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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/11/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4209/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. IS AR, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4209/2019 R.G.
promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Enrico De Risio come da mandato in atti, Parte_1
ATTORE contro in persona dei procuratori speciali e CP_1 Controparte_2 CP_3 con il patrocinio degli Avv.ti Luca Zitiello e Ludovica D'Ostuni come da mandato
[...] in atti, CONVENUTA OGGETTO: “Assicurazione sulla vita”.
Conclusioni per la parte attrice: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis: A) in via principale, accertare e dichiarare, per le causali di cui all'atto di citazione, l'inadempimento di alle CP_1 obbligazioni assunte mediante la polizza n. 12993995 e la polizza Idee n. 13821039, stipulate CP_4 rispettivamente il 29/12/2005 e il 29/12/2006 tramite l'Agenzia Principale di Fiorenzuola d'Arda gestita dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, quale agente munito del potere di CP_5 rappresentanza della OM assicuratrice;
per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta a risarcire all'attore, a titolo di responsabilità contrattuale, ogni danno consequenziale, da liquidarsi nella misura complessiva di € 133.645,20, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito della esperenda istruttoria, oltre interessi legali dal 22/11/2007 sull'ammontare di € 35.674,39 e dal 19/2/2009 sull'ammontare di € 97.970,81 fino al saldo, nonché rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
B) in via subordinata, accertata e dichiarata, per le causali pure esposte nell'atto di citazione, la responsabilità ex art. 2049 c.c. della per le attività illecite poste in essere dai soggetti CP_1 riconducibili all'Agenzia Principale di Fiorenzuola d'Arda gestita dalla dichiarare tenuta e CP_5 condannare la convenuta a risarcire all'attore, a titolo di responsabilità extracontrattuale, ogni danno consequenziale, da liquidarsi nella misura di € 133.645,20, ovvero nella somma maggiore o minore che pagina 1 di 8 risulterà dovuta all'esito della esperenda istruttoria, oltre interessi legali dal 22/11/2007 sull'ammontare di
€ 35.674,39 e dal 19/2/2009 sull'ammontare di € 97.970,81 fino al saldo, nonché rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
C) in ogni caso, col favore delle spese del giudizio, oltre rimborso forfet. 15%, IVA e CPA come per legge, oltre rimborso delle spese sostenute per la CTU, pari a € 1.773,59, e per la CTP, pari a € 2.537,60, nonché rifusione delle spese di avvio della procedura di mediazione tenutasi innanzi all'organismo di mediazione , pari a € 48,80, con condanna della convenuta al pagamento a favore dell'attore CP_6 di una somma da determinarsi in via equitativa, ex art. 96 terzo comma c.p.c.”.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni tutte esposte;
IN VIA SUBORDINATA- in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie formulate dal Sig. escludere il risarcimento o ridurre il risarcimento stesso con condanna alla minor somma possibile in Pt_1 ragione del Sig. per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA - rigettare le istanze Pt_1 istruttorie avversarie per le ragioni dedotte in atti;
- dichiarare inammissibili i disconoscimenti in prevenzione avversari per le motivazioni esposte in atti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Dopo l'esito negativo della procedura di mediazione avviata, conveniva in Parte_1 giudizio la compagnia assicuratrice affermandone la responsabilità CP_1 contrattuale, in subordine extracontrattuale, con conseguente diritto ad essere risarcito della somma di 133.645,20 Euro, oltre rivalutazione e interessi, in ragione di quanto dedotto e a seguire riportato: nel 2005 e 2006, aveva eseguito investimenti in due polizze vita della AS (ora di durata decennale, denominate rispettivamente polizza n. CP_1 CP_4
12993995 e polizza Idee n. 13821039, con versamenti iniziali di € 50.000,00 ciascuna;
le operazioni erano state curate dalla gestita dalla con sede legale CP_7 CP_5 in Fiorenzuola d'Arda (PC), della quale erano soci e amministratori – Persona_1 persona in cui affermava di riporre massima fiducia - e i suoi figli e Pt_1 Pt_2 Per_2
nel 2015, apprendeva che le polizze stipulate erano state oggetto di richieste di
[...] liquidazione, in esecuzione delle quali venivano eseguiti due bonifici, il primo per € 35.674,39 in data 14.11.2007 e il secondo per € 97.970,81 in data 12.2.2009, aventi sé stesso come beneficiario formale, ma di fatto confluiti, il primo, su conto corrente bancario intestato a e , il secondo su c/c intestato a entrambi Persona_2 Controparte_8 CP_5 accesi presso l'Agenzia di Fiorenzuola d'Arda della (di Controparte_9 seguito, in breve, ); le firme a suo nome presenti sulle richieste di liquidazione delle CP_10 polizze erano palesemente contraffatte, apocrife e dissimili l'una dall'altra, non avendo egli mai avanzato richiesta di riscatto delle polizze, pertanto si determinava, vista la gravità dell'accaduto, a denunciarlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza;
aveva successivamente appreso che le attività illecite si inserivano in un più vasto disegno criminoso, proseguito per un decennio e sottoposto al vaglio della Magistratura anche da varie altre parti offese, e che aveva revocato alla il mandato di agenzia, CP_1 CP_5
pagina 2 di 8 mentre nel 2016 era stato radiato dal Registro Unico Intermediari;
il Persona_1
28.03.2018, la nominata Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio di , Persona_1
e nonché di (moglie di ) e di Per_2 Pt_2 Persona_3 Per_1 Persona_4
(nuora di costui e della , per il reato di truffa aggravata continuata, attuato, Persona_3 oltreché mediante creazione di polizze “fantasma”, anche attraverso l'inoltro alla OM assicuratrice di dichiarazioni artefatte di riscatto polizze vita e altri prodotti assicurativi, contenenti indicazioni di dati per l'accredito delle somme non riconducibili ai clienti, che utilizzava per effettuare i pagamenti. I contratti stipulati dall'attore erano CP_1 effettivi, regolarmente censiti e riconosciuti dalla compagnia, ciò che permetteva di configurare in capo alla stessa, della quale aveva poteri di rappresentanza, un CP_5 inadempimento ai sensi degli artt. 1176, 1388, 1752-3, 1903 cod. civ. e art. 118 Codice delle Assicurazioni Private per l'omesso versamento del valore di riscatto al contraente/assicurato; in subordine, era comunque prospettabile responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. per mancato/carente esercizio del potere di vigilanza e direzione sul proprio agente munito di poteri rappresentativi. Il danno veniva parametrato da al Parte_1 complessivo importo (€ 35.674,39+€ 97.970,81) liquidato da e accreditato su conti CP_1 dei terzi soggetti già menzionati, oltre accessori. Resisteva alle domande contestando le allegazioni attoree, le responsabilità CP_1 ascrittale a vario titolo e i correlati obblighi risarcitori: dava conto di avere ricevuto e correttamente registrato le richieste di riscatto polizza di di avere diligentemente Pt_1 provveduto alla liquidazione delle somme sulla base delle richieste firmate e corredate da documento di identità di , di avere informato il cliente dell'avvenuto riscatto Parte_1 nel 2007 e 2009 con apposita comunicazione, di non avere ricevuto alcun reclamo o richiesta fino al 2017, quando già fornite da dall'attore, fin dal 2015, le chieste informazioni sui CP_10 destinatari dei due bonifici. A completamento della difesa, ha altresì eccepito l'inadempimento di all'obbligazione di pagamento di alcuni premi. Pt_1
In ordine alla propria responsabilità extracontrattuale, asserita da sosteneva il Pt_1 CP_1 difetto di prova di qualunque fatto doloso o colposo addebitabile a sé o ai sigg.ri e, Per_1 comunque la propria estraneità alle condotte eventualmente attuate da questi ultimi, del tutto anomale e idonee a interrompere il nesso causale tra il fatto produttivo del danno e l'esercizio delle mansioni affidate all'agente dalla compagnia preponente. in CP_1 subordine, eccepiva il concorso di colpa del danneggiato, per avere questi agito con superficialità evidente nei vari momenti della vicenda da cui origina la controversia. Nel corso del processo era espletata CTU grafologica sulle firme del contraente, disconosciute da , presenti sulle richieste di riscatto delle due polizze Parte_1 contratte nel 2005 e 2006, prodotte in originale. Non veniva svolta altra attività istruttoria e, a seguito di rimessione sul ruolo da parte del precedente Magistrato titolare con ordinanza del 05.01.2024, la causa è stata posta in decisione da questo Giudice, nuovo assegnatario, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*** La domanda di risarcimento danni proposta da è fondata e va accolta. Parte_1
pagina 3 di 8 La vicenda che ha coinvolto la agenzia di Piacenza, in cui si inserisce anche CP_5 quella personale dell'attore, è stata ormai compiutamente ricostruita e accertata in sede giudiziale, nell'ambito di numerosi procedimenti instaurati avanti questo Tribunale da altri clienti della predetta agenzia e, soprattutto, nella causa civile intentata dalla stessa CP_1 avanti il Tribunale di Piacenza nei confronti della di ,
[...] CP_5 Persona_1
e , tutti e tre soci di , anche suo presidente e i due Per_2 Pt_2 CP_5 Persona_1 figli consiglieri di amministrazione, come da visura camerale prodotta (doc. 3 attoreo). Le sentenze in cui sono esitate le cause civili sono state prodotte da e hanno Parte_1 riconosciuto la responsabilità risarcitoria della odierna convenuta verso i clienti per l'operato della e suoi soci, nonché di questi verso la OM assicurativa (sentenza CP_5
Tribunale di Piacenza n. 418/2022 del 26.07.2022, in atti). Sono state acclarate, nei vari contenziosi, plurime e protratte condotte illecite, ontologicamente riconducibili ai reati di truffa, di falso e appropriazione indebita, consistite in contraffazione di rendicontazione bancaria, commercializzazione di polizze false con incasso dei relativi premi, consegna di documentazione altrettanto falsa ai clienti, falsificazione delle richieste di riscatto polizze e appropriazione degli importi liquidati da
CP_1
Corredano il quadro ricostruttivo, nei termini delineati dalle sentenze civili, il disposto rinvio a giudizio dei padre e figli, all'esito di udienza preliminare del gennaio 2020 (decreto Per_1 di cui al doc. 25 attoreo), il provvedimento di radiazione di adottato il Persona_1
5.4.2016 dall'IVASS (doc. 8), il contenuto degli esposti e delle dichiarazioni s.i.t. rilasciate alla Guardia di Finanza del Gruppo di Piacenza dai danneggiati ( Pt_3 Pt_4 CP_11
v. docc. attorei n. 36 e segg.), che descrivono condotte dei sovrapponibili e Pt_5 Per_1 corrispondenti a quelle che hanno interessato o comunque di indebita Pt_1 appropriazione di somme degli assicurati, e forniscono, per molteplicità, gravità e convergenza un riscontro probatorio di significato univoco che supporta e avvalora la portata dimostrativa delle risultanze istruttorie acquisite nel presente giudizio. Al riguardo occorre sottolineare, in diritto, che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove atipiche (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (v. Cass. civ. 01.02.2023 n. 2947). E ancora, il concetto di inutilizzabilità della prova, presente nel giudizio penale, non può essere mutuato nel giudizio civile, poiché secondo la giurisprudenza espressa dalla Suprema Corte di Cassazione, il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative pagina 4 di 8 all'ammissione e all'assunzione della prova (in questi precisi termini è Cass. civ. n. 840 del 2015). Tornando al caso di specie, risulta attuata nei confronti e in danno di la Parte_1 falsificazione delle richieste di riscatto polizze e appropriazione da parte dell'agente assicurativo degli importi liquidati da : è provata per tabulas la redazione da CP_1 parte dell'agenzia di Fiorenzuola d'Arda, gestita da delle richieste di CP_5 liquidazione del valore di riscatto totale delle polizze n. 12993995 e Idee n. CP_4
13821039; vi è prova scritta dell'inoltro delle due richieste ad – nel 2007 e CP_1
