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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/11/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1472 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1472 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. SANTUCCI SABRINA ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. TORNANI SIMONE (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 09/09/2024 con il quale e Parte_1 CP_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente,
[...] per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 4.11.2016, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 27.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.898
e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- la casa coniugale sita a Rimini in Via Eugenio Curiel n.32 resterà assegnata alla SI.ra , Parte_1 presso la quale rimarrà collocato in maniera stabile il figlio minore . Per_1
Le utenze tutte e le spese condominiali, unitamente ai costi di gestione dell'immobile sono a carico della
SI.ra ; Parte_1
-il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1
Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio verranno assunte congiuntamente dai genitori, mentre le sole questioni di ordinaria amministrazione verranno risolte unilateralmente da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alterni, dal sabato dopo pranzo sino alla domenica sera dopo la cena, oltre ad un giorno fisso infrasettimanale, indicativamente il martedì.
Nelle settimane in cui il figlio minore trascorrerà il weekend con la madre, il padre potrà tenere con sé il piccolo un ulteriore giorno infrasettimanale, che si indica nella giornata del giovedì. Per_1
Nel periodo estivo il SI. terrà con sé il figlio minore per due settimane anche non consecutive. CP_1
Le festività e i "ponti" seguiranno il principio dell'alternanza tra i genitori, salvo diverso accordo tra le parti.
- L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito per intero dalla SI.ra . Parte_2
-il SI. ontribuirà al mantenimento del figlio mediante versamento alla SI.ra della CP_1 Parte_1 somma mensile di euro 500,00. Da detto importo, per tutto il tempo in cui la SI.ra Parte_1 continuerà a percepire per intero l'assegno unico universale, verrà detratto il 50% di quanto dalla stessa percepito mensilmente a tale titolo
E' fatto obbligo in capo alla SI.ra di documentare periodicamente al SI. l'entità Parte_2 CP_1 esatta dell'assegno universale percepito;
-il SI. noltre contribuirà al mantenimento del figlio sostenendo il 50% delle spese straordinarie CP_1 per l'individuazione delle quali le parti dichiarano di voler fare espresso riferimento al Protocollo adottato in materia dal Tribunale di Bologna;
- i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di avere già definito ogni questione patrimoniale mediante la corresponsione della somma di euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) versata dal SI. in favore della SI.ra in sede di separazione e di non avere CP_1 Parte_2 reciprocamente nulla a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione, fatta eccezione per quanto regolato con il presente accordo.
- la sig.ra potrà utilizzare l'automobile del coniuge per la soddisfazione delle esigenze del Parte_1 figlio minore;
Per_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Controparte_1 trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 229 Parte I Anno 2016 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1472 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. SANTUCCI SABRINA ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. TORNANI SIMONE (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 09/09/2024 con il quale e Parte_1 CP_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente,
[...] per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 4.11.2016, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 27.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.898
e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- la casa coniugale sita a Rimini in Via Eugenio Curiel n.32 resterà assegnata alla SI.ra , Parte_1 presso la quale rimarrà collocato in maniera stabile il figlio minore . Per_1
Le utenze tutte e le spese condominiali, unitamente ai costi di gestione dell'immobile sono a carico della
SI.ra ; Parte_1
-il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1
Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio verranno assunte congiuntamente dai genitori, mentre le sole questioni di ordinaria amministrazione verranno risolte unilateralmente da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alterni, dal sabato dopo pranzo sino alla domenica sera dopo la cena, oltre ad un giorno fisso infrasettimanale, indicativamente il martedì.
Nelle settimane in cui il figlio minore trascorrerà il weekend con la madre, il padre potrà tenere con sé il piccolo un ulteriore giorno infrasettimanale, che si indica nella giornata del giovedì. Per_1
Nel periodo estivo il SI. terrà con sé il figlio minore per due settimane anche non consecutive. CP_1
Le festività e i "ponti" seguiranno il principio dell'alternanza tra i genitori, salvo diverso accordo tra le parti.
- L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito per intero dalla SI.ra . Parte_2
-il SI. ontribuirà al mantenimento del figlio mediante versamento alla SI.ra della CP_1 Parte_1 somma mensile di euro 500,00. Da detto importo, per tutto il tempo in cui la SI.ra Parte_1 continuerà a percepire per intero l'assegno unico universale, verrà detratto il 50% di quanto dalla stessa percepito mensilmente a tale titolo
E' fatto obbligo in capo alla SI.ra di documentare periodicamente al SI. l'entità Parte_2 CP_1 esatta dell'assegno universale percepito;
-il SI. noltre contribuirà al mantenimento del figlio sostenendo il 50% delle spese straordinarie CP_1 per l'individuazione delle quali le parti dichiarano di voler fare espresso riferimento al Protocollo adottato in materia dal Tribunale di Bologna;
- i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di avere già definito ogni questione patrimoniale mediante la corresponsione della somma di euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) versata dal SI. in favore della SI.ra in sede di separazione e di non avere CP_1 Parte_2 reciprocamente nulla a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione, fatta eccezione per quanto regolato con il presente accordo.
- la sig.ra potrà utilizzare l'automobile del coniuge per la soddisfazione delle esigenze del Parte_1 figlio minore;
Per_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Controparte_1 trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 229 Parte I Anno 2016 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi