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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/10/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 664/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall' Avv. Simona Rota Parte_1
Ricorrente
Contro
, rapp. ta e difesa Controparte_1
dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Il ricorrente così ha concluso: “dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o invalido per i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 352 2023 00004073 13 000, formato il 9 novembre 2023 e notificato a mezzo PEC in data 18 novembre 2023, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, ordinando lo sgravio e dichiarando la non debenza del ricorrente nei confronti dell e CP_1
dell'agente della riscossione per avere il ricorrente provveduto rispettivamente in data
20.08.2021, 16.11.2021 e 16.02.2022 al versamento delle somme richieste, nonché per assenza dell'elemento soggettivo con riferimento al tardivo versamento del contributo per il periodo 04/2022 – 06/2022.
Per l'effetto di quanto sopra respingere ogni pretesa creditoria dell' CP_1
In via subordinata:, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, ridurre le somme pretese nei limiti di legge e di equità.
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite.”
Motivi della Decisione
Oggetto del contendere è l'avviso di addebito n. 352202300004073 CP_1
13000, del 9 novembre 2023 e (doc.1) e notificato al ricorrente via pec in data
18 novembre 2023 (doc. n. 2).
L'atto in questione inerisce all'omesso versamento di ratei di € 624,02 ciascuno, a titolo di “Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale” relativamente ai periodi 4/2021-6/2021, 7/2021-9/2021 e 10/2021-
12/2021.
Sono poi state aggiunte somme per “sanzioni morosità” di € 147,37, € 132,82,
€ 116,60 e € 11,21, per un totale di € 2283,64.
Il convenuto ha depositato in atti una propria relazione, nella quale si legge:
“L'interessato nel 2021 aveva richiesto (27/08/2021) l' Esonero L. 178/2020 ; tale agevolazione, laddove confermata a seguito di tutte le verifiche di cui alla circ. 124/2021, che si allega, avrebbe comportato il riconoscimento in estratto contributivo dell'intero periodo
2021 cioè dodici mesi con la copertura di una sola rata trimestrale e l'esonero per le altre
3 rate ( esattamente i trimestri 2, 3 e 4 del 2021) .
A seguito delle avvenute verifiche (v. DURC per verifica Esonero del 03/04/2022 allegato) però, l' è stato revocato per durc negativo. Il ricorrente aveva ricevuto in CP_2 proposito invito a regolarizzare in data 4/4/2022 alla pec Email_1
(vedasi relativi allegati) .
La normativa sul durc prevede che dalla ricezione dell'invito a regolarizzare esso debba essere integralmente riscontrato entro 15 giorni (pagato, già regolarizzato, etc) ovvero regolarizzato tassativamente entro 30 giorni dalla domanda di . CP_3
Poiché non vi è stato alcun riscontro entro i termini previsti per la scopertura di cui all'invito a regolarizzare, l'esonero è stato revocato per durc negativo e il relativo provvedimento
(annullamento d'ufficio, a seguito delle verifiche ex Durc come da circolare 124/2021, con relativa revoca dell'esonero a suo tempo concesso).
Il provvedimento di autotutela di cui sopra è stato trasmesso con il cassetto di comunicazione bidirezionale autonomi in data 26/07/2022 ( v. allegato).
Come da previsioni in merito note ai richiedenti l'esonero, l'estratto contributivo dell'interessato è stato contestualmente aggiornato in conseguenza della suddetta revoca per cui nell'anno 2021 è presente la sola contribuzione relativa ad uno dei 4 trimestri corrispondente a soli 3 mesi (nel caso di specie i mesi per il 2021 sono 4 per la presenza di versamenti a % sul reddito). Tale situazione contributiva è sempre a disposizione per la consultazione dell'interessato su cassetto del cittadino ( v. estratto allegato).
Nonostante quanto sopra l'istante in data 16/11/2022 e 16/02/2023 operava delle compensazioni F24 utilizzando i versamenti in questione effettuati nell' agosto e novembre
2021 e nel febbraio 2022, i quali però non erano più disponibili a seguito dell'avvenuta revoca dell'esonero ex L.178/2020”.