2009 – via fax dal numero di riportato nella parte alta delle comunicazioni CP_5 insieme alla denominazione sociale della convenuta;
le richieste portano in calce, per l'agente, la firma di e per il contraente quella apparente dell'assicurato, risultata Persona_5 apocrifa a conclusione della verifica peritale affidata alla dott.ssa è documentato Per_6 altresì l'inserimento nei due moduli di richiesta di numeri di conto corrente bancario e di Iban entrambi non riferibili all'attore, come confermato dal (doc. 5 e 6 parte attrice), CP_10 che, con dichiarazione del 23.09.2015 indirizzata a , ha dato conto sia Parte_1 dell'importo dei bonifici, corrispondente a quello allegato negli atti difensivi dall'istante (bonifici di 97.970,81 e di 35.674,39 Euro), sia del nome degli intestatari dei conti beneficiati dagli accrediti, il n. 1243803 della e il n. 1265852 di e CP_5 Persona_2
. Controparte_8
Il disconoscimento delle firme presenti sulle richieste di riscatto è stato tempestivo da parte di , poiché formalizzato nella prima udienza successiva alla produzione dei Parte_1 documenti, come ben evidenziato dal precedente Giudice fin dall'ordinanza del 05.02.2020. La consulenza grafica d'ufficio espletata ha rilevato differenze delle componenti fondanti il grafismo, in particolare relative allo stile espressivo, e di quelle qualificanti nelle abitualità e automatismi gestuali tra le scritture sicuramente riferibili all'attore e le firme apposte sulla richiesta di riscatto della Polizza e della Polizza Idee, sì da permettere al CTU di CP_4 concludere che le due firme in verifica sono apocrife e non di pugno di con margine Pt_1 minimo di riserva per la sola firma X2. Il CTU ha ritenuto di aggiungere l'ulteriore conclusione nel senso che il raffronto a pagina n. 35 tra le due sottoscrizioni affiancate a nome di come contraente, e come agente, permette di Parte_1 Persona_5 affermare che le sottoscrizioni sono state vergate entrambe da Ed Persona_5 effettivamente, la notevole somiglianza dei caratteri e del movimento (nelle vocali a ed o e nelle consonanti m e n), nonché la ricorrenza di alcuni segni grafici peculiari (puntini sulla vocale i allungati, a scendere) sono percepibili ictu oculi. I fatti storici allegati dall'attore possono dirsi dunque dimostrati;
fatto pacifico, poi, che non abbia mai formulato domanda di riscatto del valore delle due polizze vita Pt_1 stipulate. Circa la natura della responsabilità di è opportuno premettere che, se il CP_1 pagamento del premio assicurativo eseguito ai collaboratori della compagnia assicuratrice si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 TU Ass.ni private, tale previsione vale ad assicurare la costituzione del vincolo contrattale con la pagina 5 di 8 compagnia, tramite l'agente, a tutela del contraente, ma nulla se ne può ricavare sul corretto adempimento, o meno, del contratto da parte dell'impresa assicuratrice. Va anche osservato che nelle proprie difese ha riconosciuto l'esistenza dei CP_1 rapporti assicurativi con per la polizza e la polizza Idee ed è documentata Pt_1 CP_4
l'elaborazione del loro testo contrattuale da parte della sede AS di Milano, con attribuzione di numero polizza e sua registrazione (doc. 1 e 2 parte attrice). Una scrupolosa verifica della corretta esecuzione dei due contratti da parte della convenuta imporrebbe l'esame delle condizioni contrattuali di polizza nella parte regolatrice delle modalità del riscatto e della liquidazione del suo valore, esame oggettivamente ineseguibile sulla base della documentazione versata, carente del fascicolo informativo che contiene dette condizioni. Tuttavia, sulla base degli elementi disponibili, è imputabile ad una CP_1 inadempienza di natura omissiva – a dispetto di quanto asserito dalla convenuta, ossia di avere informato il cliente dell'avvenuto riscatto nel 2007 e 2009 - per la mancata comunicazione delle quietanze n. 700890 del 14.11.2007 e 820319 del 11.02.2009 a Pt_1
, assente la prova della loro ricezione da parte dell'assicurato: dette quietanze
[...] risultano redatte presso la sede milanese della compagnia, firmate direttamente da CP_1
e indicano come destinatario diretto delle due quietanze al suo
[...] Parte_1 indirizzo personale, ma non vi è neppure un principio di prova che i due documenti siano stati spediti ed il loro contenuto entrato nella sfera di conoscenza dell'assicurato. Anzi quest'ultima eventualità è da escludere senza margini di incertezza, per la semplice ed intuitiva ragione che il ricevimento della prima quietanza da parte dell'attore gli avrebbe permesso di accorgersi con immediatezza della disposizione di bonifico della somma, da parte di , su un conto corrente bancario a lui non intestato (visti i dati riportati a CP_12 tergo della quietanza), conseguentemente di attivarsi con prontezza e forse inibire l'esecuzione; sicuramente l'acquisita conoscenza del riscatto del 2007, non richiesto dall'attore, avrebbe fatto emergere sin da allora gli illeciti e impedito l'attuazione della analoga condotta illecita, quella del 2009, a cui è conseguita l'appropriazione di 97.970,81 Euro da parte di con corrispondente danno patrimoniale per . CP_5 Parte_1
E' pienamente dimostrata, secondo l'apprezzamento di questo Giudice, anche la responsabilità di natura extracontrattuale di per l'intera vicenda oggetto delle CP_1 doglianze di e delle sue pretese, fondata sull'art. 2049 cod. civ. Ne ricorrono i Pt_1 presupposti applicativi poiché la convenuta assume la veste di preponente rispetto al proprio agente, qui munito di poteri di rappresentativi, l'operato di si inserisce CP_5 nell'ambito delle incombenze affidategli dalla compagnia ed è stato reso possibile – anzi agevolato – dall'utilizzo di quei segni esteriori che rendevano manifesto il rapporto tra preposto e preponente, creando nell'assicurato il convincimento di fruire della protezione dell'impresa di assicurazione. Le condotte truffaldine, di falso e appropriazione indebita di e figli erano, Persona_1 infatti, compiute attraverso l'utilizzo della modulistica predisposta dalla compagnia per la richiesta di liquidazione del valore di riscatto polizza