Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 266
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento, non preceduta da un avviso di liquidazione, debba contenere una motivazione completa ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000 e art. 3 Legge 241/1990. La motivazione presente nella cartella è insufficiente poiché manca l'indicazione del metodo di calcolo e dei criteri oggettivi, nonché il richiamo al Piano di classifica e al Perimetro di contribuenza. La pubblicazione di tali atti sul sito dell'ente non sana il vizio.

  • Altro
    Domanda in via subordinata di rideterminazione delle somme

    La domanda è stata assorbita dall'accoglimento del ricorso principale per illegittimità della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 266
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 266
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo