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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5684 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani,
nel procedimento iscritto al n.r.g. 15866/2024, promosso da:
(10.9.1975 - Rio Negrinho - SC - Brasile), in proprio e in qualità di Controparte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
(28.3.2007 - Blumenau - SC - Brasile);
nata in Brasile l'[...], in [...] e in qualità di esercente della Controparte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore (25.5.2022 - Itajaí - SC – Persona_2
Brasile);
(27.9.1980 – Indaial - SC - Brasile), in proprio e in qualità di esercente della Controparte_3 responsabilità genitoriale sui figli minori (23.4.2008 - Indaial - Persona_3
SC - Brasile) e (17.10.2012 - Blumenau - SC - Brasile); Persona_4
(11.9.1991 - Blumenau - SC - Brasile), in proprio e in qualità di Controparte_4 esercente della responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_5
(20.3.2017 - Blumenau - SC -Brasile) e (20.3.2017 - Blumenau - Persona_6
SC - Brasile);
(6.8.1991 - Indaial - SC - Brasile), in proprio e in qualità di esercente della Parte_1 responsabilità genitoriale sui figli minori (29.7.2019 - Indaial - SC - Brasile) e Persona_7
(1.7.1994 - Indaial – SC - Brasile); Persona_8
(28.10.1982 -Indaial - SC - Brasile); Persona_9
(23.5.2003 -Blumenau - SC - Brasile); Persona_10
(6.4.1988 - Indaial - SC - Brasile); Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Carosi;
ricorrenti contro
Controparte_5 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
convenuto
PUBBLICO MINISTERO in sede
Intervenuto
1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 11.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza dall'avo , nato il [...] a [...]. 23), e mai Persona_11 naturalizzato (doc. 24)” (cfr. ricorso, pag. 2).
Il , a cui ricorso e decreto sono stati regolarmente notificati in data 23.10.2025, Controparte_5 si è costituito in giudizio in data 27.11.2025, chiedendo il rigetto del ricorso per mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno della domanda, nonché per omessa dimostrazione dell'emigrazione dell'avo, nato nel lontano 1856, solo dopo l'annessione sabauda della provincia di
Cremona, avvenuta nel 1861,ovvero la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso per violazione dell'obbligo di versamento di un contributo unificato di € 600,00 per ogni ricorrente, richiedente riconoscimento della cittadinanza italiana introdotto dalla legge di bilancio per il 2025 n.
207/2024 e confluito nel nuovo art. 13, comma 1-sexies, D.P.R. 115/2002.
La difesa ricorrente, con note depositate in data 17.12.2025, ha prodotto documentazione asseritamente fondante la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, insistendo per l'ammissibilità di tale produzione e, conseguentemente, ha chiesto accogliersi il ricorso.
***
Ritiene il tribunale, in linea con altri precedenti di merito, che il ricorso sia infondato per mancanza di documentazione a supporto della domanda alla data di introduzione della stessa.
Sebbene, infatti, a pagg.
9-11 del ricorso, si legga:
“Si producono i seguenti documenti come enumerati in narrazione:
1. Certificato di nascita di Controparte_1
2. Certificato di matrimonio di Controparte_1
Per_ 3. Certificato di nascita di da Persona_1
4. Certificato di nascita di Controparte_2
5. Certificato di matrimonio di Controparte_2
6. Certificato di nascita di Persona_2
7. Certificato di nascita di Controparte_3
8. Certificato di matrimonio di Controparte_3
9. Certificato di nascita di Persona_3
10. Certificato di nascita di Persona_4
11. Certificato di nascita di Controparte_4
2 12. Certificato di matrimonio di Controparte_4
13. Certificato di nascita di Persona_5
14. Certificato di nascita di Persona_6
15. Certificato di nascita di Parte_1
16. Certificato di matrimonio di Parte_1
17. Certificato di nascita di Persona_7
18. Certificato di nascita di Persona_8
19. Certificato di nascita di Persona_9
20. Certificato di nascita di Persona_10
21. Certificato di nascita di Parte_2
22. Certificato di nascita di Persona_12
23. Certificato di nascita di Persona_11
24. Certificato di CNN di Persona_11
25. Certificato di nascita di Persona_13
26. Certificato di matrimonio di Persona_13
27. Certificato di nascita di Persona_14
28. Certificato di matrimonio di Persona_14
29. Certificato di nascita di Persona_15
30. Certificato di matrimonio di Persona_15
31. Certificato di matrimonio di Persona_8
32. Certificato di nascita di Persona_16
33. Certificato di matrimonio di Persona_16
34. Certificato di nascita di Persona_17
35. Certificato di nascita di Persona_18
36. Certificato di matrimonio di Persona_18
37. Certificato di nascita di Persona_19
38. Certificato di matrimonio di Persona_19
39. Certificato di nascita di Persona_20
40. Certificato di matrimonio di Persona_20
41. Certificato di nascita di Persona_21
42. Certificato di matrimonio di Persona_21
43. Certificato di matrimonio di ”, Parte_2
3
unitamente al ricorso veniva depositata soltanto la procura debitamente tradotta e apostillata.
