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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 26/09/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1128 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Larussa, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione;
Appellante
CONTRO
- già - (C.F. Controparte_1 Controparte_2
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Palaja di Tocco, giusta procura in atti;
Appellata
NONCHE' CONTRO
; Controparte_3
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 69/2020 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme il 18.12.2019 e depositata in data 16.01.2020.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 3.06.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di genitore Parte_2 esercente la patria potestà sul minore , evocava in giudizio dinnanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, nonché , per vedere condannare la compagna Controparte_3 assicuratrice al risarcimento di tutti i danni sofferti dal minore a seguito di Parte_1 sinistro stradale.
Pagina 1 di 11 Il procedimento veniva iscritto al n. 898/2018 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi del Giudice di Pace di Lamezia Terme.
Deduceva in particolare che: in data 31.10.2015, il minore si trovava in Parte_1 qualità di terzo trasportato, a bordo dell'autovettura Opel corsa, targata BL884LD, condotta e di proprietà di;
che il stava percorrendo Via Eroi di Sapri in Controparte_3 CP_3
Lamezia Terme quando all'improvviso, non rispettando il segnale di stop presente in loco, andava ad urtare violentemente contro il veicolo Audi A4, targato DV787FZ, di proprietà e condotta da che stava transitando sulla detta via;
che la responsabilità di quanto Parte_3 occorso era da addebitare al il quale non rispettando il segnale di stop causava il CP_3 sinistro de quo;
che a causa dell'impatto il minore , terzo trasportato a Parte_1 bordo dell'Opel corsa, subiva lesioni personali che lo costringevano a ricorrere a cure mediche;
che la compagnia assicurativa, a seguito di messa in mora, provvedeva ad effettuare il risarcimento nella misura di soli € 1.400,00; che la stessa comunicava con lettera raccomandata A/R del 02.09.2016 la mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita cui era stata invitata, ritenendo congrua la somma liquidata di € 1.400,00; che pertanto, si rendeva necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la piena tutela dei diritti risarcitori del minore.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, chiedendo in via preliminare la riunione con altro giudizio recante nr. 897/2018
R.G., intentato dinanzi alla medesima Autorità Giudiziaria da - anch'egli Controparte_4 asseritamente terzo trasportato a bordo del veicolo del convenuto unitamente a CP_3
- nei confronti della Società e di Parte_1 Controparte_2 CP_3
. Nel merito, contestava dettagliatamente sia l'an e che il quantum della pretesa
[...] attorea.
All'udienza del 19.09.2018 tenutasi nell'ambito del proc. nr. 897/2018 R.G., il Giudice adito, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., disponeva la riunione della causa nr. 898/2018 R.G. alla causa nr.
897/2018 R.G. e dichiarava la contumacia di . Controparte_3
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, mediante l'espletamento della prova orale ammessa e di CTU medico-legale sulle persone di e del minore (entrambe stilate dal dott. Controparte_4 Parte_1 Per_1
).
[...]
Pagina 2 di 11 Con sentenza n. 69/2020, emessa il 18.12.2019 e depositata in data 16.01.2020, il Giudice di
Pace di Lamezia Terme accoglieva la domanda risarcitoria di mentre Controparte_4 respingeva la domanda risarcitoria avanzata da , nella qualità di genitore Parte_2 esercente la patria potestà sul figlio minore , ritenendo pienamente satisfattiva la Pt_1 somma già corrisposta dalla compagnia di assicurazioni all'attore, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite e di quelle di CTU.
Avverso tale sentenza proponeva appello , nella qualità di genitore Parte_2 esercente la patria potestà sul figlio minore , lamentando l'erronea valutazione del Pt_1 giudice a quo dei fatti di processo e delle prove;
più in particolare, l'appellante deduceva l'illegittimità della pronuncia fatta oggetto di gravame, deducendo il diritto ad ottenere una somma maggiore per le lesioni subite, ed evidenziando che il Giudice di prime cure: 1) non aveva motivato la sua condivisione delle conclusioni della CTU, limitandosi a definirla
“scientificamente ineccepibile”; 2) aveva proceduto, contraddittoriamente, ad una successiva decurtazione del 20% della somma spettante sulla base della CTU;
3) aveva omesso di valutare il danno morale subito dal minore. Concludeva, pertanto, domandando la riforma della sentenza appellata, con l'accoglimento integrale della domanda spiegata in prime cure e, previa rinnovazione della CTU medico-legale, la condanna della controparte al risarcimento dei danni personali subiti dal minore nella misura di euro 5.000,00 (o in Parte_1 quella maggiore o minore ritenuta di giustizia) e la liquidazione a proprio favore delle spese e competenze del giudizio di appello.
Resisteva al gravame con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva, preliminarmente, la violazione del divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c. in quanto l'appellante aveva modificato, in sede di gravame, in via quantitativa la domanda innalzandone il valore;
sempre in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. Nel merito, domandava la reiezione dell'impugnazione di controparte perché infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Lamezia Terme perché correttamente motivata e argomentata sotto ogni profilo, con la liquidazione a proprio favore delle spese di lite del grado di appello e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
Pur ritualmente convenuto in giudizio non si costituiva rimanendo Controparte_3 contumace anche nella fase di gravame.
Pagina 3 di 11 All'udienza del 23.03.2022, il G.I., dichiarava l'interruzione del giudizio, per il decesso dell'appellante Parte_2
Il giudizio veniva riassunto da con ricorso depositato il 22.06.2022. Parte_1
Si costituiva in riassunzione in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., riportandosi alle ragioni, difese, istanze e domande tutte come già proposte nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.11.2020 ed insistendo per l'integrale loro accoglimento.
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3.06.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e
352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assorbita ogni altra questione, nel merito l'appello è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sotto il profilo della mancata liquidazione della totalità dei danni cagionati a dal sinistro occorso in data 31.10.2015, Parte_1 per avere, innanzitutto, il Giudice a quo recepito acriticamente le risultanze della CTU medico-legale svolta nel corso del giudizio senza rendere sul punto alcuna specifica motivazione.
Tale doglianza, tuttavia, è priva di fondamento e non può che andare reietta.
Per quanto concerne la CTU rappresenta ormai un principio consolidato (Cass. nn. 13845/07,
7392/94, 16368/14, 19475/05) quello secondo cui, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poichè l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (cfr. Cass. n. 5229/2011; conf. Cass. 19475/2005).
Inoltre, non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca “per relationem” le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito;
pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione, è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della
Pagina 4 di 11 decisione e l'omesso esame in sede di decisione (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 10222 del
04/05/2009).
In altri termini, “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico
d'ufficio” – come avvenuto nel caso di specie – “non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una
o all'altra conclusione” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018).
Ciò detto, deve rilevarsi che in primo grado le risultanze della CTU non sono state affatto contestate da parte attrice né a seguito del deposito della relazione peritale né negli scritti conclusivi.
Ora, secondo recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 21 febbraio
2022, n. 5624) anche in caso di assenza di osservazioni critiche alla consulenza d'ufficio nel primo grado di giudizio, le risultanze peritali sono contestabili anche in sede di impugnazione:
“Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt.
156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico- giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”.
Pertanto, le doglianze afferenti censure nel merito della consulenza d'ufficio ben possono essere, in via generale, esplicate in sede di impugnazione e, pertanto, essere oggetto di scrutinio nel grado di appello.
E tuttavia, onde poter censurare l'adesione e il richiamo “per relationem” del Giudice al parere del consulente d'ufficio, le critiche mosse in relazione alle risultanze della CTU
Pagina 5 di 11 devono essere specifiche e scientifiche, dovendo tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, non potendosi quindi limitare a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale (Tribunale
Roma sez. lav., 29/03/2019, n. 3140).
Ebbene, nel caso di specie, le doglianze formulate, solo in grado di appello, avverso la CTU esperita nel precedente grado di giudizio si appalesano del tutto generiche e non supportate da specifiche e puntuali argomentazioni scientifiche sicché la sentenza appellata, nel fare proprie
“per relationem” le conclusioni della CTU, non appare viziata da alcun difetto di motivazione.
L'appellante ha lamentato, altresì, la contraddittorietà della pronuncia gravata per avere il Giudice a quo, dapprima, dichiarato di condividere le risultanze peritali sulla quantificazione del danno e, poi, proceduto ad una decurtazione del 20% sulla somma spettante alla vittima sulla base di un suo giudizio equitativo.
La doglianza è infondata e non può essere accolta.
Per come rilevato da parte appellata, infatti, la detta decurtazione è stata operata per l'accertato concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. in ragione della circostanza, attestata dal CTU, dell'incompatibilità delle lesioni riportate con il corretto uso delle cinture di sicurezza.
Il Giudice appellato, pertanto, non si è affatto contraddetto ma, assumendo come corretto l'accertamento del CTU sulle lesioni riportate, ha riconosciuto la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato (su cui l'appellante non ha speso alcuna deduzione men che meno critica nell'atto di gravame) e ha, conseguentemente, ridotto il quantum risarcitorio in proporzione dell'entità della detta colpa.