vita, nella quale venivano riportate indicazioni di numeri di conto corrente, per l'accredito delle somme, non riconducibili ai pagina 6 di 8 clienti, con successivo inoltro a AS (ora ) che provvedeva all'accredito secondo le CP_1 indicazioni presenti sul modulo, così come avvenuto in una pluralità di casi, tra cui quello che ha coinvolto il fratello dell'attore. Ebbene, è dato interpretativo acquisito quello per cui la nozione di padrone e committente adottata dal codice civile nell'art. 2049 cov. civ. comprende soggetti che, per il perseguimento dei propri fini, si avvalgono dell'opera di altri soggetti a loro legati». Inoltre il significato di tale formula è stato progressivamente ampliato sino a ricomprendere «tutti i casi in cui è ravvisabile un rapporto di preposizione, e cioè tutte le forme giuridiche (rapporto di lavoro subordinato, rapporto institorio, lavoro d'opera, ecc.) in cui un soggetto (preponente) utilizza e dispone per i propri fini dell'attività di un altro soggetto (preposto), in forza di vincoli di varia natura» (v. già, Cass. civ. 16 marzo 2010, n. 6325). Quanto alla natura della responsabilità, la giurisprudenza è giunta ad affermare che si è di fronte ad «una responsabilità oggettiva per fatto altrui, il cui fondamento va ravvisato nell'esigenza che chi si appropria dell'attività altrui, per il perseguimento dei propri fini, assuma le conseguenze dannose di tale attività», principio ribadito anche da Cass., Sez. Un., sent. del 16/05/2019 n. 13246 Oltre al rapporto di preposizione ed all'illiceità del fatto del preposto, ulteriore elemento costitutivo della fattispecie è dato dalla sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra esercizio delle incombenze e danno al terzo, con la precisazione che il nesso di occasionalità necessaria (e la responsabilità del preponente) sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14 novembre 2023, n. 31675). Nel caso in esame, l'occasionalità dell'illecito è desumibile dalle circostanze in cui esso si è realizzato, poiché, come già indicato, era inserita in modo stabile CP_5 nell'organizzazione della convenuta, per la quale agiva in forza di mandato con poteri rappresentativi della compagnia, e ha utilizzato proprio il potere rappresentativo nei rapporti con i terzi per compiere atti negoziali ed esercitare facoltà con effetti vincolanti per l'assicuratore; sempre nell'esercizio delle funzioni demandategli da AS (ora ), CP_1
l'agente ha concretizzato il danno in capo a CP_5 Pt_1
Trattasi di meccanismo che non è infrequente nella gestione infedele e non corretta del mandato assicurativo e che, in concreto, per la ha dato luogo a numerose cause CP_5 risarcitorie per episodi ai danni dei clienti che coprono un arco temporale di circa un decennio: basti vedere il capo di imputazione al doc. 12 attoreo, le sentenze civili divenute definitive e i verbali delle s.i.t. presenti in fascicolo. Le modalità attuative degli illeciti, la reiterazione di essi all'interno di un arco temporale assai ampio rendono manifesta la responsabilità extracontrattuale di quale CP_1 preponente, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., per mancata predisposizione delle cautele imposte dalla legge a tutela del corretto espletamento dell'attività assicurativa e degli interessi degli assicurati e per prolungata assenza di vigilanza e controllo sulla propria agente CP_5
[...]
pagina 7 di 8 Non sussiste il concorso del fatto colposo del danneggiato , eccepito da Parte_1
poiché come evidenziato in precedenza non vi è prova alcuna che questi abbia CP_1 ricevuto le quietanze di pagamento dei premi delle due polizze, una del 2007 l'altra del 2009; per il resto, le condotte imprudenti o negligenti attribuite all'attore da , quali la CP_1 mancanza di richieste di informazioni dopo la stipula delle polizze, o il tardivo reclamo una volta ottenute le informazioni sull'esito dei bonifici bancari da nel 2015, sono in parte CP_10 inconsistenti – le polizze avevano durata decennale e l'assicurato non intendeva riscattarle, quindi non vi erano stringenti o peculiari esigenze informative per –, per il resto sono Pt_1 irrilevanti poiché attengono a contegni dell'assicurato successivi alla perpetrazione degli illeciti di e soci. CP_5
Il danno patrimoniale risarcibile ammonta a 133.645,20 Euro, pari alla somma delle liquidazioni effettuate da a soggetti diversi dall'avente diritto, odierno attore, e CP_1 su esso, trattandosi di debito di valore, spettano ex art. 2056 cod. civ. gli interessi compensativi secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, con utilizzo del criterio di calcolo e la decorrenza specificati in dispositivo. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sui valori medi dello scaglione di riferimento (da 52.001,00 a 260.000,00 Euro); sono riconosciute le spese vive documentate da comprese quelle di CTP e della mediazione infruttuosa. Anche le Pt_1 spese di CTU già liquidate seguono lo stesso criterio dell'art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di così decide: Parte_1 CP_1
- accertata la responsabilità della compagnia assicuratrice convenuta, dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
133.645,20 Euro, oltre interessi legali dal 22.11.2007 sulla somma di € 35.674,39 annualmente rivalutata e dal 19.02.2009 interessi legali sulla somma di 97.970,81 Euro, anch'essa annualmente rivalutata, fino al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a le spese processuali sostenute, CP_1 Parte_1 liquidate in 14.103,00 Euro per compenso professionale e 2.367,89 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU già liquidate. CP_1
Così deciso in Parma il 21 novembre 2025
Il Giudice
IS AR
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. IS AR, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4209/2019 R.G.
promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Enrico De Risio come da mandato in atti, Parte_1
ATTORE contro in persona dei procuratori speciali e CP_1 Controparte_2 CP_3 con il patrocinio degli Avv.ti Luca Zitiello e Ludovica D'Ostuni come da mandato
[...] in atti, CONVENUTA OGGETTO: “Assicurazione sulla vita”.
Conclusioni per la parte attrice: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis: A) in via principale, accertare e dichiarare, per le causali di cui all'atto di citazione, l'inadempimento di alle CP_1 obbligazioni assunte mediante la polizza n. 12993995 e la polizza Idee n. 13821039, stipulate CP_4 rispettivamente il 29/12/2005 e il 29/12/2006 tramite l'Agenzia Principale di Fiorenzuola d'Arda gestita dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, quale agente munito del potere di CP_5 rappresentanza della OM assicuratrice;
per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta a risarcire all'attore, a titolo di responsabilità contrattuale, ogni danno consequenziale, da liquidarsi nella misura complessiva di € 133.645,20, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito della esperenda istruttoria, oltre interessi legali dal 22/11/2007 sull'ammontare di € 35.674,39 e dal 19/2/2009 sull'ammontare di € 97.970,81 fino al saldo, nonché rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
B) in via subordinata, accertata e dichiarata, per le causali pure esposte nell'atto di citazione, la responsabilità ex art. 2049 c.c. della per le attività illecite poste in essere dai soggetti CP_1 riconducibili all'Agenzia Principale di Fiorenzuola d'Arda gestita dalla dichiarare tenuta e CP_5 condannare la convenuta a risarcire all'attore, a titolo di responsabilità extracontrattuale, ogni danno consequenziale, da liquidarsi nella misura di € 133.645,20, ovvero nella somma maggiore o minore che pagina 1 di 8 risulterà dovuta all'esito della esperenda istruttoria, oltre interessi legali dal 22/11/2007 sull'ammontare di
€ 35.674,39 e dal 19/2/2009 sull'ammontare di € 97.970,81 fino al saldo, nonché rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
C) in ogni caso, col favore delle spese del giudizio, oltre rimborso forfet. 15%, IVA e CPA come per legge, oltre rimborso delle spese sostenute per la CTU, pari a € 1.773,59, e per la CTP, pari a € 2.537,60, nonché rifusione delle spese di avvio della procedura di mediazione tenutasi innanzi all'organismo di mediazione , pari a € 48,80, con condanna della convenuta al pagamento a favore dell'attore CP_6 di una somma da determinarsi in via equitativa, ex art. 96 terzo comma c.p.c.”.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni tutte esposte;
IN VIA SUBORDINATA- in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie formulate dal Sig. escludere il risarcimento o ridurre il risarcimento stesso con condanna alla minor somma possibile in Pt_1 ragione del Sig. per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA - rigettare le istanze Pt_1 istruttorie avversarie per le ragioni dedotte in atti;
- dichiarare inammissibili i disconoscimenti in prevenzione avversari per le motivazioni esposte in atti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Dopo l'esito negativo della procedura di mediazione avviata, conveniva in Parte_1 giudizio la compagnia assicuratrice affermandone la responsabilità CP_1 contrattuale, in subordine extracontrattuale, con conseguente diritto ad essere risarcito della somma di 133.645,20 Euro, oltre rivalutazione e interessi, in ragione di quanto dedotto e a seguire riportato: nel 2005 e 2006, aveva eseguito investimenti in due polizze vita della AS (ora di durata decennale, denominate rispettivamente polizza n. CP_1 CP_4
12993995 e polizza Idee n. 13821039, con versamenti iniziali di € 50.000,00 ciascuna;
le operazioni erano state curate dalla gestita dalla con sede legale CP_7 CP_5 in Fiorenzuola d'Arda (PC), della quale erano soci e amministratori – Persona_1 persona in cui affermava di riporre massima fiducia - e i suoi figli e Pt_1 Pt_2 Per_2
nel 2015, apprendeva che le polizze stipulate erano state oggetto di richieste di
[...] liquidazione, in esecuzione delle quali venivano eseguiti due bonifici, il primo per € 35.674,39 in data 14.11.2007 e il secondo per € 97.970,81 in data 12.2.2009, aventi sé stesso come beneficiario formale, ma di fatto confluiti, il primo, su conto corrente bancario intestato a e , il secondo su c/c intestato a entrambi Persona_2 Controparte_8 CP_5 accesi presso l'Agenzia di Fiorenzuola d'Arda della (di Controparte_9 seguito, in breve, ); le firme a suo nome presenti sulle richieste di liquidazione delle CP_10 polizze erano palesemente contraffatte, apocrife e dissimili l'una dall'altra, non avendo egli mai avanzato richiesta di riscatto delle polizze, pertanto si determinava, vista la gravità dell'accaduto, a denunciarlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza;
aveva successivamente appreso che le attività illecite si inserivano in un più vasto disegno criminoso, proseguito per un decennio e sottoposto al vaglio della Magistratura anche da varie altre parti offese, e che aveva revocato alla il mandato di agenzia, CP_1 CP_5
pagina 2 di 8 mentre nel 2016 era stato radiato dal Registro Unico Intermediari;
il Persona_1
28.03.2018, la nominata Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio di , Persona_1
e nonché di (moglie di ) e di Per_2 Pt_2 Persona_3 Per_1 Persona_4
