Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02101/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04880/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4880 del 2025, proposto da LL HI, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Craparotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
in punto
ESECUZIONE del giudicato di cui alla sentenza n. 710/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1580/2023 del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro, pubblicata in data 5.11.2024, notificata in data 6.11.2024 e passata in giudicato, con la quale il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 il pres. CO RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Premesso che la ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza n. 710/2024, pubblicata il 5 novembre 2024, resa dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente di fruire – per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23– del beneficio finanziario dell’importo di euro 500,00 annui consistente nella Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente l’importo complessivo di euro 1.000,00 secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016;
Considerato che, con nota depositata in atti, la parte ricorrente ha rappresentato che, dopo la notificazione e il deposito del ricorso introduttivo, l’Amministrazione resistente ha provveduto, sia pure tardivamente, ad eseguire il dictum giudiziale, procedendo all’accredito delle somme dovute a titolo di “Carta del docente” in favore della ricorrente, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
2. Ritenuto, in ragione di quanto dichiarato dalla ricorrente, che deve darsi atto della cessazione della materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che debba disporsene il pagamento a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, avendo la P.A. adempiuto al comando giudiziale solo dopo la proposizione della presente causa; rilevato, inoltre, che il contenzioso in materia presenta natura estremamente seriale e che, alla camera di consiglio del 29 aprile 2026, il difensore della parte ricorrente ha discusso quattro cause aventi contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva connotata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione sì che appare equo liquidare le spese del presente giudizio nella misura di euro 600,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 600,00 (euro seicento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese stesse in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO RI, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO RI |
IL SEGRETARIO