Solo con le note di trattazione scritta del 17.12.2025, parte ricorrente ha allegato la documentazione suddetta, sostenendo l'ammissibilità di tale produzione.
Ritiene il tribunale che l'assunto sia infondato per le seguenti ragioni.
Ai sensi del primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis,
“La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. prevede, poi, che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Si ritiene, invero, in linea con condivisibili precedenti della giurisprudenza di merito, allo stato non smentiti da pronunce di legittimità (che, in un caso isolato, si è pronunciata sul diverso rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., oggi soppresso), che dalla lettura coordinata dei richiamati artt. 281-undecies, primo comma, c.p.c. e 281-duodecies, quarto comma, c.p.c., si ricavi una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281- duodecies c.p.c., che subordina la produzione di documenti in corso di lite alla previa richiesta di termine necessitata “…dalle difese della controparte”, termine concesso non in via automatica, ma solo a seguito del vaglio da parte dell'autorità giudiziaria.
Con l'introduzione del nuovo procedimento semplificato di cognizione (in luogo del precedente rito sommario ex artt. 702-bis e ss. c.p.c.) e il suo inserimento ad opera dalla riforma (art. 3, comma 1,
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), in attuazione del criterio di delega (art. 1, comma 5, lett. n), l. 26 novembre 2021, n. 206), nel nuovo Capo III-quater (composto dagli artt. da 281-decies a 281- terdecies c.p.c.) del Titolo I del Libro II del c.p.c., recante la disciplina del procedimento di cognizione dinanzi al tribunale, il legislatore ha voluto qualificare “sistematicamente” il procedimento in esame come un giudizio a cognizione piena (e non sommaria) semplificata, aumentando il grado di predeterminazione della disciplina legale dello svolgimento del processo anche nelle fasi di trattazione e istruttoria, e corrispondentemente diminuendo l'ambito dei poteri discrezionali del giudice che caratterizzavano il processo sommario.
Il procedimento semplificato si configura, dunque, come un rito a cognizione piena, con una disciplina normativamente ed esaurientemente prevista, la quale non prevede poteri discrezionali del giudice nella regolamentazione del processo maggiori di quelli del rito ordinario (di cui il rito semplificato condivide la fase conclusiva: cfr. art. 281-terdecies c.p.c.).
Con particolare riferimento agli atti introduttivi e alle preclusioni che subiscono le parti già in questo
4 momento, va ribadito che, poiché nel successivo corso del procedimento le parti possono esercitare le attività difensive che sono conseguenza delle domande ed eccezioni delle altre parti (art. 281- duodecies, terzo comma, c.p.c.) e possono modificare e precisare le domande, le eccezioni e le conclusioni, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, solo se autorizzate dal giudice purché
“l'esigenza sorg[a] dalle difese della controparte” (art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c.), poiché, dunque, per espressa previsione normativa, la possibilità di svolgere attività assertive e di produzione documentale ulteriori a quanto già compiuto nell'atto introduttivo è giustificata e condizionata dallo svolgimento dialettico del processo, si ritiene che le parti, nel procedimento semplificato, se non autorizzate dal giudice in presenza delle suddette condizioni, non possano, successivamente al deposito degli atti introduttivi, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, né possano liberamente modificare e precisare le domande e le eccezioni nel corso del procedimento.
Ciò significa che le attività assertive e probatorie, salvo che si verifichino le speciali condizioni che le consentono, vanno compiute sin dal primo atto, essendo altrimenti precluse.
Tale preclusione è chiaramente ricavabile dalla disciplina legislativa sopra richiamata ed è in linea con il criterio di delega che indicava di disciplinare il procedimento semplificato, “mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti” (art. 1, comma 5, lett. n), n. 4), l. 206/2021).
Si vedano, nella pur differente materia del lavoro, Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353 e Corte cost., 14 gennaio 1977, n. 13.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, buona parte degli interpreti ritengono che, insieme alla allegazione dei fatti (costitutivi quanto all'attore, estintivi, modificativi o impeditivi quanto al convenuto), le parti debbano altresì a pena di decadenza effettuare le produzioni documentali e indicare le richieste istruttorie volte a dimostrare tali fatti.