Con l'ultimo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato l'omessa liquidazione del danno morale patito dal minore il quale, a causa delle periodiche cefalee e vertigini provocate dal sinistro, non potrebbe condurre una vita normale per una persona dell'età del danneggiato.
La censura deve essere rigettata.
Come noto, era in passato affermata la “prassi standard” di quantificazione del danno morale su basi matematiche certe che, nel caso di lesioni, solitamente faceva riferimento, ad una frazione (aliquota da un quarto alla metà) dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico (vedi Trib. Roma 24 gennaio 1998) e tale prassi sembrerebbe aver applicato il Giudice a quo nel riconoscere un'ulteriore somma (peraltro, assai contenuta) a titolo di
Pagina 6 di 11 danno non patrimoniale (cfr. pag. 6 sentenza impugnata).
Il detto criterio della “frazione” a lungo seguito dalla giurisprudenza per la liquidazione del danno morale ha avuto il pregio di renderne la quantificazione rapida, trasparente e soprattutto uniforme. Al contempo, tuttavia, ha indotto i giudici a liquidare il danno morale in modo meccanico, senza alcuna allegazione prima e motivazione poi sulle circostanze del caso concreto, motivo per il quale le Sezioni Unite hanno ritenuto il detto criterio non più applicabile.
Ad oggi, come noto, secondo l'insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 26972/2008, il danno morale non rappresenta un'autonoma categoria di danno, ma semplicemente descrive un aspetto del danno non patrimoniale che non può essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere provato ed essere oggetto di un autonomo accertamento.
Pertanto, escluse frazioni ed automatismi nella aestimatio del danno, il giudice dovrà dapprima liquidare il danno biologico coi criteri di legge o l'equità, a seconda delle ipotesi;
quindi, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Le sofferenze morali sono, pertanto, divenute un fattore per la personalizzazione del danno biologico.
Ne deriva che è onere di chi agisce per il risarcimento del danno allegare e dimostrare le alterazioni specifiche dell'aspetto morale interiore della persona lesa quale conseguenza del fatto illecito altrui, al fine di accertare, anche presuntivamente, tale voce di danno.
Orbene, nel caso di specie, l'attore non ha, non solo provato, ma neanche allegato tale tipo di pregiudizio in primo grado (cfr. atto di citazione in primo grado) con la conseguenza che alcuna somma ulteriore poteva essere riconosciuta a titolo di danno morale.
La sentenza gravata appare, quindi, anche sotto tale profilo immune da vizi logici e giuridici.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, deve essere rigettato l'appello spiegato da avverso la sentenza n. 69/2020 emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Lamezia Terme che va pertanto integralmente confermata.
Le spese del giudizio di appello sono poste a carico della parte appellante in ragione della soccombenza, e vengono liquidate d'ufficio a favore della parte appellata costituita come indicato in dispositivo (valore della controversia ricompreso nello scaglione sino a euro
Pagina 7 di 11 5.200,00; compensi nei valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche e fattuali affrontate, esclusa la fase istruttoria in quanto non svoltasi).
Ciò posto, nel caso di specie si ritiene che possa trovare applicazione l'art. 96, co. 3,
c.p.c. secondo cui “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 [cioè quando “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa], il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di responsabilità aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c. (come modificato dall'art. 45, comma 12, della l. n. 69 del 2009) prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario” (Cassazione civile sez. I 08 febbraio 2017 n. 3311; Cassazione civile sez. VI
11 febbraio 2014 n. 3003; in senso analogo cfr. Corte Costituzionale 23 giugno 2016 n. 152), che “In tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385 c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti
e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari)” (Cassazione civile sez. VI 30 novembre 2012 n. 21570) e inoltre che “La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca” (Cassazione civile sez. I 13 ottobre 2017 n. 24158; Cassazione civile sez. II 14 aprile 2016 n. 7409).
Pagina 8 di 11 La giurisprudenza di merito ha precisato inoltre che “Lo strumento configurato dal comma 3 dell'art. 96 c.p.c. non ha natura risarcitoria, poiché altrimenti costituirebbe irragionevole ripetizione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 della stessa norma, ma rappresenta la generalizzazione del disposto dell'abrogato ultimo comma dell'art. 385 c.p.c., e riveste funzione sia sanzionatoria, per il passato, che deterrente, per il futuro, nei confronti di condotte processuali non sorrette dal minimo grado di diligenza tollerabile, tanto da non consentire che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto di difesa possa prevalere su quello a una ragionevole durata del processo” (Tribunale Pistoia sez. lav. 20 gennaio 2011
n. 22) e che “L'istituto della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., che per la sua natura ibrida, sembra avvicinarsi all'istituto tipico dei sistemi giuridici di common law, in particolare inglese e statunitense, dei punitive (o exemplary) damages (danni punitivi o esemplari, per i quali in caso di responsabilità extracontrattuale, al danneggiato viene liquidata una somma maggiore rispetto a quella necessaria per ristorare il danno subito, ove si accerti che il danneggiante abbia agito con malice, nozione avvicinabile a quella di dolo, o gross negligence, cioè colpa grave), può trovare applicazione, nella pratica giudiziaria, rispettando entrambe le funzioni cui deve assolvere, sia quella sanzionatoria che quella risarcitoria: la prima è assicurata dalla (possibile) officiosità della condanna e dal fatto che può essere pronunciata in assenza di qualsiasi prova di un danno effettivo;
la seconda viene invece perseguita, in sede di liquidazione della somma, agganciando la quantificazione ai criteri utilizzati per indennizzare il pregiudizio (sia pure presunto) subito dalla parte vittoriosa per aver dovuto agire o resistere in giudizio;
una simile modalità di quantificazione, mantenendo come criterio guida quello indennitario, dovrebbe anche consentire di evitare che la condanna si trasformi in un indebito arricchimento della parte vittoriosa;
i criteri sulla base dei quali commisurare la somma potrebbero essere, oltre al grado di gravità della colpa della parte soccombente, anche il valore della causa e la durata del processo e, in alcuni casi, la natura e l'oggetto della causa (valorizzando, ad esempio, i casi in cui il giudizio abbia coinvolto interessi di carattere personale, otre che meramente economico); a livello di operatività pratica la somma potrebbe anche essere individuata mediante un aumento percentuale rispetto a quanto liquidato a titolo di spese” (Tribunale Piacenza 07 dicembre
2010).
In breve, l'interesse tutelato dall'art. 96, co. 3, c.p.c. è l'interesse collettivo all'amministrazione della giustizia in modo efficiente (in tal senso cfr. Tribunale Varese sez. I 23 febbraio 2012;
Pagina 9 di 11 Tribunale Milano sez. IV 20 marzo 2014 n. 3900), cioè in modo da massimizzare i risultati ottenibili con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione del sistema giudiziario e di concentrare l'utilizzo di tali risorse sui casi in cui l'intervento pubblico è necessario per risolvere, in tempi ragionevoli, una lite in atto che non potrebbe trovare composizione per altra via.
Nel caso di specie, parte appellante ha spiegato l'appello all'odierno scrutinio concludendo per il risarcimento del danno in una misura notevolmente superiore a quella domandata in primo grado (cfr. conclusioni atto di citazione in primo grado e in appello) senza disporre, stante gli esiti dell'istruttoria svolta in primo grado, di alcun argomento utile o formulare alcuna specifica deduzione per giustificare la maggiorata pretesa, spiegando motivi di impugnazione completamente privi di fondamento già sulla scorta della semplice lettura della sentenza (deducendo il difetto di motivazione con riguardo alla decurtazione del 20% del quantum risarcitorio operata dal Giudice a quo laddove la detta statuizione è espressamente motivata dal riconoscimento dal concorso di colpa del danneggiato) ovvero dei suoi stessi atti processuali (lamentando la mancata liquidazione del danno morale sofferto dal minore che, tuttavia, non era stata affatto richiesta in primo grado).
Tale comportamento – alla luce dell'esito del giudizio – costituisce con massima evidenza violazione dolosa dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale ex art. 2 Cost., (e, tra questi, del generale dovere di correttezza e buona fede) e del dovere di lealtà e probità in ambito processuale ex art. 88 co. 1 c.p.c.: difatti “In tema di procedimento civile, il confine che separa la domanda infondata, anche manifestamente infondata, dalla domanda temeraria, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., è legato alla natura soggettiva della condotta” (Tribunale Bologna sez. II 03 agosto 2017 n. 1762), certo desumibile dal comportamento processuale della parte, da qualificarsi, quanto meno, in termini di colpa grave.
Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che la misura della somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 c.p.c. da porre a carico della parte appellante in favore della parte appellata costituita debba essere quantificata in euro 426,00 (importo pari alla metà di quanto liquidato come da dispositivo a carico dell'appellante per le spese di lite).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
Pagina 10 di 11 1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 69/2020 del
Giudice di Pace di Lamezia Terme, emessa il 18.12.2019 e depositata in data 16.01.2020;
2) condanna , alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
, già , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese
[...] Controparte_2 del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 852,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come dovute per previsione di legge;
3) condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento di una somma Parte_1 equitativamente determinata in favore della parte appellata che liquida in euro 426,00.
Lamezia Terme, 26.09.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1128 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Larussa, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione;
Appellante
CONTRO
- già - (C.F. Controparte_1 Controparte_2
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Palaja di Tocco, giusta procura in atti;
Appellata
NONCHE' CONTRO
; Controparte_3
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 69/2020 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme il 18.12.2019 e depositata in data 16.01.2020.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 3.06.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di genitore Parte_2 esercente la patria potestà sul minore , evocava in giudizio dinnanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, nonché , per vedere condannare la compagna Controparte_3 assicuratrice al risarcimento di tutti i danni sofferti dal minore a seguito di Parte_1 sinistro stradale.
Pagina 1 di 11 Il procedimento veniva iscritto al n. 898/2018 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi del Giudice di Pace di Lamezia Terme.
Deduceva in particolare che: in data 31.10.2015, il minore si trovava in Parte_1 qualità di terzo trasportato, a bordo dell'autovettura Opel corsa, targata BL884LD, condotta e di proprietà di;
che il stava percorrendo Via Eroi di Sapri in Controparte_3 CP_3
Lamezia Terme quando all'improvviso, non rispettando il segnale di stop presente in loco, andava ad urtare violentemente contro il veicolo Audi A4, targato DV787FZ, di proprietà e condotta da che stava transitando sulla detta via;
che la responsabilità di quanto Parte_3 occorso era da addebitare al il quale non rispettando il segnale di stop causava il CP_3 sinistro de quo;
che a causa dell'impatto il minore , terzo trasportato a Parte_1 bordo dell'Opel corsa, subiva lesioni personali che lo costringevano a ricorrere a cure mediche;
che la compagnia assicurativa, a seguito di messa in mora, provvedeva ad effettuare il risarcimento nella misura di soli € 1.400,00; che la stessa comunicava con lettera raccomandata A/R del 02.09.2016 la mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita cui era stata invitata, ritenendo congrua la somma liquidata di € 1.400,00; che pertanto, si rendeva necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la piena tutela dei diritti risarcitori del minore.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, chiedendo in via preliminare la riunione con altro giudizio recante nr. 897/2018
R.G., intentato dinanzi alla medesima Autorità Giudiziaria da - anch'egli Controparte_4 asseritamente terzo trasportato a bordo del veicolo del convenuto unitamente a CP_3
- nei confronti della Società e di Parte_1 Controparte_2 CP_3
. Nel merito, contestava dettagliatamente sia l'an e che il quantum della pretesa
[...] attorea.
All'udienza del 19.09.2018 tenutasi nell'ambito del proc. nr. 897/2018 R.G., il Giudice adito, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., disponeva la riunione della causa nr. 898/2018 R.G. alla causa nr.
897/2018 R.G. e dichiarava la contumacia di . Controparte_3
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, mediante l'espletamento della prova orale ammessa e di CTU medico-legale sulle persone di e del minore (entrambe stilate dal dott. Controparte_4 Parte_1 Per_1
).
[...]
Pagina 2 di 11 Con sentenza n. 69/2020, emessa il 18.12.2019 e depositata in data 16.01.2020, il Giudice di
Pace di Lamezia Terme accoglieva la domanda risarcitoria di mentre Controparte_4 respingeva la domanda risarcitoria avanzata da , nella qualità di genitore Parte_2 esercente la patria potestà sul figlio minore , ritenendo pienamente satisfattiva la Pt_1 somma già corrisposta dalla compagnia di assicurazioni all'attore, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite e di quelle di CTU.
Avverso tale sentenza proponeva appello , nella qualità di genitore Parte_2 esercente la patria potestà sul figlio minore , lamentando l'erronea valutazione del Pt_1 giudice a quo dei fatti di processo e delle prove;
più in particolare, l'appellante deduceva l'illegittimità della pronuncia fatta oggetto di gravame, deducendo il diritto ad ottenere una somma maggiore per le lesioni subite, ed evidenziando che il Giudice di prime cure: 1) non aveva motivato la sua condivisione delle conclusioni della CTU, limitandosi a definirla
“scientificamente ineccepibile”; 2) aveva proceduto, contraddittoriamente, ad una successiva decurtazione del 20% della somma spettante sulla base della CTU;
3) aveva omesso di valutare il danno morale subito dal minore. Concludeva, pertanto, domandando la riforma della sentenza appellata, con l'accoglimento integrale della domanda spiegata in prime cure e, previa rinnovazione della CTU medico-legale, la condanna della controparte al risarcimento dei danni personali subiti dal minore nella misura di euro 5.000,00 (o in Parte_1 quella maggiore o minore ritenuta di giustizia) e la liquidazione a proprio favore delle spese e competenze del giudizio di appello.
Resisteva al gravame con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva, preliminarmente, la violazione del divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c. in quanto l'appellante aveva modificato, in sede di gravame, in via quantitativa la domanda innalzandone il valore;
sempre in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. Nel merito, domandava la reiezione dell'impugnazione di controparte perché infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Lamezia Terme perché correttamente motivata e argomentata sotto ogni profilo, con la liquidazione a proprio favore delle spese di lite del grado di appello e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
Pur ritualmente convenuto in giudizio non si costituiva rimanendo Controparte_3 contumace anche nella fase di gravame.
Pagina 3 di 11 All'udienza del 23.03.2022, il G.I., dichiarava l'interruzione del giudizio, per il decesso dell'appellante Parte_2
Il giudizio veniva riassunto da con ricorso depositato il 22.06.2022. Parte_1
Si costituiva in riassunzione in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., riportandosi alle ragioni, difese, istanze e domande tutte come già proposte nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.11.2020 ed insistendo per l'integrale loro accoglimento.
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3.06.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e
352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assorbita ogni altra questione, nel merito l'appello è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sotto il profilo della mancata liquidazione della totalità dei danni cagionati a dal sinistro occorso in data 31.10.2015, Parte_1 per avere, innanzitutto, il Giudice a quo recepito acriticamente le risultanze della CTU medico-legale svolta nel corso del giudizio senza rendere sul punto alcuna specifica motivazione.
Tale doglianza, tuttavia, è priva di fondamento e non può che andare reietta.
Per quanto concerne la CTU rappresenta ormai un principio consolidato (Cass. nn. 13845/07,
7392/94, 16368/14, 19475/05) quello secondo cui, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poichè l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (cfr. Cass. n. 5229/2011; conf. Cass. 19475/2005).
Inoltre, non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca “per relationem” le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito;
pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione, è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della
Pagina 4 di 11 decisione e l'omesso esame in sede di decisione (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 10222 del
04/05/2009).
In altri termini, “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico
d'ufficio” – come avvenuto nel caso di specie – “non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una
o all'altra conclusione” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018).
Ciò detto, deve rilevarsi che in primo grado le risultanze della CTU non sono state affatto contestate da parte attrice né a seguito del deposito della relazione peritale né negli scritti conclusivi.
Ora, secondo recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 21 febbraio
2022, n. 5624) anche in caso di assenza di osservazioni critiche alla consulenza d'ufficio nel primo grado di giudizio, le risultanze peritali sono contestabili anche in sede di impugnazione:
“Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt.
156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico- giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”.
Pertanto, le doglianze afferenti censure nel merito della consulenza d'ufficio ben possono essere, in via generale, esplicate in sede di impugnazione e, pertanto, essere oggetto di scrutinio nel grado di appello.
E tuttavia, onde poter censurare l'adesione e il richiamo “per relationem” del Giudice al parere del consulente d'ufficio, le critiche mosse in relazione alle risultanze della CTU
Pagina 5 di 11 devono essere specifiche e scientifiche, dovendo tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, non potendosi quindi limitare a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale (Tribunale
Roma sez. lav., 29/03/2019, n. 3140).
Ebbene, nel caso di specie, le doglianze formulate, solo in grado di appello, avverso la CTU esperita nel precedente grado di giudizio si appalesano del tutto generiche e non supportate da specifiche e puntuali argomentazioni scientifiche sicché la sentenza appellata, nel fare proprie
“per relationem” le conclusioni della CTU, non appare viziata da alcun difetto di motivazione.
L'appellante ha lamentato, altresì, la contraddittorietà della pronuncia gravata per avere il Giudice a quo, dapprima, dichiarato di condividere le risultanze peritali sulla quantificazione del danno e, poi, proceduto ad una decurtazione del 20% sulla somma spettante alla vittima sulla base di un suo giudizio equitativo.
La doglianza è infondata e non può essere accolta.
Per come rilevato da parte appellata, infatti, la detta decurtazione è stata operata per l'accertato concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. in ragione della circostanza, attestata dal CTU, dell'incompatibilità delle lesioni riportate con il corretto uso delle cinture di sicurezza.
Il Giudice appellato, pertanto, non si è affatto contraddetto ma, assumendo come corretto l'accertamento del CTU sulle lesioni riportate, ha riconosciuto la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato (su cui l'appellante non ha speso alcuna deduzione men che meno critica nell'atto di gravame) e ha, conseguentemente, ridotto il quantum risarcitorio in proporzione dell'entità della detta colpa.
