Art. 7.
Le prestazioni assicurative sono dovute:
a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi da cui sia derivata la morte ovvero una inabilita' permanente al lavoro superiore al venti per cento;
b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, purche' il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l'abbandono del lavoro, qualunque sia il grado di inabilita derivante dalla silicosi od asbestosi.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169 , nel modificare l' art. 4 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 15 del Regolamento allegato) che "Le prestazioni di cui all' art. 4 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648 , si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare".
Le prestazioni assicurative sono dovute:
a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi da cui sia derivata la morte ovvero una inabilita' permanente al lavoro superiore al venti per cento;
b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, purche' il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l'abbandono del lavoro, qualunque sia il grado di inabilita derivante dalla silicosi od asbestosi.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169 , nel modificare l' art. 4 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 15 del Regolamento allegato) che "Le prestazioni di cui all' art. 4 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648 , si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare".