Articolo 53 ter della Legge 27 aprile 1982, n. 186
Articolo 53 bisArticolo 55
Versione
30 ottobre 2016
Art. 53-ter. (( (Ufficio per il processo). )) (( 1. A supporto dell'attivita' dei magistrati amministrativi sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate: "ufficio per il processo", mediante l'utilizzo, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, e di cui agli articoli 19-ter e 19-quater del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 , del personale di segreteria di area funzionale III. Alla suddetta attivita' possono, altresi', concorrere coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell' articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , o la formazione professionale a norma dell' articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70 , recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell' articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 . Con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 53-bis, sono individuati i compiti e l'organizzazione dell'ufficio per il processo, anche, se del caso, prevedendo un unico ufficio per una pluralita' di sezioni dell'ufficio giudiziario, nonche' eventualmente fissando il limite dimensionale minimo dell'ufficio giudiziario, necessario per l'attivazione dell'ufficio per il processo. ))
Entrata in vigore il 30 ottobre 2016
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