Con l'ultimo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato l'omessa liquidazione del danno morale patito dal minore il quale, a causa delle periodiche cefalee e vertigini provocate dal sinistro, non potrebbe condurre una vita normale per una persona dell'età del danneggiato.
La censura deve essere rigettata.
Come noto, era in passato affermata la “prassi standard” di quantificazione del danno morale su basi matematiche certe che, nel caso di lesioni, solitamente faceva riferimento, ad una frazione (aliquota da un quarto alla metà) dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico (vedi Trib. Roma 24 gennaio 1998) e tale prassi sembrerebbe aver applicato il Giudice a quo nel riconoscere un'ulteriore somma (peraltro, assai contenuta) a titolo di
Pagina 6 di 11 danno non patrimoniale (cfr. pag. 6 sentenza impugnata).
Il detto criterio della “frazione” a lungo seguito dalla giurisprudenza per la liquidazione del danno morale ha avuto il pregio di renderne la quantificazione rapida, trasparente e soprattutto uniforme. Al contempo, tuttavia, ha indotto i giudici a liquidare il danno morale in modo meccanico, senza alcuna allegazione prima e motivazione poi sulle circostanze del caso concreto, motivo per il quale le Sezioni Unite hanno ritenuto il detto criterio non più applicabile.
Ad oggi, come noto, secondo l'insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 26972/2008, il danno morale non rappresenta un'autonoma categoria di danno, ma semplicemente descrive un aspetto del danno non patrimoniale che non può essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere provato ed essere oggetto di un autonomo accertamento.
Pertanto, escluse frazioni ed automatismi nella aestimatio del danno, il giudice dovrà dapprima liquidare il danno biologico coi criteri di legge o l'equità, a seconda delle ipotesi;
quindi, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Le sofferenze morali sono, pertanto, divenute un fattore per la personalizzazione del danno biologico.
Ne deriva che è onere di chi agisce per il risarcimento del danno allegare e dimostrare le alterazioni specifiche dell'aspetto morale interiore della persona lesa quale conseguenza del fatto illecito altrui, al fine di accertare, anche presuntivamente, tale voce di danno.
Orbene, nel caso di specie, l'attore non ha, non solo provato, ma neanche allegato tale tipo di pregiudizio in primo grado (cfr. atto di citazione in primo grado) con la conseguenza che alcuna somma ulteriore poteva essere riconosciuta a titolo di danno morale.
La sentenza gravata appare, quindi, anche sotto tale profilo immune da vizi logici e giuridici.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, deve essere rigettato l'appello spiegato da avverso la sentenza n. 69/2020 emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Lamezia Terme che va pertanto integralmente confermata.
Le spese del giudizio di appello sono poste a carico della parte appellante in ragione della soccombenza, e vengono liquidate d'ufficio a favore della parte appellata costituita come indicato in dispositivo (valore della controversia ricompreso nello scaglione sino a euro
Pagina 7 di 11 5.200,00; compensi nei valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche e fattuali affrontate, esclusa la fase istruttoria in quanto non svoltasi).
Ciò posto, nel caso di specie si ritiene che possa trovare applicazione l'art. 96, co. 3,
c.p.c. secondo cui “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 [cioè quando “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa], il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di responsabilità aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c. (come modificato dall'art. 45, comma 12, della l. n. 69 del 2009) prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario” (Cassazione civile sez. I 08 febbraio 2017 n. 3311; Cassazione civile sez. VI
11 febbraio 2014 n. 3003; in senso analogo cfr. Corte Costituzionale 23 giugno 2016 n. 152), che “In tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385 c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti
e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari)” (Cassazione civile sez. VI 30 novembre 2012 n. 21570) e inoltre che “La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca” (Cassazione civile sez. I 13 ottobre 2017 n. 24158; Cassazione civile sez. II 14 aprile 2016 n. 7409).
