Art. 53.
Le assegnazioni annue di L. 500,000 ciascuna, che ancora rimangono da stanziare in bilancio sulla somma di L. 5,000,000 autorizzata dal 1° comma dell'art. 16 della legge 25 giugno 1906, n. 255 , verranno iscritte, a partire dal 1909-910, e senza variarne la destinazione, nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in aggiunta alle altre spese indicate nella tabella A annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 549 .
Con decreto del ministro del tesoro, verra' provveduto al trasporto dal bilancio dell'interno al bilancio dei lavori pubblici cosi' dell'assegnazione di competenza dell'esercizio 1908-909, come delle somme rimaste da pagare sulle assegnazioni annue di L. 500,000 stanziate negli esercizi 1906-907 e 1907-908 in esecuzione del 2° comma del citato art. 16 della legge 25 giugno 1906, n. 255 .
Le assegnazioni annue di L. 500,000 ciascuna, che ancora rimangono da stanziare in bilancio sulla somma di L. 5,000,000 autorizzata dal 1° comma dell'art. 16 della legge 25 giugno 1906, n. 255 , verranno iscritte, a partire dal 1909-910, e senza variarne la destinazione, nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in aggiunta alle altre spese indicate nella tabella A annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 549 .
Con decreto del ministro del tesoro, verra' provveduto al trasporto dal bilancio dell'interno al bilancio dei lavori pubblici cosi' dell'assegnazione di competenza dell'esercizio 1908-909, come delle somme rimaste da pagare sulle assegnazioni annue di L. 500,000 stanziate negli esercizi 1906-907 e 1907-908 in esecuzione del 2° comma del citato art. 16 della legge 25 giugno 1906, n. 255 .