(nuora di costui e della , per il reato di truffa aggravata continuata, attuato, Persona_3 oltreché mediante creazione di polizze “fantasma”, anche attraverso l'inoltro alla OM assicuratrice di dichiarazioni artefatte di riscatto polizze vita e altri prodotti assicurativi, contenenti indicazioni di dati per l'accredito delle somme non riconducibili ai clienti, che utilizzava per effettuare i pagamenti. I contratti stipulati dall'attore erano CP_1 effettivi, regolarmente censiti e riconosciuti dalla compagnia, ciò che permetteva di configurare in capo alla stessa, della quale aveva poteri di rappresentanza, un CP_5 inadempimento ai sensi degli artt. 1176, 1388, 1752-3, 1903 cod. civ. e art. 118 Codice delle Assicurazioni Private per l'omesso versamento del valore di riscatto al contraente/assicurato; in subordine, era comunque prospettabile responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. per mancato/carente esercizio del potere di vigilanza e direzione sul proprio agente munito di poteri rappresentativi. Il danno veniva parametrato da al Parte_1 complessivo importo (€ 35.674,39+€ 97.970,81) liquidato da e accreditato su conti CP_1 dei terzi soggetti già menzionati, oltre accessori. Resisteva alle domande contestando le allegazioni attoree, le responsabilità CP_1 ascrittale a vario titolo e i correlati obblighi risarcitori: dava conto di avere ricevuto e correttamente registrato le richieste di riscatto polizza di di avere diligentemente Pt_1 provveduto alla liquidazione delle somme sulla base delle richieste firmate e corredate da documento di identità di , di avere informato il cliente dell'avvenuto riscatto Parte_1 nel 2007 e 2009 con apposita comunicazione, di non avere ricevuto alcun reclamo o richiesta fino al 2017, quando già fornite da dall'attore, fin dal 2015, le chieste informazioni sui CP_10 destinatari dei due bonifici. A completamento della difesa, ha altresì eccepito l'inadempimento di all'obbligazione di pagamento di alcuni premi. Pt_1
In ordine alla propria responsabilità extracontrattuale, asserita da sosteneva il Pt_1 CP_1 difetto di prova di qualunque fatto doloso o colposo addebitabile a sé o ai sigg.ri e, Per_1 comunque la propria estraneità alle condotte eventualmente attuate da questi ultimi, del tutto anomale e idonee a interrompere il nesso causale tra il fatto produttivo del danno e l'esercizio delle mansioni affidate all'agente dalla compagnia preponente. in CP_1 subordine, eccepiva il concorso di colpa del danneggiato, per avere questi agito con superficialità evidente nei vari momenti della vicenda da cui origina la controversia. Nel corso del processo era espletata CTU grafologica sulle firme del contraente, disconosciute da , presenti sulle richieste di riscatto delle due polizze Parte_1 contratte nel 2005 e 2006, prodotte in originale. Non veniva svolta altra attività istruttoria e, a seguito di rimessione sul ruolo da parte del precedente Magistrato titolare con ordinanza del 05.01.2024, la causa è stata posta in decisione da questo Giudice, nuovo assegnatario, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*** La domanda di risarcimento danni proposta da è fondata e va accolta. Parte_1
pagina 3 di 8 La vicenda che ha coinvolto la agenzia di Piacenza, in cui si inserisce anche CP_5 quella personale dell'attore, è stata ormai compiutamente ricostruita e accertata in sede giudiziale, nell'ambito di numerosi procedimenti instaurati avanti questo Tribunale da altri clienti della predetta agenzia e, soprattutto, nella causa civile intentata dalla stessa CP_1 avanti il Tribunale di Piacenza nei confronti della di ,
[...] CP_5 Persona_1
e , tutti e tre soci di , anche suo presidente e i due Per_2 Pt_2 CP_5 Persona_1 figli consiglieri di amministrazione, come da visura camerale prodotta (doc. 3 attoreo). Le sentenze in cui sono esitate le cause civili sono state prodotte da e hanno Parte_1 riconosciuto la responsabilità risarcitoria della odierna convenuta verso i clienti per l'operato della e suoi soci, nonché di questi verso la OM assicurativa (sentenza CP_5
Tribunale di Piacenza n. 418/2022 del 26.07.2022, in atti). Sono state acclarate, nei vari contenziosi, plurime e protratte condotte illecite, ontologicamente riconducibili ai reati di truffa, di falso e appropriazione indebita, consistite in contraffazione di rendicontazione bancaria, commercializzazione di polizze false con incasso dei relativi premi, consegna di documentazione altrettanto falsa ai clienti, falsificazione delle richieste di riscatto polizze e appropriazione degli importi liquidati da
CP_1
Corredano il quadro ricostruttivo, nei termini delineati dalle sentenze civili, il disposto rinvio a giudizio dei padre e figli, all'esito di udienza preliminare del gennaio 2020 (decreto Per_1 di cui al doc. 25 attoreo), il provvedimento di radiazione di adottato il Persona_1
5.4.2016 dall'IVASS (doc. 8), il contenuto degli esposti e delle dichiarazioni s.i.t. rilasciate alla Guardia di Finanza del Gruppo di Piacenza dai danneggiati ( Pt_3 Pt_4 CP_11
v. docc. attorei n. 36 e segg.), che descrivono condotte dei sovrapponibili e Pt_5 Per_1 corrispondenti a quelle che hanno interessato o comunque di indebita Pt_1 appropriazione di somme degli assicurati, e forniscono, per molteplicità, gravità e convergenza un riscontro probatorio di significato univoco che supporta e avvalora la portata dimostrativa delle risultanze istruttorie acquisite nel presente giudizio. Al riguardo occorre sottolineare, in diritto, che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove atipiche (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (v. Cass. civ. 01.02.2023 n. 2947). E ancora, il concetto di inutilizzabilità della prova, presente nel giudizio penale, non può essere mutuato nel giudizio civile, poiché secondo la giurisprudenza espressa dalla Suprema Corte di Cassazione, il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative pagina 4 di 8 all'ammissione e all'assunzione della prova (in questi precisi termini è Cass. civ. n. 840 del 2015). Tornando al caso di specie, risulta attuata nei confronti e in danno di la Parte_1 falsificazione delle richieste di riscatto polizze e appropriazione da parte dell'agente assicurativo degli importi liquidati da : è provata per tabulas la redazione da CP_1 parte dell'agenzia di Fiorenzuola d'Arda, gestita da delle richieste di CP_5 liquidazione del valore di riscatto totale delle polizze n. 12993995 e Idee n. CP_4
13821039; vi è prova scritta dell'inoltro delle due richieste ad – nel 2007 e CP_1
2009 – via fax dal numero di riportato nella parte alta delle comunicazioni CP_5 insieme alla denominazione sociale della convenuta;