In effetti, l' ha prodotto anche: CP_1 -estratto informativo del 3/4/2022 del Durc del , lavoratore Parte_1
autonomo agricolo, nel quale s'attesta la non regolarità contributiva, stante il mancato versamento di contributi e accessori per € 1666,81.
-un invito del 4/4/2022 a regolarizzare la posizione contributiva, notificato al lavoratore il medesimo giorno;
-provvedimento di annullamento in autotutela del precedente provvedimento (notificato il 27/8/2021 e non presente nel fascicolo) con cui era stato riconosciuto al ricorrente l'esonero parziale dei contributi ex
L.178/2020; la revoca è disposta a seguito della verifica con esito negativo della regolarità della sua posizione retributiva.
Su tale documento figura la data del 26/7/2022 ed esso risulta essere stato comunicato il medesimo giorno.
L'attore, a propria volta, ha depositato 3 modelli di pagamento quietanzato
F24 di 3 importi, di € 624,03 ciascuno (€ 618,22 + accessori;
€ 600,73 + accessori;
€ 615,22 + accessori).
Le somme sono identiche a quelle “base” portate nell'avviso d'addebito per cui è causa.
I suddetti versamenti furono rispettivamente eseguiti il 20/8/2021, il
16/11/2021 e il 16/2/2022 ossia ben prima della comunicazione del provvedimento di revoca degli esoneri contributivi e del preliminare invito alla regolarizzazione del 4/4/2022.
Nella succitata relazione, invece, l' afferma che “Nonostante quanto sopra CP_1
l'istante in data 16/11/2022 e 16/02/2023 operava delle compensazioni F24 utilizzando i versamenti in questione effettuati nell' agosto e novembre 2021 e nel febbraio 2022 i quali però non erano più disponibili a seguito dell'avvenuta revoca dell'esonero ex
L.178/2020”.
Non è affatto chiaro, però, quali sarebbero state le presunte “compensazioni” che il lavoratore avrebbe arbitrariamente operato, visto che come poche righe prima ammesso dall' e come già esposto, i versamenti furono eseguiti CP_1
“nell' agosto e novembre 2021 e nel febbraio 2022” e dunque non affatto “Nonostante quanto sopra…”; non si comprende poi come i modelli F24 non fossero “…più disponibili a seguito dell'avvenuta revoca dell'esonero ex L.178/2020”, atteso che il provvedimento di revoca è di vari mesi successivo all'ultimo pagamento.
Se tale ricostruzione degli eventi e delle epoche del complesso degli scritti depositate da entrambe le parti è corretta, il ricorso è fondato.
Nella memoria di costituzione l' , infatti, limitata a richiamarsi CP_4
integralmente alla propria relazione, salvo asserire (pag. 3) “….in altri termini, si sarebbe effettuata una copertura contributiva parzialmente “figurativa”, non effettiva, senza reale versamento se non in misura parziale, stante l'esonero richiesto e riconosciuto, ciò che permette di dire che la ricostruzione di controparte è completamente infondata in fatto, perché parla di versamenti in effetti mai avvenuti, o meglio solo parzialmente avvenuti”.
Nelle note del 22/5/2025 si sostiene poi “Si ritiene di poter affermare allo stato attuale, che si tratta di una richiesta “residuale”, ovverosia che non comprende quanto versato dal Ricorrente ante revoca . CP_3
Si tratta di puntualizzazioni che non chiariscono alcunchè.
Non si comprende, infatti, l'affermazione secondo cui la contribuzione sarebbe stata “figurativa” nel senso di parzialmente completa, così del tutto generico è l'assunto per cui l'avviso d'addebito si riferirebbe a una pretesa
“residuale” ovvero a somme non corrisposte dal prima della Parte_1
revoca del durc.
Semmai, il resistente avrebbe dovuto contestare in maniera chiara e netta i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, come impone l'art. 416, comma 3 c.p.c. e cioè negare che i versamenti effettuati dall'attore si riferiscono propri agli importi e ai periodi riportati all'avviso d'addebito de quo.
Non essendo ciò avvenuto, deve ritenersi che vi fosse piena coincidenza tra gli stessi.