In mancanza di tale completa attività, si verrebbe meno alla ratio legis di disciplinare un rito, in cui alla prima udienza il thema decidendum e il thema probandum siano chiaramente definiti, salvo quanto reso necessario dallo sviluppo dialettico del processo, solo in tal modo potendo effettivamente procedersi a una rapida definizione del giudizio.
Del resto, l'obbligo del convenuto di prendere posizione in comparsa in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti offerti in comunicazione è pienamente coerente solo con la concentrazione negli atti introduttivi delle allegazioni e delle richieste istruttorie.
Laddove, per contro, si consentisse all'attore di produrre successivamente (e sino a quando, in mancanza di esplicita scadenza?) i documenti meramente indicati nel ricorso, dovrebbe consentirsi al convenuto di contestare, successivamente (in un termine all'uopo concesso?) la fondatezza dei fatti ex adverso allegati, ed eventualmente
contro
-produrre o dedurre a prova, con ciò determinandosi un ingiustificato ritardo delle attività strumentali alla trattazione della causa e una altrettanto ingiustificata disarticolazione delle scansioni processuali delineate dal legislatore.
È, quindi, del tutto ragionevole ritenere che, seppure il terzo comma dell'art. 281-undecies c.p.c. non sancisca espressamente la preclusione in parola, con il deposito dell'atto introduttivo l'attore debba necessariamente non solo indicare ma anche produrre i documenti a sostegno della domanda.
5 Tutto quanto sopra premesso, poiché, nel caso in esame, alla data di deposito dell'atto introduttivo, parte ricorrente ha completamente omesso la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, vale a dire la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, avendo provveduto a tale produzione documentale in via del tutto autonoma, all'udienza di trattazione (svoltasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.), in violazione delle prescrizioni sopra richiamate, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Non può, infatti, ritenersi che la produzione tardiva, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, sia stata necessitata dalle difese della controparte, che, una volta costituita in giudizio, si è limitata a evidenziare tale palese carenza probatoria, ovvero autorizzata dal tribunale, il quale non ha mai concesso un termine perentorio per l'adempimento, in mancanza di qualsivoglia giustificazione al tardivo deposito, e non può pertanto ritenersi utilizzabile.
Alle considerazioni che precedono va aggiunto un secondo ordine di ragioni che conduce al rigetto del ricorso.
Dall'atto introduttivo si evince che l'avo di riferimento sarebbe nato nel lontano 1856, quando ancora la provincia di Cremona faceva saldamente parte dell'Impero asburgico (Regno Lombardo-
Veneto).
Essendo i relativi abitanti divenuti cittadini italiani soltanto con l'annessione sabauda, avvenuta nel
1861, i ricorrenti avrebbero dovuto prima di tutto allegare e comunque dimostrare che l'emigrazione del loro avo era avvenuta dopo tale anno, non essendosi altrimenti realizzato in capo al medesimo alcun acquisto della cittadinanza italiana.
Ebbene, l'avo non sembra aver potuto mantenere la cittadinanza austriaca all'esito dell'espatrio: emigrato in Brasile in data imprecisata, ivi sposatosi e fondato il proprio nucleo familiare, non sono stati addotti elementi di sorta dai quali desumere una intenzione di ritorno.
Al riguardo, come osservato dal convenuto, in seno al codice civile austriaco (ABGB) – CP_5 esteso a tutto l'Impero austroungarico, pertanto anche alle province lombardo-venete – vigeva la norma in base alla quale la cittadinanza austriaca veniva persa “per causa d'emigrazione” (vedasi
Allegato 1-“ABGB”, par. 32, pag. 22 del documento).
Poiché, inoltre, l'estensione della cittadinanza italiana agli abitanti dei precedenti Stati preunitari non può estendersi a coloro i quali di tali Stati preunitari non fossero né abitanti, né, ormai, cittadini (per aver perso tale cittadinanza per causa d'espatrio), difetta nel caso in esame la prova del presupposto in base al quale l'avo dei ricorrenti avrebbe acquistato e mantenuto la cittadinanza italiana.
Né a diverso risultato si perviene richiamando le norme del Codice Albertino del Regno di Sardegna del 1837, che all'art. 34 prevedeva: “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
Da ultimo, va considerato che in base al combinato disposto degli artt. 1 e 2 del RD n. 2606/1865 e dell'art. 13 del Codice civile unitario del 1865, per ogni ipotesi di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili maturata nel regime preunitario, e quindi pure per il caso descritto dell'art. 34 del Codice Albertino del 1837, fosse condizione necessaria per il recupero o l'attribuzione della cittadinanza italiana tenere le condotte prescritte dall'art. 13 del nuovo Codice
6 civile (tra cui, il rientro in Italia); chi non vi avesse dato seguito è stato “riputato straniero dal giorno dell'attuazione” del nuovo Codice.
A fronte di puntuali rilievi del , i ricorrenti non hanno comunque dimostrato le condizioni CP_5 affinché l'avo, emigrato in Brasile potenzialmente molto giovane, potesse trasmettere la cittadinanza italiana (mai posseduta o comunque perduta) ai propri discendenti.
Invero, anche a seguito della costituzione del , la difesa ricorrente non ha svolto repliche CP_5 alle avversarie eccezioni di merito, e, in particolare, al rilievo secondo cui l'avo potrebbe essere emigrato in Brasile prima del 1861 e non essere tornato, in tal modo non acquistando mai la cittadinanza italiana prima dell'espatrio.
È, infatti, evidente che, ai fini della dimostrazione della cittadinanza italiana, non sarebbe sufficiente allegare - come ha fatto parte ricorrente - il certificato di Battesimo registrato in Italia dalle Autorità ecclesiastiche prima del 1861-1866 ove l'emigrazione fosse intervenuta prima dell'unificazione del
Regno d'Italia, giacché in tal caso l'avo avrebbe perso la cittadinanza austriaca (o la qualità di regnicolo ) e, dunque, non avrebbe potuto acquisire quella italiana. Per_22
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021,
n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo.
Né vale a concludere diversamente il rilievo secondo cui spetta al convenuto la prova dei CP_5 fatti idonei all'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza, giacché, nel caso in esame, l'Avvocatura dello Stato non sostiene che si sia verificato un evento estintivo/interruttivo della cittadinanza italiana, ma ne eccepisce il mancato acquisto all'origine, ossia l'omessa dimostrazione da parte della ricorrente del fatto costitutivo del diritto fatto valere.
A conforto delle considerazioni che precedono si vedano i seguenti pronunciamenti di questo tribunale:
- “Come evidenziato dal resistente nella propria comparsa di costituzione, parte CP_5 ricorrente ha affermato nell'atto introduttivo del giudizio che l'avo italiano sarebbe nato a [...] nel 1844. Nel caso in cui ciò fosse vero, parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la data di emigrazione dell'avo è successiva al 1861, data di unificazione del Regno d'Italia: in caso diverso, l'ascendente, all'epoca della migrazione, sarebbe stato cittadino austriaco e avrebbe perso la cittadinanza “per causa d'emigrazione”, come previsto dall'ABGB all'epoca vigente nel Lombardo- Veneto al paragrafo 32” (Trib. Brescia, sent. n. 2152/2025 del 22/05/2025);
- “Passando al merito dal ricorso, l'avo di parte ricorrente sarebbe nato ventidue anni prima dell'Unità d'Italia, ossia nel 1839, quando ancora la provincia di Cremona faceva parte dell'Impero asburgico (Regno Lombardo-Veneto). Essendo i relativi abitanti divenuti cittadini italiani nel 1861, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che l'emigrazione del loro avo era avvenuta dopo tale anno, non essendo altrimenti avvenuta naturalizzazione italiana. Sul punto è possibile fare riferimento, per la loro completezza e articolazione, alle considerazioni svolte dal resistente, ricche di CP_5 puntuali riferimenti normativi, e non oggetto di alcuna critica da parte dei ricorrenti” (Trib. Brescia, sent. n. 3052/2025 del 10/07/2025).
7 In termini, v. anche Trib. Brescia, sent. n. 4127/2025.
Un ultimo accenno va svolto in riferimento all'irrilevanza, nel caso in esame, del certificato negativo di naturalizzazione, ossia l'attestazione da parte dell'Autorità brasiliana della mancata acquisizione della cittadinanza brasiliana da parte dell'avo.
È al riguardo evidente che non essere divenuto cittadino brasiliano non significa essere rimasto cittadino italiano (in difetto della prova del previo status di cittadino italiano); il pubblico ufficiale brasiliano, del resto, può attestare con fede privilegiata soltanto la mancata acquisizione della cittadinanza brasiliana e non certo il mantenimento di una cittadinanza straniera.
Le su esposte considerazioni assorbono ogni ulteriore profilo (anche relativo alle norme sopravvenute di cui la difesa ricorrente ha eccepito l'incostituzionalità, chiedendo al giudice di sollevare la relativa questione dinanzi alla Corte Costituzionale).
