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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eliana Romeo Presidente
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 16/09/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1399/2024: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PONZIO ALESSANDRO Pt_1
Appellante contro
, Controparte_1
Appellato ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 4623 del 2024
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 23.5.2024 l' ha interposto appello averso Pt_1 la sentenza in oggetto, chiedendone la riforma.
2. Con note depositate in via telematica il 1.8.2025 il difensore di parte appellante ha rinunciato agli atti del presente giudizio, avendo le parti raggiunto un accordo conciliativo e alla odierna udienza il medesimo difensore ha confermato tale rinuncia, insistendo per l'estinzione del giudizio.
3. Stante la regolarità della rinuncia, va senz'altro dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., non occorrendo l'accettazione della controparte non costituita nel giudizio d'impugnazione, rendendosi peraltro superflua la verifica dell'integrità del contraddittorio;
4. Consegue, invero, alla rinuncia agli atti del giudizio di appello, così come alla rinuncia all'impugnazione, l'estinzione del giudizio ed il passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 338 cpc, della sentenza impugnata (“In sostanza, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione del giudizio) determina, per il disposto dell'art. 338 cpc, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata”
(v. Cass., Ord. n. 5250 del 2018, in motivazione).
5.Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla sulle spese.
Roma, 16/09/2025 2 Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Eliana Romeo
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