le richieste portano in calce, per l'agente, la firma di e per il contraente quella apparente dell'assicurato, risultata Persona_5 apocrifa a conclusione della verifica peritale affidata alla dott.ssa è documentato Per_6 altresì l'inserimento nei due moduli di richiesta di numeri di conto corrente bancario e di Iban entrambi non riferibili all'attore, come confermato dal (doc. 5 e 6 parte attrice), CP_10 che, con dichiarazione del 23.09.2015 indirizzata a , ha dato conto sia Parte_1 dell'importo dei bonifici, corrispondente a quello allegato negli atti difensivi dall'istante (bonifici di 97.970,81 e di 35.674,39 Euro), sia del nome degli intestatari dei conti beneficiati dagli accrediti, il n. 1243803 della e il n. 1265852 di e CP_5 Persona_2
. Controparte_8
Il disconoscimento delle firme presenti sulle richieste di riscatto è stato tempestivo da parte di , poiché formalizzato nella prima udienza successiva alla produzione dei Parte_1 documenti, come ben evidenziato dal precedente Giudice fin dall'ordinanza del 05.02.2020. La consulenza grafica d'ufficio espletata ha rilevato differenze delle componenti fondanti il grafismo, in particolare relative allo stile espressivo, e di quelle qualificanti nelle abitualità e automatismi gestuali tra le scritture sicuramente riferibili all'attore e le firme apposte sulla richiesta di riscatto della Polizza e della Polizza Idee, sì da permettere al CTU di CP_4 concludere che le due firme in verifica sono apocrife e non di pugno di con margine Pt_1 minimo di riserva per la sola firma X2. Il CTU ha ritenuto di aggiungere l'ulteriore conclusione nel senso che il raffronto a pagina n. 35 tra le due sottoscrizioni affiancate a nome di come contraente, e come agente, permette di Parte_1 Persona_5 affermare che le sottoscrizioni sono state vergate entrambe da Ed Persona_5 effettivamente, la notevole somiglianza dei caratteri e del movimento (nelle vocali a ed o e nelle consonanti m e n), nonché la ricorrenza di alcuni segni grafici peculiari (puntini sulla vocale i allungati, a scendere) sono percepibili ictu oculi. I fatti storici allegati dall'attore possono dirsi dunque dimostrati;
fatto pacifico, poi, che non abbia mai formulato domanda di riscatto del valore delle due polizze vita Pt_1 stipulate. Circa la natura della responsabilità di è opportuno premettere che, se il CP_1 pagamento del premio assicurativo eseguito ai collaboratori della compagnia assicuratrice si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 TU Ass.ni private, tale previsione vale ad assicurare la costituzione del vincolo contrattale con la pagina 5 di 8 compagnia, tramite l'agente, a tutela del contraente, ma nulla se ne può ricavare sul corretto adempimento, o meno, del contratto da parte dell'impresa assicuratrice. Va anche osservato che nelle proprie difese ha riconosciuto l'esistenza dei CP_1 rapporti assicurativi con per la polizza e la polizza Idee ed è documentata Pt_1 CP_4
l'elaborazione del loro testo contrattuale da parte della sede AS di Milano, con attribuzione di numero polizza e sua registrazione (doc. 1 e 2 parte attrice). Una scrupolosa verifica della corretta esecuzione dei due contratti da parte della convenuta imporrebbe l'esame delle condizioni contrattuali di polizza nella parte regolatrice delle modalità del riscatto e della liquidazione del suo valore, esame oggettivamente ineseguibile sulla base della documentazione versata, carente del fascicolo informativo che contiene dette condizioni. Tuttavia, sulla base degli elementi disponibili, è imputabile ad una CP_1 inadempienza di natura omissiva – a dispetto di quanto asserito dalla convenuta, ossia di avere informato il cliente dell'avvenuto riscatto nel 2007 e 2009 - per la mancata comunicazione delle quietanze n. 700890 del 14.11.2007 e 820319 del 11.02.2009 a Pt_1
, assente la prova della loro ricezione da parte dell'assicurato: dette quietanze
[...] risultano redatte presso la sede milanese della compagnia, firmate direttamente da CP_1
e indicano come destinatario diretto delle due quietanze al suo
[...] Parte_1 indirizzo personale, ma non vi è neppure un principio di prova che i due documenti siano stati spediti ed il loro contenuto entrato nella sfera di conoscenza dell'assicurato. Anzi quest'ultima eventualità è da escludere senza margini di incertezza, per la semplice ed intuitiva ragione che il ricevimento della prima quietanza da parte dell'attore gli avrebbe permesso di accorgersi con immediatezza della disposizione di bonifico della somma, da parte di , su un conto corrente bancario a lui non intestato (visti i dati riportati a CP_12 tergo della quietanza), conseguentemente di attivarsi con prontezza e forse inibire l'esecuzione; sicuramente l'acquisita conoscenza del riscatto del 2007, non richiesto dall'attore, avrebbe fatto emergere sin da allora gli illeciti e impedito l'attuazione della analoga condotta illecita, quella del 2009, a cui è conseguita l'appropriazione di 97.970,81 Euro da parte di con corrispondente danno patrimoniale per . CP_5 Parte_1