Sussistono adeguate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità delle questioni trattate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta la domanda di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana proposta dai ricorrenti;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Brescia, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angelica Castellani
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani,
nel procedimento iscritto al n.r.g. 15866/2024, promosso da:
(10.9.1975 - Rio Negrinho - SC - Brasile), in proprio e in qualità di Controparte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
(28.3.2007 - Blumenau - SC - Brasile);
nata in Brasile l'[...], in [...] e in qualità di esercente della Controparte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore (25.5.2022 - Itajaí - SC – Persona_2
Brasile);
(27.9.1980 – Indaial - SC - Brasile), in proprio e in qualità di esercente della Controparte_3 responsabilità genitoriale sui figli minori (23.4.2008 - Indaial - Persona_3
SC - Brasile) e (17.10.2012 - Blumenau - SC - Brasile); Persona_4
(11.9.1991 - Blumenau - SC - Brasile), in proprio e in qualità di Controparte_4 esercente della responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_5
(20.3.2017 - Blumenau - SC -Brasile) e (20.3.2017 - Blumenau - Persona_6
SC - Brasile);
(6.8.1991 - Indaial - SC - Brasile), in proprio e in qualità di esercente della Parte_1 responsabilità genitoriale sui figli minori (29.7.2019 - Indaial - SC - Brasile) e Persona_7
(1.7.1994 - Indaial – SC - Brasile); Persona_8
(28.10.1982 -Indaial - SC - Brasile); Persona_9
(23.5.2003 -Blumenau - SC - Brasile); Persona_10
(6.4.1988 - Indaial - SC - Brasile); Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Carosi;
ricorrenti contro
Controparte_5 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
convenuto
PUBBLICO MINISTERO in sede
Intervenuto
1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 11.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza dall'avo , nato il [...] a [...]. 23), e mai Persona_11 naturalizzato (doc. 24)” (cfr. ricorso, pag. 2).
Il , a cui ricorso e decreto sono stati regolarmente notificati in data 23.10.2025, Controparte_5 si è costituito in giudizio in data 27.11.2025, chiedendo il rigetto del ricorso per mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno della domanda, nonché per omessa dimostrazione dell'emigrazione dell'avo, nato nel lontano 1856, solo dopo l'annessione sabauda della provincia di
Cremona, avvenuta nel 1861,ovvero la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso per violazione dell'obbligo di versamento di un contributo unificato di € 600,00 per ogni ricorrente, richiedente riconoscimento della cittadinanza italiana introdotto dalla legge di bilancio per il 2025 n.
207/2024 e confluito nel nuovo art. 13, comma 1-sexies, D.P.R. 115/2002.
La difesa ricorrente, con note depositate in data 17.12.2025, ha prodotto documentazione asseritamente fondante la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, insistendo per l'ammissibilità di tale produzione e, conseguentemente, ha chiesto accogliersi il ricorso.
***
Ritiene il tribunale, in linea con altri precedenti di merito, che il ricorso sia infondato per mancanza di documentazione a supporto della domanda alla data di introduzione della stessa.
Sebbene, infatti, a pagg.
9-11 del ricorso, si legga:
“Si producono i seguenti documenti come enumerati in narrazione:
1. Certificato di nascita di Controparte_1
2. Certificato di matrimonio di Controparte_1
Per_ 3. Certificato di nascita di da Persona_1
4. Certificato di nascita di Controparte_2
5. Certificato di matrimonio di Controparte_2
6. Certificato di nascita di Persona_2
7. Certificato di nascita di Controparte_3
8. Certificato di matrimonio di Controparte_3
9. Certificato di nascita di Persona_3
10. Certificato di nascita di Persona_4
11. Certificato di nascita di Controparte_4
2 12. Certificato di matrimonio di Controparte_4
13. Certificato di nascita di Persona_5
14. Certificato di nascita di Persona_6
15. Certificato di nascita di Parte_1
16. Certificato di matrimonio di Parte_1
17. Certificato di nascita di Persona_7
18. Certificato di nascita di Persona_8
19. Certificato di nascita di Persona_9
20. Certificato di nascita di Persona_10
21. Certificato di nascita di Parte_2
22. Certificato di nascita di Persona_12
23. Certificato di nascita di Persona_11
24. Certificato di CNN di Persona_11
25. Certificato di nascita di Persona_13
26. Certificato di matrimonio di Persona_13
27. Certificato di nascita di Persona_14
28. Certificato di matrimonio di Persona_14
29. Certificato di nascita di Persona_15
30. Certificato di matrimonio di Persona_15
31. Certificato di matrimonio di Persona_8
32. Certificato di nascita di Persona_16
33. Certificato di matrimonio di Persona_16
34. Certificato di nascita di Persona_17
35. Certificato di nascita di Persona_18
36. Certificato di matrimonio di Persona_18
37. Certificato di nascita di Persona_19
38. Certificato di matrimonio di Persona_19
39. Certificato di nascita di Persona_20
40. Certificato di matrimonio di Persona_20
41. Certificato di nascita di Persona_21
42. Certificato di matrimonio di Persona_21
43. Certificato di matrimonio di ”, Parte_2
3
unitamente al ricorso veniva depositata soltanto la procura debitamente tradotta e apostillata.
