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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/10/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3/21, promossa con atto di citazione notificato in data 29 dicembre 2020, introitata a sentenza con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data
24.06.25 e pendente
TRA
, corrente in Giardini Naxos, Via Parte_1
Vittorio Emanuele n. 66/68/70 P.I. , in persona dei legali rappresentati P.IVA_1
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Castagneto Nuovo n. 29 C.F. e , nata a C.F._1 Parte_1
Taormina il 26.10.1988, residente in [...] C.F.
elettivamente domiciliati in Messina, Via G. Natoli n. 143, presso C.F._2
lo studio dell'Avv. Cettina Fasolo, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti
opponenti
CONTRO
(già ), in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, viale Regina Margherita
n.125, elettivamente domiciliata in Messina, Via Caio Domenico Gallo n. 2, recapito professionale dell'Avv. Giuseppe Di Mauro, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F. P.IVA_2 opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/09, secondo il quale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 29.12.20 la società Parte_1
, nonché e proponevano opposizione
[...] Parte_1 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1468/20, emesso dal Tribunale di Messina il 14.11.20, notificato in data 24.11.20, dell'importo di euro 37.498,98, oltre interessi e spese legali liquidate in complessivi euro 1.591,00, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 10.05.21 si costituiva la quale Controparte_1 contestava l'opposizione, con ordinanza del 19.05.21 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.12.22 e, dopo alcuni rinvii, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
24.06.25, la causa veniva assunta a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Va, preliminarmente, detto che, per costante giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Va detto, altresì, che nel giudizio di opposizione, il giudicante ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base delle prove offerte dal creditore, non potendo decidere
Pag. 2 di 5 la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (Cass. Civ. n.11302/07).
La pretesa creditoria avanzata da basata sulla fattura Controparte_1
083605001111785A del 29.01.2015, alla luce della documentazione versata in atti dall'opposto, risulta fondata;
giova a tal uopo osservare che secondo quanto affermato dai giudici di legittimità, “il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla”.
Nel caso di specie, dalle risultanze degli accertamenti e dalle operazioni di verifica eseguite in data 28.08.2014 dai tecnici di E-Distribuzione s.p.a. incaricati di pubblico servizio è emersa una situazione irregolare afferente la fornitura intestata a Parte_1
e dalla società medesima utilizzata, risultando “la presenza di un magnete sul lato
[...] sinistro del misuratore, si riscontra un errore di integrazione energia e potenza attiva del meno 42,05% e reattiva del meno 52,5%, senza la presenza del magnete il misuratore integra con errori entro i limiti di legge …”.
Individuata la data di inizio del prelievo irregolare dal 16.08.11, lo stesso è continuato fino al 28.08.2014, attraverso la manomissione del contatore.
Va, altresì detto che il verbale dei dipendenti di è dotato di Controparte_1
fede privilegiata e, quindi, avverso lo stesso, l'opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso per disconoscerlo.
Di fronte alla contestazione dell'opponente, è onere del somministrante fornire la prova della corretta entità dei consumi addebitati al cliente, ma tale onere del fornitore sorge solo in presenza di una specifica contestazione della controparte, tale non potendo ritenersi la contestazione del tutto generica fatta nel caso di specie.
Dal canto suo Servizio Elettrico Nazionale ha depositato, oltre all'estratto autentico notarile allegato già nella fase monitoria, la fattura n. 083605001111785A del
29.01.2015, dell'importo di euro 37.498,98, nella quale sono dettagliati i consumi
Pag. 3 di 5 ricostruiti, relativi al periodo dal 16.08.2011 al 28.08.14, durante il quale ha avuto luogo il prelievo irregolare per la presenza di un magnete nel contatore.
La ricostruzione delle misure veniva, quindi, operata in relazione al periodo indicato, intervallo di tempo in cui il punto di prelievo era associato al contratto e veniva effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile rilevata in sede di verifica.
La pretesa creditoria fatta valere dall'opposta con il presente giudizio non si fonda, quindi, soltanto sulla fattura, bensì anche sul rapporto di verifica n. DR3P122050Z del
28.08.14 e sul verbale n. 313/2014, ai quali deve attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio.
Giova ricordare che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità va riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio al dipendente di CP_1
Nazionale, addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore poiché
[...]
tali operazioni non si esauriscono in un'attività meramente materiale ma richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all'esercizio del pubblico servizio, fermo restando la natura di pubblico servizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica svolta dall'opposta atteso che si tratta di un mercato regolamentato nell'interesse pubblico (Cass. penale n.7566/2020).
Al rapporto di verifica del 28.08.14 deve, dunque, attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio e i verbali redatti dai funzionari hanno valore probatorio sull'an e sul quantum debeatur.