Pagina 8 di 11 La giurisprudenza di merito ha precisato inoltre che “Lo strumento configurato dal comma 3 dell'art. 96 c.p.c. non ha natura risarcitoria, poiché altrimenti costituirebbe irragionevole ripetizione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 della stessa norma, ma rappresenta la generalizzazione del disposto dell'abrogato ultimo comma dell'art. 385 c.p.c., e riveste funzione sia sanzionatoria, per il passato, che deterrente, per il futuro, nei confronti di condotte processuali non sorrette dal minimo grado di diligenza tollerabile, tanto da non consentire che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto di difesa possa prevalere su quello a una ragionevole durata del processo” (Tribunale Pistoia sez. lav. 20 gennaio 2011
n. 22) e che “L'istituto della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., che per la sua natura ibrida, sembra avvicinarsi all'istituto tipico dei sistemi giuridici di common law, in particolare inglese e statunitense, dei punitive (o exemplary) damages (danni punitivi o esemplari, per i quali in caso di responsabilità extracontrattuale, al danneggiato viene liquidata una somma maggiore rispetto a quella necessaria per ristorare il danno subito, ove si accerti che il danneggiante abbia agito con malice, nozione avvicinabile a quella di dolo, o gross negligence, cioè colpa grave), può trovare applicazione, nella pratica giudiziaria, rispettando entrambe le funzioni cui deve assolvere, sia quella sanzionatoria che quella risarcitoria: la prima è assicurata dalla (possibile) officiosità della condanna e dal fatto che può essere pronunciata in assenza di qualsiasi prova di un danno effettivo;
la seconda viene invece perseguita, in sede di liquidazione della somma, agganciando la quantificazione ai criteri utilizzati per indennizzare il pregiudizio (sia pure presunto) subito dalla parte vittoriosa per aver dovuto agire o resistere in giudizio;
una simile modalità di quantificazione, mantenendo come criterio guida quello indennitario, dovrebbe anche consentire di evitare che la condanna si trasformi in un indebito arricchimento della parte vittoriosa;
i criteri sulla base dei quali commisurare la somma potrebbero essere, oltre al grado di gravità della colpa della parte soccombente, anche il valore della causa e la durata del processo e, in alcuni casi, la natura e l'oggetto della causa (valorizzando, ad esempio, i casi in cui il giudizio abbia coinvolto interessi di carattere personale, otre che meramente economico); a livello di operatività pratica la somma potrebbe anche essere individuata mediante un aumento percentuale rispetto a quanto liquidato a titolo di spese” (Tribunale Piacenza 07 dicembre
2010).
In breve, l'interesse tutelato dall'art. 96, co. 3, c.p.c. è l'interesse collettivo all'amministrazione della giustizia in modo efficiente (in tal senso cfr. Tribunale Varese sez. I 23 febbraio 2012;
Pagina 9 di 11 Tribunale Milano sez. IV 20 marzo 2014 n. 3900), cioè in modo da massimizzare i risultati ottenibili con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione del sistema giudiziario e di concentrare l'utilizzo di tali risorse sui casi in cui l'intervento pubblico è necessario per risolvere, in tempi ragionevoli, una lite in atto che non potrebbe trovare composizione per altra via.
Nel caso di specie, parte appellante ha spiegato l'appello all'odierno scrutinio concludendo per il risarcimento del danno in una misura notevolmente superiore a quella domandata in primo grado (cfr. conclusioni atto di citazione in primo grado e in appello) senza disporre, stante gli esiti dell'istruttoria svolta in primo grado, di alcun argomento utile o formulare alcuna specifica deduzione per giustificare la maggiorata pretesa, spiegando motivi di impugnazione completamente privi di fondamento già sulla scorta della semplice lettura della sentenza (deducendo il difetto di motivazione con riguardo alla decurtazione del 20% del quantum risarcitorio operata dal Giudice a quo laddove la detta statuizione è espressamente motivata dal riconoscimento dal concorso di colpa del danneggiato) ovvero dei suoi stessi atti processuali (lamentando la mancata liquidazione del danno morale sofferto dal minore che, tuttavia, non era stata affatto richiesta in primo grado).
Tale comportamento – alla luce dell'esito del giudizio – costituisce con massima evidenza violazione dolosa dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale ex art. 2 Cost., (e, tra questi, del generale dovere di correttezza e buona fede) e del dovere di lealtà e probità in ambito processuale ex art. 88 co. 1 c.p.c.: difatti “In tema di procedimento civile, il confine che separa la domanda infondata, anche manifestamente infondata, dalla domanda temeraria, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., è legato alla natura soggettiva della condotta” (Tribunale Bologna sez. II 03 agosto 2017 n. 1762), certo desumibile dal comportamento processuale della parte, da qualificarsi, quanto meno, in termini di colpa grave.
Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che la misura della somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 c.p.c. da porre a carico della parte appellante in favore della parte appellata costituita debba essere quantificata in euro 426,00 (importo pari alla metà di quanto liquidato come da dispositivo a carico dell'appellante per le spese di lite).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
Pagina 10 di 11 1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 69/2020 del
Giudice di Pace di Lamezia Terme, emessa il 18.12.2019 e depositata in data 16.01.2020;
2) condanna , alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
, già , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese
[...] Controparte_2 del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 852,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come dovute per previsione di legge;
3) condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento di una somma Parte_1 equitativamente determinata in favore della parte appellata che liquida in euro 426,00.
Lamezia Terme, 26.09.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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