Solo con le note di trattazione scritta del 17.12.2025, parte ricorrente ha allegato la documentazione suddetta, sostenendo l'ammissibilità di tale produzione.
Ritiene il tribunale che l'assunto sia infondato per le seguenti ragioni.
Ai sensi del primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis,
“La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. prevede, poi, che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Si ritiene, invero, in linea con condivisibili precedenti della giurisprudenza di merito, allo stato non smentiti da pronunce di legittimità (che, in un caso isolato, si è pronunciata sul diverso rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., oggi soppresso), che dalla lettura coordinata dei richiamati artt. 281-undecies, primo comma, c.p.c. e 281-duodecies, quarto comma, c.p.c., si ricavi una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281- duodecies c.p.c., che subordina la produzione di documenti in corso di lite alla previa richiesta di termine necessitata “…dalle difese della controparte”, termine concesso non in via automatica, ma solo a seguito del vaglio da parte dell'autorità giudiziaria.
Con l'introduzione del nuovo procedimento semplificato di cognizione (in luogo del precedente rito sommario ex artt. 702-bis e ss. c.p.c.) e il suo inserimento ad opera dalla riforma (art. 3, comma 1,
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), in attuazione del criterio di delega (art. 1, comma 5, lett. n), l. 26 novembre 2021, n. 206), nel nuovo Capo III-quater (composto dagli artt. da 281-decies a 281- terdecies c.p.c.) del Titolo I del Libro II del c.p.c., recante la disciplina del procedimento di cognizione dinanzi al tribunale, il legislatore ha voluto qualificare “sistematicamente” il procedimento in esame come un giudizio a cognizione piena (e non sommaria) semplificata, aumentando il grado di predeterminazione della disciplina legale dello svolgimento del processo anche nelle fasi di trattazione e istruttoria, e corrispondentemente diminuendo l'ambito dei poteri discrezionali del giudice che caratterizzavano il processo sommario.
Il procedimento semplificato si configura, dunque, come un rito a cognizione piena, con una disciplina normativamente ed esaurientemente prevista, la quale non prevede poteri discrezionali del giudice nella regolamentazione del processo maggiori di quelli del rito ordinario (di cui il rito semplificato condivide la fase conclusiva: cfr. art. 281-terdecies c.p.c.).
Con particolare riferimento agli atti introduttivi e alle preclusioni che subiscono le parti già in questo
4 momento, va ribadito che, poiché nel successivo corso del procedimento le parti possono esercitare le attività difensive che sono conseguenza delle domande ed eccezioni delle altre parti (art. 281- duodecies, terzo comma, c.p.c.) e possono modificare e precisare le domande, le eccezioni e le conclusioni, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, solo se autorizzate dal giudice purché
“l'esigenza sorg[a] dalle difese della controparte” (art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c.), poiché, dunque, per espressa previsione normativa, la possibilità di svolgere attività assertive e di produzione documentale ulteriori a quanto già compiuto nell'atto introduttivo è giustificata e condizionata dallo svolgimento dialettico del processo, si ritiene che le parti, nel procedimento semplificato, se non autorizzate dal giudice in presenza delle suddette condizioni, non possano, successivamente al deposito degli atti introduttivi, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, né possano liberamente modificare e precisare le domande e le eccezioni nel corso del procedimento.
Ciò significa che le attività assertive e probatorie, salvo che si verifichino le speciali condizioni che le consentono, vanno compiute sin dal primo atto, essendo altrimenti precluse.
Tale preclusione è chiaramente ricavabile dalla disciplina legislativa sopra richiamata ed è in linea con il criterio di delega che indicava di disciplinare il procedimento semplificato, “mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti” (art. 1, comma 5, lett. n), n. 4), l. 206/2021).
Si vedano, nella pur differente materia del lavoro, Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353 e Corte cost., 14 gennaio 1977, n. 13.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, buona parte degli interpreti ritengono che, insieme alla allegazione dei fatti (costitutivi quanto all'attore, estintivi, modificativi o impeditivi quanto al convenuto), le parti debbano altresì a pena di decadenza effettuare le produzioni documentali e indicare le richieste istruttorie volte a dimostrare tali fatti.
In mancanza di tale completa attività, si verrebbe meno alla ratio legis di disciplinare un rito, in cui alla prima udienza il thema decidendum e il thema probandum siano chiaramente definiti, salvo quanto reso necessario dallo sviluppo dialettico del processo, solo in tal modo potendo effettivamente procedersi a una rapida definizione del giudizio.
Del resto, l'obbligo del convenuto di prendere posizione in comparsa in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti offerti in comunicazione è pienamente coerente solo con la concentrazione negli atti introduttivi delle allegazioni e delle richieste istruttorie.
Laddove, per contro, si consentisse all'attore di produrre successivamente (e sino a quando, in mancanza di esplicita scadenza?) i documenti meramente indicati nel ricorso, dovrebbe consentirsi al convenuto di contestare, successivamente (in un termine all'uopo concesso?) la fondatezza dei fatti ex adverso allegati, ed eventualmente
contro
-produrre o dedurre a prova, con ciò determinandosi un ingiustificato ritardo delle attività strumentali alla trattazione della causa e una altrettanto ingiustificata disarticolazione delle scansioni processuali delineate dal legislatore.
È, quindi, del tutto ragionevole ritenere che, seppure il terzo comma dell'art. 281-undecies c.p.c. non sancisca espressamente la preclusione in parola, con il deposito dell'atto introduttivo l'attore debba necessariamente non solo indicare ma anche produrre i documenti a sostegno della domanda.
5 Tutto quanto sopra premesso, poiché, nel caso in esame, alla data di deposito dell'atto introduttivo, parte ricorrente ha completamente omesso la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, vale a dire la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, avendo provveduto a tale produzione documentale in via del tutto autonoma, all'udienza di trattazione (svoltasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.), in violazione delle prescrizioni sopra richiamate, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Non può, infatti, ritenersi che la produzione tardiva, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, sia stata necessitata dalle difese della controparte, che, una volta costituita in giudizio, si è limitata a evidenziare tale palese carenza probatoria, ovvero autorizzata dal tribunale, il quale non ha mai concesso un termine perentorio per l'adempimento, in mancanza di qualsivoglia giustificazione al tardivo deposito, e non può pertanto ritenersi utilizzabile.
Alle considerazioni che precedono va aggiunto un secondo ordine di ragioni che conduce al rigetto del ricorso.
Dall'atto introduttivo si evince che l'avo di riferimento sarebbe nato nel lontano 1856, quando ancora la provincia di Cremona faceva saldamente parte dell'Impero asburgico (Regno Lombardo-
Veneto).
Essendo i relativi abitanti divenuti cittadini italiani soltanto con l'annessione sabauda, avvenuta nel
1861, i ricorrenti avrebbero dovuto prima di tutto allegare e comunque dimostrare che l'emigrazione del loro avo era avvenuta dopo tale anno, non essendosi altrimenti realizzato in capo al medesimo alcun acquisto della cittadinanza italiana.
Ebbene, l'avo non sembra aver potuto mantenere la cittadinanza austriaca all'esito dell'espatrio: emigrato in Brasile in data imprecisata, ivi sposatosi e fondato il proprio nucleo familiare, non sono stati addotti elementi di sorta dai quali desumere una intenzione di ritorno.
Al riguardo, come osservato dal convenuto, in seno al codice civile austriaco (ABGB) – CP_5 esteso a tutto l'Impero austroungarico, pertanto anche alle province lombardo-venete – vigeva la norma in base alla quale la cittadinanza austriaca veniva persa “per causa d'emigrazione” (vedasi
Allegato 1-“ABGB”, par. 32, pag. 22 del documento).
Poiché, inoltre, l'estensione della cittadinanza italiana agli abitanti dei precedenti Stati preunitari non può estendersi a coloro i quali di tali Stati preunitari non fossero né abitanti, né, ormai, cittadini (per aver perso tale cittadinanza per causa d'espatrio), difetta nel caso in esame la prova del presupposto in base al quale l'avo dei ricorrenti avrebbe acquistato e mantenuto la cittadinanza italiana.
Né a diverso risultato si perviene richiamando le norme del Codice Albertino del Regno di Sardegna del 1837, che all'art. 34 prevedeva: “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
Da ultimo, va considerato che in base al combinato disposto degli artt. 1 e 2 del RD n. 2606/1865 e dell'art. 13 del Codice civile unitario del 1865, per ogni ipotesi di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili maturata nel regime preunitario, e quindi pure per il caso descritto dell'art. 34 del Codice Albertino del 1837, fosse condizione necessaria per il recupero o l'attribuzione della cittadinanza italiana tenere le condotte prescritte dall'art. 13 del nuovo Codice
6 civile (tra cui, il rientro in Italia); chi non vi avesse dato seguito è stato “riputato straniero dal giorno dell'attuazione” del nuovo Codice.
A fronte di puntuali rilievi del , i ricorrenti non hanno comunque dimostrato le condizioni CP_5 affinché l'avo, emigrato in Brasile potenzialmente molto giovane, potesse trasmettere la cittadinanza italiana (mai posseduta o comunque perduta) ai propri discendenti.
Invero, anche a seguito della costituzione del , la difesa ricorrente non ha svolto repliche CP_5 alle avversarie eccezioni di merito, e, in particolare, al rilievo secondo cui l'avo potrebbe essere emigrato in Brasile prima del 1861 e non essere tornato, in tal modo non acquistando mai la cittadinanza italiana prima dell'espatrio.
È, infatti, evidente che, ai fini della dimostrazione della cittadinanza italiana, non sarebbe sufficiente allegare - come ha fatto parte ricorrente - il certificato di Battesimo registrato in Italia dalle Autorità ecclesiastiche prima del 1861-1866 ove l'emigrazione fosse intervenuta prima dell'unificazione del
Regno d'Italia, giacché in tal caso l'avo avrebbe perso la cittadinanza austriaca (o la qualità di regnicolo ) e, dunque, non avrebbe potuto acquisire quella italiana. Per_22
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021,
n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo.
Né vale a concludere diversamente il rilievo secondo cui spetta al convenuto la prova dei CP_5 fatti idonei all'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza, giacché, nel caso in esame, l'Avvocatura dello Stato non sostiene che si sia verificato un evento estintivo/interruttivo della cittadinanza italiana, ma ne eccepisce il mancato acquisto all'origine, ossia l'omessa dimostrazione da parte della ricorrente del fatto costitutivo del diritto fatto valere.
A conforto delle considerazioni che precedono si vedano i seguenti pronunciamenti di questo tribunale:
- “Come evidenziato dal resistente nella propria comparsa di costituzione, parte CP_5 ricorrente ha affermato nell'atto introduttivo del giudizio che l'avo italiano sarebbe nato a [...] nel 1844. Nel caso in cui ciò fosse vero, parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la data di emigrazione dell'avo è successiva al 1861, data di unificazione del Regno d'Italia: in caso diverso, l'ascendente, all'epoca della migrazione, sarebbe stato cittadino austriaco e avrebbe perso la cittadinanza “per causa d'emigrazione”, come previsto dall'ABGB all'epoca vigente nel Lombardo- Veneto al paragrafo 32” (Trib. Brescia, sent. n. 2152/2025 del 22/05/2025);
- “Passando al merito dal ricorso, l'avo di parte ricorrente sarebbe nato ventidue anni prima dell'Unità d'Italia, ossia nel 1839, quando ancora la provincia di Cremona faceva parte dell'Impero asburgico (Regno Lombardo-Veneto). Essendo i relativi abitanti divenuti cittadini italiani nel 1861, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che l'emigrazione del loro avo era avvenuta dopo tale anno, non essendo altrimenti avvenuta naturalizzazione italiana. Sul punto è possibile fare riferimento, per la loro completezza e articolazione, alle considerazioni svolte dal resistente, ricche di CP_5 puntuali riferimenti normativi, e non oggetto di alcuna critica da parte dei ricorrenti” (Trib. Brescia, sent. n. 3052/2025 del 10/07/2025).
7 In termini, v. anche Trib. Brescia, sent. n. 4127/2025.
Un ultimo accenno va svolto in riferimento all'irrilevanza, nel caso in esame, del certificato negativo di naturalizzazione, ossia l'attestazione da parte dell'Autorità brasiliana della mancata acquisizione della cittadinanza brasiliana da parte dell'avo.
È al riguardo evidente che non essere divenuto cittadino brasiliano non significa essere rimasto cittadino italiano (in difetto della prova del previo status di cittadino italiano); il pubblico ufficiale brasiliano, del resto, può attestare con fede privilegiata soltanto la mancata acquisizione della cittadinanza brasiliana e non certo il mantenimento di una cittadinanza straniera.
Le su esposte considerazioni assorbono ogni ulteriore profilo (anche relativo alle norme sopravvenute di cui la difesa ricorrente ha eccepito l'incostituzionalità, chiedendo al giudice di sollevare la relativa questione dinanzi alla Corte Costituzionale).
Sussistono adeguate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità delle questioni trattate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta la domanda di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana proposta dai ricorrenti;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Brescia, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angelica Castellani
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