Avendo parte opposta fornito esauriente prova del credito vantato ed apparendo infondati i motivi di opposizione, va confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Le spese del presente giudizio seguono le regole della soccombenza e, tenuto conto del tenore degli affari trattati e dei risultati conseguiti, nonché della misura media per le fasi studio, introduttiva e decisionale, vanno liquidate in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_1
e contro così provvede:
[...] Parte_1 Controparte_1
1) rigetta l'opposizione proposta;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 1468/20, emesso dal Tribunale di Messina il
14.11.20, notificato in data 24.11.20, dell'importo di euro 37.498,98, oltre interessi e spese legali liquidate in complessivi euro 1.591,00, dichiarandolo esecutivo;
3) condanna la società opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
Così deciso, oggi 24 ottobre 2025 in Messina.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Antonella Sidoti
Pag. 5 di 5
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3/21, promossa con atto di citazione notificato in data 29 dicembre 2020, introitata a sentenza con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data
24.06.25 e pendente
TRA
, corrente in Giardini Naxos, Via Parte_1
Vittorio Emanuele n. 66/68/70 P.I. , in persona dei legali rappresentati P.IVA_1
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Castagneto Nuovo n. 29 C.F. e , nata a C.F._1 Parte_1
Taormina il 26.10.1988, residente in [...] C.F.
elettivamente domiciliati in Messina, Via G. Natoli n. 143, presso C.F._2
lo studio dell'Avv. Cettina Fasolo, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti
opponenti
CONTRO
(già ), in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, viale Regina Margherita
n.125, elettivamente domiciliata in Messina, Via Caio Domenico Gallo n. 2, recapito professionale dell'Avv. Giuseppe Di Mauro, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F. P.IVA_2 opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/09, secondo il quale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 29.12.20 la società Parte_1
, nonché e proponevano opposizione
[...] Parte_1 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1468/20, emesso dal Tribunale di Messina il 14.11.20, notificato in data 24.11.20, dell'importo di euro 37.498,98, oltre interessi e spese legali liquidate in complessivi euro 1.591,00, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 10.05.21 si costituiva la quale Controparte_1 contestava l'opposizione, con ordinanza del 19.05.21 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.12.22 e, dopo alcuni rinvii, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
24.06.25, la causa veniva assunta a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Va, preliminarmente, detto che, per costante giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Va detto, altresì, che nel giudizio di opposizione, il giudicante ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base delle prove offerte dal creditore, non potendo decidere
Pag. 2 di 5 la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (Cass. Civ. n.11302/07).
La pretesa creditoria avanzata da basata sulla fattura Controparte_1
083605001111785A del 29.01.2015, alla luce della documentazione versata in atti dall'opposto, risulta fondata;
giova a tal uopo osservare che secondo quanto affermato dai giudici di legittimità, “il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla”.
Nel caso di specie, dalle risultanze degli accertamenti e dalle operazioni di verifica eseguite in data 28.08.2014 dai tecnici di E-Distribuzione s.p.a. incaricati di pubblico servizio è emersa una situazione irregolare afferente la fornitura intestata a Parte_1
e dalla società medesima utilizzata, risultando “la presenza di un magnete sul lato
[...] sinistro del misuratore, si riscontra un errore di integrazione energia e potenza attiva del meno 42,05% e reattiva del meno 52,5%, senza la presenza del magnete il misuratore integra con errori entro i limiti di legge …”.
Individuata la data di inizio del prelievo irregolare dal 16.08.11, lo stesso è continuato fino al 28.08.2014, attraverso la manomissione del contatore.
Va, altresì detto che il verbale dei dipendenti di è dotato di Controparte_1
fede privilegiata e, quindi, avverso lo stesso, l'opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso per disconoscerlo.
Di fronte alla contestazione dell'opponente, è onere del somministrante fornire la prova della corretta entità dei consumi addebitati al cliente, ma tale onere del fornitore sorge solo in presenza di una specifica contestazione della controparte, tale non potendo ritenersi la contestazione del tutto generica fatta nel caso di specie.
Dal canto suo Servizio Elettrico Nazionale ha depositato, oltre all'estratto autentico notarile allegato già nella fase monitoria, la fattura n. 083605001111785A del
29.01.2015, dell'importo di euro 37.498,98, nella quale sono dettagliati i consumi
Pag. 3 di 5 ricostruiti, relativi al periodo dal 16.08.2011 al 28.08.14, durante il quale ha avuto luogo il prelievo irregolare per la presenza di un magnete nel contatore.
La ricostruzione delle misure veniva, quindi, operata in relazione al periodo indicato, intervallo di tempo in cui il punto di prelievo era associato al contratto e veniva effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile rilevata in sede di verifica.
La pretesa creditoria fatta valere dall'opposta con il presente giudizio non si fonda, quindi, soltanto sulla fattura, bensì anche sul rapporto di verifica n. DR3P122050Z del
28.08.14 e sul verbale n. 313/2014, ai quali deve attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio.
Giova ricordare che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità va riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio al dipendente di CP_1
Nazionale, addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore poiché
[...]
tali operazioni non si esauriscono in un'attività meramente materiale ma richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all'esercizio del pubblico servizio, fermo restando la natura di pubblico servizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica svolta dall'opposta atteso che si tratta di un mercato regolamentato nell'interesse pubblico (Cass. penale n.7566/2020).
Al rapporto di verifica del 28.08.14 deve, dunque, attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio e i verbali redatti dai funzionari hanno valore probatorio sull'an e sul quantum debeatur.
Avendo parte opposta fornito esauriente prova del credito vantato ed apparendo infondati i motivi di opposizione, va confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Le spese del presente giudizio seguono le regole della soccombenza e, tenuto conto del tenore degli affari trattati e dei risultati conseguiti, nonché della misura media per le fasi studio, introduttiva e decisionale, vanno liquidate in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_1
e contro così provvede:
[...] Parte_1 Controparte_1
1) rigetta l'opposizione proposta;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 1468/20, emesso dal Tribunale di Messina il
14.11.20, notificato in data 24.11.20, dell'importo di euro 37.498,98, oltre interessi e spese legali liquidate in complessivi euro 1.591,00, dichiarandolo esecutivo;
3) condanna la società opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
Così deciso, oggi 24 ottobre 2025 in Messina.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Antonella Sidoti
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