E' pienamente dimostrata, secondo l'apprezzamento di questo Giudice, anche la responsabilità di natura extracontrattuale di per l'intera vicenda oggetto delle CP_1 doglianze di e delle sue pretese, fondata sull'art. 2049 cod. civ. Ne ricorrono i Pt_1 presupposti applicativi poiché la convenuta assume la veste di preponente rispetto al proprio agente, qui munito di poteri di rappresentativi, l'operato di si inserisce CP_5 nell'ambito delle incombenze affidategli dalla compagnia ed è stato reso possibile – anzi agevolato – dall'utilizzo di quei segni esteriori che rendevano manifesto il rapporto tra preposto e preponente, creando nell'assicurato il convincimento di fruire della protezione dell'impresa di assicurazione. Le condotte truffaldine, di falso e appropriazione indebita di e figli erano, Persona_1 infatti, compiute attraverso l'utilizzo della modulistica predisposta dalla compagnia per la richiesta di liquidazione del valore di riscatto polizza vita, nella quale venivano riportate indicazioni di numeri di conto corrente, per l'accredito delle somme, non riconducibili ai pagina 6 di 8 clienti, con successivo inoltro a AS (ora ) che provvedeva all'accredito secondo le CP_1 indicazioni presenti sul modulo, così come avvenuto in una pluralità di casi, tra cui quello che ha coinvolto il fratello dell'attore. Ebbene, è dato interpretativo acquisito quello per cui la nozione di padrone e committente adottata dal codice civile nell'art. 2049 cov. civ. comprende soggetti che, per il perseguimento dei propri fini, si avvalgono dell'opera di altri soggetti a loro legati». Inoltre il significato di tale formula è stato progressivamente ampliato sino a ricomprendere «tutti i casi in cui è ravvisabile un rapporto di preposizione, e cioè tutte le forme giuridiche (rapporto di lavoro subordinato, rapporto institorio, lavoro d'opera, ecc.) in cui un soggetto (preponente) utilizza e dispone per i propri fini dell'attività di un altro soggetto (preposto), in forza di vincoli di varia natura» (v. già, Cass. civ. 16 marzo 2010, n. 6325). Quanto alla natura della responsabilità, la giurisprudenza è giunta ad affermare che si è di fronte ad «una responsabilità oggettiva per fatto altrui, il cui fondamento va ravvisato nell'esigenza che chi si appropria dell'attività altrui, per il perseguimento dei propri fini, assuma le conseguenze dannose di tale attività», principio ribadito anche da Cass., Sez. Un., sent. del 16/05/2019 n. 13246 Oltre al rapporto di preposizione ed all'illiceità del fatto del preposto, ulteriore elemento costitutivo della fattispecie è dato dalla sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra esercizio delle incombenze e danno al terzo, con la precisazione che il nesso di occasionalità necessaria (e la responsabilità del preponente) sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14 novembre 2023, n. 31675). Nel caso in esame, l'occasionalità dell'illecito è desumibile dalle circostanze in cui esso si è realizzato, poiché, come già indicato, era inserita in modo stabile CP_5 nell'organizzazione della convenuta, per la quale agiva in forza di mandato con poteri rappresentativi della compagnia, e ha utilizzato proprio il potere rappresentativo nei rapporti con i terzi per compiere atti negoziali ed esercitare facoltà con effetti vincolanti per l'assicuratore; sempre nell'esercizio delle funzioni demandategli da AS (ora ), CP_1
l'agente ha concretizzato il danno in capo a CP_5 Pt_1
Trattasi di meccanismo che non è infrequente nella gestione infedele e non corretta del mandato assicurativo e che, in concreto, per la ha dato luogo a numerose cause CP_5 risarcitorie per episodi ai danni dei clienti che coprono un arco temporale di circa un decennio: basti vedere il capo di imputazione al doc. 12 attoreo, le sentenze civili divenute definitive e i verbali delle s.i.t. presenti in fascicolo. Le modalità attuative degli illeciti, la reiterazione di essi all'interno di un arco temporale assai ampio rendono manifesta la responsabilità extracontrattuale di quale CP_1 preponente, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., per mancata predisposizione delle cautele imposte dalla legge a tutela del corretto espletamento dell'attività assicurativa e degli interessi degli assicurati e per prolungata assenza di vigilanza e controllo sulla propria agente CP_5
[...]
pagina 7 di 8 Non sussiste il concorso del fatto colposo del danneggiato , eccepito da Parte_1
poiché come evidenziato in precedenza non vi è prova alcuna che questi abbia CP_1 ricevuto le quietanze di pagamento dei premi delle due polizze, una del 2007 l'altra del 2009; per il resto, le condotte imprudenti o negligenti attribuite all'attore da , quali la CP_1 mancanza di richieste di informazioni dopo la stipula delle polizze, o il tardivo reclamo una volta ottenute le informazioni sull'esito dei bonifici bancari da nel 2015, sono in parte CP_10 inconsistenti – le polizze avevano durata decennale e l'assicurato non intendeva riscattarle, quindi non vi erano stringenti o peculiari esigenze informative per –, per il resto sono Pt_1 irrilevanti poiché attengono a contegni dell'assicurato successivi alla perpetrazione degli illeciti di e soci. CP_5
Il danno patrimoniale risarcibile ammonta a 133.645,20 Euro, pari alla somma delle liquidazioni effettuate da a soggetti diversi dall'avente diritto, odierno attore, e CP_1 su esso, trattandosi di debito di valore, spettano ex art. 2056 cod. civ. gli interessi compensativi secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, con utilizzo del criterio di calcolo e la decorrenza specificati in dispositivo. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sui valori medi dello scaglione di riferimento (da 52.001,00 a 260.000,00 Euro); sono riconosciute le spese vive documentate da comprese quelle di CTP e della mediazione infruttuosa. Anche le Pt_1 spese di CTU già liquidate seguono lo stesso criterio dell'art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di così decide: Parte_1 CP_1
- accertata la responsabilità della compagnia assicuratrice convenuta, dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
133.645,20 Euro, oltre interessi legali dal 22.11.2007 sulla somma di € 35.674,39 annualmente rivalutata e dal 19.02.2009 interessi legali sulla somma di 97.970,81 Euro, anch'essa annualmente rivalutata, fino al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a le spese processuali sostenute, CP_1 Parte_1 liquidate in 14.103,00 Euro per compenso professionale e 2.367,89 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU già liquidate. CP_1
Così deciso in Parma il 21 novembre 2025
Il Giudice
IS AR
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