Vale poi precisare che la giurisprudenza di merito risulta concorde nel ritenere che in virtù della disposizione di cui all'art. 1, c. 1175, L. 296/06, per cui “i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva” è precluso all'imprenditore/lavoratore autonomo
“…per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del Durc ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata (Tribunale Roma 3636/2021; cfr. Tribunale di Chieti, Sez. Lav.
276/2020).
In tal senso anche Tribunale Roma sent. n. 66/2022, nella quale si legge “… la norma impedisce per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del Durc ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non può legittimare il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata o sulla base di DURC precedente emessi;
in questo senso, è il tenore letterale della norma che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione attestante la regolarità contributiva, costituente presupposto per la concessione del beneficio, e non all'effettivo pieno rispetto degli obblighi contributivi”, (così riportandosi testualmente da Corte Appello Torino del
23/6/21, che però, lo scrivente non è stato in grado di rinvenire) , così come la sent. Tribunale Milano 1762 dell'/8/8/2019, il quale ha rilevato che
“Suscita indubbia perplessità l'applicazione retroattiva della decadenza dei benefici contributivi…. Ciò comporta che l'accertata assenza del DURC determini il venir meno dei benefici de quibus limitatamente al relativo periodo di assenza dello stesso senza, quindi, legittimare un'efficacia retroattiva per i periodi connotati invece da regolarità contributiva”.
Ebbene, nel caso di specie il ha corrisposto il dovuto, seppure con Parte_1
quale mese di ritardo, il comporterebbe, al più, l'erogazione di sanzioni ben più miti rispetto a quelle applicate.
Invero, la revoca, che, senz'altro legittima, in autotutela per “Durc negativo”, non può, con ogni evidenza, privare in via retroattiva gli effetti solutori dei pagamenti già eseguiti.
Dall'accoglimento del ricorso discende la condanna del resistente al rimborso delle spese processuali, che si quantificano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1 Dichiara non esigibili da parte dell' le somme richieste con l'avviso di CP_1
addebito n. 35220230000407313000 del 9 novembre 2023. CP_1
Condanna l' , al pagamento Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 700,00 per la fase di studio, € 350,00, per la fase introduttiva, € 510,00 per la fase di trattazione, € 600,00 per la fase decisionale, per € 43,00 spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Imperia 5-10-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 664/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall' Avv. Simona Rota Parte_1
Ricorrente
Contro
, rapp. ta e difesa Controparte_1
dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Il ricorrente così ha concluso: “dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o invalido per i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 352 2023 00004073 13 000, formato il 9 novembre 2023 e notificato a mezzo PEC in data 18 novembre 2023, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, ordinando lo sgravio e dichiarando la non debenza del ricorrente nei confronti dell e CP_1
dell'agente della riscossione per avere il ricorrente provveduto rispettivamente in data
20.08.2021, 16.11.2021 e 16.02.2022 al versamento delle somme richieste, nonché per assenza dell'elemento soggettivo con riferimento al tardivo versamento del contributo per il periodo 04/2022 – 06/2022.
Per l'effetto di quanto sopra respingere ogni pretesa creditoria dell' CP_1
In via subordinata:, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, ridurre le somme pretese nei limiti di legge e di equità.
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite.”
Motivi della Decisione
Oggetto del contendere è l'avviso di addebito n. 352202300004073 CP_1
13000, del 9 novembre 2023 e (doc.1) e notificato al ricorrente via pec in data
18 novembre 2023 (doc. n. 2).
L'atto in questione inerisce all'omesso versamento di ratei di € 624,02 ciascuno, a titolo di “Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale” relativamente ai periodi 4/2021-6/2021, 7/2021-9/2021 e 10/2021-
12/2021.
Sono poi state aggiunte somme per “sanzioni morosità” di € 147,37, € 132,82,
€ 116,60 e € 11,21, per un totale di € 2283,64.
Il convenuto ha depositato in atti una propria relazione, nella quale si legge:
“L'interessato nel 2021 aveva richiesto (27/08/2021) l' Esonero L. 178/2020 ; tale agevolazione, laddove confermata a seguito di tutte le verifiche di cui alla circ. 124/2021, che si allega, avrebbe comportato il riconoscimento in estratto contributivo dell'intero periodo
2021 cioè dodici mesi con la copertura di una sola rata trimestrale e l'esonero per le altre
3 rate ( esattamente i trimestri 2, 3 e 4 del 2021) .
A seguito delle avvenute verifiche (v. DURC per verifica Esonero del 03/04/2022 allegato) però, l' è stato revocato per durc negativo. Il ricorrente aveva ricevuto in CP_2 proposito invito a regolarizzare in data 4/4/2022 alla pec Email_1
(vedasi relativi allegati) .
La normativa sul durc prevede che dalla ricezione dell'invito a regolarizzare esso debba essere integralmente riscontrato entro 15 giorni (pagato, già regolarizzato, etc) ovvero regolarizzato tassativamente entro 30 giorni dalla domanda di . CP_3
Poiché non vi è stato alcun riscontro entro i termini previsti per la scopertura di cui all'invito a regolarizzare, l'esonero è stato revocato per durc negativo e il relativo provvedimento
(annullamento d'ufficio, a seguito delle verifiche ex Durc come da circolare 124/2021, con relativa revoca dell'esonero a suo tempo concesso).
Il provvedimento di autotutela di cui sopra è stato trasmesso con il cassetto di comunicazione bidirezionale autonomi in data 26/07/2022 ( v. allegato).
Come da previsioni in merito note ai richiedenti l'esonero, l'estratto contributivo dell'interessato è stato contestualmente aggiornato in conseguenza della suddetta revoca per cui nell'anno 2021 è presente la sola contribuzione relativa ad uno dei 4 trimestri corrispondente a soli 3 mesi (nel caso di specie i mesi per il 2021 sono 4 per la presenza di versamenti a % sul reddito). Tale situazione contributiva è sempre a disposizione per la consultazione dell'interessato su cassetto del cittadino ( v. estratto allegato).
Nonostante quanto sopra l'istante in data 16/11/2022 e 16/02/2023 operava delle compensazioni F24 utilizzando i versamenti in questione effettuati nell' agosto e novembre
2021 e nel febbraio 2022, i quali però non erano più disponibili a seguito dell'avvenuta revoca dell'esonero ex L.178/2020”.
In effetti, l' ha prodotto anche: CP_1 -estratto informativo del 3/4/2022 del Durc del , lavoratore Parte_1
autonomo agricolo, nel quale s'attesta la non regolarità contributiva, stante il mancato versamento di contributi e accessori per € 1666,81.
-un invito del 4/4/2022 a regolarizzare la posizione contributiva, notificato al lavoratore il medesimo giorno;
-provvedimento di annullamento in autotutela del precedente provvedimento (notificato il 27/8/2021 e non presente nel fascicolo) con cui era stato riconosciuto al ricorrente l'esonero parziale dei contributi ex
L.178/2020; la revoca è disposta a seguito della verifica con esito negativo della regolarità della sua posizione retributiva.
Su tale documento figura la data del 26/7/2022 ed esso risulta essere stato comunicato il medesimo giorno.
L'attore, a propria volta, ha depositato 3 modelli di pagamento quietanzato
F24 di 3 importi, di € 624,03 ciascuno (€ 618,22 + accessori;
€ 600,73 + accessori;
€ 615,22 + accessori).
Le somme sono identiche a quelle “base” portate nell'avviso d'addebito per cui è causa.
I suddetti versamenti furono rispettivamente eseguiti il 20/8/2021, il
16/11/2021 e il 16/2/2022 ossia ben prima della comunicazione del provvedimento di revoca degli esoneri contributivi e del preliminare invito alla regolarizzazione del 4/4/2022.
Nella succitata relazione, invece, l' afferma che “Nonostante quanto sopra CP_1
l'istante in data 16/11/2022 e 16/02/2023 operava delle compensazioni F24 utilizzando i versamenti in questione effettuati nell' agosto e novembre 2021 e nel febbraio 2022 i quali però non erano più disponibili a seguito dell'avvenuta revoca dell'esonero ex
L.178/2020”.
Non è affatto chiaro, però, quali sarebbero state le presunte “compensazioni” che il lavoratore avrebbe arbitrariamente operato, visto che come poche righe prima ammesso dall' e come già esposto, i versamenti furono eseguiti CP_1
“nell' agosto e novembre 2021 e nel febbraio 2022” e dunque non affatto “Nonostante quanto sopra…”; non si comprende poi come i modelli F24 non fossero “…più disponibili a seguito dell'avvenuta revoca dell'esonero ex L.178/2020”, atteso che il provvedimento di revoca è di vari mesi successivo all'ultimo pagamento.
Se tale ricostruzione degli eventi e delle epoche del complesso degli scritti depositate da entrambe le parti è corretta, il ricorso è fondato.
Nella memoria di costituzione l' , infatti, limitata a richiamarsi CP_4
integralmente alla propria relazione, salvo asserire (pag. 3) “….in altri termini, si sarebbe effettuata una copertura contributiva parzialmente “figurativa”, non effettiva, senza reale versamento se non in misura parziale, stante l'esonero richiesto e riconosciuto, ciò che permette di dire che la ricostruzione di controparte è completamente infondata in fatto, perché parla di versamenti in effetti mai avvenuti, o meglio solo parzialmente avvenuti”.
Nelle note del 22/5/2025 si sostiene poi “Si ritiene di poter affermare allo stato attuale, che si tratta di una richiesta “residuale”, ovverosia che non comprende quanto versato dal Ricorrente ante revoca . CP_3
Si tratta di puntualizzazioni che non chiariscono alcunchè.
Non si comprende, infatti, l'affermazione secondo cui la contribuzione sarebbe stata “figurativa” nel senso di parzialmente completa, così del tutto generico è l'assunto per cui l'avviso d'addebito si riferirebbe a una pretesa
“residuale” ovvero a somme non corrisposte dal prima della Parte_1
revoca del durc.
Semmai, il resistente avrebbe dovuto contestare in maniera chiara e netta i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, come impone l'art. 416, comma 3 c.p.c. e cioè negare che i versamenti effettuati dall'attore si riferiscono propri agli importi e ai periodi riportati all'avviso d'addebito de quo.
Non essendo ciò avvenuto, deve ritenersi che vi fosse piena coincidenza tra gli stessi.
Vale poi precisare che la giurisprudenza di merito risulta concorde nel ritenere che in virtù della disposizione di cui all'art. 1, c. 1175, L. 296/06, per cui “i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva” è precluso all'imprenditore/lavoratore autonomo
“…per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del Durc ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata (Tribunale Roma 3636/2021; cfr. Tribunale di Chieti, Sez. Lav.
276/2020).
In tal senso anche Tribunale Roma sent. n. 66/2022, nella quale si legge “… la norma impedisce per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del Durc ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non può legittimare il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata o sulla base di DURC precedente emessi;
in questo senso, è il tenore letterale della norma che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione attestante la regolarità contributiva, costituente presupposto per la concessione del beneficio, e non all'effettivo pieno rispetto degli obblighi contributivi”, (così riportandosi testualmente da Corte Appello Torino del
23/6/21, che però, lo scrivente non è stato in grado di rinvenire) , così come la sent. Tribunale Milano 1762 dell'/8/8/2019, il quale ha rilevato che
“Suscita indubbia perplessità l'applicazione retroattiva della decadenza dei benefici contributivi…. Ciò comporta che l'accertata assenza del DURC determini il venir meno dei benefici de quibus limitatamente al relativo periodo di assenza dello stesso senza, quindi, legittimare un'efficacia retroattiva per i periodi connotati invece da regolarità contributiva”.
Ebbene, nel caso di specie il ha corrisposto il dovuto, seppure con Parte_1
quale mese di ritardo, il comporterebbe, al più, l'erogazione di sanzioni ben più miti rispetto a quelle applicate.
Invero, la revoca, che, senz'altro legittima, in autotutela per “Durc negativo”, non può, con ogni evidenza, privare in via retroattiva gli effetti solutori dei pagamenti già eseguiti.
Dall'accoglimento del ricorso discende la condanna del resistente al rimborso delle spese processuali, che si quantificano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1 Dichiara non esigibili da parte dell' le somme richieste con l'avviso di CP_1
addebito n. 35220230000407313000 del 9 novembre 2023. CP_1
Condanna l' , al pagamento Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 700,00 per la fase di studio, € 350,00, per la fase introduttiva, € 510,00 per la fase di trattazione, € 600,00 per la fase decisionale, per € 43,00 spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli