12.2018 con avviso al destinatario non rinvenuto e deposito nella casa comunale (vedi relata in atti ).
Ne consegue che dalla data di notifica dei singoli atti sopra menzionati (cartelle e avvisi di addebito) alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione (notificata il
20.2.2023 ) non è maturato in ogni caso il termine di prescrizione quinquennale .
In particolare per quanto riguarda le cartelle di pagamento , non ricomprese nel primo atto di intimazione notificato il 18.12.2018, non opera la prescrizione quinquennale anche in ragione dell'operatività della sospensione del termine di prescrizione di complessivi gg. 311. Difatti i crediti non risultano prescritti, in virtù della sospensione dei termini di prescrizione disciplinata dalla normativa emessa in seguito alla pandemia da COVID-19. Va, infatti, ricordato che prima l'art. 37 del d.l. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27/2020, al comma 2, ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Successivamente l'art. 11 del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183
(cd. Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.2021, n. 21 ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Pertanto i due differenti periodi comportano rispettivamente la sospensione di 129 giorni ( ex DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) e quella di 182 giorni ai sensi del Decreto Milleproroghe (DL 183/2020 conv. in L. 21/2021) per il totale di gg.
311.
Ne consegue che in difetto della maturazione del termine di prescrizione il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo in favore dei resistenti costituiti in giudizio seguono la soccombenza . Nulla per le spese nei confronti dell rimasto contumace. CP_3
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito relativi ai crediti CP_2 nn. 371 2014 0000902074000 e 371 2014 0017044046000 perché oggetto di sgravio;
rigetta per il resto il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di e delle spese di lite che liquida per CP_5 CP_2 ciascuno delle dette parti resistenti in euro 1.850,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Nulla per le spese nei confronti di . Si comunichi. CP_3
Napoli,06/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 24.9.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6390/2024 R.G. vertente tra con il patrocinio dell'avv. LEONETTI Parte_1 C.F._1
MASSIMO
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. CANFORA Controparte_1
TERESA
RESISTENTE
Nonché
con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DEODATA CP_2
RESISTENTE
Nonché
CP_3
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.3.2.2024 l'istante in epigrafe proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso atto di intimazione notificato in data 20.2.2023 fondato su 3 cartelle di pagamento e 8 avvisi di addebito e precisamente :
a. cartella di pagamento n. 07120170060114223000, notificata in data 14.02.2018, portata dalla cartella di pagamento sottesa Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per CP_3 omesso versamento anno 2016-2017, euro 455,04. b. cartella di pagamento n. 07120170121771708000, portata dalla cartella di pagamento sottesa
Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2017, euro CP_3
587,26.
c. cartella di pagamento n. 07120190004566905000, portata dalla cartella di pagamento sottesa
Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2018, euro CP_3
553,12.
d. Avviso di addebito n. 37120140000902074000, notificata in data 20.05.2014, portata dalla cartella di pagamento sottesa Contributi I.V.S. Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2013, euro 2.623,43.
e. Avviso di addebito n. 37120140017044046000, notificata in data 07.01.2015, portata dalla cartella di pagamento sottesa Contributi I.V.S. Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2012, euro 225,31.
f. Avviso di addebito n. 37120160001698103000, notificata in data 12.04.2016, portata dalla cartella di pagamento sottesa Contributi I.V.S. Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2015, euro 1.295,23.
g. Avviso di addebito n. 37120160009392132000, notificata in data 08.07.2016, portata dalla cartella di pagamento sottesa Contributi I.V.S. Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2014, euro 139,51.
h. Avviso di addebito n. 37120160009403957000, notificata in data 12.07.2016, portata dalla cartella di pagamento sottesa Contributi I.V.S. Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2012-2013-2014-2015, euro 23.733,68.
i. Avviso di addebito n. 37120160011768379000, notificata in data 07.11.2016, portata dalla cartella di pagamento sottesa Contributi I.V.S. Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2015, euro 2.535,79.
l. Avviso di addebito n. 37120170008315537000, notificata in data 26.09.2017, portata dalla cartella di pagamento sottesa Contributi I.V.S. Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2016, euro 3.787,33.
m. Avviso di addebito n. 37120180003816441000, notificata in data 28.06.2018, portata dalla cartella di pagamento sottesa Contributi I.V.S. Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2017, euro 412,29. Il tutto per un ammontare complessivo di euro
35.207,61 .
L'istante eccepiva che la ditta individuale p.iva denominata P.IVA_1 Controparte_4
era cessata in data 21.01.2017 per cui non erano dovute le somme per le
[...] mensilità e annualità successive alla data di chiusura dell'attività. Eccepiva altresì la decadenza e prescrizione dei crediti portate dalle cartelle di pagamento e avvisi di addebito nonché quelli relativi a sanzioni e interessi.
Si costituivano e che con varie argomentazioni in fatto e in diritto chiedevano CP_5 CP_2 dichiararsi inammissibile l'opposizione perché tardiva ed in ogni caso infondata stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito non opposti notificati , rispettivamente, dal concessionario e dall'ente impositore . CP_2
Non si costituiva l onde la declaratoria di contumcia. CP_3
Concesso termine per note illustrative , autorizzata la trattazione cartolare della causa ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza resa nel termine di legge.
Preliminarmente va dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito crediti nn. 371 2014 0000902074000 e 371 2014 0017044046000 ( lett. d ed e del ricorso)in CP_2 quanto i rispettivi importi risultano oggetto di sgravio da parte dell' ( cfr. prospetto e CP_2 relazione allegata alla memoria difensiva ). CP_2
In ordine a tali poste creditorie atteso il provvedimento di sgravio dell'ente impositore è venuto meno ogni interesse delle parti a coltivare il giudizio oppositorio per cui va dichiarata cessata la materia del contendere .
In ordine a tutte gli altri titoli posti a base dell'intimazione opposte il ricorso è infondato e va disatteso.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti resistenti in ordine alla tardività dell'opposizione così come proposta .
Rileva il giudicante che nel caso di specie , trattandosi di opposizione ex art. 615 c.p.c., non trova applicazione né il termine di gg. 20 previsto ex art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi né quello di gg. 40 disciplinato dall'art. 24 del dlg.vo 46/99 relativo all'opposizione avverso le cartelle di pagamento inerenti vizi di merito relativi alla stessa cartella .
Infatti, nel caso di specie, l'istante ha inteso eccepire la decadenza/prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica degli atti presupposti;
nei limiti suddetti l'opposizione è ammissibile . In tema trova applicazione l'orientamento della Suprema Corte ( tra le tante vedi Cass. n.10584
4.6.2020 secondo cui “… per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o dei fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l'azione generale prevista dell'art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termine di decadenza (…) Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_2 per i crediti di natura previdenziali di detto ” . CP_6 Ciò posto, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito risultano tutti essere regolarmente notificati;
in particolare la cartella n. 071 2017 0060114223000 è stata notificata in data
14.02.2018 ; la n. 071 2017 0121771708000 è stata notificata in data 16.5.2028 ; la n. 071 2019
0004566905000 è stata notificata il 19.8.2019 ; gli avvisi di addebito sono stati notificati dall' CP_2
a mezzo posta con raccomandata a.r. nelle seguenti date : n. 37120160001698103000 in data
12.04.2016, n. 37120160009392132000 in data 08.07.2016, n. 37120160009403957000 in data
12.07.2016, n. 37120160011768379000 in data 07.11.2016, n. 37120170008315537000 in data
26.09.2017, n. 37120180003816441000 in data 28.06.2018 .
In riferimento alla prescrizione va detto che per quanto concerne gli avvisi di addebito n.
37120160001698103000, n. 37120160009392132000 , n. 37120160009403957000 e n.
37120160011768379000 sopra indicati, tutti notificati nel 2016, è intervenuto il primo atto interruttivo della prescrizione rappresentato dall'intimazione di pagamento n. 071 2018 90398147
24/000 notificata in data 18.12.2018 con avviso al destinatario non rinvenuto e deposito nella casa comunale (vedi relata in atti ).
Ne consegue che dalla data di notifica dei singoli atti sopra menzionati (cartelle e avvisi di addebito) alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione (notificata il
20.2.2023 ) non è maturato in ogni caso il termine di prescrizione quinquennale .
In particolare per quanto riguarda le cartelle di pagamento , non ricomprese nel primo atto di intimazione notificato il 18.12.2018, non opera la prescrizione quinquennale anche in ragione dell'operatività della sospensione del termine di prescrizione di complessivi gg. 311. Difatti i crediti non risultano prescritti, in virtù della sospensione dei termini di prescrizione disciplinata dalla normativa emessa in seguito alla pandemia da COVID-19. Va, infatti, ricordato che prima l'art. 37 del d.l. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27/2020, al comma 2, ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Successivamente l'art. 11 del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183
(cd. Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.2021, n. 21 ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Pertanto i due differenti periodi comportano rispettivamente la sospensione di 129 giorni ( ex DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) e quella di 182 giorni ai sensi del Decreto Milleproroghe (DL 183/2020 conv. in L. 21/2021) per il totale di gg.
311.
Ne consegue che in difetto della maturazione del termine di prescrizione il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo in favore dei resistenti costituiti in giudizio seguono la soccombenza . Nulla per le spese nei confronti dell rimasto contumace. CP_3
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito relativi ai crediti CP_2 nn. 371 2014 0000902074000 e 371 2014 0017044046000 perché oggetto di sgravio;
rigetta per il resto il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di e delle spese di lite che liquida per CP_5 CP_2 ciascuno delle dette parti resistenti in euro 1.850,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Nulla per le spese nei confronti di . Si comunichi. CP_3
Napoli,06/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella